Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Costruzioni Generali Girardini s.p.a. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con le mandanti Brussi Costruzioni s.r.l., Ecovie s.r.l. e SO.GE.di.CO s.r.l., in relazione alla procedura CIG B1B6D7B0C0, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sansone e Antonio Zago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pellicani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bembo 40;
nei confronti
OS CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del RTI con CLEA S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, mandante, e CLEA S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Veronese e Erica Masala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Veronese in Venezia, Parco Scientifico e Tecnologico, via delle Industrie, 19/c , Palazzo Lybra;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del “ provvedimento di aggiudicazione ”, immediatamente efficace, Rif. LLPP 58-24/RR in data 11-4-2024, a firma della Direzione appalti e approvvigionamenti di ER s.p.a., con il quale ER s.p.a. ha aggiudicato all’impresa OS CA s.r.l., in costituendo RTI con l’impresa Clea S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, l’appalto integrato di progettazione esecutiva, con aggiornamento del PSC, ed esecuzione dei lavori di “ Opere di urbanizzazione area Cavergnago e realizzazione nuovo Centro di Raccolta. Lotto 1 – Opere di urbanizzazione C.I. 15313 ” - Codice CIG B1B6D7B0C0. Codice CUP F71B23000150009. Rif LLPP58-24/RR, e di tutti gli atti e verbali di gara ad esso sottesi, ivi in particolare compresi i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara, nelle parti relative alla proposta del RTI OS CA - Clea, nonchè della nota del RUP in data 2-10-2024 prot. 0077886/24 e ad ogni buon conto dell’atto del RUP di “ verifica idoneità tecnico professionale ” in data 29-10-2024; comunque di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo del diritto della ditta ricorrente all’aggiudicazione della commessa medesima;
nonché per la dichiarazione del diritto di parte ricorrente all’aggiudicazione, con dichiarazione, altresì, di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto, e per la condanna della resistente ER s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto a favore del RTI ricorrente;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costruzioni Generali Girardini s.p.a. oltre agli atti già impugnati col ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 102653 del 24-12-2024, con cui ER ha confermato l’aggiudicazione dell’appalto a RTI OS (gara CIG B1B6D7B0C0);
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto,
e per la condanna di ER al risarcimento del danno in forma specifica mediante il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto a favore della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di OS CA s.r.l. e di Clea S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 17-5-2024, Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. (in seguito, ER) indiceva una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 44 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva, con aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, corrispondenti al Lotto 1 dell’intervento C.I. 15313, nell’area Cavergnago, tra via Orlanda e via Vendramin, a Venezia – Mestre, dell’importo complessivo di Euro 5.060.815,27, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, 90 punti; offerta economica 10 punti).
1.1. Partecipavano alla procedura sei operatori economici tra cui il RTI composto da OS CA s.r.l. (mandataria) con CLEA S.C. (in seguito, RTI OS) e il RTI composto da Costruzioni Generali Girardini s.p.a. unipersonale (mandataria) con Brussi Costruzioni s.r.l., Ecovie s.r.l. e SO.GE.di.CO s.r.l. (in seguito, RTI Girardini).
All’esito dei lavori della Commissione risultava: primo il RTI OS, con 98,128 punti (offerta tecnica, 90 punti; offerta economica, 8,128 punti); secondo il RTTI Girardini, con 98,066 punti (offerta tecnica, 88,066 punti; offerta economica, 10 punti).
1.2. Con provvedimento dell’11-11-2024 ER approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione a favore del RTI OS.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il RTI Girardini ha impugnato gli atti della procedura di gara sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione degli artt. 87, comma 3, e 105, d.lgs. 36/2023, nonché dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione
delle norme eurounitarie sottese. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e dell’erroneità del presupposto).
La stazione appaltante non avrebbe dovuto attribuire al RTI OS 1 punto in relazione al criterio B.5.b) del disciplinare, che richiede il “ Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente”, sulla responsabilità sociale d’impresa, da parte di “ tutte le imprese costituenti il raggruppamento”.
La mandataria OS non sarebbe infatti in possesso della certificazione SA8000.
Le certificazioni SA8000 sarebbero rilasciate “solo da organismi accreditati dal SAI, Social Accountability International - organizzazione internazionale non governativa che ha emanato lo
standard SA 8000 di responsabilità sociale d'impresa”.
Dal “ database ” del sito internet di SAI risulterebbe che OS non è un operatore in possesso della SA8000 e altresì che Farequalità s.r.l. – la società che ha emesso il certificato presentato in gara dalla controinteressata - non sarebbe compresa tra gli organismi accreditati.
Il documento prodotto in gara da OS non sarebbe quindi una certificazione di SAI.
Né si tratterebbe di una certificazione equipollente (BSC o FSC) o equivalente ad una certificazione SA8000.
Farequalità s.r.l. infatti non sarebbe nemmeno un soggetto accreditato per il “ rilascio di qualsiasi certificazione di qualità ” né un soggetto certificato.
Inoltre nella fattispecie non vi sarebbero i presupposti previsti dall’allegato II.8, comma 1, del Codice per il ricorso ad “ altri mezzi di prova appropriati ” in quanto OS non avrebbe dimostrato in gara:
a) di non avere avuto la possibilità di ottenere il certificato entro i termini richiesti per motivi non imputabili;
b) che i lavori e i servizi da lui prestati soddisfano comunque il criterio previsto dalla lex specialis.
OS si sarebbe limitata a presentare la certificazione di Farequalità s.r.l. senza nemmeno prospettare di volersi avvalere di “ altri mezzi di prova ”.
E il documento prodotto, essendo privo dei requisiti di una certificazione, non potrebbe ritenersi da solo mezzo idoneo a provare il possesso dei requisiti necessari, pena l’elusione della disciplina sul sistema di accreditamento.
In ogni caso OS non sarebbe nemmeno in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento
della certificazione e nella fattispecie non sarebbe esperibile il soccorso istruttorio perché si tratta dell’attribuzione del punteggio, ossia del contenuto dell’offerta.
Qualora alla controinteressata non fosse stato riconosciuto il punteggio (1 punto) relativo al criterio B.5.b) del disciplinare, il concorrente con il punteggio complessivo più elevato sarebbe stato il RTI Girardini.
II - Violazione dell’art. 95, comma 1 lett. e), e dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, di motivazione, e dell’erroneità del presupposto.
La stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la sussistenza della causa di esclusione - non automatica – di cui agli artt. 95, comma 1 lett. e), e art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto la controinteressata, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio B.5.c), avrebbe fornito informazioni quantomeno fuorvianti suscettibili di influenzare l’aggiudicazione.
Tant’è che dopo la proposta di aggiudicazione, il RUP avrebbe riconvocato la Commissione la quale, pur confermando il primo posto del RTI OS, avrebbe sottratto alla stessa i 2 punti, precedentemente riconosciuti, per il criterio on/off in questione.
3. ER e il RTI OS si sono costituiti in giudizio dando atto dell’adozione in data 24-12-24
del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, evidenziando che l’aggiudicataria avrebbe prodotto in gara una certificazione equivalente alla certificazione SA 8000 e la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito che tali tipologie di certificazioni non sarebbero soggette alla disciplina del Codice dei contratti, ma potrebbero essere rilasciate anche da soggetti non accreditati.
Quanto al secondo motivo, le resistenti hanno sostenuto che le dichiarazioni rese in gara dal RTI OS non potrebbero qualificarsi né false né fuorvianti, ma tutt’al più generiche.
4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, su istanza concorde delle parti, la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari ed è stata fissata l'udienza pubblica del 26 marzo 2025 per la trattazione del merito del ricorso.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27-1-2025, parte ricorrente ha impugnato il sopravvenuto provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, dalla medesima presentata, sulla base del secondo motivo del ricorso introduttivo e delle seguenti ulteriori censure.
I - Sull’inesistenza di una certificazione SA8000 in capo a OS. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
ER avrebbe confermato l’aggiudicazione sul presupposto che la legge di gara non richiedesse che la certificazione SA8000 fosse rilasciata da enti accreditati presso l’ente americano Social Accountability International (SAI).
Invece, parte ricorrente ribadisce che le certificazioni SA8000 potrebbero essere rilasciate esclusivamente da organismi accreditati presso il SAI, pena l’elusione dei sistemi di certificazione, e Farequalità s.r.l. non sarebbe accreditata.
II - Sulla violazione del principio di equivalenza (da intendersi in senso oggettivo, cioè riferito allo standard da possedere). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023.
Il principio di equivalenza opererebbe sul piano oggettivo, non sul piano soggettivo, nel senso che riguarderebbe gli standard/modelli aziendali da rispettare per ottenere la certificazione e non i soggetti preposti ad attestare il rispetto di quelli specifichi standard/modelli aziendali.
In base a tale principio sarebbe stato quindi consentito ai concorrenti di presentare un certificato che dimostra il rispetto di standard/modelli aziendali equivalenti a quelli propri della SA8000 (come ad esempio Amfori, BSCI e FSC), rilasciato da un soggetto certificatore ufficialmente accreditato nell’ambito del sistema di certificazione dello standard equivalente.
In sintesi sarebbe lo standard a poter essere equivalente, non il soggetto certificatore il quale dovrebbe comunque essere un soggetto accreditato per l’attestazione dello standard equivalente.
Il principio di equivalenza non consentirebbe – come invece ritenuto dalla stazione appaltante – di dimostrare il possesso dello standard SA8000, attraverso la presentazione di un certificato emesso da un soggetto non accreditato presso l’ente preposto alla gestione dello standard/modello aziendale.
Il certificato presentato dalla mandataria OS non sarebbe in alcun modo equivalente a quello richiesto dalla legge di gara, in quanto emesso da Farequalità s.r.l. la quale, non solo non sarebbe autorizzata a certificare il possesso di alcuno standard/modello aziendale equivalente alla certificazione SA8000, ma non potrebbe rilasciare alcun certificato, in quanto “ priva di qualsivoglia accreditamento (nazionale e internazionale)” .
III - Sulla violazione del principio di equivalenza, ancorché inteso in senso soggettivo (cioè riferito ai soggetti certificatori). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023.
Anche qualora il principio di equivalenza venisse inteso in senso soggettivo, ossia come relativo ai soggetti certificatori, i certificati dovrebbero comunque essere ritenuti validi, “ purché gli organismi che li rilasciano (ancorché non accreditati SAI) siano accreditati presso un ente di accreditamento (Accredia per l’Italia), così da essere autorizzati a svolgere l’attività di ente certificatore e a rilasciare valide certificazioni (altre e diverse rispetto alla SA8000) ”.
In base all’allegato II.8 del d.lgs. 36/2023 sarebbero infatti soggetti certificatori solamente gli “organismi di valutazione della conformità ”, cioè i soggetti ufficialmente abilitati da un ente di accreditamento (a sua volta abilitato dai competenti apparati pubblici ad accreditare gli organismi) a svolgere attività di certificazione.
I certificati potrebbero essere rilasciati solo da organismi accreditati e - come detto - Farequalità s.r.l. non sarebbe accreditata.
IV - Sull’insussistenza dei presupposti per valersi di altri mezzi di prova del rispetto dello standard SA8000. Sull’omesso effettivo rispetto da parte di OS dello standard SA8000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e apoditticità e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023.
Non sarebbe condivisibile nemmeno l’assunto di ER secondo cui, in base alla legge di gara, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione B.5.b), sarebbe rilevante “ l’effettivo rispetto da parte dei concorrenti dello standard di gestione SA8000 nell’organizzazione dell’impresa e non lo specifico accreditamento degli organismi che rilasciano le certificazioni SA8000 ”.
Come già evidenziato nel primo motivo del ricorso introduttivo, in base all’allegato II.8, comma 1, del Codice l’utilizzo, da parte del concorrente, di altri mezzi di prova appropriati, alternativi alla presentazione del certificato, sarebbe consentito esclusivamente in presenza dei presupposti ivi previsti - a) non avere avuto la possibilità di ottenere il certificato entro i termini richiesti per motivi non imputabili; b) che i lavori e i servizi da lui prestati soddisfano comunque il criterio previsto dalla lex specialis – non sussistenti nella fattispecie in esame.
Anche nell’ambito del procedimento di riesame, OS non avrebbe dedotto alcun elemento a dimostrazione dell’effettivo possesso dello standard SA8000 e comunque la stazione appaltante non avrebbe svolto alcuna verifica al riguardo.
In assenza di una certificazione valida, sarebbe il concorrente a dover dimostrare l’effettivo possesso dello standard SA8000.
Il documento presentato da OS non sarebbe sufficiente, in quanto tale dimostrazione richiederebbe plurime e specifiche prove documentali relative ai processi e all’organizzazione aziendale.
V - Ancora sull’omesso effettivo rispetto da parte di OS dello standard SA8000. Contestazione dell’effettivo rispetto da parte di OS dello standard SA8000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione.
OS CA non sarebbe in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della certificazione SA8000, tra i quali il rispetto dei diritti umani, delle tutele contro lo sfruttamento minorile, delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, delle libertà di associazione, il tutto anche con riferimento ai fornitori.
In ogni caso OS non avrebbe dimostrato in gara il possesso di tali requisiti.
6. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno insistito nelle rispettive difese.
7. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in discussione.
8. Non sono fondati il primo profilo di censura del primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente sostiene che, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio B.5.b) del disciplinare, sarebbe stata necessaria la presentazione di una certificazione SA8000 rilasciata da un organismo accreditato presso il SAI.
8.1. In tema di certificazioni l’art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 rinvia all’allegato II.8 in base al quale: “ I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore .”
La disciplina nazionale è di diretta derivazione della pertinente normativa europea; l’art. 44 della direttiva 2014/24/Ue stabilisce che: “ Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità….Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento …. Gli Stati Membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 43 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 86 .” A sua volta l’art. 86, in tema di cooperazione amministrativa tra gli Stati Membri prevede che: “ 1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano ”.
Tale disciplina unionale ha come riferimento il mercato UE e dunque muove dal presupposto che gli organismi certificatori appartengano al sistema dell’Unione europea (TAR Piemonte, Sez. I, 30-7-2024, n. 924).
Il legislatore - comunitario e nazionale – non ha quindi espressamente previsto la possibilità di richiedere il possesso di certificazioni rilasciate da organismi extra UE, non riconosciuti nell’ambito del nostro ordinamento.
8.2. Quanto alla legge di gara, l’art. art. 3.1 del disciplinare - “ Valutazione dell’offerta tecnica ” – precisa in relazione al criterio B.5.b. - “ Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente” – per il quale era prevista l’attribuzione di un punteggio tabellare (fisso) di un punto, che “il concorrente dovrà caricare, qualora ne sia in possesso, il certificato nell’apposita sezione della busta tecnica. In caso di partecipazione di operatori economici ai sensi dell’art. 65, comma 2, lettere b, c, d, e, f, g, h del d.lgs 36/2023, ai fini dell’attribuzione del punteggio del presente sub-criterio, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, rete, GEIE, dal consorzio stabilite e dalle imprese indicate come consorziate esecutrici ”.
Il disciplinare quindi non richiedeva specificamente la presentazione di un certificato rilasciato da un soggetto accredito SAI, consentendo espressamente la presentazione di un certificato equivalente.
E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che disposizioni della legge di gara così strutturate non possono essere interpretate nel senso che per poter dare diritto al punteggio la certificazione debba necessariamente risultare rilasciata da ente accreditato da SAAS ( Social Accountability Accreditation Services) - l’organo di certificazione che assiste il SAI - essendo quest’ultimo un mero organismo di diritto privato statunitense non riconosciuto nel sistema degli appalti pubblici (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 4-8-2023, n. 13100; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 13-12-2024, n. 3642) .
Del resto, non sarebbe stato possibile richiedere ai concorrenti di fornire una certificazione SA 8000, rilasciata dall’ente privato americano SAAS, atteso che il punto I dell’allegato II.8 del d.lgs. n. 36 /2003 (in precedenza art. 82 del d.lgs. n. 50 del 2016) – come sopra evidenziato - consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento CE n. 765 del 2008 oppure autorizzato dagli Stati membri, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione (e dunque nell’ambito della Unione europea). La certificazione SA 8000 (rilasciata da SAAS-Social Accountability Accreditation Services, organismo privato di diritto americano) è dunque diversa dalle certificazioni disciplinate dal citato punto I dell’allegato, che enucleano un sistema pubblico di accreditamento (Cons. Stato, Sez. V, 8-5-2020, n. 2902) .
9. Sono invece fondate, nei sensi di seguito precisate, le ulteriori censure, contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo e nel secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente sostiene che la controinteressata OS non ha presentato in gara una certificazione equivalente a quella richiesta dal disciplinare né ha dimostrato in gara l’effettivo possesso dei requisiti correlati allo standard SA8000 e comunque la stazione appaltante non avrebbe svolto alcuna verifica al riguardo.
9.1. Sul punto risultano del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal TAR Campania nella sentenza n. 6525 del 25-11-2024.
9.2. Invero l’art. 87 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “ le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri” , e aggiunge che esse “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizioni che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste” .
Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in presenza di una clausola della legge di gara che prescriva il possesso della certificazione SA 8000, si deve “’riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o - per venire al caso di specie - sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese’ (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375).
Nel caso citato il disciplinare richiedeva la certificazione SA 8000 quale requisito di partecipazione, ma il ragionamento è valido anche per il caso in cui le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo: quel che conta per l’amministrazione aggiudicatrice è l’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese (contra, ma in relazione ad una vicenda avente ad oggetto specifiche tecniche e verificatasi nella vigenza del vecchio codice, cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2017, n. 3782), poiché, in un caso, lo impone il principio del favor partecipationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell’altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali ” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17-4-2020, n. 2455).
Tuttavia in base al già richiamato punto 1 dell’allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023, “ Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto” .
E per giurisprudenza costante è onere di chi intende avvalersi del principio di equivalenza tra certificazioni di qualità e mezzi di prova diversi, nei limiti indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, dimostrare, nel procedimento di gara il possesso del requisito tecnico; specificando anche che non è esperibile in materia il soccorso istruttorio in riferimento al requisito di capacità tecnico professionale (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2024, n. 3394).
In definitiva spettava a OS dimostrare in gara l’equivalenza della certificazione presentata o comunque provare l’effettivo possesso dei requisiti correlati alla certificazione SA 8000.
E parte ricorrente ha espressamente contestato che OS sia in possesso di tali requisiti.
9.3. Sennonché nella fattispecie non risulta che la controinteressata abbia offerto in gara tali dimostrazioni, né che la stazione appaltante abbia svolto alcuna valutazione al riguardo, essendosi limitata a prendere atto del documento rilasciato da Farequalità s.r.l., il quale non costituisce una “ certificazione ”.
9.4. Sotto un primo profilo, il documento presentato in gara da OS non può ritenersi espressione del potere di certificazione in quanto il soggetto che lo ha rilasciato non è un “ organismo di valutazione della conformità ”, ai sensi del punto dell’allegato II.8.
È infatti incontestato che Farequalità s.r.l. non è un soggetto accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, né un soggetto autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione. Né è stato dato atto che si tratti di un soggetto indicato nelle disposizioni nazionali di settore, per i casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione.
Pertanto il documento presentato da OS, in quanto rilasciato da un soggetto privato, in mancanza di un sistema pubblicistico di attestazione, è privo di valore di prova legale e non può ritenersi di per sé idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti correlati alla certificazione SA 8000.
D’altra parte la funzione della certificazione è quella di semplificare l’attività dell’Amministrazione procedente, rimettendo ad un organismo accreditato - “controllato” – la valutazione dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti da parte dell’interessato.
Qualora l’esercizio di tale funzione venisse consentito a soggetti non accreditati, anche in ambito procedimentale, in concreto verrebbe “saltata” ogni forma di controllo pubblico sull’effettivo possesso di tali requisiti, con evidente pregiudizio per l’interesse generale.
In questo senso è stato quindi rilevato che: “ accedendo alla prospettata ricostruzione di far valere una certificazione di qualità, che non risponde ai canoni anche soggettivi degli enti accreditanti imposti dalle norme eurounitarie sulle certificazioni, automaticamente come ‘altro mezzo di prova’, a prescindere dall’assolvimento degli oneri probatori richiesti dall’Allegato II.8, si integrerebbe per un verso un’elusione della articolata disciplina di fonte europea sopra riportata, compromettendo la coerenza e l’affidabilità del sistema di accreditamento europeo; per l’altro, una violazione della parità di trattamento tra i partecipanti alla gara, che invece hanno adempiuto agli obblighi di certificazione richiesti attenendosi a tali criteri sovranazionali ” (TAR Campania, Sez. IV, 25-11-2024, n. 6525).
9.5. Sotto un secondo profilo, non risulta – e la circostanza è incontestata – che OS abbia fornito altre prove circa l’effettivo possesso di tali requisiti né in gara, né nell’ambito del procedimento avviato a seguito della presentazione dell’istanza di autotutela della ricorrente, né in sede processuale.
9.6. Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi che OS abbia fornito adeguata dimostrazione del possesso dei requisiti relativi allo standard SA 8000; pertanto alla controinteressata non doveva essere attribuito il punteggio (1 punto) relativo al criterio B.5.b) e l’offerta che doveva risultare prima classificata era quella di parte ricorrente.
10. Le ulteriori censure possono essere assorbite.
11. In conclusione pertanto, in accoglimento sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti, l’aggiudicazione va annullata, poiché l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore a quello della ricorrente in ragione del mancato possesso di una valida certificazione AS 8000 e della mancata prova della sussistenza dei requisiti con mezzi diversi.
12. All’annullamento consegue pertanto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra ER e il RTI OS, con l’obbligo del subentro a favore dell’odierna ricorrente che era la seconda classificata ex art. 122 c.p.a., espressamente richiesto.
13. Sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese, stante la novità e la complessità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato e dichiara l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato tra ER e il RTI OS, disponendo il subentro a favore della ricorrente, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO