Art. 2. Stipendi 1. In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ai primi ricercatori ed ai ricercatori e sperimentatori che beneficiano del trattamento economico previsto per i primi ricercatori ai sensi dell'art. 156 della citata legge, spetta lo stipendio base degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, attualmente fissato dal secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , in L. 9.155.300 annue lorde, e relativa progressione economica, maggiorati del 45 per cento. Agli altri ricercatori e sperimentatori compete lo stipendio suddetto maggiorato del 15 per cento. Tale stipendio si sviluppa in classi biennali del 6 per cento, fino all'attribuzione della citata maggiorazione del 45 per cento, la quale decorrera' dalla data di conseguimento dell'anzianita' di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , avrebbe dato titolo, in favore dei ricercatori dell'istituto superiore di sanita', all'attribuzione del parametro piu' elevato.
2. La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' riportato nella nota precedente.
- Il testo dell' art. 156 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
"Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori).
- Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori".
2. La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' riportato nella nota precedente.
- Il testo dell' art. 156 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
"Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori).
- Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro piu' elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori".