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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Carli Presidente dott. Francesca Marrapodi Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4808 / 2024 VG promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Roberto Scheda, con CP_1 C.F._1
elezione di domicilio in Vercelli, via Feliciano di Gattinara 21;
e da
, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Bocchio, con Parte_1 C.F._2
elezione di domicilio in Biella, viale Matteotti 9; per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO;
Conclusioni: per le parti attrici: come da ricorso congiunto datato 28 novembre 2024 e da note conclusive del 17 e 21 gennaio 2025 per il Pubblico Ministero:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FATTO E DIRITTO
Le parti presentavano ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati da una relazione di convivenza ormai cessata. Il Presidente designava la giudice relatrice, la quale fissava udienza e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Le parti concludevano richiamandosi al ricorso pagina 1 di 2 congiunto e la giudice si riservava. Tanto premesso, le condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note conclusive meritano senz'altro di essere recepite in quanto non contrastanti con le norme imperative e l'ordine pubblico, rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con la situazione patrimoniale delle parti. In assenza di soccombenza, nulla si dispone con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui al ricorso congiunto datato 28 novembre 2024 e alle note conclusive del 17 e 21 gennaio 2025; nulla sulle spese.
Biella, 29/01/2025
la Giudice rel. il Presidente
Margherita Cerizza Andrea Carli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Carli Presidente dott. Francesca Marrapodi Giudice dott. Margherita Cerizza Giudice rel. nella camera di consiglio del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4808 / 2024 VG promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Roberto Scheda, con CP_1 C.F._1
elezione di domicilio in Vercelli, via Feliciano di Gattinara 21;
e da
, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Bocchio, con Parte_1 C.F._2
elezione di domicilio in Biella, viale Matteotti 9; per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO;
Conclusioni: per le parti attrici: come da ricorso congiunto datato 28 novembre 2024 e da note conclusive del 17 e 21 gennaio 2025 per il Pubblico Ministero:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FATTO E DIRITTO
Le parti presentavano ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori nati da una relazione di convivenza ormai cessata. Il Presidente designava la giudice relatrice, la quale fissava udienza e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Le parti concludevano richiamandosi al ricorso pagina 1 di 2 congiunto e la giudice si riservava. Tanto premesso, le condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note conclusive meritano senz'altro di essere recepite in quanto non contrastanti con le norme imperative e l'ordine pubblico, rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con la situazione patrimoniale delle parti. In assenza di soccombenza, nulla si dispone con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa e prende atto degli accordi delle parti di cui al ricorso congiunto datato 28 novembre 2024 e alle note conclusive del 17 e 21 gennaio 2025; nulla sulle spese.
Biella, 29/01/2025
la Giudice rel. il Presidente
Margherita Cerizza Andrea Carli
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