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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.: dott. Giuseppe Serao Presidente dott. Lucia Cannella Consigliere rel. dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1025/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
04/12/2024, promossa d a c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAMBIANICA ROSSANA, elettivamente domiciliata in VIA SUARDI 18
- 24060 CASAZZA (BG), presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NOVEL PAOLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MAGLIO DEL
LOTTO 2 - 24126 BERGAMO, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
n o n c h é c o n t r o
, c.f. , e , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. DORIA ROSA ANNA, C.F._3
elettivamente domiciliate in CORSO MATTEOTTI 70 - 25121 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata il 21/10/2022 con il n. 2295/2022. CONCLUSIONI di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:
- per tutti i motivi e le argomentazioni di cui agli atti del presente grado di giudizio, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado avanzate dell'esponente (da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.);
- rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare in tutto o in parte le domande proposte contro e la relativa richiesta di Parte_2 condanna avversaria per effetto dell'accoglimento delle domande tutte avanzate dall'appellante nel giudizio di prime cure.
- IN OGNI CASO:
- condannare gli appellati ed a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 rifondere all'appellante le spese ed i compensi per la difesa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge. di Controparte_1
“Voglia questa Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2295/2022 Sent. emessa dal Tribunale di
[...]
Bergamo il 20 ottobre 2022 e pubblicata il 21 ottobre 2022 nel giudizio iscritto al n.
11330/'18 R.G. per carenza dei requisiti di cui all'art. 342, n. 1 e n. 2, c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione la sentenza appellata.
Spese e competenze del grado interamente rifuse.
In via istruttoria:
pagina 2 di 10 a) ammettere prova per testi, nella persona dei signori Rag. da Testimone_1
da da e Geom. Pt_3 Testimone_2 Pt_3 Controparte_4 Pt_3
da Bergamo, sulle seguenti circostanze capitolate nella memoria CP_5 istruttoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.:
3) “E' vero o non è vero che prima del 2002 la porzione di appartamento di proprietà dei coniugi / e sita al secondo piano era priva di sbocco sul Pt_4 CP_6 loggiato posto al medesimo piano dell'edificio?”;
4) “E' vero o non è vero che i tre livelli che componevano la proprietà / Pt_4
costituivano un unico appartamento ed erano collegati da una scala interna CP_6 che la ha fatto demolire dopo l'acquisto del 2002?”; Parte_1
5) “E' vero o non è vero che alla proprietà / si accedeva Pt_4 CP_6 attraverso un loggiato comune posto al piano terreno?”;
b) non ammettere - per le ragioni dedotte nella terza memoria istruttoria di parte attrice e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 ottobre 2020 -
i mezzi istruttori articolati nelle memorie n.ri 2) e 3) di parte convenuta”. di e : Controparte_2 Controparte_3
Voglia questa Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti, con
[...]
integrale conferma in ogni sua statuizione della sentenza appellata.
Vinte le spese ed onorari del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
co-usufruttuario di un'abitazione al secondo piano della palazzina di Controparte_1
Via Pascolo n. 13 di Dalmine (BG), in NCEU fg. 5, mapp. 779 sub 709, conveniva, dinanzi il Tribunale di Bergamo, proprietaria di una Parte_1
porzione confinante (mapp. 779/3 – ex 779/5), perché venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio esercitata dalla convenuta sul loggiato antistante i rispettivi appartamenti chiedendo la chiusura della porta realizzata per mettere in comunicazione la proprietà della convenuta con il loggiato.
pagina 3 di 10 La domanda trovava adesione da parte delle litisconsorti, nuda Controparte_3
proprietaria, e co-usufruttuaria al 50 % insieme a Controparte_2 Controparte_1
nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio. domandava, in via riconvenzionale, che fosse Parte_1
accertata la comproprietà del loggiato, ritenuto bene condominiale, e, in subordine, che fosse accertato l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
Con sentenza nr. 2295/2022, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'actio negatoria servitutis accertando che il loggiato è libero da servitù di passaggio in favore dell'appartamento di rigettava ogni diversa altra Parte_1
domanda proposta dalle parti e condannava la società convenuta al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, compensandole per la restante parte.
Questa, per quanto ancora di rilievo, la motivazione.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dello stato dei luoghi e della prova testimoniale espletata, il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali proposte da . Parte_1
Sull'azione di accertamento della comproprietà del loggiato, che qualificava azione di rivendica, non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico regolato dall'art. 948
c.c. della sussistenza del proprio diritto di proprietà in base al titolo di acquisto a titolo derivativo risalendo ai propri danti causa sino all'acquisto a titolo originario, o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Il titolo di acquisto dell' era il decreto di trasferimento del Parte_1
29.1.2002 da e dell'appartamento posto su Controparte_7 Controparte_8
tre piani, che nulla diceva in merito alla destinazione del loggiato a parte comune.
L'acquirente, con DIA del 24.6.2002, aveva realizzato tre piccoli appartamenti, quello al piano terra aveva l'accesso dal cortile comune, quelli al primo e secondo piano dalla loggia.
Gli atti di acquisto dei danti causa erano questi:
e avevano acquistato l'immobile da Controparte_7 Controparte_8
GN GI e con atto di vendita del 3 marzo 1988; GN Persona_1
Per_ GI e da nonchè e Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_9
pagina 4 di 10 per atto di vendita del 9 febbraio 1977; moglie, ed i figli Per_5 Persona_2
Per_
e l'avevano acquistato pro quota per successione Per_3 Controparte_10
in morte di in data 19.5.1966; e Persona_6 Persona_2 [...]
erano comproprietari del bene per averlo acquistato con atto di vendita del Per_6
7 maggio 1963 da Controparte_11
era divenuto proprietario del bene al secondo piano per atto Controparte_11 di divisione dell'intero immobile con atto del 17 giugno 1947.
Dall'atto divisionale del 1947 dipartiva la linea di acquisto del bene limitrofo di cui sono usufruttuari ed e nuda proprietaria CP_1 Controparte_3 Controparte_2
In tale atto, la loggia posta al secondo piano non era menzionata tra i beni rimasti indivisi, al contrario, le porzioni di loggiato erano descritte come le campate di esso antistanti le camere “ a sera” “ in mezzo” e “ a mattina” assegnate in proprietà esclusiva ai singoli condividenti.
Ne conseguiva che acquistando all'asta l'appartamento, Parte_1
aveva acquistato i proporzionali diritti di comproprietà sui vani ed enti comuni dell'intero edificio già appartenenti ai propri danti causa, tra i quali non rientrava il loggiato al secondo piano che non era mai tornato ad essere un bene comune successivamente all'atto divisionale del 1947.
Andava invece accolta la negatoria servitutis proposta da atteso Parte_5
che nel loro titolo di acquisto (atto del 25 settembre 2003) era inserita la clausola della libertà dell'immobile “da servitù di passaggio di qualunque genere”.
La domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù era rigettata per l'assenza delle opere visibili, permanenti ed aventi specifica destinazione, nonché del possesso uti dominus esercitato per oltre un ventennio.
La sentenza veniva appellata da . Parte_1
Si costituivano e (queste ultime due Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 con diverso difensore), resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante lamenta omessa ed erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio per aver trascurato l'inesistenza di un passaggio interno tra il primo e secondo piano dell'immobile in proprietà dell'appellante da cui il
Tribunale avrebbe dovuto desumere che l'accesso al secondo piano era sempre avvenuto attraverso il loggiato.
Con il secondo motivo censura l'erronea qualificazione della domanda come rivendica e della conseguente erronea applicazione del regime probatorio da parte del
Tribunale.
L'appellante deduce di aver proposto una domanda di accertamento e non di rivendicazione della comproprietà; conseguentemente, avrebbe dovuto essere esonerata dal fornire la probatio diabolica richiesta per la seconda tipologia di domanda e, al contrario, beneficiare di un regime probatorio attenuato -limitato alla prova del proprio titolo d'acquisto- trovandosi nel possesso del loggiato controverso
(Cass. 9/06/2000 n. 7894).
Con il terzo motivo lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali sulla natura e funzione comune della loggia.
Con il quarto motivo lamenta l'errata valutazione delle prove orali circa il possesso ininterrotto ultraventennale utile all'usucapione dal 1988 al 2002 dei danti causa dell'appellante (coniugi e e dal 2002 al 2018 dell' Pt_4 CP_6 Parte_1
per totale 29 anni prima di ricevere le prime contestazioni.
[...]
Assume l'erroneità della sentenza nell'aver negato la natura apparente della servitù di passaggio e sull'erronea valutazione dell'esistenza delle opere visibili al servizio della servitù (scale e porta di ingresso).
-.-
Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria per ragioni di ordine sistematico, è infondato.
Dall'esame degli atti emerge che con la propria Parte_1 comparsa di costituzione, si è limitata a chiedere l'accertamento del diritto di comproprietà del loggiato e non anche il rilascio del bene poiché, secondo il suo assunto, ne era nella materiale disponibilità.
pagina 6 di 10 In astratto, al fine di stabilire l'oggetto dell'onere probatorio incombente su assume valore derimente stabilire se quest'ultima era Parte_1
o meno nel possesso del loggiato di cui ha assunto di essere comproprietaria dacché, in caso di esito positivo, sarebbe sufficiente per l'istante allegare e provare il titolo del proprio acquisto.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, in concreto, tale indagine risulta ultronea laddove il titolo d'acquisto dell'appellante è muto rispetto alla proprietà del loggiato e non è idoneo ad eliminare lo stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa, anche se esercitato.
Infatti, con il decreto di trasferimento del Tribunale di Bergamo (RGE n. 342/1993) registrato il 29/01/2002, ha acquistato in Parte_1 Pt_3
l'“unità immobiliare ad uso abitativo composta da un appartamento con finiture al rustico, posto su tre piani fuori terra, oltre a ripostiglio e autorimessa al piano terra
e terreno di pertinenza”.
Deve procedersi a ritroso nei passaggi di proprietà -per la cui ricostruzione si rinvia all'esaustiva ricostruzione fatta dal primo giudice- fino a giungere all'atto di divisione ereditaria del 17 giugno 1947 rep. N. 3785/2114 del Notaio per poter Persona_7
ricavare che il loggiato non era menzionato tra i beni rimasti indivisi, ma ciascuna delle sue tre porzioni antistanti le camere “a sera”, “in mezzo” e “a mattina” era stata attribuita in proprietà esclusiva ai singoli condividenti.
Dimodoché, come meglio descritto e graficamente rappresentato a pagina 11 dell'elaborato peritale dal CTU, Arch. : “raffrontando le porzioni Persona_8 immobiliari oggetto della divisione con quelle odierne di proprietà dell'attore [n.d.r.
e della convenuta [n.d.r. si rileva che le CP_1 Parte_1 porzioni al secondo piano individuate dal mappale 779/5 (assegnato all'epoca a
) è riferibile alla porzione di proprietà della Controparte_11 Parte_1
e i mappali 779/3 e 779/10, rispettivamente assegnati a e
[...] Parte_6
, sono riferibili alla proprietà dell'attore”. Parte_7
Ciò detto, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha escluso che acquistando all'asta Parte_1
pagina 7 di 10 l'appartamento al secondo piano, abbia acquistato proporzionali diritti anche sul loggiato poiché lo stesso non è mai ritornato ad essere un bene comune condominiale in base ad uno dei titoli che si sono formati dopo l'atto di divisione del 1947, non avendo, a tal fine, alcun contrario valore probatorio le planimetrie catastali allegate ai rogiti.
Le superiori considerazioni comportano l'infondatezza anche del terzo motivo sulla funzione comune del loggiato.
Il primo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti infondati. chiede l'accertamento dell'usucapione della servitù di Parte_1
passaggio a favore del proprio fondo (mappale 779/3- ex 779/5) ed a carico del loggiato di proprietà degli appellati, unendo il proprio possesso, iniziato nel 2002, a quello degli autori, -i coniugi e a far data Controparte_8 Controparte_7
dal 3.03.1988, allorquando gli stessi erano diventati proprietari del fondo preteso dominante.
Perché sia possibile il cumulo del possesso, ai sensi dell'art. 1146 secondo comma c.c., era onere dell'odierna appellante provare: I) l'esistenza di un “titolo” astrattamente idoneo, anche se invalido, a trasmettere la proprietà o altro diritto reale;
II) che autori (i coniugi e successore ( Controparte_12 Parte_1
abbiano esercitato un possesso che, di fatto, corrisponde ad un medesimo diritto
[...]
(Cass. 19940/2022 e Cass. 18909/2012).
Quanto al titolo, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 3 appellante), che con decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Bergamo nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RGE n. 342/93, registrato il 29/01/2002,
[...]
ha acquistato al pubblico incanto la proprietà del fondo preteso Parte_1
dominante, succedendo, a titolo particolare nello stesso diritto dei debitori esecutati, coniugi Controparte_13
A loro volta, avevano acquistato il medesimo diritto con atto Controparte_13
del 3 marzo 1988 (doc. 2 appellante).
Quanto al possesso, deve rilevarsi quanto segue.
pagina 8 di 10 L'appellante ha allegato di aver esercitato, dal 2002, il possesso della servitù di passaggio pedonale sul loggiato al secondo piano secondo il tracciato che va dalla porta di accesso all'appartamento di cui è proprietaria (mapp. 779/3), attraverso il ballatoio, fino alle scale esterne che giungono fino al piano terra situate all'estremità opposta del preteso fondo servente.
Difetta, invece, l'allegazione del momento in cui la porta, opera visibile, permanente ed obiettivamente destinata all'esercizio della servitù di passaggio sia venuta ad esistenza, così segnando il primo atto di esercizio del possesso della servitù da cui far decorrere il ventennio utile al compimento dell'usucapione (Cass. 3472/1989).
Infatti, si è limitata ad allegare una generica Parte_1
“preesistenza” “del medesimo passaggio, seppur di dimensioni differenti rispetto all'attuale sia all'acquisto dell'abitazione di cui trattasi [ n.d.r. mapp. 779/3] quanto
a quello dell'immobile di proprietà del Sig. (doc. 23)”. Controparte_1
Invero, dalla documentazione in atti, si ricava che la porta sia stata collocata, nell'attuale posizione, solo con la ristrutturazione compiuta dall'appellante nel 2002
(DIA del 24.06.2002 -doc. 5 appellante) e che il “passaggio preesistente” non esisteva alla data del 3.3.1988 (CTU pag. 14 e 16) giorno da cui, secondo l'assunto dell'appellante, doveva decorrere il possesso degli autori, i coniugi CP_12
da unire al proprio, ai sensi dell'art. 1146, comma due, c.c..
[...]
In difetto di tale allegazione e, di conseguente prova, la domanda di usucapione del diritto di servitù di passaggio deve essere respinta.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di Parte_1
soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore di Controparte_1 [...]
e liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al CP_3 Controparte_2
D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato
(indeterminabile di complessità bassa).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2295/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo in data
21/10/2022, così provvede: rigetta l'appello; condanna a pagare in favore di Parte_1
le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € Controparte_1
6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.; condanna a pagare in favore di Parte_1 Parte_1
e le spese di lite del grado, Controparte_3 Controparte_2 liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.: dott. Giuseppe Serao Presidente dott. Lucia Cannella Consigliere rel. dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1025/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
04/12/2024, promossa d a c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAMBIANICA ROSSANA, elettivamente domiciliata in VIA SUARDI 18
- 24060 CASAZZA (BG), presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
NOVEL PAOLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MAGLIO DEL
LOTTO 2 - 24126 BERGAMO, presso il menzionato difensore.
APPELLATO
n o n c h é c o n t r o
, c.f. , e , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. DORIA ROSA ANNA, C.F._3
elettivamente domiciliate in CORSO MATTEOTTI 70 - 25121 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata il 21/10/2022 con il n. 2295/2022. CONCLUSIONI di Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia:
- per tutti i motivi e le argomentazioni di cui agli atti del presente grado di giudizio, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado avanzate dell'esponente (da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.);
- rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare in tutto o in parte le domande proposte contro e la relativa richiesta di Parte_2 condanna avversaria per effetto dell'accoglimento delle domande tutte avanzate dall'appellante nel giudizio di prime cure.
- IN OGNI CASO:
- condannare gli appellati ed a Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 rifondere all'appellante le spese ed i compensi per la difesa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge. di Controparte_1
“Voglia questa Ecc.ma Corte, contrariis rejectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2295/2022 Sent. emessa dal Tribunale di
[...]
Bergamo il 20 ottobre 2022 e pubblicata il 21 ottobre 2022 nel giudizio iscritto al n.
11330/'18 R.G. per carenza dei requisiti di cui all'art. 342, n. 1 e n. 2, c.p.c.;
- nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione la sentenza appellata.
Spese e competenze del grado interamente rifuse.
In via istruttoria:
pagina 2 di 10 a) ammettere prova per testi, nella persona dei signori Rag. da Testimone_1
da da e Geom. Pt_3 Testimone_2 Pt_3 Controparte_4 Pt_3
da Bergamo, sulle seguenti circostanze capitolate nella memoria CP_5 istruttoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.:
3) “E' vero o non è vero che prima del 2002 la porzione di appartamento di proprietà dei coniugi / e sita al secondo piano era priva di sbocco sul Pt_4 CP_6 loggiato posto al medesimo piano dell'edificio?”;
4) “E' vero o non è vero che i tre livelli che componevano la proprietà / Pt_4
costituivano un unico appartamento ed erano collegati da una scala interna CP_6 che la ha fatto demolire dopo l'acquisto del 2002?”; Parte_1
5) “E' vero o non è vero che alla proprietà / si accedeva Pt_4 CP_6 attraverso un loggiato comune posto al piano terreno?”;
b) non ammettere - per le ragioni dedotte nella terza memoria istruttoria di parte attrice e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 ottobre 2020 -
i mezzi istruttori articolati nelle memorie n.ri 2) e 3) di parte convenuta”. di e : Controparte_2 Controparte_3
Voglia questa Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti, con
[...]
integrale conferma in ogni sua statuizione della sentenza appellata.
Vinte le spese ed onorari del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
co-usufruttuario di un'abitazione al secondo piano della palazzina di Controparte_1
Via Pascolo n. 13 di Dalmine (BG), in NCEU fg. 5, mapp. 779 sub 709, conveniva, dinanzi il Tribunale di Bergamo, proprietaria di una Parte_1
porzione confinante (mapp. 779/3 – ex 779/5), perché venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio esercitata dalla convenuta sul loggiato antistante i rispettivi appartamenti chiedendo la chiusura della porta realizzata per mettere in comunicazione la proprietà della convenuta con il loggiato.
pagina 3 di 10 La domanda trovava adesione da parte delle litisconsorti, nuda Controparte_3
proprietaria, e co-usufruttuaria al 50 % insieme a Controparte_2 Controparte_1
nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio. domandava, in via riconvenzionale, che fosse Parte_1
accertata la comproprietà del loggiato, ritenuto bene condominiale, e, in subordine, che fosse accertato l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
Con sentenza nr. 2295/2022, il Tribunale di Bergamo accoglieva l'actio negatoria servitutis accertando che il loggiato è libero da servitù di passaggio in favore dell'appartamento di rigettava ogni diversa altra Parte_1
domanda proposta dalle parti e condannava la società convenuta al pagamento dei 2/3 delle spese di lite, compensandole per la restante parte.
Questa, per quanto ancora di rilievo, la motivazione.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dello stato dei luoghi e della prova testimoniale espletata, il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali proposte da . Parte_1
Sull'azione di accertamento della comproprietà del loggiato, che qualificava azione di rivendica, non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico regolato dall'art. 948
c.c. della sussistenza del proprio diritto di proprietà in base al titolo di acquisto a titolo derivativo risalendo ai propri danti causa sino all'acquisto a titolo originario, o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Il titolo di acquisto dell' era il decreto di trasferimento del Parte_1
29.1.2002 da e dell'appartamento posto su Controparte_7 Controparte_8
tre piani, che nulla diceva in merito alla destinazione del loggiato a parte comune.
L'acquirente, con DIA del 24.6.2002, aveva realizzato tre piccoli appartamenti, quello al piano terra aveva l'accesso dal cortile comune, quelli al primo e secondo piano dalla loggia.
Gli atti di acquisto dei danti causa erano questi:
e avevano acquistato l'immobile da Controparte_7 Controparte_8
GN GI e con atto di vendita del 3 marzo 1988; GN Persona_1
Per_ GI e da nonchè e Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_9
pagina 4 di 10 per atto di vendita del 9 febbraio 1977; moglie, ed i figli Per_5 Persona_2
Per_
e l'avevano acquistato pro quota per successione Per_3 Controparte_10
in morte di in data 19.5.1966; e Persona_6 Persona_2 [...]
erano comproprietari del bene per averlo acquistato con atto di vendita del Per_6
7 maggio 1963 da Controparte_11
era divenuto proprietario del bene al secondo piano per atto Controparte_11 di divisione dell'intero immobile con atto del 17 giugno 1947.
Dall'atto divisionale del 1947 dipartiva la linea di acquisto del bene limitrofo di cui sono usufruttuari ed e nuda proprietaria CP_1 Controparte_3 Controparte_2
In tale atto, la loggia posta al secondo piano non era menzionata tra i beni rimasti indivisi, al contrario, le porzioni di loggiato erano descritte come le campate di esso antistanti le camere “ a sera” “ in mezzo” e “ a mattina” assegnate in proprietà esclusiva ai singoli condividenti.
Ne conseguiva che acquistando all'asta l'appartamento, Parte_1
aveva acquistato i proporzionali diritti di comproprietà sui vani ed enti comuni dell'intero edificio già appartenenti ai propri danti causa, tra i quali non rientrava il loggiato al secondo piano che non era mai tornato ad essere un bene comune successivamente all'atto divisionale del 1947.
Andava invece accolta la negatoria servitutis proposta da atteso Parte_5
che nel loro titolo di acquisto (atto del 25 settembre 2003) era inserita la clausola della libertà dell'immobile “da servitù di passaggio di qualunque genere”.
La domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù era rigettata per l'assenza delle opere visibili, permanenti ed aventi specifica destinazione, nonché del possesso uti dominus esercitato per oltre un ventennio.
La sentenza veniva appellata da . Parte_1
Si costituivano e (queste ultime due Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 con diverso difensore), resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante lamenta omessa ed erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio per aver trascurato l'inesistenza di un passaggio interno tra il primo e secondo piano dell'immobile in proprietà dell'appellante da cui il
Tribunale avrebbe dovuto desumere che l'accesso al secondo piano era sempre avvenuto attraverso il loggiato.
Con il secondo motivo censura l'erronea qualificazione della domanda come rivendica e della conseguente erronea applicazione del regime probatorio da parte del
Tribunale.
L'appellante deduce di aver proposto una domanda di accertamento e non di rivendicazione della comproprietà; conseguentemente, avrebbe dovuto essere esonerata dal fornire la probatio diabolica richiesta per la seconda tipologia di domanda e, al contrario, beneficiare di un regime probatorio attenuato -limitato alla prova del proprio titolo d'acquisto- trovandosi nel possesso del loggiato controverso
(Cass. 9/06/2000 n. 7894).
Con il terzo motivo lamenta l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali sulla natura e funzione comune della loggia.
Con il quarto motivo lamenta l'errata valutazione delle prove orali circa il possesso ininterrotto ultraventennale utile all'usucapione dal 1988 al 2002 dei danti causa dell'appellante (coniugi e e dal 2002 al 2018 dell' Pt_4 CP_6 Parte_1
per totale 29 anni prima di ricevere le prime contestazioni.
[...]
Assume l'erroneità della sentenza nell'aver negato la natura apparente della servitù di passaggio e sull'erronea valutazione dell'esistenza delle opere visibili al servizio della servitù (scale e porta di ingresso).
-.-
Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria per ragioni di ordine sistematico, è infondato.
Dall'esame degli atti emerge che con la propria Parte_1 comparsa di costituzione, si è limitata a chiedere l'accertamento del diritto di comproprietà del loggiato e non anche il rilascio del bene poiché, secondo il suo assunto, ne era nella materiale disponibilità.
pagina 6 di 10 In astratto, al fine di stabilire l'oggetto dell'onere probatorio incombente su assume valore derimente stabilire se quest'ultima era Parte_1
o meno nel possesso del loggiato di cui ha assunto di essere comproprietaria dacché, in caso di esito positivo, sarebbe sufficiente per l'istante allegare e provare il titolo del proprio acquisto.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, in concreto, tale indagine risulta ultronea laddove il titolo d'acquisto dell'appellante è muto rispetto alla proprietà del loggiato e non è idoneo ad eliminare lo stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa, anche se esercitato.
Infatti, con il decreto di trasferimento del Tribunale di Bergamo (RGE n. 342/1993) registrato il 29/01/2002, ha acquistato in Parte_1 Pt_3
l'“unità immobiliare ad uso abitativo composta da un appartamento con finiture al rustico, posto su tre piani fuori terra, oltre a ripostiglio e autorimessa al piano terra
e terreno di pertinenza”.
Deve procedersi a ritroso nei passaggi di proprietà -per la cui ricostruzione si rinvia all'esaustiva ricostruzione fatta dal primo giudice- fino a giungere all'atto di divisione ereditaria del 17 giugno 1947 rep. N. 3785/2114 del Notaio per poter Persona_7
ricavare che il loggiato non era menzionato tra i beni rimasti indivisi, ma ciascuna delle sue tre porzioni antistanti le camere “a sera”, “in mezzo” e “a mattina” era stata attribuita in proprietà esclusiva ai singoli condividenti.
Dimodoché, come meglio descritto e graficamente rappresentato a pagina 11 dell'elaborato peritale dal CTU, Arch. : “raffrontando le porzioni Persona_8 immobiliari oggetto della divisione con quelle odierne di proprietà dell'attore [n.d.r.
e della convenuta [n.d.r. si rileva che le CP_1 Parte_1 porzioni al secondo piano individuate dal mappale 779/5 (assegnato all'epoca a
) è riferibile alla porzione di proprietà della Controparte_11 Parte_1
e i mappali 779/3 e 779/10, rispettivamente assegnati a e
[...] Parte_6
, sono riferibili alla proprietà dell'attore”. Parte_7
Ciò detto, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha escluso che acquistando all'asta Parte_1
pagina 7 di 10 l'appartamento al secondo piano, abbia acquistato proporzionali diritti anche sul loggiato poiché lo stesso non è mai ritornato ad essere un bene comune condominiale in base ad uno dei titoli che si sono formati dopo l'atto di divisione del 1947, non avendo, a tal fine, alcun contrario valore probatorio le planimetrie catastali allegate ai rogiti.
Le superiori considerazioni comportano l'infondatezza anche del terzo motivo sulla funzione comune del loggiato.
Il primo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono parimenti infondati. chiede l'accertamento dell'usucapione della servitù di Parte_1
passaggio a favore del proprio fondo (mappale 779/3- ex 779/5) ed a carico del loggiato di proprietà degli appellati, unendo il proprio possesso, iniziato nel 2002, a quello degli autori, -i coniugi e a far data Controparte_8 Controparte_7
dal 3.03.1988, allorquando gli stessi erano diventati proprietari del fondo preteso dominante.
Perché sia possibile il cumulo del possesso, ai sensi dell'art. 1146 secondo comma c.c., era onere dell'odierna appellante provare: I) l'esistenza di un “titolo” astrattamente idoneo, anche se invalido, a trasmettere la proprietà o altro diritto reale;
II) che autori (i coniugi e successore ( Controparte_12 Parte_1
abbiano esercitato un possesso che, di fatto, corrisponde ad un medesimo diritto
[...]
(Cass. 19940/2022 e Cass. 18909/2012).
Quanto al titolo, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 3 appellante), che con decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Bergamo nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RGE n. 342/93, registrato il 29/01/2002,
[...]
ha acquistato al pubblico incanto la proprietà del fondo preteso Parte_1
dominante, succedendo, a titolo particolare nello stesso diritto dei debitori esecutati, coniugi Controparte_13
A loro volta, avevano acquistato il medesimo diritto con atto Controparte_13
del 3 marzo 1988 (doc. 2 appellante).
Quanto al possesso, deve rilevarsi quanto segue.
pagina 8 di 10 L'appellante ha allegato di aver esercitato, dal 2002, il possesso della servitù di passaggio pedonale sul loggiato al secondo piano secondo il tracciato che va dalla porta di accesso all'appartamento di cui è proprietaria (mapp. 779/3), attraverso il ballatoio, fino alle scale esterne che giungono fino al piano terra situate all'estremità opposta del preteso fondo servente.
Difetta, invece, l'allegazione del momento in cui la porta, opera visibile, permanente ed obiettivamente destinata all'esercizio della servitù di passaggio sia venuta ad esistenza, così segnando il primo atto di esercizio del possesso della servitù da cui far decorrere il ventennio utile al compimento dell'usucapione (Cass. 3472/1989).
Infatti, si è limitata ad allegare una generica Parte_1
“preesistenza” “del medesimo passaggio, seppur di dimensioni differenti rispetto all'attuale sia all'acquisto dell'abitazione di cui trattasi [ n.d.r. mapp. 779/3] quanto
a quello dell'immobile di proprietà del Sig. (doc. 23)”. Controparte_1
Invero, dalla documentazione in atti, si ricava che la porta sia stata collocata, nell'attuale posizione, solo con la ristrutturazione compiuta dall'appellante nel 2002
(DIA del 24.06.2002 -doc. 5 appellante) e che il “passaggio preesistente” non esisteva alla data del 3.3.1988 (CTU pag. 14 e 16) giorno da cui, secondo l'assunto dell'appellante, doveva decorrere il possesso degli autori, i coniugi CP_12
da unire al proprio, ai sensi dell'art. 1146, comma due, c.c..
[...]
In difetto di tale allegazione e, di conseguente prova, la domanda di usucapione del diritto di servitù di passaggio deve essere respinta.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di Parte_1
soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore di Controparte_1 [...]
e liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al CP_3 Controparte_2
D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato
(indeterminabile di complessità bassa).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2295/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo in data
21/10/2022, così provvede: rigetta l'appello; condanna a pagare in favore di Parte_1
le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € Controparte_1
6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A.; condanna a pagare in favore di Parte_1 Parte_1
e le spese di lite del grado, Controparte_3 Controparte_2 liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14/05/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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