Articolo 1 della Legge 16 marzo 1976, n. 71
Articolo 2
Versione
17 aprile 1976
Art. 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.
Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.
Entrata in vigore il 17 aprile 1976
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