Articolo 1 della Legge 15 giugno 1984, n. 240
Articolo 2
Versione
21 giugno 1984
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attivita' ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984
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