Art. 4.
Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministro dell'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono cosi' composte per ogni provincia:
dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;
dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;
da un rappresentante del Ministero della difesa;
dal veterinario provinciale;
da un rappresentante degli allevatori.
I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.
Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.
Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.
Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministro dell'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono cosi' composte per ogni provincia:
dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;
dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;
da un rappresentante del Ministero della difesa;
dal veterinario provinciale;
da un rappresentante degli allevatori.
I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.
Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.
Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.