Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 15/04/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Lorena Privato per il ricorrente e il dott. Fausto Bognanni per l' . Controparte_1
L'avv. Privato discute la causa riportandosi all'atto introduttivo e alle note conclusive, produce Sent. Cass. n. 34640 del 12.12.2023 in relazione al termine di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede di valutare la congruità del termine per l'attività espletata.
Il dott. Bognanni discute la causa riportandosi alla memoria difensiva, sottolinea che nel caso di specie sono stati svolti accertamenti ispettivi anche in ordine all'esistenza della sicurezza del lavoro e di reati segnalati alla Procura della Repubblica.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato ai sensi della L. 689/81, la seguente
SENTENZA ex art 429 cpc
L . 6 8 9 / 1 9 8 1 nella causa di primo grado iscritta al n° 242 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
, (CF ) titolare della omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale edile (P.IVA n. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Lorena Privato in virtù di procura in calce ex art 83 al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato CA in Via G. Marconi, n. 27 presso lo studio dell'indicato difensore, ricorrente
CONTRO
L' ,( C.F: in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente del Servizio e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Fausto Bognanni, giusta delega in atti e con domicilio eletto presso la propria sede in nella via Sciascia n 220 CP_2
Opposta
Oggetto: Ordinanza ingiunzione n. 21/0120 prot. N. 15155 del 30/12/2021
e ordinanza ingiunzione n. 21/121 prot. N. 15157 del 30/12/2021
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss L. 689/1981, del 28.01.2022,
impugnava l'Ordinanza ingiunzione n. 21/0120 del Parte_1
30.12.2021 con la quale si intimava il pagamento della sanzione pecuniaria di € 3.600,00 per violazione dell'art. art. 3 co. 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv. in legge 23 aprile 2002 n 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d. lgsl n. 151/2015, per avere impiegato il lavoratore nato a [...] il [...], dal 18/08/2020 Controparte_3 per una giornata di lavoro senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
impugnava altresì l'Ordinanza ingiunzione n. 21/121 prot. N. 15157 del
30/12/2021 con la quale si intimava il pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.320,00, per aver violato la disposizione prevista dall'art. 3 co. 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv in legge 23 aprile 2002 n 73, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d. lgsl n. 151/2015, per aver impiegato, il lavoratore nato in [...] il Parte_2
19/07/1979, percettore del reddito di cittadinanza, al lavoro, dal
18/08/2020 per una giornata lavorativa senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) insussistenza del fatto contestato;
2) Violazione dell'art. 14 L. 24.11.1981 n. 689 per mancata contestazione immediata e/o per contestazione della violazione oltre il termine di 90 gg.
In particolare si doleva che le ordinanze ingiunzioni impugnate venivano emesse e notificate allorquando il procedimento sanzionatorio si era estinto, avendo provveduto il datore di lavoro, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento del 09/12/2020 e nei termini della diffida di
120 giorni, a regolarizzare i lavoratori ed eseguire il pagamento della sanzione al minimo edittale di euro 1.810,65 ( comprensivi di spese di notifica) per ciascun lavoratore irregolare.
3 Quanto al lavoratore , già percettore del reddito di Parte_2 cittadinanza, assumeva di essere ignaro, sia quando si avvalse della prestazione lavorativa di quest'ultimo, sia successivamente, che questi percepiva il reddito di cittadinanza, circostanza appresa solo con la notifica del verbale unico di accertamento n. 20/0129 del 30/11/2020, né aveva percepito alcuna agevolazione contributiva né credito d'imposta pure prevista dalla legge in caso di assunzione di lavoratori percettori di reddito di cittadinanza.
Riteneva pertanto che la sanzione amministrativa comminata per andava rideterminata alla stregua di quella applicata Parte_2 per l'altro, per il quale il datore di lavoro veniva diffidato a pagare euro
1.800,00, con la conseguenza che il pagamento dell'importo diffidato comportava l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Chiedeva al Tribunale adito , in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione delle ordinanze ingiunzione oggi impugnate, la n.
n. 21/0120 prot. N. 15155 del 30/12/2021 e la n. 21/121 prot. N. 15157 del
30/12/2021 entrambe emesse dalla Parte_3
e notificate in data 31/12/2021; sussistendo, per tutte le ragioni
[...] esposte in narrativa, le gravi e circostanziate ragioni richieste dall'art. 5 d. lgs. N. 150/2011 e il pericolo imminente di danno grave e irreparabile per la concessione dell'invocato provvedimento inibitorio inaudita altera parte. nel merito e all'esito del presente giudizio, accogliere il presente ricorso poiché il sig. ha eseguito i pagamenti così come richiesti. Pt_1
Annullare/Revocare/Rimuovere/Rideterminare/Dichiarare inefficace i provvedimenti impugnati. In subordine nella denegata e remota ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere integralmente la presente opposizione, TENERE conto dei pagamenti già eseguiti ed Emettere ogni altro provvedimento per la differenza dovuta che la S. V. riterrà opportuno
Rideterminando le sanzioni amministrative impugnate nella misura minima prevista dalla legge, in considerazione anche della buona fede del datore di lavoro, e conseguentemente, annullarsi e/o revocarsi le ordinanze
4 impugnate. Con Vittoria di spese competenze ed onori del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l Controparte_2 con deposito di memoria difensiva, contestava le avverse doglianze, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità degli atti impugnati.
Con vittoria di spese.
La causa di natura squisitamente documentale perveniva in decisione all'udienza odierna, mediante lettura, del dispositivo e la scritturazione contestuale della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)
Nella generale premessa che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione- merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio “actore non probante, reus absolvitur”.
Ebbene pare opportuno preliminarmente evidenziare che, stante il disposto di cui all'art. 4 L. n. 183/2010, la natura irregolare del rapporto di lavoro, tale da giustificare l'applicazione della c.d. maxisanzione, si ha anche allorquando si accerti “l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”.
E tale ipotesi si verifica quando venga omessa dalla parte datoriale la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego competente entro le
24:00 del giorno antecedente l'inizio occupazione, ai sensi e per gli effetti
5 dell'art.
9-bis, comma 2, L. n. 608/1996, come modificato dall'art.1, comma 1180, L. n. 608/2006.
Nel caso di specie il ricorrente non contesta di avere impiegato i lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Quello di cui si duole è l'applicabilità della maxisanzione di cui all'art. 22 del d.lgs n. 151/2015 pur avendo eseguito il pagamento della sanzione edittale in misura ridotta per ogni lavoratore e pur avendo provveduto alla loro regolarizzazione.
Sul punto pare opportuno richiamare l'art. 22 del citato d.lgs n 151/2015 che ha integralmente riscritto la c.d. “maxisanzione” per lavoro nero con la previsione di una nuova struttura articolata per fasce di durata della prestazione irregolare.
In particolare, per effetto degli incrementi del 20% introdotti dalla legge n.
145/2018 (Legge di Bilancio 2019), fino allo scorso 1° marzo 2024 la norma prevedeva che, in caso di accertato impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UniLav) da parte del datore di lavoro privato, andava applicata, per ciascun lavoratore, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: • fino a 30 giorni di lavoro nero da euro 1.800 a euro 10.800; • da 31 a 60 giorni di lavoro nero da euro 3.600 a euro 21.600; • oltre 60 giorni di lavoro nero da euro 7.200 a euro 43.200.
Per questa sanzione è applicabile la procedura premiale della diffida obbligatoria secondo la quale, in caso di regolarizzazione del lavoratore in nero, è previsto il pagamento della sanzione edittale nella misura minima.
Se il lavoratore irregolare fosse ancora in forza presso il datore di lavoro, il datore di lavoro dovrebbe adempiere alla diffida con le seguenti modalità:
• la regolarizzazione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part-time ma con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno;
• laddove ne ricorrano i presupposti e ferma restando la valutazione in ordine alla concreta possibilità di recuperare il debito formativo
6 accumulato durante il periodo di lavoro in nero, è prevista la possibilità di regolarizzazione anche con contratto di apprendistato;
• è possibile la regolarizzazione anche con contratto a tempo pieno e determinato, purché di durata non inferiore a tre mesi e comunque nel rispetto dei limiti e dei requisiti all'uopo previsti dal D.Lgs. n. 81/2015;
• il rapporto di lavoro non potrà essere regolarizzato con contratto di lavoro intermittente;
• la decorrenza del contratto di mantenimento al lavoro dovrà avere corso dal primo giorno di lavoro irregolare;
i lavoratori regolarizzati debbono rimanere in servizio per almeno tre mesi al “netto” dell'eventuale periodo di lavoro prestato in nero prima dell'accesso ispettivo.
Poiché l'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, a prescindere dalla causa dell'interruzione (licenziamento dimissioni, ecc.), la diffida non potrà ritenersi adempiuta, pertanto, non è ammessa alcuna valutazione di merito da parte del personale ispettivo, in ordine alla fattibilità Con dell'ottemperanza alla diffida ( circolare Ministero Lavoro e delle
Politiche Sociali, 26 novembre 2015, n. 20549).
La diffida è preclusa, invece, nei casi in cui la sanzione debba essere aumentata del 20% per le condizioni soggettive del lavoratore, ( lavoratori extracomunitari, minori, percettori di reddito di cittadinanza).
Essendo pertanto questi i principi normativi applicabili alla fattispecie in esame, le doglianze di cui al punto 1) del ricorrente risultano infondate.
Ed infatti, è pur vero che il ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione nella misura ridotta di € 1810,65 per ciascun lavoratore, i pagamenti risultano allegati e venivano effettuati in data 23.02.2021 a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 229922 intestati a Banco di
Sicilia di Agrigento – Ufficio Cassa Regione Siciliana e dunque secondo le
7 modalità di pagamento previste nel verbale unico di accertamento e notificazione n 20/019 del 30.11.2020 notificato in data 9.12.2020.
Inoltre dalla Comunicazione obbligatoria Unilav allegata dall CP_1
risulta altresì che il lavoratore veniva assunto a tempo
[...] CP_3 indeterminato in data 18.08.2020 a seguito dell'accesso ispettivo condotto Co dal di , per poi essere licenziato in data 25.08.2020, dunque CP_2 non veniva mantenuto in servizio per i 90 giorni previsti dalla procedura premiale di diffida di cui all'art 22 citato.
Invece per la sanzione non diffidabile nei confronti dell'altro lavoratore, già percettore di reddito di cittadinanza, anche quest'ultimo veniva regolarizzato e dopo pochi giorni licenziato come risulta dalla
Comunicazione obbligatoria Unilav versata in atti dall'Ispettorato del
Lavoro opposto, dunque, anche in questo caso l'agevolazione non può operare in mancanza di una delle condizioni richieste.
La doglianza poi relativa alla mancata conoscenza che il lavoratore percepisse il reddito di cittadinanza non può che Parte_2 addebitarsi al ricorrente stesso che non ha agito nel rispetto delle norme previste in materia di lavoro.
In ordine alla eccepita violazione del principio di trasparenza e informazione tempestiva - violazione art. 14 legge 689/81, si osserva quanto segue.
Si richiamano due pronunce giurisprudenziali, che enunciano un ormai consolidato principio in materia: “Il termine di novanta giorni di cui all'art.
14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di
8 acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore
o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione civile sez. II,
19/10/2023, n.29068); “In virtù dell'art. 14 della legge 689/1981 la violazione, laddove possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, non decorre dalla consumazione dell'illecito bensì dal completamento dell'attività di verifica circa la configurabilità della responsabilità amministrativa, anche in relazione alla complessità della fattispecie. Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14,2 comma, l. n.
689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità alla quale il rapporto è stato trasmesso abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata” (Tribunale Pistoia sez. I,
18/07/2023, n.610- Trib. Lecce n. 3317/2024).
Nel caso che ci occupa va rilevato che, in occasione del primo accesso del 18.08.2020, svolti gli interrogatori dei lavoratori presenti, gli ispettori al fine di verificare la regolarità del personale rinvenuto sul luogo di lavoro, hanno richiesto ulteriore documentazione integrativa (specificamente indicata a pag .3 del verbale medesimo) indicando la data del 23.09.2020 entro la quale detta documentazione andava esibita presso lo stesso cantiere edile.
Dunque l'accertamento ispettivo e la piena conoscenza degli illeciti contestati non potevano ritenersi conclusi alla data del primo accesso tenuto conto che l' Amministrazione ha avuto la documentazione necessaria il 23.09.2020, non avendo il ricorrente dedotto ovvero dimostrato di aver consegnato la documentazione richiesta prima di tale
9 data così da far ritenere concluso l'accertamento in un momento precedente.
Risultando notificato il verbale di accertamento in data 9.12.2020 il termine di 90 giorni rispetto alla data del 23.09.2020 non era decorso
Infine, con riferimento al quantum debeatur, parte ricorrente domanda, in via subordinata, la rideterminazione in minus della sanzione applicata per nella stessa misura di quella applicata per il Parte_2 lavoratore . CP_3
L'applicazione dell'aggravante è prevista dall'art. 7, c. 15-bis del D.L. n.
4/2019 che, appunto, prevede l'applicazione dell'aumento del 20% degli importi della maxisanzione anche in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, per cui nessuna rideterminazione del quantum può essere compiuta.
Semmai, al fine di evitare il cumulo di sanzioni riconducibili alla medesima condotta è previsto che, in caso di contestazione della maxisanzione, non trovino applicazione le ulteriori sanzioni relative all'omessa comunicazione telematica preventiva di assunzione piuttosto che all'omessa consegna della lettera di assunzione al lavoratore ed ancora alle omesse registrazioni dei dati sul Libro unico del lavoro, all'omessa comunicazione di cessazione.
Pertanto, avendo provveduto parte ricorrente al pagamento delle sanzioni in misura di € 1800,00 per ciascun lavoratore, l'applicazione della maxisanzione andrà rideterminata tenendo conto del pagamento già effettuato.
Per i motivi su esposti l'opposizione va rigettata, tuttavia ai fini del pagamento della maxisanzione, l'importo andrà rideterminato in considerazione dei pagamenti effettuati.
Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza,
10 eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 242/2022, rigetta l'opposizione; conferma l'ordinanza n. 21/0120 prot. N. 15155 del 30/12/2021 e l'ordinanza ingiunzione n. 21/121 prot. N. 15157 del 30/12/2021 il cui importo andrà rideterminato dall di alla Controparte_1 CP_2 luce dei pagamenti effettuati dal ricorrente
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 15.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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