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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31564/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31564/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 25 20144 MILANO presso il difensore avv. RAVERA MASSIMO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. Controparte_4 C.F._5
CONVENUTO/I CONTUMACI
CONCLUSIONI
la parte costituita ha precisato le conclusioni come da nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1
e eredi della defunta moglie, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 62.170,00, pari al valore di due terzi dell'immobile caduto in successione, per l'acquisto del quale l'attore ha versato e sta versando la totalità dei ratei di mutuo;
con vittoria di spese e compensi.
L'attore argomentava di aver personalmente corrisposto i ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile pagina 1 di 3 adibito a casa coniugale e intestato al 100% alla moglie . Alla morte del coniuge, Controparte_5
l'unità abitativa cadeva in successione e l'attore ne diveniva proprietario per un terzo pro-indiviso, spettando ai quattro eredi convenuti la titolarità dei restanti due terzi. A fronte dell'integrale pagamento del prezzo dell'immobile, il sig. chiedeva la condanna degli eredi della sig.ra al Pt_1 CP_5 pagamento del valore attuale dei due terzi dell'immobile.
Nella contumacia delle parti convenute, istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c. e produzione documentale, l'attore precisava le conclusioni con note ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La pretesa attorea deve essere preliminarmente inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.
Il sig. agisce infatti invocando l'ingiustificato arricchimento ai suoi danni degli eredi della Pt_1 defunta moglie, succeduti nella titolarità di due terzi dell'immobile adibito a casa coniugale e acquistato con l'impiego della somma presa in prestito.
La prova dei versamenti dei ratei mensili di mutuo, a partire dal 2006 (data di stipula della compravendita e del contratto di mutuo, doc.
1-2 attore) fino ad oggi, è documentata non soltanto dal contratto di mutuo ipotecario cointestato ai coniugi (doc. 2 attore), ma anche dalle quietanze dei versamenti effettuati dalla data di stipula del contratto a cadenza mensile (e con addebito diretto) dal conto corrente personale del sig. (doc. 3 e 12 attore). Pt_1
E, d'altra parte, la circostanza che le obbligazioni di pagamento siano gravate esclusivamente sul sig.
risulta ancor più verosimile in quanto, come allegato da parte attrice, la defunta moglie non Pt_1 percepisse alcun reddito proprio. La contumacia dei convenuti, che non hanno svolto alcuna difesa nel merito, non consente all'organo giudicante di indagare l'eventuale intento donativo (e la conseguente valutazione di proporzionalità) che abbia sorretto le dazioni di denaro, con la conseguenza che l'arricchimento degli eredi della sig.ra dei due terzi del valore dell'immobile adibito a casa CP_5 coniugale deve dirsi privo di causa, in assenza di qualsivoglia contribuzione al pagamento del prezzo da parte della de cuius, con contestuale depauperamento del sig. e diritto a richiedere un Pt_1 indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., unico strumento a disposizione dell'attore in ossequio al dettato dell'art. 2042 c.c.
Venendo alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, l'attore ha prodotto un elaborato peritale (doc.
10) che attesta il valore relitto del bene a marzo 2022 (al lordo dei pagamenti residui che l'attore si è pagina 2 di 3 impegnato a corrispondere integralmente sino all'estinzione prevista per il 2031) in € 93.255,00, a fronte di un prezzo di acquisto di € 130.000,00 (doc. 1). Ebbene, parte attrice dovrà allora essere indennizzata, nei limiti dell'arricchimento dei due terzi dell'attuale valore dell'immobile di cui hanno beneficiato i convenuti (quantificato in € 62.170,00), del proprio depauperamento per l'acquisto della casa coniugale caduta in eredità.
Quanto alla domanda di condanna in solido dei convenuti, l'art. 752 c.c. dispone che gli eredi rispondano dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, con la conseguenza che i sig.ri saranno tenuti al pagamento dell'indennizzo pro quota, nella misura di € 15.542,50, CP_1 corrispondente a un quarto ciascuno.
Tanto premesso, deve concludersi per l'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
in accoglimento della domanda, condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. i convenuti ciascuno al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.542,50;
condanna, in solido, le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in €
545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31564/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 25 20144 MILANO presso il difensore avv. RAVERA MASSIMO
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. Controparte_4 C.F._5
CONVENUTO/I CONTUMACI
CONCLUSIONI
la parte costituita ha precisato le conclusioni come da nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1
e eredi della defunta moglie, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 62.170,00, pari al valore di due terzi dell'immobile caduto in successione, per l'acquisto del quale l'attore ha versato e sta versando la totalità dei ratei di mutuo;
con vittoria di spese e compensi.
L'attore argomentava di aver personalmente corrisposto i ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile pagina 1 di 3 adibito a casa coniugale e intestato al 100% alla moglie . Alla morte del coniuge, Controparte_5
l'unità abitativa cadeva in successione e l'attore ne diveniva proprietario per un terzo pro-indiviso, spettando ai quattro eredi convenuti la titolarità dei restanti due terzi. A fronte dell'integrale pagamento del prezzo dell'immobile, il sig. chiedeva la condanna degli eredi della sig.ra al Pt_1 CP_5 pagamento del valore attuale dei due terzi dell'immobile.
Nella contumacia delle parti convenute, istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c. e produzione documentale, l'attore precisava le conclusioni con note ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La pretesa attorea deve essere preliminarmente inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c.
Il sig. agisce infatti invocando l'ingiustificato arricchimento ai suoi danni degli eredi della Pt_1 defunta moglie, succeduti nella titolarità di due terzi dell'immobile adibito a casa coniugale e acquistato con l'impiego della somma presa in prestito.
La prova dei versamenti dei ratei mensili di mutuo, a partire dal 2006 (data di stipula della compravendita e del contratto di mutuo, doc.
1-2 attore) fino ad oggi, è documentata non soltanto dal contratto di mutuo ipotecario cointestato ai coniugi (doc. 2 attore), ma anche dalle quietanze dei versamenti effettuati dalla data di stipula del contratto a cadenza mensile (e con addebito diretto) dal conto corrente personale del sig. (doc. 3 e 12 attore). Pt_1
E, d'altra parte, la circostanza che le obbligazioni di pagamento siano gravate esclusivamente sul sig.
risulta ancor più verosimile in quanto, come allegato da parte attrice, la defunta moglie non Pt_1 percepisse alcun reddito proprio. La contumacia dei convenuti, che non hanno svolto alcuna difesa nel merito, non consente all'organo giudicante di indagare l'eventuale intento donativo (e la conseguente valutazione di proporzionalità) che abbia sorretto le dazioni di denaro, con la conseguenza che l'arricchimento degli eredi della sig.ra dei due terzi del valore dell'immobile adibito a casa CP_5 coniugale deve dirsi privo di causa, in assenza di qualsivoglia contribuzione al pagamento del prezzo da parte della de cuius, con contestuale depauperamento del sig. e diritto a richiedere un Pt_1 indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., unico strumento a disposizione dell'attore in ossequio al dettato dell'art. 2042 c.c.
Venendo alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, l'attore ha prodotto un elaborato peritale (doc.
10) che attesta il valore relitto del bene a marzo 2022 (al lordo dei pagamenti residui che l'attore si è pagina 2 di 3 impegnato a corrispondere integralmente sino all'estinzione prevista per il 2031) in € 93.255,00, a fronte di un prezzo di acquisto di € 130.000,00 (doc. 1). Ebbene, parte attrice dovrà allora essere indennizzata, nei limiti dell'arricchimento dei due terzi dell'attuale valore dell'immobile di cui hanno beneficiato i convenuti (quantificato in € 62.170,00), del proprio depauperamento per l'acquisto della casa coniugale caduta in eredità.
Quanto alla domanda di condanna in solido dei convenuti, l'art. 752 c.c. dispone che gli eredi rispondano dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, con la conseguenza che i sig.ri saranno tenuti al pagamento dell'indennizzo pro quota, nella misura di € 15.542,50, CP_1 corrispondente a un quarto ciascuno.
Tanto premesso, deve concludersi per l'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
in accoglimento della domanda, condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. i convenuti ciascuno al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.542,50;
condanna, in solido, le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in €
545,00 per esborsi, € 14.103,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3