Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 giugno 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
Commentari • 22
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …
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Giurisprudenza • 104
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 03/07/2025, n. 777Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai signori Magistrati: Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 23/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 193/2024 R.G. promossa da: Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RO EL e dall'Avv. MILANO DIEGO APPELLANTE contro : CP_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. PALUMBO CLAUDIA e dall'Avv. Controparte_2CARUSO IO nonché [...] rappresentato e difeso dall'Avv. BONETTI PAOLO e dall'Avv. LONGO DOMENICO APPELLATI RAGIONI DELLA DECISIONE …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attivita' ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. - Art. 2.
Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalita' proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi. - Art. 3. (1)
A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ((all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI,)) alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.
Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avra' luogo, a partire dal 1 gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.
Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attivita' industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.
Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalita' di avviamento sono stabilite dalle commissioni regionali per l'impiego cosi' come previsto dalla legge n. 140 del 1981 .