Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 giugno 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
Commentari • 21
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …
Leggi di più… - 2. Bonus anziani: a chi spetta la prestazione universaleRedazione · https://ildiritto.it/ · 13 febbraio 2026
Pensione provvisoria INPS: cos'è Se si presenta la domanda per la pensione, ricevere una comunicazione INPS con la dicitura “accoglimento in via provvisoria” può destare preoccupazione, ma nella maggior parte dei casi non c'è ragione di preoccuparsi. Questo provvedimento, infatti, non mette in dubbio il diritto alla pensione. Significa solo che l'Istituto ha già riconosciuto la prestazione, ma si riserva di completare alcune verifiche prima di stabilire l'importo definitivo. Il diritto, in sostanza, è acquisito, serve solo definire la misura mensile spettante. Perché l'INPS liquida in via provvisoria Le ragioni di un accoglimento “provvisorio”sono soprattutto di natura burocratica. …
Leggi di più… - 3. TFR automatico nei fondi pensione 2026Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 30 gennaio 2026
Pensione provvisoria INPS: cos'è Se si presenta la domanda per la pensione, ricevere una comunicazione INPS con la dicitura “accoglimento in via provvisoria” può destare preoccupazione, ma nella maggior parte dei casi non c'è ragione di preoccuparsi. Questo provvedimento, infatti, non mette in dubbio il diritto alla pensione. Significa solo che l'Istituto ha già riconosciuto la prestazione, ma si riserva di completare alcune verifiche prima di stabilire l'importo definitivo. Il diritto, in sostanza, è acquisito, serve solo definire la misura mensile spettante. Perché l'INPS liquida in via provvisoria Le ragioni di un accoglimento “provvisorio”sono soprattutto di natura burocratica. …
Leggi di più… - 4. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 23 gennaio 2026
Bonus Giovani 2026: cos'è Il “Bonus Giovani 2026” è una misura introdotta dal decreto-legge n. 62/2026, che dopo l'approvazione da parte della Camera del 10 giugno 2026 ora è in Senato per concludere il suo iter di conversione. Il provvedimento, meglio noto come “Decreto 1° maggio” ha introdotto questo nuovo bonus per favorire l'occupazione giovanile stabile attraverso un importante sgravio contributivo. La circolare INPS numero 55 del 14 maggio 2026 ne illustra le modalità operative. Come funziona Il nucleo dell'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate …
Leggi di più… - 5. Bonus Giorgetti: l’incentivo per chi continua a lavorareAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 20 agosto 2025
Giurisprudenza • 102
- 1. Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1384Provvedimento: N. R.G. 2310/2023 TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2310/2023 tra Parte_1 RICORRENTE e Controparte_1 [...] RESISTENTI Oggi 24 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi: Per 'avv. STRAMACCIA ND e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Adriano Giorgini Per nessuno Controparte_1 Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni. Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Imbriaci evidenzia la mancanza del presupposto per il trattamento di disoccupazione …Leggi di più...
- art. 429 c.p.c.·
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- 2. Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/07/2025, n. 1419Provvedimento: N. 479/2025 Reg. Gen. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata per la decisione all'esito della trattazione scritta del 22.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa TRA elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via G. Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 nella Contartese (PEC: che, Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv (PEC: la rappresentano e difendono giusta procura in Email_2 RICORRENTE E IN PERSONA DEL LEGALE ON in Vibo Valentia, via E.P. E Murmura snc, presso gli avv.ti Ettore …Leggi di più...
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- 3. Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1156Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 28.04.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1286 dell'anno 2024 TRA nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Francesco Sciusco, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove, …Leggi di più...
- L. 240/1984·
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 402Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7870 R.G. per l'anno 2024 TRA , rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Antonio Bocchetti e Maria Accardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaia n. 10; - opponente CONTRO - in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2024, n. 1356Provvedimento: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, - richiamato il decreto con cui l'udienza del 08.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 5295 / 2023; - viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato; visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attivita' ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. - Art. 2.
Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.
Per i periodi di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalita' proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi. - Art. 3. (1)
A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ((all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI,)) alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le aliquote contributive a carico delle imprese e dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dalle imprese industriali e dai lavoratori dipendenti da queste, limitatamente agli istituti previsti dal medesimo comma.
Per i lavoratori di cui al primo comma, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale avra' luogo, a partire dal 1 gennaio 1984 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nel settore industriale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.
Le imprese agricole possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attivita' industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.
Per le imprese ubicate nelle regioni Campania e Basilicata le modalita' di avviamento sono stabilite dalle commissioni regionali per l'impiego cosi' come previsto dalla legge n. 140 del 1981 .