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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 marzo 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2223/2024 R.G. vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
piazza Scaffidi n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carianni, giusta procura Pt_1
allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_2
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Racc. Persona_1
7313. RESISTENTE
OGGETTO: note e comunicazioni di debito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, il spiegava opposizione Parte_1 avverso le note di debito (relative alle posizioni contributive dei dipendenti dell'Ente) n. 580572
( ), n. 580625 ( ), n. 581249 Controparte_2 CP_3
( ), n. 580624 ( ), n. 580582 ( Controparte_4 CP_5 CP_6
), n. 580556 ( n. 581161 ( ), n.
[...] Controparte_7 Controparte_8
580612 ( ), n. 581214 ( ), n. 580590 ( Controparte_9 CP_10 CP_11
),
[...]
1 n. 582822 ( ), n. 582520 ( ), n. 580312 ( CP_12 CP_13 CP_14
), n. 583372 ( ), n. 583554 ( ), n. 583129
[...] CP_15 Controparte_16
( ), n. 583239 ( ), n. 584367 ( Controparte_17 CP_18 CP_19
), n. 581115 ( ), n. 582505 ( ), n. 583882
[...] CP_20 Controparte_21
( ), n. 584682 ( ), n. 582890 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
), n. 584945 ( ), n. 583954 ( ), n.
[...] CP_25 Controparte_26
584350 ( ), n. 584501 ( , n. 584661 CP_27 Controparte_28
( ), n. 584649 ( ), n. 585150 ( Controparte_29 Controparte_30 [...]
), n. 585115 (LISA AGATA), n. 585536 ( FRANCO), n. 585468 ( CP_31 CP_8 [...]
), Parte_2
n. 585510 ( ), n. 585131 ( ), n. 584288 ( Parte_3 CP_32 CP_3
), n. 569518 ( ), n. 570060 (AIELLO GAETANO;
[...] Controparte_33 [...]
; , CP_34 CP_35 Controparte_36 CP_37
; e ), n. 530081
[...] Controparte_38 Controparte_39
( e ), n. 645800 ( ), n. 645802 Parte_4 CP_40 CP_41
( ), nonché avverso la comunicazione di debito del 18.12.2023, l'invito Persona_2
a regolarizzare del 21.12.2023, l'invito a regolarizzare del 16.01.2024, la comunicazione di debito del 7.02.2024, l'invito a regolarizzare del 1.03.2024, l'invito a regolarizzare del
3.04.2024.
Nei superiori atti l' richiedeva al Comune la regolarizzazione contributiva CP_1
asseritamente dovuta a seguito di accertamento degli oneri contributivi relativi alle posizioni dei dipendenti.
Eccepiva la nullità degli atti impugnati per omessa o carente motivazione in quanto non era stata allegata alcuna documentazione probante relativa al preteso debito contributivo, non erano state rappresentate in modo adeguato le ragioni giuridiche e normative né le ragioni tecniche e causali giustificative della sua adozione;
non era stata esplicitata neanche genericamente la causale, né era stato specificato in cosa fosse consistito l'accertamento.
Esponeva di aver sempre corrisposto gli emolumenti retributivi e contributivi dovuti, relativi ai propri dipendenti, anche con riferimento alle precedenti gestioni previdenziali.
Allegava la documentazione afferente al pagamento dei contributi previdenziali.
Eccepiva altresì l'illegittimità delle sanzioni comminate, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi di evasione contributiva e, in particolare, dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della sua configurabilità. Eccepiva altresì l'illegittimità degli interessi poiché non erano state specificate le modalità di determinazione dei medesimi.
2 Chiedeva, in via preliminare, di sospendere tutte le note di debito, comunicazioni di debito e gli inviti a regolarizzare, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, di ritenere e dichiarare illegittimi ed infondati tutti gli atti impugnati e, pertanto, annullarli e/o revocarli, con ogni consequenziale statuizione;
conseguentemente, di ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste, oltre a interessi e relative sanzioni per omesso versamento. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 27.9.2024. CP_1
Evidenziava che il ricorrente nulla aveva contestato circa il proprio obbligo Pt_1
contributivo e che, nella presente fase di accertamento negativo, aveva assunto la pretesa di avere assolto le proprie obbligazioni senza offrire la prova diretta dell'avvenuto pagamento di tutte le contribuzioni dovute.
Escludeva preliminarmente la prescrizione delle contribuzioni richieste, e sottolineava l'obbligo di denuncia contributiva e di relativo pagamento incombente sul datore di lavoro.
Deduceva che tale obbligo aveva consentito all' la rilevazione della congruità tra le CP_1
dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell'Istituto (ECA).
Spiegava che i commi da 131 a 133 dell'art. 1 della l. n. 213/2023 avevano previsto per le contribuzioni dei dipendenti pubblici fino al 31.12.2004, che le pubbliche amministrazioni, al fine di vedere assolti i propri obblighi contributivi, avrebbero dovuto trasmettere all' CP_1
esclusivamente le denunce mensili, adempimento a cui anche il stava Parte_1
provvedendo, con conseguente considerevole abbattimento del proprio debito di cui alle note di debito impugnate.
Affermava che gli atti impugnati risultavano correttamente motivati in quanto essi recavano le indicazioni necessarie per poter estrarre i modelli riepilogativi del calcolo delle differenze contributive richieste in pagamento.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto e di condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto per legge ed accertato in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa.
3. L'udienza dell'11 marzo 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Il Comune ricorrente impugna molteplici note di debito, nonché relative comunicazioni di debito e note di invito a regolarizzare, come sopra meglio identificate, riferite
3 a differenze contributive rivendicate dall' per le posizioni dei dipendenti comunali ivi CP_1
indicati.
5. Occorre preliminarmente premettere che, in ordine all'eventuale prescrizione delle contribuzioni dei dipendenti pubblici, l'art. 3, comma 10 bis, l. 335/1995, ha ulteriormente sospeso il relativo termine, prevedendo che “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche CP_1
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Non è dunque maturata la prescrizione sulle differenze contributive rivendicate dall'Istituto Impositore.
6. Ciò premesso, l'eccezione di nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione non risulta fondata.
Ciascuna delle note di debito, infatti, reca specificamente il motivo della pretesa, ovvero l'accertamento di oneri contributivi a debito, il dipendente a cui tali oneri si riferiscono, nonché
l'importo complessivo richiesto in pagamento. Le note specificano altresì, a maggior garanzia del contribuente, la possibilità dello stesso di poter verificare, tramite accesso riservato alla propria posizione previdenziale sul sito le singole voci che compongono l'importo CP_1
richiesto per ciascun dipendente. La circostanza che il potesse effettivamente risalire Pt_1
anche alle singole voci richieste per ciascun dipendente è confermata dalla stessa produzione documentale di parte ricorrente, essendo allegati a diverse delle note di debito prodotte i prospetti analitici delle differenze contributive ex adverso vantate per ciascuna annualità e per ciascun dipendente.
Il ricorrente avrebbe peraltro avuto possibilità di formulare eventuali contestazioni alla richiesta dell'Istituto previdenziale, come espressamente indicato nelle note di debito, al fine di poter contraddire in ordine alla pretesa contributiva.
Ad ogni modo, la circostanza che in ciascuna nota di debito fossero espressamente indicati dipendente e differenze contributive per lo stesso rivendicate, consentiva all'Ente di avere contezza del contenuto dell'avversa richiesta e di poter legittimamente controdedurre in relazione alla posizione di ciascun dipendente.
Gli atti impugnati risultano dunque validamente motivati e l'eccezione risulta infondata.
4 7. Nel merito, come correttamente evidenziato dall' resistente, occorre dare atto CP_1
del sopravvenuto intervento legislativo portato dall'art. 1, c. 131-133, l. 213/2023 che ha inciso sugli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni, così disponendo: “131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l' CP_1
ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all ai fini CP_1
della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2033.
132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello
Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La normativa anzidetta ritiene dunque assolti gli obblighi contributivi delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, mediante la semplice trasmissione all' dei flussi di denuncia mensili. Viene dunque meno il controllo sulla CP_1 corrispondenza tra l'importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l'importo effettivamente versato, fatto sempre salvo il controllo sulla congruità delle denunce presentate
(come evidenziato nel messaggio n. 292/2024 del 23.1.2024). CP_1
L' ha riconosciuto che anche il Comune di dal mese di agosto 2024, ha CP_1 Pt_1
avviato la trasmissione delle denunce mensili relative a tali periodi di paga ante 2005, da cui sarebbe derivato un considerevole abbattimento delle differenze contributive rivendicate nelle note di debito impugnate.
Alla luce del sopravvenuto intervento legislativo, le richieste di pagamento da parte dell' relative alle posizioni previdenziali dei dipendenti comunali fino al 31.12.2004 CP_1
devono essere annullate per sopravvenuta cessata materia del contendere, stante i nuovi e diversi obblighi incombenti a riguardo sull'Ente Locale.
8. Per quanto riguarda invece gli accertamenti contributivi successivi al 31.12.2004, il
Comune ricorrente ha semplicemente affermato di aver regolarmente corrisposto i contributi
5 dovuti in favore del proprio personale nel corso degli anni. L'asserzione risulta tuttavia sfornita di idoneo sostegno probatorio.
L'Ente ricorrente, infatti, si è limitato ad allegare i versamenti contributivi effettuati dal
(peraltro in forma parziale non essendo stati allegati i versamenti relativi agli anni Pt_1
2008, 2009 e tre trimestri 2010) ma non ha allegato alcuna delle denunce mensili presentate per i lavoratori, sicché non risulta possibile verificare se i versamenti effettuati corrispondano all'imponibile denunciato ovvero siano congrui rispetto all'imponibile denunciato.
Essendo stati identificati espressamente i dipendenti per i quali sono state accertate omissioni contributive, nonché il loro importo, sarebbe stato dunque onere del datore di lavoro documentare la corretta presentazione delle denunce mensili e l'integrale versamento dei contributi per ciascuno di essi nel corso degli anni. A ciò non può sopperire la chiesta prova testimoniale, trattandosi di prova da fornire in via documentale.
9. In riferimento alle sanzioni ed agli interessi di mora, si rileva che l'articolo 1, comma
3, del decreto-legge n. 202/2024 ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000 in relazione agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La pretesa creditoria dell' , con riferimento a sanzioni ed interessi Controparte_42
di mora, è dunque infondata alla luce del sopravvenuto intervento normativo.
10. In conseguenza degli interventi legislativi menzionati, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni debitorie maturate fino al 31.12.2004 ed in relazione alle sanzioni ed agli interessi comminati negli atti impugnati;
il ricorso va rigettato per il resto.
11. Le ragioni della decisione, con particolare riguardo ai sopravvenuti interventi legislativi, giustificano la compensazione di tre quarti delle spese di lite tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell' previdenziale, come da CP_1
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, con ricorso depositato in data 22.4.2024 nei confronti dell' CP_43
6
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni debitorie maturate dal fino al 31.12.2004, nonché in relazione alle sanzioni ed agli Parte_1
interessi di mora richiesti negli atti impugnati;
- rigetta per il resto;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione di un Parte_1 quarto delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, che liquida in € 2.364,50 per compensi professionali, oltre spese generali, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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