Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2535/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO LIGIOS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ANNA GANADU presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 13.03.2025
*
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024 e regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale con il quale Controparte_1
ebbe a contrarre matrimonio concordatario il giorno 3 settembre 2006 a SASSARI, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SASSARI per l'anno 2006 - Atto N. 233 – Parte 2 – Serie A.
pagina 1 di 5
(Alghero 13.09.2018) e che la comunione materiale e spirituale con il coniuge è da tempo cessata a causa di una profonda incompatibilità caratteriale.
Ha dichiarato di star lavorando come assistente domestica, mentre il coniuge lavora presso un istituto di vigilanza. Entrambi sono comproprietari in pari quota della casa familiare sita in Sassari, via Gionmaria
Lei – Spano n. 8 e sono co-titolari al 50% di due conti correnti presso il e Intesa Controparte_2 [...]
. CP_3
Ha ricorso per ottenere la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: “b) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritto presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Sassari, via
Giommaria Lei-Spano n. 8; c) disporre un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari ad euro
300,00 mensili ed un contributo al mantenimento dei figli di euro 300,00 mensili per ciascun figlio entrambi da adeguarsi secondo gli indici ISTAT da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
d) attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale, con ogni arredo e corredo, sita in Sassari, via
Giommaria Lei-Spano n. 8 in favore della signora che ivi vivrà unitamente ai figli e Pt_1 Per_1
Per_ ; e) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
f) disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Sassari, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.
In data 17 febbraio 2025 si è costituito , il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di separazione e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, contestando tuttavia sia il fondamento della richiesta di assegno di mantenimento in favore della signora (perché la Pt_1
stessa lavora come collaboratrice familiare e dunque possiede autonoma capacità di sostentamento), sia l'ammontare dell'assegno di mantenimento mensile richiesto per i due figli, dicendosi disponibile a versare la cifra complessiva di 400€ mensili per entrambi, considerato che dal suo stipendio mensile di
1400€ devono essere detratte le quote per il pagamento del mutuo della casa familiare e di un finanziamento contratto per necessità della famiglia.
Le parti, comparse all'udienza del 13 marzo 2025 davanti al Giudice, hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione: “i coniugi vivranno separati, fermo restando pagina 2 di 5 l'obbligo del mutuo rispetto;
2. l'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3. i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori ed avranno la loro collocazione prevalente, nonché la residenza anagrafica, presso la residenza della mamma che attualmente viene fissata in
Sassari, via Giommaria Lei-Spano 8;
4. in ogni caso sarà assicurata la costante presenza di entrambi i genitori presso i figli e gli stessi provvederanno in pari misura alla cura ed alla educazione della prole;
5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
6. il diritto di visita\frequentazione dei figli da parte del padre verrà esercitato con le seguenti modalità: per 2 (due) giorni alla settimana, di cui uno necessariamente nel giorno settimanale di riposo dal lavoro del padre, da concordarsi tra i coniugi compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici e di vita dei minori, i figli trascorreranno e condivideranno con il detto genitore tali giornate inizialmente senza pernottamento, successivamente, con la crescita dei figli, anche con pernottamento presso l'abitazione dello stesso padre. Il padre preleverà i minori al termine della scuola o all'orario concordato (durante le vacanze scolastiche) e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, in assenza del pernottamento, entro le ore 22:00 o, in caso di pernottamento, accompagnerà i figli a scuola il mattino seguente. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. In tali giornate il genitore si occuperà del rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
7. il padre si impegna a corrispondere alla a titolo di mantenimento dei figli minori un Pt_1
importo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo, per ciascun figlio che verserà sul conto corrente intestato alla avente iban Pt_1
[...] entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese;
pagina 3 di 5 8. nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno, in considerazione della percezione della tredicesima e quattordicesima mensilità, il si impegna a corrispondere alla a titolo di CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento ordinario dei figli minori l'importo aggiuntivo di euro 250,00
(duecentocinquanta,00);
9. l'assegno unico spettante in favore dei figli minori verrà riscosso, stante il benestare del
, integralmente dalla;
CP_1 Pt_1
10. la casa coniugale, cointestata tra i coniugi, ed i beni che la arredano e corredano, sita in Sassari, via Giommaria Lei-Spano 8, resterà assegnata alla madre che ivi vivrà unitamente ai figli minori;
il coniuge dichiara di essersi già allontanato dalla stessa abitazione;
CP_1
11. i coniugi contribuiranno in pari misura, sino all'estinzione degli stessi, al pagamento del mutuo con rata mensile di euro 527,11 (cinquecentoventisette,11) e del finanziamento con rata mensile euro Pt_2
224,00 (duecentoventiquattro,00), entrambi cointestati, precisamente nella misura del 50% ciascuno;
12. il rimborso della dichiarazione dell'anno 2024 (relativa ai redditi 2023), pari ad euro 1.000,00
(mille,00) circa, viene destinato, su concorde volontà dei genitori, all'acquisto del materiale scolastico e all'abbigliamento dei figli minori: di tale incombente se ne farà carico la madre;
13. i coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio.
Sulle basi di tali conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative alla separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 13.03.2025 (come sopra riportate), e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse primario della prole.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI alle CP_1
pagina 4 di 5 trascrizioni di legge (v. registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2006 - Atto
N. 233 – Parte II Serie A)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 13.03.2025, in quanto conformi all'interesse preminente della prole.
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi il 24.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5