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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 2301 /2023 Oggi 25 marzo 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Massimiliano
Pellegrini, per la parte attrice, e l'Avv. Rita De Luca, in sostituzione dell'Avv.
Alfini, per la parte convenuta. I procuratori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,26 alle ore 10,02 per causa R.G. 1075/24, ancora sospesa dalle ore 10,32 alle ore 11,24 per cause R.G. 2382/24 e 1598/24, di nuovo sospesa dalle ore 11,34 alle ore 11,56 per causa R.G. 135/24, infine sospesa dalle ore 12,01 alle ore 13,27 per causa R.G. 1204/24, in ultimo sospesa dalle ore 14,29 alle ore 14,59 per cause
R.G. 2259/13 e 1086/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT, dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 15,40 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 15,41
Il Giudice
1 Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2301 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
promossa da:
quale titolare della ditta individuale “ Parte_1 Parte_2
, con sede in Torrita di IE fraz. ON (SI), rappresentato e
[...]
difeso dall'avvocato Massimiliano Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Torrita di IE, via Mazzini n. 26, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
contro
quale titolare della ditta “ Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Torrita di IE fraz. ON (SI),
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Alfini ed elettivamente domiciliato presso
2 e nel suo studio in via Fonte Veneziana 10 Arezzo, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato Pt_1
, nella sua qualità, ha convenuto in giudizio nella sua qualità
[...] Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di IE, contrariis reiectis, per i motivi espressi in atto e per quant'altro rilevabile d'ufficio:- sospendere inaudita altera parte ovvero a seguito di apposita udienza in contraddittorio, l'esecutività del Decreto ingiuntivo
n. 50/2023 del 16/01/2023 (RG n. 2943/2022) emesso dal Tribunale di IE, per i motivi espressi in atto e per ogni altro motivo di diritto, e conseguentemente dichiarare invalido/inefficace il precetto notificato;
- Accertare e dichiarare che è venuto meno il diritto del su cui è Controparte_1
stato emesso il Decreto ingiuntivo n. 50/2023 del 16/01/2023 dal Tribunale di IE e per l'effetto revocarlo per i motivi espressi in atto e per ogni altro motivo di diritto, e conseguentemente dichiarare invalido/inefficace/nullo il precetto notificato di cui in narrativa;
- con condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti, onorari ed incombenti di lite.”.
Si è costituito in giudizio nella sua qualità, contestando Controparte_1
recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” piaccia al Tribunale di IE, nella persona del Giudice designato e
contrariis reiectis: in via preliminare: negare la richiesta sospensione per le ragioni
sub capitolo IV;
- nel merito: respingere l'opposizione avversa in quanto infondata e
non provata nel fatto e nel diritto per le ragioni sub capitoli II e III, confermando
l'efficacia del precetto e del titolo;
- in via istruttoria: con ogni riserva prevista dal
codice di rito. Con vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del
giudizio..”.
3 La causa è stata ritenuta istruita su base documentale e fissata udienza di discussione e contestuale decisione ex art. 281sexies c.p.c..
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nell'opposizione a precetto, basato su
D.I. 50/23 non opposto e definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale di IE su fattura. Nell'introdurre l'opposizione a precetto il ha eccepito che, solo Pt_1
successivamente alla notifica del D.I. 50/23 ed alla sua dichiarazione di definitiva esecutività del 5.03.2023, ha ricevuto la notifica dell'Ordinanza n. 38 del 03.05.2023
di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 31 e 34 del DPR
380/01 ed artt. 196 e 206 della L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii. e relativi allegati”, con cui è stata disposta la demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della costruzione abusiva di una piscina. Poiché la ditta che aveva eseguito i lavori di costruzione di detta piscina era quella di cui è titolare il ritenuto che a CP_1
fronte di detto ordine di demolizione fosse venuto meno anche l'obbligo di pagamento per i lavori originariamente commissionati ed eseguiti il ha Pt_1
introdotto il giudizio chiedendo la revoca del D.I. 50/23 dichiarandolo nullo.
Si è costituito in giudizio il nella sua qualità, contestando le avverse CP_1
difese e pretese, rilevando che il titolo posto a fondamento del precetto è un titolo giudiziale e non contrattuale, rilevando nel merito che per le opere relative alla piscina era stato un nudus minister, avendo prestato la mera manodopera nei soli lavori che riguardano la piscina, insitendo per la reiezione dell'opposzione e la conferma del precetto
4 Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla natura dell'opposizione
Emerge dalla documentazione depositata dalla stessa parte opponente che il procedimento amministrativo che ha poi portato all'ordinanza di demolizione 38/23
è iniziato con il verbale di sopralluogo del 18.11.2022 conclusosi con il verbale di contestazione del 27.03.2023 oggetto di procedimento amministrativo in cui il si è difeso (“….Fatta dunque espressa riserva di procedere con separato Pt_1
giudizio alla richiesta dei maggiori danni causati dal (tra cui: Controparte_1
spese di demolizione, smaltimento e ripristino, danno da fermo d'impresa, spese per
materiali e tecnici sia per la realizzazione che per la demolizione e la difesa tecnica
nel procedimento amministrativo, danno d'immagine e alla produttività, ecc.)
appare evidente che sia venuto meno il presupposto che legittimava la pretesa del
contenuto nel D.I. 50/2023….” V. atto di opposizione pag. 3). Controparte_1
Da detta documentazione emerge pacificamente che al momento della notifica del D.I. 50/23 NON opposto il era perfettamente a conoscenza della Pt_1
pendenza della procedura amministrativa per l'abuso edilizio poi demolito, ne consegue che avrebbe dovuto proporre opposizione al D.I. e contestare in quella sede la sussistenza del diritto del al pagamento della fattura. CP_1
Non solo, ma di fatto con l'odierna opposizione invece di caducare il precetto si cerca di caducare un decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo, tanto è
vero che se ne chiede la revoca o l'annullamento, rendendo palese che l'opposizione di fatto è un'opposizione al tiolo (inammissibile in questa sede) e non all'esecuzione.
In ultimo, ma non ultimo, l'opponente non ha mai negato di dovere le somme di cui al precetto al ma di non averle pagate perché+ ha dovuto demolire la CP_1
piscina abusivamente costruita, con ciò solo confermando il credito del CP_1
5 tanto più che per i danni subiti ha fatto espressa riserva di azione in autonomo giudizio.
L'opposizione pertanto è infondata e deve essere disattesa e respinta con condanna del al pagamento delle somme tutte di cui al precetto. Pt_1
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale che non ha visto istruttoria ma solo il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., giustificando la liquidazione ai minimi per detta fase,
quindi, in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, come sopra motivato e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento delle somme tutte indicate in precetto;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento in favore di della parte opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
6 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 25 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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Causa R.G. 2301 /2023 Oggi 25 marzo 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Massimiliano
Pellegrini, per la parte attrice, e l'Avv. Rita De Luca, in sostituzione dell'Avv.
Alfini, per la parte convenuta. I procuratori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,26 alle ore 10,02 per causa R.G. 1075/24, ancora sospesa dalle ore 10,32 alle ore 11,24 per cause R.G. 2382/24 e 1598/24, di nuovo sospesa dalle ore 11,34 alle ore 11,56 per causa R.G. 135/24, infine sospesa dalle ore 12,01 alle ore 13,27 per causa R.G. 1204/24, in ultimo sospesa dalle ore 14,29 alle ore 14,59 per cause
R.G. 2259/13 e 1086/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT, dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 15,40 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 15,41
Il Giudice
1 Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2301 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
promossa da:
quale titolare della ditta individuale “ Parte_1 Parte_2
, con sede in Torrita di IE fraz. ON (SI), rappresentato e
[...]
difeso dall'avvocato Massimiliano Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Torrita di IE, via Mazzini n. 26, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORE OPPONENTE
contro
quale titolare della ditta “ Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Torrita di IE fraz. ON (SI),
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Alfini ed elettivamente domiciliato presso
2 e nel suo studio in via Fonte Veneziana 10 Arezzo, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato Pt_1
, nella sua qualità, ha convenuto in giudizio nella sua qualità
[...] Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di IE, contrariis reiectis, per i motivi espressi in atto e per quant'altro rilevabile d'ufficio:- sospendere inaudita altera parte ovvero a seguito di apposita udienza in contraddittorio, l'esecutività del Decreto ingiuntivo
n. 50/2023 del 16/01/2023 (RG n. 2943/2022) emesso dal Tribunale di IE, per i motivi espressi in atto e per ogni altro motivo di diritto, e conseguentemente dichiarare invalido/inefficace il precetto notificato;
- Accertare e dichiarare che è venuto meno il diritto del su cui è Controparte_1
stato emesso il Decreto ingiuntivo n. 50/2023 del 16/01/2023 dal Tribunale di IE e per l'effetto revocarlo per i motivi espressi in atto e per ogni altro motivo di diritto, e conseguentemente dichiarare invalido/inefficace/nullo il precetto notificato di cui in narrativa;
- con condanna del Controparte_1
al pagamento delle spese, diritti, onorari ed incombenti di lite.”.
Si è costituito in giudizio nella sua qualità, contestando Controparte_1
recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” piaccia al Tribunale di IE, nella persona del Giudice designato e
contrariis reiectis: in via preliminare: negare la richiesta sospensione per le ragioni
sub capitolo IV;
- nel merito: respingere l'opposizione avversa in quanto infondata e
non provata nel fatto e nel diritto per le ragioni sub capitoli II e III, confermando
l'efficacia del precetto e del titolo;
- in via istruttoria: con ogni riserva prevista dal
codice di rito. Con vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del
giudizio..”.
3 La causa è stata ritenuta istruita su base documentale e fissata udienza di discussione e contestuale decisione ex art. 281sexies c.p.c..
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nell'opposizione a precetto, basato su
D.I. 50/23 non opposto e definitivamente esecutivo emesso dal Tribunale di IE su fattura. Nell'introdurre l'opposizione a precetto il ha eccepito che, solo Pt_1
successivamente alla notifica del D.I. 50/23 ed alla sua dichiarazione di definitiva esecutività del 5.03.2023, ha ricevuto la notifica dell'Ordinanza n. 38 del 03.05.2023
di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 31 e 34 del DPR
380/01 ed artt. 196 e 206 della L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii. e relativi allegati”, con cui è stata disposta la demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della costruzione abusiva di una piscina. Poiché la ditta che aveva eseguito i lavori di costruzione di detta piscina era quella di cui è titolare il ritenuto che a CP_1
fronte di detto ordine di demolizione fosse venuto meno anche l'obbligo di pagamento per i lavori originariamente commissionati ed eseguiti il ha Pt_1
introdotto il giudizio chiedendo la revoca del D.I. 50/23 dichiarandolo nullo.
Si è costituito in giudizio il nella sua qualità, contestando le avverse CP_1
difese e pretese, rilevando che il titolo posto a fondamento del precetto è un titolo giudiziale e non contrattuale, rilevando nel merito che per le opere relative alla piscina era stato un nudus minister, avendo prestato la mera manodopera nei soli lavori che riguardano la piscina, insitendo per la reiezione dell'opposzione e la conferma del precetto
4 Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla natura dell'opposizione
Emerge dalla documentazione depositata dalla stessa parte opponente che il procedimento amministrativo che ha poi portato all'ordinanza di demolizione 38/23
è iniziato con il verbale di sopralluogo del 18.11.2022 conclusosi con il verbale di contestazione del 27.03.2023 oggetto di procedimento amministrativo in cui il si è difeso (“….Fatta dunque espressa riserva di procedere con separato Pt_1
giudizio alla richiesta dei maggiori danni causati dal (tra cui: Controparte_1
spese di demolizione, smaltimento e ripristino, danno da fermo d'impresa, spese per
materiali e tecnici sia per la realizzazione che per la demolizione e la difesa tecnica
nel procedimento amministrativo, danno d'immagine e alla produttività, ecc.)
appare evidente che sia venuto meno il presupposto che legittimava la pretesa del
contenuto nel D.I. 50/2023….” V. atto di opposizione pag. 3). Controparte_1
Da detta documentazione emerge pacificamente che al momento della notifica del D.I. 50/23 NON opposto il era perfettamente a conoscenza della Pt_1
pendenza della procedura amministrativa per l'abuso edilizio poi demolito, ne consegue che avrebbe dovuto proporre opposizione al D.I. e contestare in quella sede la sussistenza del diritto del al pagamento della fattura. CP_1
Non solo, ma di fatto con l'odierna opposizione invece di caducare il precetto si cerca di caducare un decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo, tanto è
vero che se ne chiede la revoca o l'annullamento, rendendo palese che l'opposizione di fatto è un'opposizione al tiolo (inammissibile in questa sede) e non all'esecuzione.
In ultimo, ma non ultimo, l'opponente non ha mai negato di dovere le somme di cui al precetto al ma di non averle pagate perché+ ha dovuto demolire la CP_1
piscina abusivamente costruita, con ciò solo confermando il credito del CP_1
5 tanto più che per i danni subiti ha fatto espressa riserva di azione in autonomo giudizio.
L'opposizione pertanto è infondata e deve essere disattesa e respinta con condanna del al pagamento delle somme tutte di cui al precetto. Pt_1
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale che non ha visto istruttoria ma solo il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., giustificando la liquidazione ai minimi per detta fase,
quindi, in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, come sopra motivato e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento delle somme tutte indicate in precetto;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte opponente al pagamento in favore di della parte opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma
6 provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 25 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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