Articolo 35 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 34Articolo 36
Versione
17 gennaio 1991
Art. 35. (Provvedimenti di sospensione dei lavori) 1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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