CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ITno
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 890/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIALE SAULI 5/28 GENOVA
rappresentato e difeso dall'Avv. PACELLA CHRISTIAN (COD. FISC:
) C.F._2
appellante 1 nei confronti di
(COD. FISC.: ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA FIESCHI 3/25 16121 GENOVA
rappresentato e difeso dall'Avv. LUCARELLI ENNIO (COD. FISC.:
) C.F._3
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Genova, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dal signor 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza n. 1678/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data
29/05/2024 nel procedimento R.G. n. 1460/2024 ed in ogni caso sospendere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 3209/2023, emesso dal Tribunale di
Genova in data 07/12/2023 nel procedimento R.G. n. 8938/2023; 2) nel merito, in via principale, in riforma della sentenza n. 1678/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data 29/05/2024 nel procedimento R.G. n. 1460/2024 e pubblicata in data 30/05/2024, notificata il 22/07/2024, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3209/2023, emesso dal
Tribunale di Genova in data 07/12/2023 nel procedimento R.G. n. 8938/2023 per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse già raggiunta la prova circa l'esistenza di intese anticoncorrenziali in corso tra le banche, accertata nel caso di specie la violazione del diritto di difesa e di prova del signor nonché la Parte_1
violazione delle norme processuali a tutela dei predetti diritti indicate in narrativa, previa assunzione ex art. 350, comma 4 c.p.c. del documento n. 4 e previa emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto e motivato in narrativa,
2 in riforma della sentenza n. 1678/2024, emessa dal Tribunale di Genova in data
29/05/2024 nel procedimento R.G. n. 1460/2024 e pubblicata in data 30/05/2024, notificata il 22/07/2024, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3209/2023, emesso dal
Tribunale di Genova in data 07/12/2023 nel procedimento R.G. n. 8938/2023; 4) in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub. 2) e/o sub. 3), condannare quale mandataria di , al pagamento Controparte_1 Parte_2
integrale delle spese del giudizio di primo grado in favore del signor Parte_1
5) in ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellato “Voglia la Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, - dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento fattuale e giuridico l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 1678/2024 del Parte_1
Tribunale di Genova;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ ha proposto opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3209/23, emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo
Tribunale il 7/12/23, con cui gli è stato ordinato di pagare alla CP_1
mandataria per contratto di servicing del Banco Bpm s.p.a., 267.378,83 euro, per la morosità maturata in relazione a due conti correnti (il n. 13589 e 13590) e al mutuo n. Parte 04908509, stipulati tra la e la La legittimazione passiva Controparte_2
dell'odierno opponente trae origine dalla sua qualità di fideiussore sia semplice
(contratto n. 642827 del 18/11/20) che omnibus (contratto n. 246295 del 10/7/18) della
(sentenza pag. 1). CP_2
Con sentenza definitiva n. 1678/2024 del 30/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo.
3 CONDANNA al pagamento in favore della società opposta delle spese Parte_1
di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 22.457,00 euro per compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 23.09.2024, chiedendo, ex art. 283 c.p.c., di
[...]
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza.
Con comparsa si costituiva il quale Controparte_1
instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 28.01.2025, la Corte, respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. della parte appellante e rinviava all'udienza del 17.09.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino al 05.09.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui motivi di appello.
1.1. PRIMO MOTIVO: sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_2
L'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio la debitrice principale
[...]
Controparte_2
Per l'appellante la decisione sarebbe errata in quanto: i) “il signor e Parte_1 CP_2
sono soggetti giuridici distinti ed agire contro la società per ottenere una condanna è comunque un diritto del nella sua qualità di garante. La decisione del Parte_1
Tribunale costringe invece l'esponente ad agire contro per veder CP_2
riconosciuto il proprio credito in via autonoma, con ulteriori esborsi e perdita di tempo. 4 Tale soluzione non soddisfa certamente le esigenze di economia processuale e di celerità della Giustizia” (atto d'appello, pag. 7); ii) “non vi è ragione per cui il Tribunale non debba emettere condanne nei confronti di soggetti insolvibili al momento della decisione. Fermo quanto sopra, ha quote societarie e crediti nei confronti di CP_2
altre imprese dalla stessa partecipate” (atto d'appello, pag. 7).
Il motivo non è accoglibile.
Sul punto la Corte rileva che in sede di appello non possono intervenire soggetti che non siano stati parti del giudizio di primo grado: a mente del costante insegnamento della Suprema Corte, “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 2, 26/01/2022, n. 2331, Rv. 663688 -
01).
1.2 SECONDO MOTIVO:
a) sulla nullità parziale delle fideiussioni oggetto di causa per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 2 della Legge n.
287/90. b) Presunta mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
L'appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT non sia di per sé sufficiente a far ritenere nulle le clausole contenute nei contratti di fideiussione oggetto di causa, che riproducono letteralmente quelle dello schema ABI 2003 dichiarate nulle dal suddetto provvedimento” (atto d'appello, pag. 7) che costituirebbe, invece, secondo la tesi prospettata da parte appellante, una fonte di prova privilegiata al fine di ritenere sussistente una intesa anticoncorrenziale tra banche anche per i contratti stipulati successivamente all'emanazione del provvedimento.
5 L'appellante deduce inoltre che: i) “Il Tribunale ha erroneamente omesso di considerare che la fideiussione n. 642827, denominata “specifica”, nella sostanza altro non è che una fideiussione omnibus, essendo regolata dalle medesime disposizioni applicate all'altra fideiussione oggetto di causa – la n. 246295 – denominata “omnibus”. Entrambi
i contratti sono regolati dal Modello J700555A, il quale riproduce parola per parola lo schema predisposto dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la natura di fideiussione omnibus del contratto n. 642827 ed avrebbe altresì dovuto rilevare che entrambe le fideiussioni oggetto di causa contengono clausole identiche a quelle dello schema ABI. Le clausole contrattuali nn. 2, 6 e 9 del Modello J700555A, allegate alle fideiussioni oggetto di causa, sono tutte nulle in quanto riproducono pedissequamente quelle contenute nello schema negoziale ABI 2003 (artt. 2, 6 e 8), dichiarate contrarie alla disciplina antitrust con il citato provvedimento della BA d'IT del 2005” (atto d'appello, pagg. 7-8), conformemente ai dettami della giurisprudenza di legittimità e di merito;
ii) di conseguenza “Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere, nel caso in esame, la nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole 2, 6 e 9 dei contratti fideiussori sottoscritti dal signor Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la deroga all'art. 1957 Parte_1
c.c. (clausola 6 di entrambi i contratti fideiussori) è illegittima e quindi nulla. Il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. esiste, è operante ed è anche scaduto senza che abbia mai agito nei confronti del debitore, con conseguente Parte_2
estinzione dell'obbligazione fideiussoria (atto d'appello, pag. 11);
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
a) Il decreto ingiuntivo si fonda su due fideiussioni:
a. fideiussione specifica sottoscritta in data 18/11/20;
b. fideiussione ominibus sottoscritta in data10/7/18.
Preliminarmente la Corte osserva che la qualificazione della fideiussione quale omnibus o specifica è irrilevante rispetto ai motivi di appello.
6 Parte opponente in primo grado ha chiesto, infatti, la revoca del decreto ingiuntivo per effetto dell'accertamento della nullità parziale delle clausole 2, 6, e 9 dei contratti di fideiussione n. 246295 del 10/7/18 e n. 642827 del 18/11/20.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv.
663507 – 01).
Si deve rilevare che le fideiussioni per cui è causa sono state rilasciate in data 10/7/18
e 18/11/20 e che quindi non si tratta di fidejussioni “a valle” dell'intesa vietata, come chiarito dalle sentenze emesse da questa Corte n. 1045/24 del 5-26/7/2024 nella causa nr. 735/22 e n. 1318/24 del 1/10-4/11/2024 nella causa 642/2023, qui richiamate ex art. 118 c.p.c. disp. att., nelle quali è stato affermato:
- che secondo l'insegnamento della Suprema Corte “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U,
Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
- che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono
7 pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cass. S.U. cit. in motivazione);
- che il provvedimento n. 55/2005 emesso dalla BA d'IT il 2/5/2005, ha ad oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dall'01.11.2002;
- che l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
- che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust
(peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990;
- che “il provvedimento con cui la BA d'IT ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett.
a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” (Cass. Ord.
31569/2019, in motivazione pag.7).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha precisato come “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del
2005 della BA d'IT, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.
Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01)
8 L'onere probatorio che gravava sull'attore in opposizione come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non è stato soddisfatto dalla parte medesima, che si è limitata a produrre in giudizio lo schema ABI, il provvedimento della BA d'IT ed alcune decisioni di merito, senza avanzare alcuna istanza istruttoria, necessaria nel caso in esame trattandosi di contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2018, per la quale il provvedimento della BA d'IT non assume efficacia di prova privilegiata.
b. L'appellante lamenta altresì che “il Tribunale abbia adottato decisioni, sul piano processuale, lesive del diritto alla prova dell'esponente” (atto d'appello, pag. 11) sussistenti i presupposti del rito semplificato senza considerate che parte convenuta aveva eccepito la carenza di prova in relazione alla ipotizzata intesa anticoncorrenziale;
tale decisione si sarebbe riverberata sul diritto alla prova di parte opponente che non ha potuto sviluppare istanze istruttorie proprio in conseguenza del provvedimento di mutamento del rito, pur avendo richiesto “all'udienza del 29/05/2024, di poter meglio argomentare le proprie difese nelle memorie successive” (appello pag. 12). Per
l'appellante in ogni caso “L'esigenza di celerità del processo non può e non deve comprimere il diritto di difesa e di prova delle parti (atto d'appello, pagg. 11e12).
L'appellante evidenzia inoltre di avere assolto al proprio onere probatorio in quanto era pendente dinnanzi allo stesso giudice una causa tra e Banco di Desio nella Parte_1
quale il contratto fideiussorio conteneva le medesime clausole come, peraltro, i contratti portati all'attenzione dei giudici di merito nelle sentenze prodotte;
in ogni caso “nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse che tali elementi costituiscano solo un principio di prova, si chiede che venga emesso ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti dei principali istituti di credito operanti sul territorio” (atto d'appello, pag. 14).
La Corte sul punto osserva che quanto alla mancata concessione dei termini per le attività istruttorie, costituisce principio consolidato che “In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
9 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, 23/11/2023, n. 32577, Rv. 669672 - 01).
Nella specie, peraltro: i) alla domanda di nullità delle fideiussioni in oggetto non era allegata alcuna istanza istruttoria essendosi limitato l'opponente a produrre lo schema
ABI, il provvedimento 55/2005 della BA d'IT e ad argomentare che “La nullità delle clausole n. 2, 6 e 9 di cui ai contratti fideiussori sottoscritti dal signor è Parte_1
provata dall'autorevole Giurisprudenza di merito e di legittimità prodotta in atti”; ii) come si evince dal verbale di udienza del 29.04.2024, tale attività istruttoria non è stata richiesta neppure all'udienza fissata per la trasformazione del rito in cui la parte opponente si è limitata ad opporsi alla trasformazione “per meglio argomentare con le memorie le posizioni che si sono succedute nelle varie sentenze in argomento fideiussione”, senza fare alcun cenno né ad istanze ex art. 210 c.p.c., né alla causa in allora pendente tra e Banco Desio. Parte_1
Quanto alle istanze istruttorie avanzate con l'atto di appello (acquisizione del contratto di fideiussione intercorso tra Cavalieri e Banco Desio) la Corte osserva che in ogni caso “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. Sez. 3, 23/02/2024, n.
4867, Rv. 670332 - 01). Si legge in motivazione che “La prova delle eccezioni in senso lato non può dunque essere fornita, per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi
10 ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Cass. 1 febbraio 2023, n. 2963).
Ciò vale anche per la nullità contrattuale, che costituisce materia di una eccezione dell'indicata natura: infatti, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni maturate, non essendo consentito ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867, cit.), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Per quanto concerne l'istanza proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., oltreché tardiva per quanto sopra argomentato, la stessa è generica ed esplorativa essendo stata richiesto alla Corte di emettere un ordine di esibizione “confronti dei principali istituti di credito operanti sul territorio” senza indicare né l'oggetto, né il periodo temporale di interesse.
1.3 TERZO MOTIVO: sulla presunta deroga all'art. 1957 c.c. in presenza della clausola “a prima richiesta”. Illegittima e tutela del consumatore.
L'appellante si duole della decisione di prime cure laddove non ha ritenuto verificatasi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., lamentando in primis di non aver potuto durante potuto replicare alla tesi avversaria secondo cui la clausola a prima richiesta determinerebbe, nel caso di specie, una deroga all'operare dell'art. 1957 c.c. richiamando integralmente le difese già esposte in primo grado. In particolare, per l'appellante: a) la banca sarebbe incorsa nella decadenza sia per quanto concerne la fideiussione specifica sia per quella omnibus in quanto sulla base della giurisprudenza costante della Suprema Corte (ed in specie Corte di cassazione, Sez. III, n. 25197 del
24/08/2023 produzione n. 10 del fascicolo di primo grado), il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento; entro quel termine il creditore deve attivarsi contro il debitore principale. Se non lo fa l'obbligazione fideiussoria si estingue” ed inoltre “l'istanza del creditore deve necessariamente essere giudiziale,
11 ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge,
l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore” (appello pag. 15); b)
“con riguardo alla fideiussione n. 246295 del 10/07/2018 si è verificata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.: dalla stessa documentazione avversaria prodotta in sede monitoria emerge che il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 13589 del
29/06/2018, il rapporto di conto anticipi n. 13590 del 29/06/2018, il rapporto di conto anticipi “pagamenti IT” n. 13591 del 29/06/2018 ed il rapporto di conto anticipi n.
14130 del 29/06/2018 sono stati trasferiti “a sofferenze” in data 22/12/2021. Da quel momento le obbligazioni nascenti dai predetti rapporti sono scadute ed il creditore ne avrebbe potuto pretendere l'adempimento. Da quella data sono decorsi i sei mesi ex art. 1957 c.c. per agire nei confronti del debitore. Il termine di decadenza è tuttavia spirato senza che la BA abbia intrapreso alcuna azione nei confronti di . CP_2
La BA avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore entro il 22/06/2022 ed invece il ricorso monitorio risale a ottobre 2023” (atto d'appello pag. 15); c) per l'appellante, in ogni caso, “Il Tribunale ha totalmente omesso di considerare la qualifica di consumatore del signor e, proprio in relazione a tale qualifica in capo al Parte_1
garante- fideiussore, l'abusività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. Gli articoli 33 lett. t) e 36 del Codice del Consumo sanciscono la nullità delle clausole vessatorie, ossia quelle clausole che determinano uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore. La clausola “a prima richiesta”, che comporta una deroga all'art. 1957
c.c., è nulla in quanto sancisce “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni” (art. 33 lett. t). In conclusione, per l'appellante la deroga alla disciplina del 1957 c.c. non sarebbe applicabile in quanto “Il signor è Parte_1
consumatore e la clausola “a prima richiesta” di cui all'art. 7 di entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa è nulla in quanto contraria alla normativa dettata dal
Codice del Consumo”. (appello pag. 17); d) per l'appellante infine “Il contratto di finanziamento n. 04908509 del 19/11/2020, per euro 170.000,00 era garantito dal
Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI) ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera e), del
12 D.L. 08/04/2020 n. 23. / hanno inviato richiesta di pagamento a CP_1 Parte_2
Di tale circostanza l'esponente è venuto a conoscenza Controparte_3
successivamente al deposito della sentenza oggi impugnata. Risulta pertanto che il contratto di finanziamento de quo sia sovragarantito. In ogni caso controparte avrebbe dovuto e comunque dovrebbe attendere il pagamento da parte di prima Parte_3
di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del fideiussore Si noti che in Parte_1
Parte data 25/07/2024 / hanno iscritto ipoteca su tutto il patrimonio CP_1
immobiliare del signor ” (atto d'appello, pag. 17). Parte_1
Il motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, “nelle fideiussioni in esame è contenuta una clausola con il numero 7, che prevede il pagamento da parte del fideiussore “a prima richiesta”. Si tratta di una clausola, secondo la Cassazione
(sentenza n.31509/21), valida, perché il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. è derogabile dalle parti, e consente ai creditori di azionare le fideiussioni anche mediante richieste stragiudiziali. Nel caso oggi in esame con missive del 19/11/21 (Pec alla Otc Parte e raccomandata al la ha risolto tutti i contratti per cui è causa, intimando Parte_1
loro il pagamento dei debiti residui, in conformità alla clausola contrattuale citata”
(sentenza pag.2).
La Giurisprudenza è costante nel ritenere che “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 835, Rv.
673736 - 02).
L'odierno appellante deduce per la prima volta in appello che la clausola “a prima richiesta” di cui all'art. 7 di entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa sarebbe
13 nulla in quanto contraria alla normativa dettata dal Codice del Consumo, senza provare
(o offrire di provare) l'invocata qualità di consumatore.
A prescindere da ogni questione relativa all'inammissibilità di tale eccezione ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ogni caso, sul punto sono intervenute recentemente le Sezioni
Unite delle Suprema Corte statuendo che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi Per_2
consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. (Cass. Sez. U., 27/02/2023, n.
5868, Rv. 667015 - 01). Nella specie, risulta per tabulas (e non ha costituto oggetto di contestazione) il fatto che l'odierno appellante fosse all'epoca della stipula dei contratti socio ed amministratore unico della società Controparte_4
Quanto alle ulteriori argomentazioni proposte per la prima volta in appello si tratta di mere deduzioni tardivamente proposte e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
1.4 QUARTO MOTIVO: sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia accolto l'opposizione in conseguenza della quale avrebbe dovuto liquidare le spese a favore della odierna parte appellante. Lamenta inoltre che “il Giudice di prime cure abbia liquidato le spese di lite applicando erroneamente i parametri ed i criteri del D.M.
55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare si fa rilevare che il
Tribunale ha applicato i valori medi previsti dalla normativa in vigore senza tuttavia applicare alcuna diminuzione, che invece sarebbe stata opportuna atteso che il valore
14 della causa (euro 267.378,83) è molto prossimo allo scaglione precedente. In altre parole il Tribunale ha utilizzato lo scaglione da 260.000 a 520.000 euro per una minima differenza di 7.378,83 euro, senza applicare alcuna diminuzione;
così l'esponente si è visto condannare ad un importo esorbitante a titolo di spese giudiziali che corrispondono al valore medio di uno scaglione nel quale la causa è rientrata per soli
7.378,83 euro” (atto d'appello pag.18) e che comunque abbia liquidato anche la fase istruttoria mai svolta.
LA CORTE OSSERVA.
La richiesta di modifica della statuizione sulle spese non si traduce in un motivo di impugnazione essendo una mera conseguenza dell'invocato accoglimento dell'appello.
Quanto alla doglianza relativa alla liquidazione della spese della fase istruttoria sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza a mente della quale “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m.
n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”.
(Cass. Sez. 2, 27/03/2023, n. 8561, Rv. 667505 - 02).
Quanto poi all'eccessività della liquidazione, la liquidazione delle spese processuali è stata determinata secondo i valori medi delle tariffe in vigore secondo lo scaglione di riferimento indicato dalla stessa parte opponente: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989,
Rv. 661839 - 03).
15 TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
2. SU SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da Parte_1
dispositivo in favore della parte , Controparte_1
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni , si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
e quindi complessivamente € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza appellata;
16 2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte . Controparte_1
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 17.09.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
17