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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN ET UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/10/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BRAZZO LORENA e dall'avv. GRILLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GARGIONI ALESSANDRO, dall'avv. ANCOROTTI CIRO e dall'avv. NEGRO EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 25/07/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/10/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 545/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 23/06/2016 e pubblicata il 25/07/2016, nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio - nato il [...] dall'unione con - Per_1 Controparte_1 mediante versamento di € 1621,67 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'onere di mantenimento ovvero, in subordine, la riduzione a complessivi € 500 mensili, con corresponsione diretta al figlio.
Con comparsa depositata 01/01/2025 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il UD
Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa, assegnando termine alle parti per depositare nota di adesione alla proposta ovvero per integrare la rispettiva documentazione economica.
Instaurato il contraddittorio all'udienza del 17/04/2025, il UD, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza del 18/04/2025, in via temporanea e urgente, rideterminava il contributo al mantenimento del figlio in € 1300 mensili;
con lo stesso provvedimento, rigettate le istanze istruttorie, ordinava alle parti di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà specificando le rispettive disponibilità economico-patrimoniali.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
*
La domanda di revisione delle condizioni di divorzio
Giova premettere che la parte resistente non ha depositato le note di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato. Deve tuttavia rilevarsi che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, tale comportamento del difensore non implica, di per sé, una rinuncia tacita alle richieste dallo stesso già avanzate nel corso di causa. Al contrario, si è affermato che l'assenza del legale all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ha l'unico effetto di richiamare le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive eventuali modifiche (Cass. n. 5018/2014).
Dunque, deve concludersi che, analogamente, l'omesso deposito del foglio di precisazione delle conclusioni nel termine indicato dal UD non può considerarsi una rinuncia tacita alle richieste già formulate;
devono pertanto valutarsi le domande avanzate nella memoria di costituzione del
01/01/2025 e nei successivi scritti difensivi.
Quanto, poi, al formato prescelto dal legale della resistente per il deposito degli scritti conclusionali, deve rilevarsi che non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come “PDF immagine”.
Cionondimeno, in mancanza di una sanzione espressamente prevista dal legislatore, tale modalità di deposito deve considerarsi una mera irregolarità e l'atto non è inammissibile. Sgombrato il campo dalle questioni processuali, quanto alle eccezioni di parte convenuta, evidenzia il Collegio che il ricorrente ha chiesto sin da subito la revoca del contributo posto a suo carico in favore del figlio;
le difese, per come articolate negli atti, si sono incentrate su due aspetti paralleli
(situazione personale del figlio e condizioni economiche del padre), aspetti che integrano mere argomentazioni a sostegno dell'unica domanda fatta valere in giudizio. Il ricorrente, dunque, non è incorso in alcuna modifica inammissibile della causa petendi.
Ciò posto, passando all'analisi del merito, come accennato, ha domandato Parte_1
la revisione delle condizioni divorzili nella parte in cui stabiliscono l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma mensile di € Per_1
1621,67 mensili (somma che, rivalutata secondo gli indici istat, corrisponderebbe oggi a circa €
1968), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifichi un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal UD al momento della emissione del provvedimento. In applicazione di questo principio, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di specie deve innanzitutto constatarsi che (nato il [...]), dopo la pronuncia Per_1
giudiziale, è divenuto maggiorenne e, oggi, ha compiuto vent'anni.
In questo frangente, deve ricordarsi che se, da un lato, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, dall'altro lato, esso continua solo finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure sia stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del 26/09/2011). In materia, infatti, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti
(Cass. n. 17183/2020). In particolare, al fine di correttamente intendere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in applicazione dei principi di equità e di autoresponsabilità, occorre che la concreta situazione economica di non autosufficienza in cui si trova il figlio non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo.
L'obbligo di mantenimento, dunque, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica solo nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019).
Illustrati i principi di riferimento, nel caso di specie, rileva il Collegio che , dopo plurime Per_1
bocciature, nel corso del 2024 ha lasciato la scuola secondaria e ha trascorso un periodo all'estero (in
Spagna) di circa quattro mesi. Stando a quanto dichiarato dalla madre, in tale periodo il ragazzo ha svolto “qualche lavoretto” presso una struttura alberghiera e, parallelamente, ha seguìto corsi di lingua. In merito, deve incidentalmente sottolinearsi che il Tribunale non può trarre alcun argomento di prova dagli scritti contraddittori e di dubbia attendibilità provenienti da e datati, Persona_2
rispettivamente, 06/03/2025 e 18/03/2025.
Del resto, a prescindere dall'indagine circa l'occupazione durante il periodo all'estero, è comunque emerso che, tornato dalla Spagna, ha iniziato a frequentare l'istituto Italo Svevo di Crema Per_1
per il conseguimento delle classi seconda, terza e quarta del liceo con indirizzo linguistico. Per vero, la madre ha dichiarato che l'iscrizione all'anno scolastico 2024/2025 sarebbe antecedente al rientro in Italia, in quanto le lezioni dell'istituto si svolgono integralmente online e, pertanto, Per_1
sarebbe stato nelle condizioni di seguirle da remoto;
il contratto con l'istituto scolastico è, in effetti, datato 12/09/2024.
Ad ogni modo, risulta agli atti che in data 15/03/2025 il giovane ha anche presentato domanda di ammissione agli esami di idoneità per accedere alla classe quinta del Liceo “Daniele Manin” di
Cremona. Dunque, è emerso che, pur con una breve interruzione, ha ripreso il suo percorso Per_1
di studi. La parte ricorrente ha tuttavia specificato di aver appreso che il ragazzo non ha superato con profitto l'anno scolastico 2024/2025; la resistente non ha contestato la circostanza esposta e nulla ha dedotto in ordine all'esito del percorso scolastico. Conseguentemente, allo stato risulta che il giovane non abbia affatto recuperato gli anni persi né, tantomeno, completato il ciclo di studi.
Ricostruita l'evoluzione dell'iter formativo di , deve precisarsi che nella valutazione Per_1
complessiva della condizione del ragazzo, non spiega significativa rilevanza la circostanza che questi sia affetto da una forma di psoriasi (i.e. malattia della pelle); a prescindere dalle valutazioni di parte resistente (prive di alcun riscontro medico-scientifico) in ordine alla eziologia della malattia (che sarebbe riconducibile al “grande stress che il procura l'atteggiamento del padre”) deve sottolinearsi che non è in alcun modo provato che ciò riduca la sua capacità di frequentare con profitto la scuola e/o lavorare.
Parimenti, dalla relazione psicologica (peraltro prodotta tardivamente, unitamente alla comparsa conclusionale) non si evince una condizione personale di debolezza di tale da giustificare, Per_1
di per sé, il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
difatti, seppur le tensioni e le difficoltà comunicative con il padre paiono aver condizionato la vita relazionale di , la Per_1
situazione descritta non è quella di una minorazione che escluda la sua capacità di portare a termine il percorso di studi e/o reperire una occupazione.
Resta da precisare che esula dall'oggetto del giudizio una valutazione in ordine al rapporto tra padre e figlio (essendo quest'ultimo più che maggiorenne), caratterizzato da alta tensione che, nella prospettazione della convenuta, sarebbe ascrivibile unicamente al contegno inadeguato del padre. In alcun modo, infatti, il contributo economico in età adulta persegue una funzione punitiva e/o compensativa di carenze dimostrate dal genitore sul piano emotivo e affettivo durante il percorso di crescita del figlio.
Ciò detto, quanto alla condizione economico-patrimoniale dei genitori, risultano i seguenti dati.
è un imprenditore. Egli è socio di Anima Romita srl, società impegnata in Parte_1 attività di ristorazione, che ha registrato una perdita di esercizio al 31/12/2024 di € 138461,20 (ricavi al 31/12/2023 € 1056.333 - ricavi al 31/12/2024 € 883.569,53); il medesimo ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso alla cassa integrazione guadagni, in considerazione delle difficoltà economiche della propria attività.
è altresì contitolare della società Luna srl, per una quota del 24%; la società Parte_1
è dotata di un capitale sociale di € 10.400 e quattro addetti;
nel 2025 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda sicchè l'attività di ristorazione è oggi gestita da terzi.
Il ricorrente è inoltre socio, per una quota del 23%, di Danama srl, società immobiliare di famiglia con immobilizzazioni materiali al 30/06/2024 di € 3.303.382 e ricavi pari a € 192.975.
Egli è infine socio unico e amministratore di Selene srl, società che si occupa della gestione di immobili, con capitale sociale di € 10.000; il ricorrente ha dichiarato che è intestato alla società un solo immobile, messo a reddito, dal quale viene ritratto un canone annuo di € 21708. La società sostiene inoltre il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile medesimo, con debito residuo pari a € 33600, oltre imposte e tasse.
Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge un reddito di impresa pari a € 29.490 nel 2023 (Mod. PF
2024), di € 35562 nel 2022 (mod. PF 2023), di € 993 nel 2022 (Mod. PF 2021).
Constatati i redditi personali risultanti a livello fiscale, deve in ogni caso sottolinearsi che i bonifici effettuati a favore di a titolo di mantenimento del figlio, provengono dal conto Controparte_1
intestato alla società Anima Romita srl, circostanza che denota una commistione e confusione delle risorse della società e del suo titolare.
Risulta infine in atti che è proprietario di n. 3 veicoli, di cui due motoveicoli Parte_1
oggetto di pignoramento;
egli è sposato con con la quale convive unitamente alla di Persona_3
lei figlia, in abitazione di proprietà dei genitori.
invece, in data 13/09/2024 è stata assunta a tempo indeterminato presso “Arva Controparte_1
Label srl” con stipendio di circa € 900 mensili. A domanda, ella ha dichiarato di aver iniziato un corso di formazione presso un ente assicuratore ricevendo “rimborsi spesa” e provvigioni. Nonostante le opache dichiarazioni rese in udienze, dagli estratti conto depositati è in realtà emerso che ella ha iniziato una collaborazione retribuita con la società Assicurazioni snc di ON (risultano infatti bonifici: € 1301 il 20/01/2025, € 1062 il 17/12/2024).
Dai medesimi estratti conto risultano inoltre plurimi e significativi versamenti a favore di CP_1 chiaramente configurabili (in base alla causale) come compensi per l'attività sartoriale
[...]
portata avanti dalla stessa resistente (ad es., € 1780 il 29/11/2024, € 2225 il 5/11/2025, € 250 il
25/09/2024, € 300 il 21/06/2024, € 830 il 4/01/2024), oltre a diverse ulteriori entrate non meglio precisate. Risulta agli atti, inoltre, che la resistente percepisce l'importo dell'assegno unico per i figli.
Il mod. 730/2025 attesta un reddito imponibile pari a € 12229 (pressoché integralmente imputabile a reddito da lavoro dipendente), con imposta netta pari a € 658, addizionale regionale dovuta € 150 e addizionale comunale dovuta € 0. è proprietaria dell'abitazione in cui abita, Controparte_1
unitamente al figlio . Per_1
Illustrati i dati a disposizione osserva e rileva il Tribunale che la documentazione e le dichiarazioni rese da entrambe le parti non paiono rappresentare, in modo del tutto cristallino, l'effettiva redditualità dei genitori. Del resto, deve rilevarsi, anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., che la parte resistente ha esposto in modo lacunoso e reticente la propria situazione lavorativa e reddituale.
Ciò posto, sebbene certamente le condizioni economiche dei genitori assumano rilievo nella perimetrazione del dovere di mantenimento a favore dei figli, deve tuttavia considerarsi che, pur a fronte di una situazione di agiatezza della famiglia, la colpevole inerzia e la scelta del figlio di non proseguire gli studi e, al contempo, di non trovare un'occupazione lavorativa determinano in ogni caso necessariamente la cessazione dell'obbligo di contribuzione (Cass. 1773/2012, Cass.
21615/2015). La capacità economica dei genitori assume infatti rilievo nella individuazione del limite dell'obbligo di mantenimento, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto più i genitori godono di una situazione di ricchezza tanto più il figlio sarà legittimato a intraprendere un percorso formativo particolarmente lungo e articolato. Tuttavia, anche laddove i genitori dispongano di risorse economiche sufficienti per mantenere il figlio maggiorenne, non è tutelata dall'ordinamento una condizione di colpevole inerzia del figlio, dovendosi considerare l'obbligo cessato quando il figlio abbia raggiunto l'autonomia, ossia abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione lavorativa, in ossequio al principio di autoresponsabilità. Tale situazione pare essersi verificata nel caso di specie atteso che , ottenuti insoddisfacenti Per_1 risultati scolastici, si è trasferito per un periodo all'estero; al suo rientro, dopo appena qualche mese, egli ha dichiarato di voler riprendere gli studi, senza tuttavia dimostrare la dovuta dedizione e non riportando alcun profitto. In specie non appaiono sufficienti gli elaborati prodotti in atti, peraltro non autografi e non sottoscritti, vista la dedotta (ulteriore) bocciatura.
Ebbene, la condotta complessiva attuata dal ragazzo induce il Tribunale a ritenere che non persistano i presupposti per la protrazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
infatti, non solo il percorso di studi pare essere definitivamente cessato, ma il ragazzo non ha tantomeno dimostrato impegno e serietà quando ha inteso recuperare gli anni persi. Inoltre, a fronte della possibilità di cercare o intraprendere un'attività lavorativa, ha mantenuto un atteggiamento di inerzia Per_1
e/o di rifiuto ingiustificato. Il giovane, infatti, ha dichiarato di non voler accogliere le proposte del padre di lavorare nel ristorante di famiglia, preferendo una occupazione “nell'ambito del design, moda o nutrizionismo insomma materie creative” (v. verbale dell'udienza del 3/02/2025).
Nondimeno, non vi è riscontro di alcun tentativo di intraprendere un progetto formativo o una iniziativa lavorativa in tali settori (o in altri); inoltre, tenuto conto degli attuali titoli di istruzione, le ambizioni del ragazzo, al momento, non paiono francamente realizzabili nel breve periodo.
Deve ricordarsi in merito che, sebbene il giudizio circa la condotta del figlio debba ispirarsi a criteri di relatività, ancorandosi alle sue aspirazioni e inclinazioni, d'altro canto, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto nella misura in cui, ultimato il percorso formativo, dimostri - con conseguente onere probatorio a suo carico - di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato lavoro, se del caso ridimensionando le proprio aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020).
Ciò anche in considerazione del fatto che il figlio adulto non solo non ha più il diritto al mantenimento, ma ha il dovere di contribuire egli stesso, in proporzione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia (art. 315 bis c.c.).
Invero, osserva il Collegio che, come affermato in giurisprudenza, a fronte dell'istanza di revoca del mantenimento da parte del genitore, per affermare il permanere dell'obbligo è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (v. Cass. 26875 del 20/09/2023). Ebbene, anche tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio, all'esito del giudizio, deve considerarsi che la madre, legittimata in quanto convivente con il figlio, non ha affatto provato che abbia curato, con Per_1
ogni possibile impegno, la propria preparazione scolastica e/professionale né tantomeno si sia attivato nella ricerca di un lavoro.
Al contrario, sulla base delle evidenze disponibili, reputa il Collegio che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino il mancato conseguimento di una condizione di indipendenza economica da parte di . In particolare, se, al momento del deposito del ricorso, poteva ritenersi Per_1
ragionevole un ulteriore supporto da parte dei genitori, stante la dichiarata volontà del ragazzo di recuperare gli anni persi ed effettivamente conseguire un titolo e una formazione conveniente per l'inserimento nel mondo del lavoro, vista anche l'età, oggi, alla luce degli ulteriori esiti negativi riportati nel corso del giudizio, deve essere ritenersi certamente estinta l'obbligazione dedotta. Infatti, in applicazione dei principi di equità e autoresponsabilità, la protrazione del mantenimento, all'esito del negativo percorso scolastico e dell'atteggiamento colpevolmente inattivo del figlio, si tradurrebbe in una forma di ingiustificato assistenzialismo, nel riscontrato disinteresse di per la ricerca Per_1
della dovuta indipendenza economica.
In considerazione dell'evoluzione fattuale, con conseguente maturazione dei presupposti per l'odierna statuizione in corso di causa, l'assegno posto a carico del padre va revocato con efficacia dalla pubblicazione della presente sentenza.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'evoluzione fattuale in corso di giudizio e della condotta processuale delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a modifica della sentenza n. 545/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 23/06/2016 e pubblicata il 25/07/2016, così statuisce:
1) REVOCA, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, il contributo al mantenimento posto a carico di in favore del figlio;
Parte_1 Per_1
2) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN ET UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 14/10/2024,
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BRAZZO LORENA e dall'avv. GRILLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GARGIONI ALESSANDRO, dall'avv. ANCOROTTI CIRO e dall'avv. NEGRO EMANUELA, elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
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CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 25/07/2025. Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 14/10/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 545/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 23/06/2016 e pubblicata il 25/07/2016, nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio - nato il [...] dall'unione con - Per_1 Controparte_1 mediante versamento di € 1621,67 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ricorrente chiedeva la revoca dell'onere di mantenimento ovvero, in subordine, la riduzione a complessivi € 500 mensili, con corresponsione diretta al figlio.
Con comparsa depositata 01/01/2025 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il UD
Delegato, sentite personalmente le parti, formulava proposta conciliativa, assegnando termine alle parti per depositare nota di adesione alla proposta ovvero per integrare la rispettiva documentazione economica.
Instaurato il contraddittorio all'udienza del 17/04/2025, il UD, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, con ordinanza del 18/04/2025, in via temporanea e urgente, rideterminava il contributo al mantenimento del figlio in € 1300 mensili;
con lo stesso provvedimento, rigettate le istanze istruttorie, ordinava alle parti di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà specificando le rispettive disponibilità economico-patrimoniali.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 28/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
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La domanda di revisione delle condizioni di divorzio
Giova premettere che la parte resistente non ha depositato le note di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato. Deve tuttavia rilevarsi che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, tale comportamento del difensore non implica, di per sé, una rinuncia tacita alle richieste dallo stesso già avanzate nel corso di causa. Al contrario, si è affermato che l'assenza del legale all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ha l'unico effetto di richiamare le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive eventuali modifiche (Cass. n. 5018/2014).
Dunque, deve concludersi che, analogamente, l'omesso deposito del foglio di precisazione delle conclusioni nel termine indicato dal UD non può considerarsi una rinuncia tacita alle richieste già formulate;
devono pertanto valutarsi le domande avanzate nella memoria di costituzione del
01/01/2025 e nei successivi scritti difensivi.
Quanto, poi, al formato prescelto dal legale della resistente per il deposito degli scritti conclusionali, deve rilevarsi che non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come “PDF immagine”.
Cionondimeno, in mancanza di una sanzione espressamente prevista dal legislatore, tale modalità di deposito deve considerarsi una mera irregolarità e l'atto non è inammissibile. Sgombrato il campo dalle questioni processuali, quanto alle eccezioni di parte convenuta, evidenzia il Collegio che il ricorrente ha chiesto sin da subito la revoca del contributo posto a suo carico in favore del figlio;
le difese, per come articolate negli atti, si sono incentrate su due aspetti paralleli
(situazione personale del figlio e condizioni economiche del padre), aspetti che integrano mere argomentazioni a sostegno dell'unica domanda fatta valere in giudizio. Il ricorrente, dunque, non è incorso in alcuna modifica inammissibile della causa petendi.
Ciò posto, passando all'analisi del merito, come accennato, ha domandato Parte_1
la revisione delle condizioni divorzili nella parte in cui stabiliscono l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma mensile di € Per_1
1621,67 mensili (somma che, rivalutata secondo gli indici istat, corrisponderebbe oggi a circa €
1968), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifichi un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal UD al momento della emissione del provvedimento. In applicazione di questo principio, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di specie deve innanzitutto constatarsi che (nato il [...]), dopo la pronuncia Per_1
giudiziale, è divenuto maggiorenne e, oggi, ha compiuto vent'anni.
In questo frangente, deve ricordarsi che se, da un lato, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, dall'altro lato, esso continua solo finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure sia stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del 26/09/2011). In materia, infatti, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti
(Cass. n. 17183/2020). In particolare, al fine di correttamente intendere il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in applicazione dei principi di equità e di autoresponsabilità, occorre che la concreta situazione economica di non autosufficienza in cui si trova il figlio non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo.
L'obbligo di mantenimento, dunque, non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica solo nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019).
Illustrati i principi di riferimento, nel caso di specie, rileva il Collegio che , dopo plurime Per_1
bocciature, nel corso del 2024 ha lasciato la scuola secondaria e ha trascorso un periodo all'estero (in
Spagna) di circa quattro mesi. Stando a quanto dichiarato dalla madre, in tale periodo il ragazzo ha svolto “qualche lavoretto” presso una struttura alberghiera e, parallelamente, ha seguìto corsi di lingua. In merito, deve incidentalmente sottolinearsi che il Tribunale non può trarre alcun argomento di prova dagli scritti contraddittori e di dubbia attendibilità provenienti da e datati, Persona_2
rispettivamente, 06/03/2025 e 18/03/2025.
Del resto, a prescindere dall'indagine circa l'occupazione durante il periodo all'estero, è comunque emerso che, tornato dalla Spagna, ha iniziato a frequentare l'istituto Italo Svevo di Crema Per_1
per il conseguimento delle classi seconda, terza e quarta del liceo con indirizzo linguistico. Per vero, la madre ha dichiarato che l'iscrizione all'anno scolastico 2024/2025 sarebbe antecedente al rientro in Italia, in quanto le lezioni dell'istituto si svolgono integralmente online e, pertanto, Per_1
sarebbe stato nelle condizioni di seguirle da remoto;
il contratto con l'istituto scolastico è, in effetti, datato 12/09/2024.
Ad ogni modo, risulta agli atti che in data 15/03/2025 il giovane ha anche presentato domanda di ammissione agli esami di idoneità per accedere alla classe quinta del Liceo “Daniele Manin” di
Cremona. Dunque, è emerso che, pur con una breve interruzione, ha ripreso il suo percorso Per_1
di studi. La parte ricorrente ha tuttavia specificato di aver appreso che il ragazzo non ha superato con profitto l'anno scolastico 2024/2025; la resistente non ha contestato la circostanza esposta e nulla ha dedotto in ordine all'esito del percorso scolastico. Conseguentemente, allo stato risulta che il giovane non abbia affatto recuperato gli anni persi né, tantomeno, completato il ciclo di studi.
Ricostruita l'evoluzione dell'iter formativo di , deve precisarsi che nella valutazione Per_1
complessiva della condizione del ragazzo, non spiega significativa rilevanza la circostanza che questi sia affetto da una forma di psoriasi (i.e. malattia della pelle); a prescindere dalle valutazioni di parte resistente (prive di alcun riscontro medico-scientifico) in ordine alla eziologia della malattia (che sarebbe riconducibile al “grande stress che il procura l'atteggiamento del padre”) deve sottolinearsi che non è in alcun modo provato che ciò riduca la sua capacità di frequentare con profitto la scuola e/o lavorare.
Parimenti, dalla relazione psicologica (peraltro prodotta tardivamente, unitamente alla comparsa conclusionale) non si evince una condizione personale di debolezza di tale da giustificare, Per_1
di per sé, il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
difatti, seppur le tensioni e le difficoltà comunicative con il padre paiono aver condizionato la vita relazionale di , la Per_1
situazione descritta non è quella di una minorazione che escluda la sua capacità di portare a termine il percorso di studi e/o reperire una occupazione.
Resta da precisare che esula dall'oggetto del giudizio una valutazione in ordine al rapporto tra padre e figlio (essendo quest'ultimo più che maggiorenne), caratterizzato da alta tensione che, nella prospettazione della convenuta, sarebbe ascrivibile unicamente al contegno inadeguato del padre. In alcun modo, infatti, il contributo economico in età adulta persegue una funzione punitiva e/o compensativa di carenze dimostrate dal genitore sul piano emotivo e affettivo durante il percorso di crescita del figlio.
Ciò detto, quanto alla condizione economico-patrimoniale dei genitori, risultano i seguenti dati.
è un imprenditore. Egli è socio di Anima Romita srl, società impegnata in Parte_1 attività di ristorazione, che ha registrato una perdita di esercizio al 31/12/2024 di € 138461,20 (ricavi al 31/12/2023 € 1056.333 - ricavi al 31/12/2024 € 883.569,53); il medesimo ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso alla cassa integrazione guadagni, in considerazione delle difficoltà economiche della propria attività.
è altresì contitolare della società Luna srl, per una quota del 24%; la società Parte_1
è dotata di un capitale sociale di € 10.400 e quattro addetti;
nel 2025 è stato stipulato un contratto di affitto di azienda sicchè l'attività di ristorazione è oggi gestita da terzi.
Il ricorrente è inoltre socio, per una quota del 23%, di Danama srl, società immobiliare di famiglia con immobilizzazioni materiali al 30/06/2024 di € 3.303.382 e ricavi pari a € 192.975.
Egli è infine socio unico e amministratore di Selene srl, società che si occupa della gestione di immobili, con capitale sociale di € 10.000; il ricorrente ha dichiarato che è intestato alla società un solo immobile, messo a reddito, dal quale viene ritratto un canone annuo di € 21708. La società sostiene inoltre il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile medesimo, con debito residuo pari a € 33600, oltre imposte e tasse.
Dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge un reddito di impresa pari a € 29.490 nel 2023 (Mod. PF
2024), di € 35562 nel 2022 (mod. PF 2023), di € 993 nel 2022 (Mod. PF 2021).
Constatati i redditi personali risultanti a livello fiscale, deve in ogni caso sottolinearsi che i bonifici effettuati a favore di a titolo di mantenimento del figlio, provengono dal conto Controparte_1
intestato alla società Anima Romita srl, circostanza che denota una commistione e confusione delle risorse della società e del suo titolare.
Risulta infine in atti che è proprietario di n. 3 veicoli, di cui due motoveicoli Parte_1
oggetto di pignoramento;
egli è sposato con con la quale convive unitamente alla di Persona_3
lei figlia, in abitazione di proprietà dei genitori.
invece, in data 13/09/2024 è stata assunta a tempo indeterminato presso “Arva Controparte_1
Label srl” con stipendio di circa € 900 mensili. A domanda, ella ha dichiarato di aver iniziato un corso di formazione presso un ente assicuratore ricevendo “rimborsi spesa” e provvigioni. Nonostante le opache dichiarazioni rese in udienze, dagli estratti conto depositati è in realtà emerso che ella ha iniziato una collaborazione retribuita con la società Assicurazioni snc di ON (risultano infatti bonifici: € 1301 il 20/01/2025, € 1062 il 17/12/2024).
Dai medesimi estratti conto risultano inoltre plurimi e significativi versamenti a favore di CP_1 chiaramente configurabili (in base alla causale) come compensi per l'attività sartoriale
[...]
portata avanti dalla stessa resistente (ad es., € 1780 il 29/11/2024, € 2225 il 5/11/2025, € 250 il
25/09/2024, € 300 il 21/06/2024, € 830 il 4/01/2024), oltre a diverse ulteriori entrate non meglio precisate. Risulta agli atti, inoltre, che la resistente percepisce l'importo dell'assegno unico per i figli.
Il mod. 730/2025 attesta un reddito imponibile pari a € 12229 (pressoché integralmente imputabile a reddito da lavoro dipendente), con imposta netta pari a € 658, addizionale regionale dovuta € 150 e addizionale comunale dovuta € 0. è proprietaria dell'abitazione in cui abita, Controparte_1
unitamente al figlio . Per_1
Illustrati i dati a disposizione osserva e rileva il Tribunale che la documentazione e le dichiarazioni rese da entrambe le parti non paiono rappresentare, in modo del tutto cristallino, l'effettiva redditualità dei genitori. Del resto, deve rilevarsi, anche ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., che la parte resistente ha esposto in modo lacunoso e reticente la propria situazione lavorativa e reddituale.
Ciò posto, sebbene certamente le condizioni economiche dei genitori assumano rilievo nella perimetrazione del dovere di mantenimento a favore dei figli, deve tuttavia considerarsi che, pur a fronte di una situazione di agiatezza della famiglia, la colpevole inerzia e la scelta del figlio di non proseguire gli studi e, al contempo, di non trovare un'occupazione lavorativa determinano in ogni caso necessariamente la cessazione dell'obbligo di contribuzione (Cass. 1773/2012, Cass.
21615/2015). La capacità economica dei genitori assume infatti rilievo nella individuazione del limite dell'obbligo di mantenimento, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto più i genitori godono di una situazione di ricchezza tanto più il figlio sarà legittimato a intraprendere un percorso formativo particolarmente lungo e articolato. Tuttavia, anche laddove i genitori dispongano di risorse economiche sufficienti per mantenere il figlio maggiorenne, non è tutelata dall'ordinamento una condizione di colpevole inerzia del figlio, dovendosi considerare l'obbligo cessato quando il figlio abbia raggiunto l'autonomia, ossia abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione lavorativa, in ossequio al principio di autoresponsabilità. Tale situazione pare essersi verificata nel caso di specie atteso che , ottenuti insoddisfacenti Per_1 risultati scolastici, si è trasferito per un periodo all'estero; al suo rientro, dopo appena qualche mese, egli ha dichiarato di voler riprendere gli studi, senza tuttavia dimostrare la dovuta dedizione e non riportando alcun profitto. In specie non appaiono sufficienti gli elaborati prodotti in atti, peraltro non autografi e non sottoscritti, vista la dedotta (ulteriore) bocciatura.
Ebbene, la condotta complessiva attuata dal ragazzo induce il Tribunale a ritenere che non persistano i presupposti per la protrazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
infatti, non solo il percorso di studi pare essere definitivamente cessato, ma il ragazzo non ha tantomeno dimostrato impegno e serietà quando ha inteso recuperare gli anni persi. Inoltre, a fronte della possibilità di cercare o intraprendere un'attività lavorativa, ha mantenuto un atteggiamento di inerzia Per_1
e/o di rifiuto ingiustificato. Il giovane, infatti, ha dichiarato di non voler accogliere le proposte del padre di lavorare nel ristorante di famiglia, preferendo una occupazione “nell'ambito del design, moda o nutrizionismo insomma materie creative” (v. verbale dell'udienza del 3/02/2025).
Nondimeno, non vi è riscontro di alcun tentativo di intraprendere un progetto formativo o una iniziativa lavorativa in tali settori (o in altri); inoltre, tenuto conto degli attuali titoli di istruzione, le ambizioni del ragazzo, al momento, non paiono francamente realizzabili nel breve periodo.
Deve ricordarsi in merito che, sebbene il giudizio circa la condotta del figlio debba ispirarsi a criteri di relatività, ancorandosi alle sue aspirazioni e inclinazioni, d'altro canto, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto nella misura in cui, ultimato il percorso formativo, dimostri - con conseguente onere probatorio a suo carico - di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato lavoro, se del caso ridimensionando le proprio aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020).
Ciò anche in considerazione del fatto che il figlio adulto non solo non ha più il diritto al mantenimento, ma ha il dovere di contribuire egli stesso, in proporzione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia (art. 315 bis c.c.).
Invero, osserva il Collegio che, come affermato in giurisprudenza, a fronte dell'istanza di revoca del mantenimento da parte del genitore, per affermare il permanere dell'obbligo è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica,
e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (v. Cass. 26875 del 20/09/2023). Ebbene, anche tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio, all'esito del giudizio, deve considerarsi che la madre, legittimata in quanto convivente con il figlio, non ha affatto provato che abbia curato, con Per_1
ogni possibile impegno, la propria preparazione scolastica e/professionale né tantomeno si sia attivato nella ricerca di un lavoro.
Al contrario, sulla base delle evidenze disponibili, reputa il Collegio che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino il mancato conseguimento di una condizione di indipendenza economica da parte di . In particolare, se, al momento del deposito del ricorso, poteva ritenersi Per_1
ragionevole un ulteriore supporto da parte dei genitori, stante la dichiarata volontà del ragazzo di recuperare gli anni persi ed effettivamente conseguire un titolo e una formazione conveniente per l'inserimento nel mondo del lavoro, vista anche l'età, oggi, alla luce degli ulteriori esiti negativi riportati nel corso del giudizio, deve essere ritenersi certamente estinta l'obbligazione dedotta. Infatti, in applicazione dei principi di equità e autoresponsabilità, la protrazione del mantenimento, all'esito del negativo percorso scolastico e dell'atteggiamento colpevolmente inattivo del figlio, si tradurrebbe in una forma di ingiustificato assistenzialismo, nel riscontrato disinteresse di per la ricerca Per_1
della dovuta indipendenza economica.
In considerazione dell'evoluzione fattuale, con conseguente maturazione dei presupposti per l'odierna statuizione in corso di causa, l'assegno posto a carico del padre va revocato con efficacia dalla pubblicazione della presente sentenza.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'evoluzione fattuale in corso di giudizio e della condotta processuale delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, a modifica della sentenza n. 545/2016 emessa dal Tribunale di Cremona il 23/06/2016 e pubblicata il 25/07/2016, così statuisce:
1) REVOCA, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, il contributo al mantenimento posto a carico di in favore del figlio;
Parte_1 Per_1
2) DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato