Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 27318/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27318/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30/09/2024
TRA
C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla via Reggia di Portici, 69 presso lo studio dell'Avvocato Daniele Ramondino (C.F. ) che lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su documento separato, materialmente congiunto al ricorso introduttivo
- ATTORE
E
, P. IVA , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Direzione Sinistri rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Luigi Miranda, del foro di
Foggia (cod. fis. e Nicoletta Miranda, del foro di CodiceFiscale_3
Foggia (cod. fis. ), tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_4
Napoli, alla via Ponte di Tappia n. 82
- CONVENUTA
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 13/06/2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 27/09/2019 e il 14/10/2019
[...]
conveniva in giudizio e la Pt_1 Controparte_2 CP_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito in occasione del sinistro automobilistico avvenuto in Napoli il 18/04/2017.
All'udienza del 13/02/2020, fissata per la comparizione delle parti, si costituiva la convenuta compagnia assicuratrice che Controparte_1
contestava la domanda attorea in particolare deduceva la mancanza di nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro, pertanto chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace il . Controparte_2
Veniva disposto il mutamento di rito e all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta CTU medico legale per valutare l'entità dei postumi residuati al signor in conseguenza del dedotto sinistro automobilistico. Pt_1
All'udienza del 10/10/2023, all'esito del deposito della relazione CTU parte attrice insisteva per il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, ricorrendo i presupposti di legge (art. 147 D. Lgs. n°209/2005 e Art. 3 L. n°5
- 2 - L. n°102/2006) e la scrivente, cui la causa veniva definitivamente assegnata, con provvedimento pronunciato in pari data, accoglieva la richiesta disponendo il pagamento in favore del signor dell'importo di € Pt_1
35.000,00 ritenuti sussistenti i gravi indizi di fondatezza della domanda e quindi rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
13/06/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda.
La richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni è stata recapitata in data
02/11/2018, a mezzo p.e.c., alla La missiva risulta conforme a CP_1 quanto previsto dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche in punto di allegazione del certificato di avvenuta guarigione. Di conseguenza l'onere previsto dall'art. 287 del d.lgs. n. 209 del 2005 è stato adempiuto e risulta rispettato pure il termine dilatorio di 90 giorni.
Passando alla ricostruzione di quanto accaduto, il rapporto della polizia municipale e i relativi allegati, prodotti integralmente in giudizio, e la testimonianza resa da alla udienza del 28/06/2022, Testimone_1
dimostrano che in data 18/04/2017, alle ore 12,20 circa, l'attore mentre era a bordo del motociclo Aprilia e percorreva Via Acton, giunto all'altezza della
Galleria Vittoria, fu vittima di un incidente stradale causato da un'autovettura
Fiat Grande Punto che proveniente dalla Galleria e diretta verso Piazza
Municipio non arrestava la propria marcia al semaforo che proiettava luce rossa.
In primo luogo, occorre considerare che alle, l'incidente stradale e la presenza di un ferito furono segnalati sia al “118” che alla Polizia Municipale che provvedeva di seguito a redigere verbale di rilevamento di incidente stradale.
In secondo luogo, nell'immediatezza del fatto, il conducente del veicolo Fiat grande Punto riferì agli agenti della polizia municipale del Comune di Napoli che effettivamente non si era arrestato al semaforo che proiettava luce rossa
- 3 - ingannato dal fatto che il veicolo che lo precedeva non si era fermato andando così ad investire il motociclo con a bordo il Orbene si tratta di Pt_1
dichiarazioni provenienti dalla stessa parte convenuta e rese nell'immediatezza del fatto, inoltre, gli agenti della polizia municipale, che condussero le indagini, non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla dinamica del sinistro così come riferita sia dall'attore che dalla parte convenuta.
Infine, quanto esposto in citazione è stato confermato dal teste Tes_1
il quale, all'udienza del 28.06.2022, ha confermato che l'attore, a
[...] bordo del motociclo Honda, proveniente da Via Acton, giunto all'altezza della
Galleria Vittoria, veniva investito nella parte destra da un veicolo di colore scuro che proveniente dalla Galleria non si arrestava al semaforo che proiettava luce rossa.
Ad avviso del Tribunale, il teste risulta attendibile, perché la sua deposizione risulta precisa, priva di contraddizioni intrinseche e coerente con quanto emerge dall'annotazione di servizio del 18/04/2017 e dagli altri allegati del rapporto.
In conclusione, in base agli elementi istruttori in precedenza analizzati, è possibile affermare che il sinistro fu causato dalla Fiat Punto, che, nell'immettersi sulla via Provinciale Montagna Spaccata da via Fergola, non rispettò il segnale di “Stop” ivi presente (vedi rapporto), invase la corsia di marcia percorsa dall' e andò ad urtare il motociclo da questi condotto CP_3
sul lato sinistro, facendolo rovinare al suolo.
La responsabilità di quanto accaduto deve essere imputata in via esclusiva al conducente della Fiat Grande Punto, il quale proveniente dalla galleria
Vittoria non si arrestava al semaforo che proiettava luce rossa proseguiva verso Piazza Municipio andando ad investire il motociclo che invece avendo il semaforo proiettato luce verde stava percorrendo Via Acton e impendendo al conducente del motociclo una qualsivoglia manovra di emergenza.
- 4 - Il mancato rispetto del segnale di luce rossa ad un semaforo è circostanza sufficiente “ad escludere ogni concorso di colpa del conducente del veicolo antagonista”
È noto, infatti, che (cfr., tra le altre, Cass. n. 21675/2023) la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
A questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, ma è sufficiente che si tratti di una condotta colposamente incidente. Precisamente: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (per tali principi, in generale, v., da ultimo, Cass. ord. n. 33074/2023, ove ulteriori richiami e riferimenti;
in particolare, sulla sufficienza di un mero comportamento colposo del leso, v. Cass. ord. n. 21675/2023).
Facendo applicazione di tali principi va, nella fattispecie in esame, attribuita al conducente del veicolo Fiat Grande Punto la esclusiva responsabilità del sinistro non solo per effetto della violazione delle norme del cds ma anche delle più comuni regole di prudenza, precisando, che lo stesso avrebbe dovuto tenere una condotta di guida che gli avrebbe dovuto consentire di arrestare repentinamente il mezzo in condizioni di sicurezza, ove ciò fosse stato necessario, evidentemente facendogli correttamente carico di non avere evitato le conseguenze della presenza sul luogo di veicoli che provenivano dalla propria destra.
- 5 - A ben vedere, tanto integra, in estrema sintesi, il nucleo della condotta colposa del danneggiato, a prescindere - come detto - dalla sussistenza o meno di specifiche violazioni di norme di legge
Dall'attribuzione della colpa esclusiva in capo al conducente dell'autovettura
Fiat Grande Punto tg. DB 793TY consegue l'obbligo della CP_1
quale compagnia che garantiva al momento del sinistro il predetto veicolo per la r.c.a., di risarcire tutti i danni patiti dal Pt_1
L'attore ha diritto al ristoro dei pregiudizi di carattere non patrimoniale da lui subiti in base al combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen..
Il fatto generatore del danno integra, infatti, il reato di lesioni personali colpose (cfr. art. 590 cod. pen.).
Tra le conseguenze negative di carattere non patrimoniale che, in via astratta, possono derivare dalla lesione della salute vanno annoverati i pregiudizi all'integrità psicofisica del danneggiato e la sofferenza, fisica e morale, da essi causata (danno biologico permanente e temporaneo, danno morale).
Come è noto, il danno biologico è un danno avente natura dinamico relazionale, che comprende sia il dolore fisico derivante dalle lesioni, sia le conseguenze negative causate dai postumi nell'ambito della vita di relazione del danneggiato (cfr. Cass. 27/03/2018, n. 7513).
Il danno morale è invece un pregiudizio attinente alla sfera interna del soggetto e consiste nella sofferenza interiore, nella vergogna, nella disistima di sé, nella fiacchezza causata dal dolore fisico;
esso, sviluppandosi su di un piano diverso rispetto a quello dinamico relazionale e non essendo compreso nel danno biologico, è risarcibile in via autonoma (cfr. Cass. 17/05/2022, n.
15733; Cass. 10/11/2020, n. 25164), fermo restando il principio secondo cui le suddette tipologie di pregiudizio hanno una funzione descrittiva di risvolti negativi dell'illecito, che si manifestano nell'ambito della categoria unitaria del danno non patrimoniale.
Il ristoro della sofferenza morale è previsto, in caso di lesioni di lieve entità, dall'art. 139, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cfr. Corte Cost.
- 6 - 16/10/2014, n. 235), ma la sua esistenza deve essere allegata e provata dal danneggiato, non sussistendo in materia alcun automatismo risarcitorio (cfr.
Cass. 08/04/2020, n. 7753).
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale, dott. ha Persona_1 accertato che, a causa del sinistro, il una “Frattura scomposta Pt_1 calcagno e scafoide tarsale piede destro”.
I postumi derivati dalle suddette lesioni sono descritti nella consulenza e sostanzialmente sono rappresentati da una riferita algia caviglia sx con deficit funzionale. La sintomatologia algica è da considerarsi di grado medio. vari esiti cicatriziali, in limitazioni funzionali dell'articolazione tibio-tarsica
(riduzione di 1/3 nella flessione e di ¼ nell'estensione) e in una lieve limitazione nell'accosciamento. I detti postumi hanno determinato una diminuzione della sua integrità psicofisica pari al 19%.
Lo stato di malattia si è protratto per 45 giorni di invalidità assoluta, 50 giorni di invalidità parziale al 75%, 50 giorni di invalidità parziale al 50% e 50 giorni di invalidità parziale al 25%.
Il giudicante condivide le valutazioni del CTU, in quanto basate su di un accurato studio della documentazione medica in atti e su di un'approfondita visita dell'infortunato.
Inoltre, le conclusioni della dott. sono in linea con i bareme medici Per_1
legali più utilizzati, ed, infine, va considerato che le lesioni riportate dal sono documentate da appositi esami medici mentre le cicatrici sono Pt_1 oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
I postumi oggi residuati - che dato il tempo intercorso possono considerarsi oramai stabilizzati
Il C.T.U., poi, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, della soggettività riferita e dell'obiettività riscontrata, ha affermato che le lesioni riportate sono compatibili con il sinistro, così come riferito, per il convergere dei criteri necessari per l'accertamento del rapporto di causalità materiale.
- 7 - Invero il C.T.P. di parte convenuta dott. aveva sollevato dubbi sul Per_2
nesso causale, tuttavia il C.T.U. nella relazione in atti, in risposta ai dubbi del dott. ha così replicato: “si fa presente che quanto enunciato dallo Per_2
stesso, non tiene conto delle specifiche lesività inizialmente refertate e soprattutto, di quanto certificato nel corso della malattia post-traumatica. A tal proposito va altresì specificato che non possono comunque formularsi considerazioni valutative – in maniera incautamente semplicistica – limitatamente al solo referto di primo soccorso, perché quest'ultimo va rammentato che rappresenta esclusivamente una prima osservazione sanitaria, di certo non esaustiva e tanto meno comprensiva dell'intero iter sanitario patologico delle iniziali lesioni riportate. E ancora, la mancata annotazione di taluni elementi clinico-obiettivi all'interno di un singolo certificato medico, così come di rilievi strumentali espressivi di lesione, non può rappresentare prova dell'assenza di una lesività produttiva di postumi risarcibili. Del resto le cosiddette lesioni accessorie sono di solito presenti nei tipi di danno sopra descritti, ma non necessarie alla dimostrazione di un nesso di causa.:”
Ritiene questo giudicante di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal
C.T.U. perché i postumi e i collegamenti eziologici al sinistro sono stati valutati, con argomentazioni condivisibili anche laddove replicano alle osservazioni del consulente e, può quindi affermare che esiste nesso causale tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro descritta dall'attore, nesso causale che anche il fiduciario della aveva Controparte_4 Persona_3
ritenuto sussistente.
A questo punto è possibile passare all'individuazione delle somme di denaro necessarie al ristoro del danno non patrimoniale.
Venendo pertanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, nel caso di specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità
- 8 - psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (Cass.
7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2011 n. 28290).
Va inoltre utilizzata la versione recentemente aggiornata al 2024 delle citate
Tabelle stando al consolidato indirizzo per cui le tabelle vanno applicate in sede di merito nelle loro versioni più aggiornate (cfr. in questo senso già Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2012,
n. 7932, Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2008, n. 5795).
Chiaramente, l'adozione dei criteri milanesi (che pure hanno l'innegabile pregio di rendere prevedibile il quantum risarcitorio, favorendo in tal senso accordi stragiudiziali) non vale ad escludere la possibilità, da un lato, di
“personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, modulando il trattamento liquidatorio anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei pregiudizi componenti il danno non patrimoniale ulteriori rispetto al danno biologico, posto che, come puntualizzato dalla stessa Suprema Corte, in assenza di situazioni che apprezzabilmente si discostino da quelle ordinarie, l'esigenza di personalizzazione non può essere intesta come «dovere del giudice di riconoscere sempre e comunque più di quanto liquidabile in applicazione dei valori tabellari» (così Cass. Sez III n. 28423/2008)”; dall'altro, “di valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dal diritto alla salute, ma incidenti sulla dignità morale dell'individuo (ad esempio lesione del diritto alla famiglia ex art. 29 Cost., all'onore ecc), tramite un'ulteriore personalizzazione del danno in termini di ulteriore - aumento del quantum liquidato a titolo di danno non patrimoniale in considerazione della maggior gravità del danno stesso discendente dalla plurioffensività dell'illecito, sempre subordinatamente al riscontro della rilevanza del danno e della gravità dell'offesa e tenuto presente che si tratta sempre di un unico danno non patrimoniale”.
- 9 - Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 07/11/2014, n. 23778; Cass. 13/10/2016, n. 20630).
E' stato anche chiarito che, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante applicazione delle "tabelle" predisposte dal tribunale di
Milano, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cass. 23/02/2016, n. 3505).
Inoltre nell'invocare l'applicazione di un aumento personalizzato, il danneggiato deve allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione “non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite”, in quanto il danneggiato deve precisare le ragioni per
- 10 - quali le lesioni subite gli provochino “un pregiudizio maggiore di quello che le medesime lesioni avrebbero provocato ad un'altra persona della stessa età”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017 n. 25817).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto elementi tali da indurre il giudicante a discostarsi in aumento dagli standard liquidatori delle tabelle, né tuttavia può ritenersi (anche in considerazione della natura indubbiamente dolorosa della lesione all'integrità psicofisica subita) che manchi del tutto la prova, anche presuntiva, circa la sussistenza di una componente di sofferenza e su base organica (dolore) e su base emozionale (sensazione spiacevole collegata al ricordo dell'accaduto).
Merita al riguardo apposita menzione la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di risarcimento dei danni, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 28-09-
2018, n. 23477; cfr. inoltre Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, (ud.
12/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14246 per cui “i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento,
- 11 - in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sè, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico”)
Possono, dunque, applicarsi all'estimatio del danno i criteri fissati dalle tabelle milanesi, che già prevedono “una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica
(danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale)” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156) senza necessità di alcuna correzione in termini di personalizzazione.
In base ad essi, tenuto conto dell'età della parte danneggiata al momento dell'evento, il danno può essere liquidato, all'attualità, come segue:
Euro 61.704,00 per danno biologico/dinamico relazionale per 19 punti di invalidità, € 5.175,00 per la ITT, € 4.312,50 per ITP al 75%, € 2.875,00 per
ITP al 50% ed € 1.437,50 per la I.T.P. al 25%.
In base alle tabelle di Milano possono essere liquidate di base Euro 21.597 per la sofferenza soggettiva che non si ritiene di maggiorare non essendo stati dedotti e provati specifici elementi che consentano di riconoscere un aumento.
Sono poi documentate spese mediche per Euro 701,31.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica neppure accertata dal CTU.
Invero, il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini
- 12 - della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. 15737/2018).
Nella fattispecie nulla il ha dedotto e provato in ordine al suo reddito Pt_1 ed all'eventuale diminuzione patita dopo il sinistro.
In totale, il danno subito dal ammonta ad Euro 97.802,37. Pt_1
La compagnia convenuta e devono, CP_1 Controparte_2 quindi, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di detto ultimo importo.
Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712).
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Alla somma complessivamente liquidata va dedotto l'importo di € 35.000, versato a titolo di provvisionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi stabiliti dal Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e del quantum riconosciuto in sentenza.
Gli importi indicati nella nota spese in atti sono stati ridotti, in quanto la semplicità delle questioni giuridiche trattate e le modalità con cui si è svolta la fase istruttoria non giustificano l'aumento dei parametri medi.
- 13 - Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in solido CP_1
con al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 di € 97.802,37, oltre interessi come in parte motiva e dedotto l'importo di €
35.000 già versato a seguito di provvisionale;
b) condanna la in solido ocn al CP_1 Controparte_2 rimborso delle spese di lite dell'attore, liquidate in € 1.265,13 per esborsi
(somma comprensiva del compenso versato al CTU in acconto) ed €
14.103,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Daniele Ramondino;
c) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto reso in data odierna, a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 29/01/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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