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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1615/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1615/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti DOMENICO SANTORO e NOVELLATI GIORGIO, con domicilio eletto presso lo studio in VIA AURISPA, 7 20122 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 16/05/1993, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla Parte II Serie
A, n. 44, dell'anno 1993;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. la casa di Ravenna – fraz. Lido di Ravenna – Viale Matteo Maria Boiardo n. 11 (in
Catasto al fg. 113, sez. RA., mapp. 772, Sub. 29, p. S1-5, z.c. 3 cat. A2, cl. 2, rc.
Euro 334,41), con quanto l'arreda, verrà venduta a terzi, entro il corrente anno, ad un prezzo di 83.000,00 ed il ricavato verrà interamente incassato dal IGnor Parte_2
;
[...]
3. entrambi i coniugi doneranno la propria quota parte indivisa (50%) dell'immobile e
del box della casa coniugale di Noviglio (MI), Via XXV aprile n. 2/9 (in Catasto al
fg. 15, mapp. 276, Sub. 1, piano T, cat. A/7, cl. 2, r.c. euro 480,30 e al fg. 15, mapp.
276, Sub. 2 piano T, cat. C/6, cl. 5, r.c. euro 30,99), alle figlie e Persona_1
, entro il termine di due anni dall'omologa della separazione. I Persona_2
coniugi resteranno cointestatari del mutuo o, comunque, assumeranno il ruolo di
garanti in caso di subentro delle figlie nel predetto finanziamento.
4. La casa coniugale resterà assegnata alla RA fino alla donazione Parte_1
in favore delle figlie, mentre il IG. potrà continuare ad Parte_2
abitarvi fino al 31 dicembre 2025, allorquando lascerà la predetta abitazione per
collocarsi in altra dimora.
5. Le figlie ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti continueranno ad
abitare nella casa coniugale di cui diventeranno proprietarie in esito alla donazione.
6. I coniugi, dichiarano di essere indipendenti dal punto di vista economico e
rinunciano espressamente ad ogni reciproco mantenimento.
7. I coniugi dichiarano espressamente che gli accordi di natura patrimoniale sopra
indicati sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della
crisi coniugale.
8. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del
presente ricorso, la vendita dell'immobile di Ravenna e la donazione alle figlie della
casa coniugale, i coniugi dichiarano espressamente e reciprocamente di non aver
null'altro a che pretendere economicamente l'uno dall'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 16/05/1993, in Rozzano (atto n. 44,
[...] parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 1615/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1615/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli Avv.ti DOMENICO SANTORO e NOVELLATI GIORGIO, con domicilio eletto presso lo studio in VIA AURISPA, 7 20122 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 16/05/1993, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla Parte II Serie
A, n. 44, dell'anno 1993;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. la casa di Ravenna – fraz. Lido di Ravenna – Viale Matteo Maria Boiardo n. 11 (in
Catasto al fg. 113, sez. RA., mapp. 772, Sub. 29, p. S1-5, z.c. 3 cat. A2, cl. 2, rc.
Euro 334,41), con quanto l'arreda, verrà venduta a terzi, entro il corrente anno, ad un prezzo di 83.000,00 ed il ricavato verrà interamente incassato dal IGnor Parte_2
;
[...]
3. entrambi i coniugi doneranno la propria quota parte indivisa (50%) dell'immobile e
del box della casa coniugale di Noviglio (MI), Via XXV aprile n. 2/9 (in Catasto al
fg. 15, mapp. 276, Sub. 1, piano T, cat. A/7, cl. 2, r.c. euro 480,30 e al fg. 15, mapp.
276, Sub. 2 piano T, cat. C/6, cl. 5, r.c. euro 30,99), alle figlie e Persona_1
, entro il termine di due anni dall'omologa della separazione. I Persona_2
coniugi resteranno cointestatari del mutuo o, comunque, assumeranno il ruolo di
garanti in caso di subentro delle figlie nel predetto finanziamento.
4. La casa coniugale resterà assegnata alla RA fino alla donazione Parte_1
in favore delle figlie, mentre il IG. potrà continuare ad Parte_2
abitarvi fino al 31 dicembre 2025, allorquando lascerà la predetta abitazione per
collocarsi in altra dimora.
5. Le figlie ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti continueranno ad
abitare nella casa coniugale di cui diventeranno proprietarie in esito alla donazione.
6. I coniugi, dichiarano di essere indipendenti dal punto di vista economico e
rinunciano espressamente ad ogni reciproco mantenimento.
7. I coniugi dichiarano espressamente che gli accordi di natura patrimoniale sopra
indicati sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della
crisi coniugale.
8. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del
presente ricorso, la vendita dell'immobile di Ravenna e la donazione alle figlie della
casa coniugale, i coniugi dichiarano espressamente e reciprocamente di non aver
null'altro a che pretendere economicamente l'uno dall'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 16/05/1993, in Rozzano (atto n. 44,
[...] parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 31/07/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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