Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
O T A 0 T I 1 S R . IE 1 O 1 L N L . A T R E T D R S A O E C 8 N I 9 O R - I EPUBBLICA ITALIANA A 3 S - L C OM EL034 9LOI ALIANO 01 6 U A P L S E E E S D : E A I P 0 R S 4 E LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE T . Oggetto A L M expulsione SEZIONE PRIMA CIVILE straniers Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 16334/98 - Rel. Consigliere Cron..7228 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 09/01/01 CELENTANO ConsigliereDott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OGBOE PATIENCE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GODENZO 114, presso l'avvocato TORTORICI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI PERUGIA, in persona del Prefetto pro tempore, QUESTURA DI PERUGIA, in persona del Questore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
15 -1- - controricorrenti avvers0 il provvedimento del Pretore di PERUGIA, emesso il 21/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Patience GB - di nazionalità nigeriana fu espulsa con decreto del Prefetto di Perugia, perché, scaduto il permesso biennale di soggiorno 1° aprile 31 marzo 1998, la GB non aveva nei sessanta 1996 - successivi documentato la persistenza del giorni rapporto di lavoro (come collaboratrice domestica). Il Pretore di Perugia, su ricorso della GB, sospendeva l'efficacia del decreto del Prefetto e assumeva come testimone il datore di lavoro, alla cui mancata collaborazione la ricorrente aveva imputato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Con provvedimento 22 settembre 1998 il Pretore rigettava il ricorso, negando che "elementi di forza maggiore" avessero "ostacolato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno", il cui mancato ottenimento era invece "dipeso dalla negligenza di parte ricorrente". Contro tale provvedimento la GB ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Costituzione, argomentando tre motivi di impugnazione, illustrati infine con memoria a norma dell'art. 378 c.p.c.. Il Prefetto di Perugia ha resistito con во него controricorso. 3 Motivi della decisione. Il ricorso è inammissibile. Esso infatti fu proposto (con notificazione del 29 13, comma 9, settembre 1998) nel vigore dell'art. n.286, d.lgs. 25 luglio 1998, corrispondente al testo dell'art. 11, comma 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40, che regolava il procedimento di tutela giurisdizionale davanti al pretore (contro il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero) sul modello camerale di cui agli artt. 737 e SS. del codice di procedura civile, espressamente richiamati. Sicchè il provvedimento qui impugnato era soggetto al rimedio previsto nell'art. 739 c.p.c., cioè al reclamo con ricorso al Tribunale e il provvedimento dato dal Tribunale in sede di reclamo sarebbe stato - ricorribile in cassazione ex art. 111, comma 2, esso (Cass. n. 1082 del 1999). Cost. E' appena il caso di aggiungere che il sopravvenuto d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113 con l'art. 4 ha introdotto nel d. lgs. n. 286 del 1998 l'art. 13- bis che, disciplinando il procedimento in camera di consiglio davanti al pretore, nel comma 4 detta una espressa deroga alla regola dell'art. 739 c.p.c., disponendo che la decisione del pretore sul ricorso dello straniero espulso "non reclamabile, ma è Losavs 4 impugnabile per cassazione". E tale disposto, entrato in vigore il 12 maggio 1999, è ovviamente inapplicabile alla fattispecie (di provvedimento del pretore dato il 22 settembre 1998). Dichiarata dunque la inammissibilità del ricorso, ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Roma, 9 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrino Senofonte Giovanni Losavio Jerry sianmuí losario;
est. AL CANCELLIERE IC AZ КО xaly CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile O 0 I T 1 R A Depositato in Cancelleria . T E 1 I S 1 N A . -9 MAR. 2001 O R T L T L R S E IL CANCELLIERE A D E 8 N O 9 O - I C I S 3 - L R 6 U A P C L S E E A : D E IA S 0 R E 4 E P T . S A L M 5