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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 392 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Stefania Ferrara, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 13/02/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/07/2011, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AG (NA) (al N. 23, Parte II, Serie A, Anno 2011). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 218/2021emesso in data 05/02/2021. Premesso che dal matrimonio è nata una FI, a Napoli il 21/04/2012, le Persona_1 parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. Il Pubblico Ministero con visto del 09/04/2025 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e . La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla
[...] Parte_2 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Disporre che la minore resti affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la FI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali e con il collocamento prevalente della FI presso l'abitazione materna sita in Gragnano alla via Traversa Calenda n. 44. Le Per_ decisioni più importanti nell'interesse di , relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della FI.
2) Con riguardo al diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la FI, fatti salvi diversi accordi, due pomeriggi a settimana: il Martedì ed il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 21:00, compatibilmente con le eSIenze scolastiche della bambina nonché, a week-end alterni il Sabato dalle ore 9:00 sino alla Domenica alle ore 21:00; 30 giorni durante le vacanze estive da stabilirsi concordemente entro il 30 Aprile di ogni anno, ma che indicativamente si individuano, sin d'ora, dal 24 luglio al 24 agosto di ogni anno, salva diversa programmazione concordata. Con riguardo alle festività natalizie il diritto Per_ del padre di vedere e tenere è concordato per 7 giorni consecutivi alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno. Per le vacanze pasquali i genitori potranno tenere con sé la FI ad anni alterni. Il criterio dell'alternanza annuale sarà Per_ seguito, altresì, nel giorno del compleanno di e per tutte le altre festività.
3) Per ciò che concerne la determinazione dell'assegno periodico mensile, considerato che il SI. ha un reddito medio annuo di circa € 35.000,00 (cfr. Parte_1 doc. n. 4), e la SInora quale casalinga non dispone di reddito (cfr. doc. n.5), Parte_2 i ricorrenti concordemente stabiliscono che il SI. verserà entro Parte_1 il giorno 27 di ogni mese: Per_
- € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della FI , somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- € 150,00 quale contributo per il mantenimento della SI.ra con rivalutazione
Parte_2 annuale secondo gli indici istat e così fin tanto che la SI.ra non avrà
Parte_2 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico. L'importo complessivo di € 500,00 (350,00 + 150,00) come sopra indicato, verrà accreditato entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese sulla carta n. 5333171139649103 intestata alla SI.ra mediante bonifico bancario
Parte_2 sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...]. 4) L'importo di cui all'assegno unico per sarà interamente devoluto in Persona_1 favore della SI.ra .
Parte_2
5) Il Sig. si impegna, altresì, al pagamento del 100% delle spese Parte_1 straordinarie per AI purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre quali, a titolo esemplificativo, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche trattamenti sanitari eseguiti presso privati, analisi cliniche, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; attività sportive o attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni).
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere, se non il precipuo rispetto delle presenti condizioni e pattuizioni.
7) Le parti si impegnano, altresì, a comunicare i cambi di residenza e il numero di Per_ cellulare per consentire le comunicazioni nell'interessa di;
Per_
8) Per i viaggi e gli spostamenti di in occasione delle vacanze estive, invernali o gite fuori regione, visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, i quali si impegnano preventivamente e reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 392 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
AG (NA) il 31/07/2011 tra i coniugi e Parte_1 [...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N. 23, Parte II, Serie Parte_2
A, Anno 2011);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AG (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AG (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice