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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1041/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Pescara, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 3897/2017, pubblicata in data 17.03.2023, promossa
DA
(d'ora in poi breviter, ) con sede in Parte_1 Pt_1
Milano, in persona dell'amministratore unico in Controparte_1
persona della mandataria con sede in Milano Controparte_2
in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli del Foro di Ancona come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_4
(d'ora in poi, per brevità, anche “ ) con
[...] CP_4 sede in Città Sant'Angelo (PE), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, , rappresentata e difesa dagli Controparte_4
svv.ti Giuliano Milia e Stefano Gallo entrambi del Foro di Pescara come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
NONCHE'
con sede in Milano, rappresentata e difesa in Controparte_5
primo grado dall'avv. Gaetano Biocca del Foro di Teramo.
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(d'ora in poi “ ”) in persona del legale Controparte_6 CP_6
rappresentante p.t., con sede in Milano e per essa, quale procuratrice speciale, in persona del Controparte_7
legale rappresentante p.t., con sede in Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani del Foro di Milano e Gianluca Massimei del Foro di Roma, in qualità di soci di TRA Controparte_8
come da procura allegata all'atto di intervento ex Parte_2
art. 111 c.p.c.
INTERVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1°.09.2017, la
Controparte_4
quale fideiussore della
[...] Controparte_9
proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
743/2017 del 17/05/2017 - immediatamente esecutivo – con il quale le era stato intimato il pagamento, in solido con e Controparte_10
, in favore della uale mandataria Controparte_11 CP_12 della del complessivo importo di € 328.359,42, Controparte_5
oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
La somma oggetto di ingiunzione concerneva: quanto ad €
288.252,67 quale esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente n. 10154472 aperto dalla debitrice principale in data
28/11/2003; quanto ad € 394,93 quale esposizione debitoria concernente il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto dal n. 103488931 aperto in data 26/11/2014; quanto ad € 11.230,19 quale esposizione debitoria dovuta in virtù di conto anticipi import n.
4130011 e quanto ad € 28.482,13 quale importo dovuto in relazione al rapporto di anticipi import n. 4177522.
Lamentava parte opponente la violazione da parte dell'Istituto di credito dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto avendo esso continuato ad erogare credito alla correntista pur nella consapevolezza del peggioramento, evidente sin da epoca antecedente la sottoscrizione del contratto di garanzia, delle sue condizioni economiche e senza richiedere l'autorizzazione del fideiussore;
la erroneità degli importi richiesti con il provvedimento monitorio in quanto frutto di una serie di addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito a titolo di interessi usurari o, comunque, ultralegali, spese e competenze non dovute in quanto non oggetto di espressa pattuizione scritta.
Concludeva, pertanto, parte opponente affinchè l'adito Tribunale, previa sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, volesse accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: accertare e dichiarare la violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte di nel rapporto di fideiussione ex art. 1956 cod. Controparte_5 civ. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque,
l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione rilasciata da
[...]
accertare e Controparte_4 dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo R.G. n. 2230/17, Decr. Ing. n. 743/17, emesso dal
Tribunale di Pescara in data 17.05.2017 e notificato il successivo
05.07.2017 da quale mandataria di e, CP_12 Controparte_5 per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo, annullabile, inefficace il richiamato provvedimento monitorio ed ordinare la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta sulle proprietà della
Controparte_4
ponendo a carico della società opposta le relative spese;
accertare e dichiarare, comunque, l'insussistenza del credito richiesto dalla società opposta in sede monitoria con conseguente esclusione della garanzia fideiussoria prestata da
[...]
in particolare, accertare e dichiarare Controparte_4
l'invalidità delle condizioni applicate da nell'ambito dei CP_5 rapporti intercorsi con e, pertanto, l'illegittima Controparte_9
applicazione, in relazione ai rapporti di conto corrente n. 103488931
e n. 10154472, di interessi non pattuiti, di interessi usurari non pattuiti e di spese collegate al credito usurarie per complessivi €
190.150,95, o della somma maggiore o minore che verrà stabilita dalla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale e, per l'effetto, rideterminarsi i rapporti di dare/avere tra le parti in costanza dei rapporti dedotti, anche con riguardo alla posizione di fideiussore assunta dalla
[...]
in ogni caso: Controparte_4 con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Con rituale memoria difensiva si costituiva, per mezzo della mandataria la la quale CP_12 Controparte_5
contestava integralmente tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, la difesa di parte opposta contestava le risultanze di cui alla consulenza di parte prodotta in quanto frutto di criteri metodologici errati e, dunque, inidonei a confutare la pretesa dalla azionata. Eccepiva, ad CP_13 ogni buon conto, l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria operate sul rapporto di conto corrente n. 10154472 in epoca antecedente al 1°.09.2007 (decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione quale primo ed unico atto interruttivo).
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e rigettata dal precedente giudicante la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. In sede di deposito della memoria n. 1) ex art. 183 c.p.c., la difesa di parte opponente modificava le conclusioni già rassegnate chiedendo, altresì, al tribunale di dichiarare la nullità della fideiussione prestata in data
14/02/2011 dalla Omega Costruzioni in quanto conforme allo schema
ABI del 2003 riproducendo essa, in particolare, le clausole di cui ai nn. 2), 6) ed 8) dichiarate con provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia violative della normativa Antitrust (art. 2 della Legge n.
287/1990).
Pervenuto, nelle more, il presente fascicolo alla scrivente in virtù di variazione tabellare, con ordinanza dell'11/03/2022 questo giudice disponeva procedersi a CTU di natura contabile finalizzata alla rideterminazione dei rapporti dare-avere tra le parti previa epurazione del rapporto di conto corrente n. 10154472 del
28/11/2003 e del rapporto di conto anticipi n. 103488931 del
26/11/2014 dagli addebiti illegittimi eventualmente operati a titolo di
CMS, interessi usurari, oneri e spese non oggetto di espressa pattuizione scritta. A tal proposito, preme rilevare che l'accertamento rimesso al CTU veniva circoscritto ai soli rapporti di conto corrente nn. 10154472 e 103488931, non avendo parte opponente sollevato alcuna censura con riguardo agli altri rapporti azionati sì che la pretesa creditoria ad essi riferita può ritenersi senz'altro cristallizzata ed oramai intangibile. Depositato l'elaborato peritale a firma del CTU, dott.ssa e ritenuta, quindi, la Persona_1 causa matura per la decisione, all'udienza del 14/12/2022, tenutasi in modalità cartolare, questo decidente la tratteneva in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel corso del giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 21/12/2019 si costituiva, per mezzo della procuratrice speciale
la quale cessionaria nell'ambito di CP_14 Parte_1 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e 1 e 4 della
Legge n. 130/1999, giusta contratto del 19/09/2019, dei crediti già di titolarità della ivi incluso quello vantato nei Controparte_5
confronti della e dei suoi fideiussori e confluito nel Controparte_9
decreto ingiuntivo in questa sede opposto. La terza intervenuta, nel costituirsi in giudizio, si riportava a tutte le difese già svolte dalla cedente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla stessa rassegnate.”. I.2. Il Tribunale, dopo aver premesso l'illustrazione dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto pretese nascenti da rapporti di conto corrente bancario, ha ritenuto corretto l'azzeramento del saldo per il periodo dal 28.11.2003 al 31.12.2004, in ciò condividendo le risultanze della
CTU disposta in primo grado;
ha quindi accolto l'eccezione di prescrizione della banca per le poste creditorie anteriori al 21 giugno
2006 reputando interrotta la prescrizione per effetto della missiva del correntista del 21 giugno 2016; ha accolto la ricostruzione del CTU quanto alle contestazioni in materia di usura (assente), invalidità della
CMS e di addebiti non convenuti, in ultima analisi revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 743/2017 del 17/05/2017 e, per l'effetto, condannando la al pagamento in favore della CP_4 Parte_1
e per essa della procuratrice della minor somma di € CP_14
24.247,99, oltre interessi nella misura di legge maturati dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
ha proceduto a qualificare la garanzia prestata come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia stabilendo al contempo che non ricorressero gli estremi per assumere violato l'articolo 1956 c.c. ovvero per ritenere comprovata la nullità integrale della fideiussione omnibus quale materializzazione dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
I.3. Conseguentemente il Tribunale pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 3897/2017 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così dispone:
Rigetta l'eccezione avente ad oggetto la violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c.;
Rigetta l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in data
14/02/2011 dalla Controparte_4 per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990;
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 743/2017 del 17/05/2017 e, per
l'effetto, condanna la Parte_3
l pagamento in favore della
[...] Pt_1
e per essa della procuratrice della somma di €
[...] CP_14 24.247,99, oltre interessi nella misura di legge maturati dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
pone le spese di CTU su ciascuna parte nella misura del 50%.”
I.4. Con atto di citazione in appello notificato il 16.10.2023, la impugna la sentenza sopra indicata chiedendo quanto Parte_1 segue: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila – contrariis e reiectiis. in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza n. 387/2023 emessa dal Tribunale di Pescara nella persona del dott. Valeria Battista in data 17 marzo 2023 – non notificata nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 3897/2017 promosso in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pescara il 17 maggio 2017 n. 743/2017 da
[...]
contro
Controparte_4 Pt_1
[... ( allora ) e rigettare la opposizione proposta e nel CP_5
contempo confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso in via subordinata e nel caso di revoca per qualsiasi ragione del d.i. emesso Piaccia alla Autorità adita - contrariis reiectiis - condannare la per i Controparte_4
titoli dedotti al pagamento della somma di euro 328.359,42 oltre gli interessi maturandi al tasso legale dall'1 aprile 2017 al saldo in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare e comunque in accoglimento delle ragioni dell'appello ivi spiegate condannare la
al Controparte_4
pagamento delle somme che saranno riliquidate alla luce dell'accoglimento delle ragioni dell'appello e per i titoli dedotti in causa oltre interessi legali dalla chiusura del rapporto al saldo
Con vittoria di spese del presente grado
In via istruttoria si chiede che sia disposta la rinnovazione della CTU ponendo al CTU i seguenti quesiti e questioni
Predisponga un ricalcolo del saldo del c/c n. 10154472: dal 30.11.03
(data di apertura del rapporto) senza quindi azzeramento del saldo iniziale (al 31.12.04), poiché in atti sono presenti gli estratti conto scalari e i fogli di calcolo delle competenze da cui si evincono: le competenze trimestrali liquidate e i saldi giornalieri per valuta, dalla data di accensione alla data di chiusura 31.1.17; tenga conto anche dell'intervenuta prescrizione decennale del diritto di ripetizione delle competenze fino all'1.9.07 (dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione dell'1.9.17); mantenga le CMS nel saldo del conto poiché pattuita nel contratto del
28.11.03.
Predisponga una verifica del rispetto del tasso soglia per il c/c n.
10154472: applicando per la CAT1 c) extra-fido la massima esposizione negativa del trimestre (pari a € 385.922 nel I/12, pari a €
425.696 nel IV/12, pari a € 437.002 nel III/13) per i soli trimestri I e
IV/12 e III/13, e procedendo all'annualizzazione delle commissioni utilizzi oltre disp. fondi/CIV solo se vi è uno scoperto/extra-fido a carattere continuativo nei 4 trimestri precedenti;
applicando per la
CAT 1 a)/CAT2 le DIF complessive delle diverse linee di credito come già dallo stesso CTU predisposto e applicando quale accordato la somma delle singole linee di affidamento in essere sui singoli trimestri.”
I.5. L'appellata costituitasi, insiste per il rigetto del CP_4
presente gravame in quanto ritenuto infondato opponendosi al rinnovo della CTU.
I.6. L'appellata non si è costituita e, pertanto, per Controparte_5
essa deve dichiararsi la contumacia.
I.7. È intervenuta in giudizio a mezzo della mandataria
[...]
ex art. 111 c.p.c., la Controparte_15 Controparte_6
quale cessionaria del credito oggetto della presente controversia, aderendo alle difese svolte dalla cedente e propria dante causa CP_16
[...]
. Con istanza depositata in data 13.5.2024, la ha
[...] Parte_1
chiesto un provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto l'importo di euro 230.617,34 derivante dalla vendita dei beni immobili identificati come lotti n. 2, 3 e 4, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 211/2018 promossa da CP_5
dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara nei confronti di
[...]
in virtù dell'ipoteca iscritta a seguito Controparte_4
del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
I.9. L'istanza veniva parzialmente accolta da questo Collegio con ordinanza del 11.6.2024 e, pertanto, veniva parzialmente modificato il decreto emesso inaudita altera parte del 15.5.2024 con il quale il
Presidente di questa Corte, in precedenza, aveva autorizzato il sequestro conservativo delle somme ricavate dalle vendite dei lotti n.
2,3 e 4, fino a concorrenza di Euro 230.617,34 al netto di quanto assegnato all'TE in sede di distribuzione.
I.10. Questa Corte autorizzava il sequestro conservativo delle suddette somme fino a concorrenza della somma di Euro 60.000,00 al netto di quanto assegnato alla odierna TE in sede di distribuzione.
I.11. L'udienza del 21.10.2025, fissata per la rimessione in decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
I.12. Con ordinanza del 23.10.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Motivi di impugnazione.
II.2. Primo motivo di impugnazione: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
II.3. Con il primo motivo di gravame, la società TE contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha disposto l'azzeramento del saldo del conto corrente n. 10154472 alla data del 31.12.2004.
II.4. Il giudice di prime cure aveva motivato la sua decisione per la mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'apertura del rapporto avvenuta il 28.11.2003 e il 31.12.2004.
II.5. Al riguardo, la società TE deduce che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non idonei gli estratti conto scalari in quanto tali documenti non consentirebbero una ricostruzione puntuale dell'andamento del rapporto poiché privi dell'indicazione dei movimenti giornalieri in dare e avere.
II.6. Al contrario, la società TE, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità, sostiene che il Tribunale avrebbe potuto comunque utilizzare, ai fini della ricostruzione del rapporto, gli estratti conto scalari dai quali è possibile giungere a un risultato attendibile e coerente del conto corrente. II.7. La società TE evidenzia, inoltre, che il CTU, nel rispondere alle osservazioni formulate dal CTP della banca crditric, si
è limitato a formulare affermazioni generiche senza procedere ad un'analisi approfondita e specifica dei rilievi tecnici sollevati.
II.8. Il motivo deve essere rigettato.
II.9. Il C.T.U. ha correttamente esposto le criticità conseguenti all'eventuale utilizzo dei riassunti scalari, precisando che "detti documenti non sono idonei a consentire l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. La ricostruzione cosiddetta “sintetica”, ovvero per saldi valuta, risulterebbe non puntuale ai fini del risultato finale, stante la preponderanza degli estratti conto versati in atti, sia anche per
l'esistenza di più linee di credito ed ai fini dell'eventuale verifica delle rimesse solutorie. In secondo luogo, l'azzeramento del saldo a partire dal primo estratto conto disponibile, diversamente da quanto sostenuto dal Prof. , costituisce una rettifica che il CTU è Per_2
tenuto ad operare in risposta al mandato del Giudice, nell'ipotesi in cui la banca non abbia ottemperato pienamente al proprio onere probatorio di ricostruzione integrale ab origine del credito vantato;
e, ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di indebiti" (cfr. pag. 45 dell'elaborato peritale).
II.10. La motivazione del CTU è informata e non generica non solo per aver rispettato la stessa impostazione del giudice che prescriveva l'azzeramento del conto privo di estratti conto (per il periodo in cui detti estratti conto mancavano) ma anche per aver chiarito come le ragioni di carattere tecnico poste alla base della scelta - ossia che gli estratti conto scalari non sono in grado di offrire informazioni precise ed esaustive - imponevano l'azzeramento del saldo.
II.11. Si tratta di valutazione condivisibile in quanto gli scalari non sono sufficienti a rappresentare i movimenti giornalieri e quindi a ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente bancario nei periodi non documentati dagli estratti conto e non consentono di recuperare l'effettiva esecuzione di operazioni in dare e/o in avere per il correntista. II.12. È vero che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cass. 25 luglio 2023 n. 22290, Cass. 18 aprile 2023 n. 10293, Cass. 29 marzo
2022 n. 10140, Cass. 19 gennaio 2022 n. 1538, Cass. 4 marzo 2021 n.
5887, Cass. 4 febbraio 2020 n. 2435). Tuttavia, il motivo di appello non supera l'obbiezione del CTU che ha ritenuto insufficienti i soli scalari dall'apertura del conto sino al 31.12.2004 in quanto non accompagnati da ulteriore documentazione di supporto che consentisse di superarne i limiti. Giova riportare nuovamente la motivazione del CTU in proposito: “A parere dello scrivente, detti documenti non sono idonei a consentire l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. La ricostruzione cosiddetta “sintetica”, ovvero per saldi valuta, risulterebbe non puntuale ai fini del risultato finale, stante la preponderanza degli estratti conto versati in atti, sia anche per
l'esistenza di più linee di credito ed ai fini dell'eventuale verifica delle rimesse solutorie”.
II.13. Come più diffusamente argomentato dalla Suprema Corte (in
Cassazione civile sez. I, 11/05/2025, (ud. 24/04/2025, dep.
11/05/2025), n.12466): “il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass.
n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del
2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte […], – (si tratta della sentenza resa da Cass. n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio
2024. Ndr.) – anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale)".
II.14. Tuttavia, prosegue la decisione testé menzionata, “dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto di aderire alle risultanze della espletata c.t.u., nella quale è stato spiegato che
l'attrice/TE non aveva prodotto gli estratti conto del dedotto rapporto, bensì, esclusivamente, i cd. estratti scalari, che, tuttavia, non avevano consentito di giungere ad una ricostruzione del saldo del conto corrente realmente affidabile. Una tale conclusione, da un lato, non incorre nella violazione delle norme invocate dalla ricorrente, e, dall'altro, lato, appartiene all'ambito del giudizio sul fatto ed all'apprezzamento delle risultanze processuali, interamente affidato al giudice del merito. Come è stato già rilevato (cfr. Cass. n. 23476 del
2020; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 1763 del 2024), il ricorso allo strumento degli estratti scalari (in cui, come ivi si osserva, vengono registrati con la medesima valuta i movimenti per somma algebrica) non è necessariamente inaffidabile ed è una valutazione del giudice di merito – nel caso di specie negativamente svolta dalla corte distrettuale che, sul punto, ha condiviso le risultanze del c.t.u. –
l'idoneità, o non, dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (principio, del pari, già espresso da Cass. n. 13186 del 2020, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito). In altri termini è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori e diversi dagli estratti conto, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, sicché la prova dei movimenti del conto può desumersi aliunde (Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati.”
II.15. Ne deriva che, dato il periodo piuttosto lungo caratterizzato dalla lacuna documentale, considerato il principio di prossimità della prova che dovrebbe consentire alla banca un più facile assolvimento dell'onere probatorio, in assenza di elementi di prova che consentano con relativa sicurezza di accertare il saldo nel periodo non documentato, in mancanza inoltre di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass., n.
23852/2020; n. 11735/2024 Cassazione civile , sez. I , 28/05/2025 , n.
14269)
II.16. Secondo motivo di impugnazione: circa la decorrenza della prescrizione.
II.17. Con il secondo motivo la società TE contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate dalla banca coincida con il 21.6.2006.
II.18. La società TE, al riguardo, evidenzia che l'istituto di credito, convenuto in primo grado, aveva tempestivamente eccepito la prescrizione con riferimento a tutte le rimesse effettuate dalla correntista in epoca antecedente al 1.9.2007, data coincidente con il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione
(1.9.2017), da considerarsi quale primo atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
II.19. Difatti, la società TE contesta la diversa data considerata dal Tribunale ossia il 21.6.2006 - un decennio prima della missiva inviata il 21.6.2016 dalla alla Controparte_9 CP_5 per eccepire l'indebito della banca - deducendo il difetto di
[...]
prova della ricezione della predetta comunicazione inviata tramite
PEC.
II.20. Per contro il primo atto interruttivo consisterebbe unicamente nella notifica dell'atto di citazione in opposizione dell'1.9.2017 e, quindi, suggerisce di prendere come riferimento il decennio antecedente, la data dell'1.9.2007 quale decorrenza iniziale della prescrizione.
II.21. Seguendo la prospettiva dell'TE, il saldo finale del conto corrente risulterebbe a debito del correntista per euro 30.410,05
e non a credito di quest'ultimo per euro 15.858,79.
II.22. L'appellata afferma per contro che il creditore CP_4
originario non ha mai contestato la mancata ricezione della CP_5 lettera del proprio difensore e che quindi l'effetto interruttivo si è prodotto siccome pacifico è il ricevimento della lettera ex articolo 115
c.p.c.
II.23. Agli atti risulta effettivamente prodotta, da parte della CP_4 una missiva datata 21.6.2006, a firma dell'avv. Andrea Florindi e della inviata alla nella quale Controparte_9 Controparte_5
venivano contestati addebiti illegittimi da parte di quest'ultima.
II.24. Seppur in detta missiva risulta essere riportata la dicitura
“inviata tramite pec: ”, non risulta Email_1
prodotta in giudizio nessuna ricevuta di accettazione e/o consegna.
II.25. Tuttavia, nell'allegato 15 della relazione del CTU sono contenute le osservazioni del consulente tecnico di parte di – CP_17
soggetto creditore - il quale contesta (a pagina 11) la ricostruzione basata sulla prescrizione decorrente a ritroso dal 21.6.2006 non per la mancata ricezione della lettera del debitore ma in quanto la predetta missiva del 21.6.2016 non farebbe alcun riferimento al rapporto di conto corrente n. 10154472.
II.26. Si osserva per contro che, da un lato, la citata missiva menziona specificamente nell'oggetto il rapporto n. 10154472 e, dall'altro, che la mentovata contestazione del CTP investe il merito della missiva in tal modo implicitamente ammettendosi la ricezione della stessa o, quantomeno, non contestando la ricezione della PEC. II.27. Anche nella comparsa conclusionale di primo grado (alla pagina 33) dell'odierna TE - successore di nel Pt_1 CP_5 credito - si legge quanto segue: “In merito all'intervenuta prescrizione decennale si ritiene di condividere solo la verifica delle rimesse sino a dieci anni dalla citazione e quindi sino all'1 settembre 2007.
Diversamente non si condividono le altre date individuate dal CTU
(20 dicembre 2006 e 21 giugno 2006) perché:
-sia la comunicazione della Banca della risoluzione di ogni finanziamento / intimazione di pagamento del 20 dicembre 2016;
-sia la ricognizione del debito del 21 giugno 2016 non possono interrompere il decorso del termine prescrizionale in quanto il correntista non ha effettuato con il detto documento alcuna contestazione di eventuali somme riferite al c/c n. 10154472 come non ha effettuato alcuna specifica richiesta atta ad essere interpretata come atto di esercizio del diritto e manifestazione della volontà di interrompere il decorso di un termine di prescrizione.”
II.28. L'TE ha dunque contestato in primo grado l'idoneità del contenuto della comunicazione del 21 giugno 2006 ad interrompere la prescrizione con argomenti che presuppongono la ricezione della missiva, circostanza comunque non disputata, non contestata ma anzi implicita posto che la critica circa l'effetto interruttivo, per come formulata, non è nemmeno ipotizzata come subordinata alla raggiunta prova della ricezione dell'atto.
II.29. Nel merito, poi, il contenuto della PEC di è idoneo a CP_4
interrompere la prescrizione poiché espressamente contiene domanda di restituzione degli indebiti maturati, incluso quanto al conto n.
10154472.
II.30. Anche a voler ritenere che la difesa della società finanziaria in primo grado non postuli in modo logicamente ineluttabile la ricezione della missiva del correntista, resta che l'assoluta mancata contestazione del fatto della ricezione ha irreversibilmente prodotto la cristallizzazione ex articolo 115 c.p.c. della circostanza fattuale solo adesso contestata.
II.31. Ne consegue che il termine di prescrizione abbia come momento iniziale il 21.6.2006, come nell'opinione del Tribunale e nella ricostruzione n. 3 del CTU. II.32. Il secondo motivo di gravame deve dunque considerarsi infondato e meritevole di respingimento.
II.33. Terzo motivo di impugnazione: decorrenza dell'azzeramento.
II.34. Sostiene l'TE che la sentenza gravata è ingiusta nella parte in cui fa decorrere l'azzeramento del saldo al 31 dicembre 2004 anziché alla data in cui si sarebbe verificata la prescrizione decennale
(e quindi all'1 settembre 2007 secondo l'TE ovvero al Pt_1
21 giugno 2006 secondo la sentenza nel capo oggetto di impugnazione).
II.35. Ad avviso di anche se il giudice di primo grado ha Pt_1
riconosciuto l'intervenuta prescrizione - che avrebbe quale logica conseguenza di portare l'analisi del conto corrente de quo a far corso dall'1 settembre 2007 (in accoglimento del motivo di appello o dal 21 giugno 2006 stando alla sentenza) - tuttavia l'azzeramento del conto è stato ragguagliato erroneamente ad una data ancora antecedente all'inizio del decorso della prescrizione (31 dicembre 2004)
II.36. La doglianza non è condivisibile dal momento che proprio sul piano logico si può osservare come l'azzeramento del conto e l'operatività della prescrizione agiscano su piani diversi. Difatti, stante l'affidamento del conto, la prescrizione riguarderebbe solo le rimesse solutorie ma non quelle ripristinatorie e, quindi, in astratto, il conto azzerato al 31.12.2004 potrebbe evidenziare delle rimesse ripristinatorie non prescritte (o solutorie prescritte o ancora in parte solutorie e in parte ripristinatorie ossia miste), distinzione che sarebbe travolta dall'azzeramento radicale del conto alla data di decorrenza della prescrizione, qualunque essa sia.
II.37. Quarto motivo di impugnazione: CMS e usura.
II.38. Il quarto motivo di impugnazione investe la valutazione della commissione di massimo scoperto (CMS) e dell'usura da parte del giudice di prime cure e del suo ausiliario.
II.39. L'TE afferma che il CTU ha erroneamente ricostruito il saldo del c/c n. 10154472 con eliminazione delle CMS delle CIV e delle spese/commissioni.
II.40. In senso contrario e in particolare, le CMS sono state pattuite dal correntista nel contratto di c/c n. 10154472 del 28 novembre 2003.
I criteri di calcolo delle CMS sono riportati sugli estratti conto e nei documenti di sintesi allegati nel rispetto delle disposizioni vigenti ( cfr artt. 118 e 199 TUB) .
II.41. Per quanto riguarda le commissioni sull' affidamento (DIF oltre fido /CIV) esse sarebbero state calcolate ed addebitate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (art. 6 bis comma 1 decreto legge 6 dicembre 2011, decreto CICR del 30 giugno 2012 n.
644 al 1 luglio 2012) mentre le indicazioni sulle modalità concrete di applicazione della CMS figurerebbero nei documenti di sintesi.
II.42. La censura - che corrisponde a un'obbiezione già formulata in sede di CTU - risulta contraddetta dalla risposta dell'ausiliare del giudice secondo cui mentre nel contratto del 28/11/2003 la
“commissione sul Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi non fronteggiati da crediti” 1,50%”, deve essere riferita esclusivamente alla percentuale applicata alla categoria, difettano i criteri di applicazione dalla CMS poiché: “la categoria “utilizzi non fronteggiati da crediti” è coincidente con quella indicata per il tasso di interesse;
non vi sono indicazioni precise sul periodo da prendere in considerazione;
non vi sono indicazioni precise in ordine al criterio di calcolo”. Ne discende un'indeterminatezza incompatibile con la validità della clausola. Quanto invece a CTV e DIF, sempre il
CTU nella sua relazione (pag. 46) rende chiaro che esse: “non sono state applicate al ricalcolo, per il semplice motivo, che in tutte le ipotesi sviluppate non c'è extrafido”.
II.43. Le indicazioni dei documenti di sintesi segnalati dall'TE si riferiscono al calcolo delle DIF oltre fido che, come visto, il CTU non ha applicato.
II.44. In tema di usura, la parte TE sostiene che vi siano degli errori del CTU nel calcolo del TEG sia per lo scoperto di conto corrente sia per l'apertura di credito in conto corrente.
II.45. Non è indispensabile entrare nel dettaglio tecnico della critica, già formulata in sede di contraddittorio periziale, poiché il CTU già nella bozza di relazione giungeva alla conclusione che: “Il risultato dell'indagine così condotta è schematicamente visualizzabile nella tabella n. 4 ALLEGATO 5, dalla quale si evince che i tassi praticati per i periodi oggetto di indagine, sono compresi nei limiti della regolamentazione prevista in materia.” (quanto al conto corrente n. 103488931 a pagina 27 della Relazione del CTU del 26 settembre
2022 e a pagina 37 con identica conclusione quanto al conto corrente n. 10154472). Anche seguendo il ricalcolo suggerito dal CTP del creditore, argomento del motivo di appello, il CTU dichiarava: “I tassi praticati per i periodi oggetto di indagine sono compresi nei limiti della regolamentazione prevista in materia. Con nessuna conseguenza sul ricalcolo, in quanto all'esito dell'epurazione gli interessi applicati non hanno interessato le categorie risultate usurarie, come peraltro, nel calcolo rappresentato in bozza.”
(Relazione CTU p. 49).
II.46. In sintesi, se anche si accedesse al ricalcolo chiesto dall'TE, ricalcolo già effettuato in sede di CTU, si giungerebbe a una modifica dei trimestri interessati da usura ma per periodi non interessati dall'indagine peritale con l'effetto di non intaccare il saldo.
II.47. Il motivo è quindi infondato e la richiesta istruttoria superflua poiché inidonea a mutare l'accertamento raggiunto alla luce del concreto interesse della parte TE.
II.48. Circa la compensazione operata dal giudice.
II.49. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'TE Pt_1
subentrato a contesta la parte della sentenza in cui il CP_5
Tribunale afferma come: “oggetto della richiesta di pagamento azionata in fase monitoria dall'Istituto di Credito erano anche le esposizioni debitorie relative al rapporto di anticipi import n.
4130011 per 11.230,19 e del conto anticipi import n. 4177522 per euro 28.482,13 e che il credito complessivamente vantato dalla CP_13
– oggi cessionaria – risulta essere pari ad euro 40.106,75 Parte_1
“, ritenendo che “possa farsi applicazione dell'istituto della compensazione impropria … trattandosi di poste attive e passive liquide e certe derivanti da un medesmo rapporto obbligatorio (tale potendosi ritenere quello intercorso tra la e l'allora CP_9
stante la stretta connessione tra i conti correnti ed i CP_5
rapporti di natura accessoria) sì che il credito complessivamente vantato dall' al netto delle dovute compensazioni risulta essere CP_18 pari ad euro 24.247,99” ( pag.12 sentenza da rigo 28 a rigo 32 e pag.
13 da rigo 1 a rigo 4). II.50. L'TE sostiene di aver acquistato il credito in Pt_1
forza di una cartolarizzazione ex lege 130/99 atta a creare un
Cont patrimonio separato in capo alla ossia al veicolo che acquista i crediti. L'articolo 4, comma 2 della l. 130/99 esclude infatti che i debitori ceduti possano far valere la compensazione “tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente” alla data di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero alla data certa dell'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione. Nel caso specifico l'atto di cessione in favore della cessionaria è Pt_1
del 19 settembre 2019, sottoscritto ai sensi della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB e quindi reso pubblico con avviso di cessione pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2019.
II.51. L'errore del Tribunale sarebbe consistito nell'applicare la compensazione impropria a una serie distinta di rapporti giuridici facenti capo a conti e contratti differenti sebbene conclusi tra le stesse parti. Si tratterebbe invece di compensazione propria che la società appellata e gli altri garanti avrebbe dovuto eccepire, cosa che CP_4
non hanno fatto, e che comunque non potrebbero fare, posto l'ostacolo della separatezza patrimoniale dei crediti cartolarizzati di cui si è fatta menzione.
II.52. Il motivo è infondato.
II.53. I plurimi rapporti di conto corrente e affidamento tra la banca e il cliente appaiono confluire in un unico rapporto complesso mirante alla creazione di un saldo complessivo sicché ben può sostenersi che operi il meccanismo della compensazione impropria come descritto dalla Corte di Cassazione: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cod. civ. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. , 14/09/2022, n. 27030; Cass. ,
26/04/2018, n. 10132; Cass. , 29/08/2012, n. 14688).” (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, (ud. 18/03/2024, dep. 21/05/2024),
n.14156; si veda anche Cassazione civile sez. II, 24/07/2025, (ud.
10/07/2025, dep. 24/07/2025), n.21224), In campo bancario,
l'operatività della nozione è stata applicata anche a rapporti formalmente autonomi come un contratto di anticipazione e il relativo mandato all'incasso con patto di compensazione (Cassazione civile sez. I, 09/10/2023, n.28232)
II.54. La ritenuta infondatezza del motivo è rafforzata dall'insussistenza della separatezza patrimoniale invocata dalla Pt_1
e dai suoi successori, posto che i crediti oggetto di compensazione sono sorti tutti in data anteriore al 12.10.2019, data di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e che l'impossibilità di eccepire la compensazione nei confronti della cessionaria ex lege 130/99
(articolo 4, comma 2) riguarda solo i crediti sorti posteriormente alla data indicata.
III. Regime delle spese.
III.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 147 del 2022 per le cause di valore da €. 250.001,00 ad €. 520.000,00 di media complessità (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue, in linea generale, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1041/2023 in secondo grado sull'appello proposto da con Parte_1 sede in Milano, in persona dell'amministratore unico Controparte_1
in persona della mandataria con sede in Milano in Controparte_2
persona del procuratore speciale contro
[...]
con sede in Città Controparte_4
Sant'Angelo (PE), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, con interveniente Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano e per essa, quale procuratrice speciale, in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna e appellata contumace avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale Controparte_5 di Pescara, pronunciata all'esito del giudizio n.r.g. 3897/2017, pubblicata in data 17.03.2023, così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. AN l'TE con sede in Milano, in Parte_1 persona dell'amministratore unico in persona Controparte_1
della mandataria con sede in Milano in Controparte_2
persona del procuratore speciale, in solido con l'intervenuta per adesione in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., con sede in Milano e per essa, quale procuratrice speciale, in persona del legale Controparte_7
rappresentante p.t., a pagare alla parte appellata
[...]
Controparte_4 con sede in Città Sant'Angelo (PE), in persona del socio
[...]
accomandatario e legale rappresentante, le spese Controparte_4 del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro
14.239,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
C. Quanto alle spese di lite nulla da e verso la rimasta Controparte_5
contumace. D. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di con sede in Milano, in persona dell'amministratore Parte_1
unico in persona della mandataria Controparte_1 [...]
con sede in Milano in persona del procuratore CP_2
speciale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 20.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi