Articolo 4 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 giugno 1985
Art. 4.
Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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