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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6614 /2023 R.G. promossa da
., rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GIORDANI VITTORIO
ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
ANESI RACHELE
convenuta e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/07/2025
conclusioni:
per il ricorrente: 2
I.- nel merito:
verificato il decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1
dicembre 1970 n. 898 ed il ricorrere dei requisiti di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ex art.473bis 49 cpc con reiezione di eventuale richiesta di assegno di mantenimento in favore della ex coniuge
II comunque:
vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione.
III.- in via istruttoria:
IIIa.- si chiede l'ammissione di prova per testi ed interpello delle circostanze seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la signora dopo poco più di un mese dal CP_1
matrimonio ha iniziato a fare vita a sé, allontanandosi da casa per giorni e, talora, settimane, anche senza preavviso e spesso senza riferire dove si recava ovvero indicando genericamente una città o paese, senza lasciare un indirizzo ?
2) Vero che la signora ancora dal 2021 ha fatto CP_1
presente che lavorava in Trentino quale badante, così da percepire maggior reddito che a Verona, tornando a casa mezza giornata la settimana, andando al mercato a Verona per acquistare beni che poi rivendeva spedendoli in Africa?
3) Vero che ancora oggi lavora quale badante in CP_1
Trentino?
4) Vero che da inizio 2016 la signora ha pulito la sola stanza in CP_1
cui pernotta quando è a casa, senza preparare pietanze per il marito?
5) Vero che le Foto che si rammostrano ritraggono la casa di proprietà nel paese di origine della resistente ? - si rammostri il
doc.16 -
6) Vero che ha contribuito per la realizzazione della Parte_1
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casa del paese di origine versando a mani della signora la CP_1
somma di euro 5.000 l'ultima volta che si è recata in Guinea Bissau?
7) Vero che ha, durante il periodo in cui è rimasta CP_1
residente preso l'abitazione di , praticato commercio Persona_1
di materiale che periodicamente spediva in Africa ? - si rammostri alla teste le foto 18-
indicando a testi :
- la sig.ra Controparte_2
- la sig.ra Testimone_1
per la convenuta:
precisa le conclusioni chiedendo lo scioglimento del matrimonio e un assegno divorzile di euro 100 mensili per il P.M.:
nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2023 il ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione e lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato il 25/06/2015 con la sig. CP_1
[...]
Con decreto in data 20/10/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
La convenuta, regolarmente costituita dopo la rinnovazione della notifica disposta alla prima udienza, aderiva alle domande sullo status, ma chiedeva che fosse stabilito l'obbligo del marito di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 400 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 18/6/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni: “- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
- Il sig. Parte_1
contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente entro il
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giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 200 per la durata di 9 mesi;
- Spese legali
compensate; - Chiedono l'omologa e la successiva rimessione in istruttoria in
relazione alla domanda di divorzio. “
Con sentenza non definitiva n. 1486 del 24/6/2024 era pronunciata l'omologa della separazione consensuale e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di divorzio.
All'udienza del 21/1/2025 entrambe le parti confermavano la volontà di divorziare e formulavano proposte conciliative (“In via
meramente conciliativa parte resistente propone un assegno divorzile di euro 150.
Parte ricorrente propone un assegno una tantum di euro 2000”).
Con ordinanza riservata 2/2/2025 la Presidente del. formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel seguente senso:
“scioglimento del matrimonio;
attribuzione alla ricorrente di un importo a
definitiva estinzione degli obblighi di mantenimento pari ad € 3.500; spese di lite
compensate”
Parte ricorrente aderiva alla proposta, mentre parte resistente non aderiva e proponeva un assegno di € 100 mensili.
Le parti precisavano quindi le conclusioni nel senso sopra riportato,
discutevano oralmente e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale,
la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale (udienza tenutasi il 18/6/2024).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
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DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
La resistente, nata nel 1963, ha chiesto che le sia riconosciuto un contributo al mantenimento allegando che dal novembre 2023 sarebbe inoccupata, priva di risorse economiche e di abitazione.
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell'
assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'
assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”
Da tali dicta si desume che il presupposto dell'assegno è la disparità
economica tra gli ex coniugi e che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b)
l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l.
div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della
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norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
Nella fattispecie concreta in esame deve escludersi sia la finalità
assistenziale che quella perequativa/compensativa.
Infatti, la resistente, contrariamente a quanto allegato in comparsa,
risulta svolgere attività lavorativa di badante, con una retribuzione di circa
€ 1200 al mese, oltre a vitto e alloggio (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 21/1/2025) e nel 2023 risulta avere avuto un reddito annuo di € 15.037, mentre il ricorrente, settantanovenne pensionato, percepisce un rateo di pensione mensile di € 1500 circa. Del tutto carente di allegazione e di prova è altresì la finalità compensativa e perequativa che il chiesto contributo potrebbe assolvere. Trattandosi di diritto disponibile per il quale vige il principio generale di cui all'art. 115 c.p.c., non è consentito svolgere istruttoria ufficiosa su tale aspetto;
peraltro, dalla convivenza matrimoniale, durata otto anni, non sono nati figli e il marito era già
pensionato all'epoca del matrimonio.
La domanda di assegno divorzile va pertanto respinta in quanto infondata.
SPESE di LITE
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Visto l'esito della seconda fase del procedimento, le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi (fase separativa e pronuncia sullo status), mentre il restante terzo va posto a carico della resistente e liquidato come da dispositivo secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della modesta attività
svolta, delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VERONA
da e in data 25/06/2015, trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VERONA al n. 151
parte I anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Respinge la domanda di assegno divorzile;
4) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente del restante terzo, che liquida per la quota in € 1936 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 15/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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