Articolo 7 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 febbraio 1990
Art. 7. Vigilanza delegata 1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 puo' essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:
a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;
b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;
c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.
2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltua e delle foreste.
3. Il consorzio ove delegato e' assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanita', e tre esperti nominati dal presidente della giunta della regione Emilia-Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione e' presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990