Art. 7. Vigilanza delegata 1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 puo' essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:
a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;
b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;
c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.
2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltua e delle foreste.
3. Il consorzio ove delegato e' assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanita', e tre esperti nominati dal presidente della giunta della regione Emilia-Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione e' presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.
a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;
b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;
c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.
2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltua e delle foreste.
3. Il consorzio ove delegato e' assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanita', e tre esperti nominati dal presidente della giunta della regione Emilia-Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione e' presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.