TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 6186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6186/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZANON ELISA, (C.F.
in Lendinara (RO) alla Via Cavour n. 63, che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., uniformandosi al regime di affido condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono
1 che la IA minore venga affidata ad entrambi i genitori e continui a Persona_1 risiedere abitualmente con la madre;
il padre, stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà vedere e tenere con sé la IA liberamente, previo avviso alla Per_1 madre e compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e parascolastiche della IA stessa e, in ogni caso, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo imprevisti lavorativi degli stessi, secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alterni, nelle intere giornate di sabato e di domenica (senza pernotto fino all'età di 5 anni), secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
b. due pomeriggi o sere infrasettimanali, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
c. nel periodo estivo, compreso tra la fine dell'anno scolastico ed il successivo suo inizio, per due settimane, anche non consecutive (senza pernotto fino all'età di 5 anni);
d. durante le vacanze natalizie, per sette giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno (senza pernotto fino all'età di 5 anni);
e. durante le vacanze pasquali, per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (senza pernotto).
3. La responsabilità genitoriale sulla IA minore verrà esercitata dai coniugi di Per_1 comune accordo, salvaguardando il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
4. La sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale, trasferendosi con la Parte_1 IA presso altra abitazione in comproprietà sita a OR (GO) alla Via San Per_1
Michele n. 214, nel termine di 6 mesi dal deposito del provvedimento conclusivo di questo procedimento.
5. In ossequio al principio di proporzionalità disposto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., il sig.
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della IA , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente Per_1 in base agli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente della sig.ra e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della IA stessa.
6. Il sig. si obbliga a contribuire, inoltre, nella misura del 50 (cinquanta) Parte_2
%, alle spese straordinarie necessarie per la IA , regolamentate secondo quanto Per_1 previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di OR (che i coniugi, con il conferimento della procura al sottoscritto difensore, dichiarano di avere esaminato e
2 di conoscere). Il sig. si obbliga al versamento delle spese straordinarie di Parte_2 cui sopra entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta documentata di rimborso.
7. I genitori percepiranno l'assegno unico universale erogato da (o altro sussidio CP_1 equivalente) per la quota del 50% ciascuno.
8. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche della IA;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/07/2013, a Monfalcone
[...]
(GO) (Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2013, Parte 2, Serie
A, Numero 4), nel corso del quale è nata la IA (nata a Persona_1
Monfalcone il 09/02/2021), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 28/01/2025, poi rinviata al 6.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse della IA.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(GO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in OR, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6186/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZANON ELISA, (C.F.
in Lendinara (RO) alla Via Cavour n. 63, che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., uniformandosi al regime di affido condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono
1 che la IA minore venga affidata ad entrambi i genitori e continui a Persona_1 risiedere abitualmente con la madre;
il padre, stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà vedere e tenere con sé la IA liberamente, previo avviso alla Per_1 madre e compatibilmente con le esigenze di salute, scolastiche e parascolastiche della IA stessa e, in ogni caso, salvo diversi accordi tra i genitori e salvo imprevisti lavorativi degli stessi, secondo il seguente calendario:
a. a fine settimana alterni, nelle intere giornate di sabato e di domenica (senza pernotto fino all'età di 5 anni), secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
b. due pomeriggi o sere infrasettimanali, secondo orari che verranno specificatamente concordati di volta in volta;
c. nel periodo estivo, compreso tra la fine dell'anno scolastico ed il successivo suo inizio, per due settimane, anche non consecutive (senza pernotto fino all'età di 5 anni);
d. durante le vacanze natalizie, per sette giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno (senza pernotto fino all'età di 5 anni);
e. durante le vacanze pasquali, per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (senza pernotto).
3. La responsabilità genitoriale sulla IA minore verrà esercitata dai coniugi di Per_1 comune accordo, salvaguardando il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
4. La sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale, trasferendosi con la Parte_1 IA presso altra abitazione in comproprietà sita a OR (GO) alla Via San Per_1
Michele n. 214, nel termine di 6 mesi dal deposito del provvedimento conclusivo di questo procedimento.
5. In ossequio al principio di proporzionalità disposto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., il sig.
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della IA , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente Per_1 in base agli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente della sig.ra e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della IA stessa.
6. Il sig. si obbliga a contribuire, inoltre, nella misura del 50 (cinquanta) Parte_2
%, alle spese straordinarie necessarie per la IA , regolamentate secondo quanto Per_1 previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di OR (che i coniugi, con il conferimento della procura al sottoscritto difensore, dichiarano di avere esaminato e
2 di conoscere). Il sig. si obbliga al versamento delle spese straordinarie di Parte_2 cui sopra entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta documentata di rimborso.
7. I genitori percepiranno l'assegno unico universale erogato da (o altro sussidio CP_1 equivalente) per la quota del 50% ciascuno.
8. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche della IA;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/07/2013, a Monfalcone
[...]
(GO) (Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2013, Parte 2, Serie
A, Numero 4), nel corso del quale è nata la IA (nata a Persona_1
Monfalcone il 09/02/2021), hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 28/01/2025, poi rinviata al 6.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conforme all'interesse della IA.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(GO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in OR, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
3