TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21613/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21613/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. SARACCO MARTINA che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato dall'avv. CRAVERO CRISTINA che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
“come da note depositate in data 17/02/2025
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 06/11/1983.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1501, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/12/2023 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa del 22/03/2024, si è costituito il sig. CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21, davanti al giudice delegato comparivano entrambe le parti con i rispettivi difensori, le quali raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Con sentenza n. 3264/2024 del 31/05/2024, pubblicata in data 04/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione, questa
è ritenuta equa dal Tribunale ex art. 5 co 8 l. div.
Compensa le spese di lite in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 DISPONE che la sig.ra si obblighi a corrispondere al sig. - a titolo di Parte_1 Controparte_1 liquidazione una tantum, ex articolo 5 legge 898/1970 e successive modifiche, dell'assegno divorzile - la somma di euro 3.500,00=, (tremilacinquecento/00) con le seguenti modalità:
- € 1.750,00= tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
-€ 1.750,00= tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
DISPONE che la sig.ra si oneri del versamento del contributo al mantenimento del sig. Parte_1
, pari a € 150,000=, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, Controparte_1
sino alla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
DA' ATTO che le parti dichiarano che alla risoluzione del contratto di locazione stipulato dal signor nel mese di agosto 2024 la cauzione, pari a € 900,00, versata dalla signora Controparte_1 Parte_1 verrà restituita a quest'ultima nella misura in cui la stessa sarà al signor . Controparte_2
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21613/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. SARACCO MARTINA che la Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato dall'avv. CRAVERO CRISTINA che lo rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
“come da note depositate in data 17/02/2025
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 06/11/1983.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1501, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/12/2023 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa del 22/03/2024, si è costituito il sig. CP_1
All'udienza ex art. 473 bis 21, davanti al giudice delegato comparivano entrambe le parti con i rispettivi difensori, le quali raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Con sentenza n. 3264/2024 del 31/05/2024, pubblicata in data 04/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Le parti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. Quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione, questa
è ritenuta equa dal Tribunale ex art. 5 co 8 l. div.
Compensa le spese di lite in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 DISPONE che la sig.ra si obblighi a corrispondere al sig. - a titolo di Parte_1 Controparte_1 liquidazione una tantum, ex articolo 5 legge 898/1970 e successive modifiche, dell'assegno divorzile - la somma di euro 3.500,00=, (tremilacinquecento/00) con le seguenti modalità:
- € 1.750,00= tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
-€ 1.750,00= tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie già note entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
DISPONE che la sig.ra si oneri del versamento del contributo al mantenimento del sig. Parte_1
, pari a € 150,000=, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, Controparte_1
sino alla data della pubblicazione della sentenza di divorzio.
DA' ATTO che le parti dichiarano che alla risoluzione del contratto di locazione stipulato dal signor nel mese di agosto 2024 la cauzione, pari a € 900,00, versata dalla signora Controparte_1 Parte_1 verrà restituita a quest'ultima nella misura in cui la stessa sarà al signor . Controparte_2
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3