Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto da
CA LI, US AL, NN ME, AR D’TR ST, AU GA, DO CO, IE PI, NC OZ, CO ON, IO LE, NO AN, RG BE, CO AI, NA RO, IG EL, IS AR AL, IG RO NE, RE IG, IO AG, RI SI, AL AI UC, IN AV, LE LL, GI IO, NN TI, NC GE, MI AM, AO ST RO GH, ST GR, ES CA, US AS, GE NI, FE IG RI, NN DA, EN LO, NZ CH, NI VA, IO OL, DR EO, GO FE, RL EL, OR AM, CA BR, TI UR, AU EF, RL CO NO, PO OG, IG IS, RE AN Bazzano, rappresentati e difesi dagli avvocati US FR RA e NN Frau, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato US FR RA in Milano, via Larga, n. 23;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marialaura Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OR AN, Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
AG NN, RC Società Agricola S.S., DR RI, IS NI Società Agricola S.S., Azienda Agricola Borgo Soc. Agricola S.S, Azienda Agricola Falasco Soc. Agricola S.S., ND RO FA LO e ND BR S.S.,, Società Agricola Baroffio S.S., Tenuta Molino Nuovo S.S. di RA GI e C., Società Agricola Ghirardi e Melano Società Semplice, LE MA, Schiavenza Società Agricola S.S, De Ghislanzoni RD AC, AN NO, AG CO, BA AO Società Agricola S.S, Esercizi e Bonifiche Agricole Società Semplice, RT LE, Azienda Agricola Pagani S.S., IG FR SI, IA BR, CO ZI, Agri Boieri Società Agricola Semplice, AL EN e NN S.S., AS Nuova Società Agricola S.S., ST ROpan, rappresentati e difesi dall’avvocato Mara Biella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della asserita concertazione tra la Giunta Regionale della Regione Lombardia e la Giunta Regionale della Regione Piemonte ex art. 8, commi 5 e ss., dell’Intesa per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara approvata dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 e ratificata dalla L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017, con cui è stato disposto il commissariamento del Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia;
b) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XII/3713 del 30.12.2024, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine all’Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica – dichiarazione decadenza del presidente, scioglimento degli organi e nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 5 dell’art. 8 dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte ratificata con l.r. 13/2017 - (di concerto con l’Assessore Beduschi)”, comunicata con nota Protocollo numero M1.2024.0223141 del 30.12.2024 al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia, e della predetta nota;
c) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024, avente ad oggetto “Associazione di Irrigazione Est Sesia: Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Disposizioni, di concerto con la Giunta regionale della Lombardia, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, dell’Intesa”, comunicata al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia con nota Protocollo n. 00031409/2024 del 31.12.2024, e della predetta nota;
d) di tutti gli atti e/o comportamenti preordinati, conseguenziali e connessi, ed in specie: i) delle note prot. A1.2024.0736177 e prot. 00054900 del 19.12.2024 rispettivamente del Presidente di Regione Lombardia e del Presidente di Regione Piemonte richiamate nelle deliberazioni sub b) e c); ii) della nota prot. 30458 del 17.12.2024 richiamata nella deliberazione sub c); iii) della deliberazione n. XII/3519 del 2.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Lombardia, trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 3.12.2024, avente ad oggetto “Determinazione in ordine all’Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica - Contestazione dei rilievi ai sensi del comma 6 dell’art. 8 dell’Intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte ratificata con l.r. 13/2017”, con la quale la Regione Lombardia ha attivato la procedura disciplinata dall’art. 8, commi 5 e ss., dell’Intesa per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara ratificata con L.R. Lombardia 13/2017, e della nota di trasmissione del 3.12.2024; iv) della deliberazione DGR 2-504/2024/XII dell’11.12.2024 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 12.12.2024, avente ad oggetto “Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Adesione all’attivazione della procedura di contestazione dei rilievi ed invito all’Associazione di Irrigazione Est Sesia a presentare controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Intesa stessa”, con la quale la Regione Piemonte ha aderito alla procedura attivata dalla Regione Lombardia con la deliberazione n. XII/3519 del 2.12.2024 di cui al punto iii), e della nota di trasmissione del 12.12.2024; v) della proposta di deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2650/2024/XII del 10.12.2024, avente ad oggetto “Intesa interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11 ottobre 2016 e dalla legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017. Adesione all’attivazione della procedura di contestazione dei rilievi ed invito all’Associazione di Irrigazione Est Sesia a presentare controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, dell’Intesa stessa” trasmessa al Consorzio di Irrigazione e Bonifica Associazione Irrigazione Est Sesia in data 11.12.2024 e della nota di trasmissione dell’11.12.2024; vi) dell’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara approvata dalla deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 e ratificata dalla L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017; vii) della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 di approvazione dell’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara;
e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso ed in specie, occorrendo, ove ritenuti atti prodromici rispetto all’iniziativa oggetto di contestazione con il presente ricorso: i) della comunicazione a firma della Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia del 18.10.2024; ii) della comunicazione della Regione Piemonte del 22.10.2024; iii) della comunicazione della Regione Piemonte del 22.11.2024; iv) della comunicazione avente ad oggetto “Situazione del Consorzio di bonifica e irrigazione Associazione irrigazione Est Sesia – AIES” resa nella seduta della Giunta Regionale della Lombardia n. 88 del 14.10.2024 dall’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, richiamata dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024; v) della comunicazione resa nella seduta della Giunta Regionale del Piemonte del 18.10.2024 dall’Assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina richiamata dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024; vi) delle verifiche della Direzione Regionale piemontese Agricoltura e Cibo richiamate dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 2-684/2024/XII del 30.12.2024,
previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 l. 87/1953
in quanto rilevante e non manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale della L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017 di ratifica dell’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2025 il dott. RE Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte CA LI e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di presidente (il sig. LI) e di membri (gli altri ricorrenti) degli organi collegiali dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica (d’ora in avanti anche l’“Associazione”), impugnavano gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali veniva disposto il commissariamento dell’Ente da parte delle Regioni Lombardia e Piemonte, sulla base della disciplina prevista da un’intesa, risalente al 2016, tra le summenzionate regioni (anch’essa impugnata e meglio indicata in epigrafe), avente ad oggetto le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 2, 3, 5, 9, 18, 41, 42, 44, 45, 97, 117, comma 2, lett. b) e lett. s), 118 Cost. e del principio di sussidiarietà orizzontale; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; degli artt. 862 e 863 c.c.; del R.D. 13 agosto 1926 n. 1907; del R.D. 7 aprile 1927 n. 648; del Decreto 3 settembre 1940 n. 3721/4631 del Ministero di Agricoltura; del decreto 13 dicembre 1955 n. 34500 del Ministero di Agricoltura; del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1655 del 26.4.1964; del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215; della L.R. Lombardia 31/2008, con specifico riferimento agli artt. 78 e 79; della deliberazione G.R. Piemonte del 23 dicembre 2003 n. 30-11459; della L.R. Piemonte 21/1999, conspecifico riferimento all’art. 45; della L.R. Piemonte 1/2019, con specifico riferimento all’art. 68. Violazione del disposto di cui alla sentenza dell’Ecc.mo TAR Piemonte, Sez. II, n. 971 del 14.11.2022. Incompetenza e/o carenza di potere. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.
2. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; dell’“Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara” approvata dalla delibera del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 dell’11.10.2016 e ratificata dalla L.R. Lombardia n. 13 del 19.4.2017. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.
3. Violazione e falsa applicazione: degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; del principio democratico. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Regione Piemonte con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con successiva memoria difensiva la Regione Lombardia eccepiva la tardività dell’impugnazione dell’intesa, risalente al 2016 ed ormai divenuta definitiva. Nel merito, chiedeva dichiararsi l’infondatezza del ricorso.
Con successiva memoria difensiva la Regione Piemonte chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In data 31.1.2025 intervenivano in giudizio NN AG e gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe, nella qualità di Consorziati dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, al fine di opporsi all’impugnazione svolta dai ricorrenti.
Con ordinanza collegiale n. 51 del 5.2.2025 il Tribunale fissava l’udienza per la trattazione, nel merito, del ricorso a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente presa in considerazione l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione dell’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, approvata con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 168-32679 del 11.10.2016 e con legge regionale della Regione Lombardia n. 13 del 19.4.2017.
L’eccezione è infondata.
Ritiene, infatti, il Tribunale che l’interesse all’impugnazione dell’intesa sia sorto, in capo ai ricorrenti, unitamente all’adozione, da parte delle amministrazioni resistenti, dell’atto di commissariamento dell’Associazione, nell’esercizio dei poteri di controllo in essa previsti e disciplinati.
In questa prospettiva, la mera previsione circa l’esistenza di un potere di controllo e di nomina di un commissario straordinario in capo alle amministrazioni regionali non è idonea ad arrecare un pregiudizio concreto ed attuale all’ente che a tale controllo è sottoposto, atteso che l’instaurazione del relativo procedimento, nel momento in cui l’intesa è stata adottata, costituiva una mera eventualità, caratterizzata da incertezza sia nell’ an che nel quando .
Ciò posto, può procedersi ad esaminare, nel merito, i motivi di ricorso.
Con un primo motivo di impugnazione gli atti vengono censurati in quanto l’amministrazione non avrebbe potuto esercitare poteri di controllo e commissariamento, alla luce della natura privatistica dell’associazione. Il motivo è rivolto sia contro l’intesa che tali poteri prevedeva e disciplinava, sia contro gli atti concretamente adottati dalle regioni Lombardia e Piemonte che sull’intesa trovano fondamento.
Il motivo di ricorso è infondato.
È necessario chiarire, in via preliminare, che ai fini della decisione sul motivo di ricorso non è dirimente la qualificazione, in termini strutturalmente pubblicistici o privatistici, della ricorrente Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica.
Infatti, anche muovendo dalla ricostruzione in termini privatistici dell’Ente (affermata da parte ricorrente) il motivo non potrebbe essere accolto in quanto alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre, va affermata la compatibilità tra il potere esercitato dalle Regioni resistenti e l’assetto istituzionale dell’Associazione Irrigazione Est Sesia.
Rileva, ai fini della decisione, la previsione di cui all’art. 81 dello statuto dell’Associazione, a norma del quale « Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia all’intesa di cui alla legge della Regione Lombardia n. 13 del 19 aprile 2017 “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto per la vigilanza e per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara” e alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte n. 168 – 32679 del 11 ottobre 2016 “Schema d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) per la definizione delle procedure di approvazione e modifica dello Statuto nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni sull’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e Bonifica con sede a Novara.” ».
L’art. 8, comma 4, dell’intesa prevede che « Le funzioni di vigilanza sull’attività del Consorzio sono esercitate dalle Regioni per i rispettivi territori di competenza, nei limiti di quanto previsto dalle proprie normative regolanti la materia di bonifica e irrigazione e nel rispetto della presente Intesa ».
Al comma 5 è previsto, inoltre, che « In caso di accertata inefficienza e inattività nello svolgimento dei compiti consortili ovvero nell’esercizio o nella manutenzione delle opere, di gravi violazioni di legge, di regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali o di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, le Giunte regionali della Lombardia e del Piemonte dispongono, di concerto, la decadenza del Presidente e lo scioglimento dei seguenti organi, con contestuale nomina congiunta di un commissario straordinario:
a) Assemblea dei Delegati;
b) Consiglio di Amministrazione;
c) Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica».
Al successivo comma 6 è, inoltre, previsto che « Nei casi di cui al comma 5, le Giunte regionali provvedono alla contestazione dei rilievi ed invitano il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il Consorzio non presenti le controdeduzioni nel termine assegnatogli o anche le stesse non siano ritenute accoglibili, le Giunte regionali deliberano lo scioglimento degli Organi istituzionali di cui al comma 5 e nominano un Commissario straordinario che provvede alla gestione temporanea del Consorzio nonché all’indizione delle elezioni consortili per la ricostituzione degli Organi istituzionali. Il provvedimento di scioglimento specifica i compiti e gli indirizzi cui il Commissario deve attenersi nella propria attività ».
Dunque, alla luce della previsione statutaria, l’Associazione, mediante il rinvio residuale al contenuto dell’intesa (ciò che nella ricostruzione privatistica dell’Ente, sostenuta dai ricorrenti, costituirebbe manifestazione di autonomia organizzativa), ha espressamente accettato di sottoporsi ai poteri di vigilanza e commissariamento ivi previsti e disciplinati.
Ciò chiarito, non è meritevole di condivisione l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la prospettata natura (strutturalmente) privatistica dell’ente imporrebbe di escludere l’esistenza di qualsiasi potere pubblicistico di controllo e commissariamento in capo alle regioni, con la conseguenza che l’intesa, nella parte in cui prevede simili facoltà, dovrebbe ritenersi illegittima.
Infatti, mentre la connotazione strutturale in termini (in tesi) privatistici spiega rilevanza nell’individuazione del regime dell’efficacia interna degli atti, di organizzazione o gestione, adottati dall’Ente e nell’individuazione del giudice dotato di giurisdizione sugli stessi (come nel caso oggetto della pronuncia resa dal T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14.11.2022, n. 971), diversamente tale profilo non risulta dirimente ai fini della configurabilità del potere di vigilanza e commissariamento esercitato dalle regioni firmatarie dell’intesa.
Ciò in quanto all’Associazione Irrigazione Est Sesia sono attribuite anche le funzioni di consorzio di bonifica, la cui rilevanza pubblicistica (di cui l’art. 862, comma 4, c.c. costituisce conferma normativa, laddove prevede la natura pubblicistica degli enti chiamati, ordinariamente, a svolgerle) giustifica l’esistenza di un potere pubblico lato sensu di controllo in capo alle regioni nel cui territorio tali funzioni vengono svolte.
Le considerazioni che precedono conducono altresì ad escludere profili di illegittimità costituzionale della L.R. Lombardia n. 13 del 2017 di ratifica dell’intesa, in quanto l’attribuzione alle regioni delle competenze relative ai consorzi di bonifica (a norma dell’art. 73 del D.P.R. n. 616 del 1977) giustifica la previsione, mediante lo strumento dell’intesa (che trova espresso referente normativo di rango primario nella L.R. Lombardia n. 31 del 2008 e nella L.R. Piemonte n. 21 del 1999) di poteri di controllo esercitabili dalle regioni nei confronti di enti (anche privati) che tali funzioni sono chiamati a svolgere.
Con un secondo motivo di impugnazione viene lamentata l’illegittimità del provvedimento mediante il quale l’Associazione è stata commissariata per violazione della disciplina prevista dall’intesa in punto di esercizio dei poteri di controllo e nomina del commissario straordinario. In particolare, le amministrazioni non avrebbero seguito la modalità del “concerto” prevista dagli articoli 8 e seguenti dell’intesa, essendosi la Regione Piemonte limitata ad aderire ad un procedimento autonomamente attivato dalla Regione Lombardia.
Il motivo è infondato.
Emerge, infatti, dalla documentazione di cui è causa, nonché dalla motivazione del provvedimento adottato dalla Regione Piemonte in data 30.12.2024 (doc. 5 di parte ricorrente), come la Regione abbia posto in essere le attività procedimentali propedeutiche ad esprimere il “concerto” rispetto alla posizione espressa dalla Regione Lombardia circa la sussistenza dei presupposti per disporre il commissariamento dell’Associazione.
La Regione Piemonte, infatti, ha formulato nei confronti dell’Associazione apposite contestazioni (vedi doc. 10 di parte ricorrente) e ha attivato, per sua parte, il procedimento di cui all’art. 8, comma 5, dell’Intesa, invitando l’Associazione a presentare eventuali controdeduzioni (vedi doc. 1 allegato alla memoria della Regione Piemonte).
A conclusione dell’ iter procedimentale, la Regione si è determinata in ordine al commissariamento dell’Ente (vedi doc. 5 di parte ricorrente).
Dunque, l’Ente territoriale ha autonomamente esercitato il potere amministrativo di cui all’art. 8 dell’intesa esprimendo, con istruttoria e motivazione approfondite, una posizione che può essere definita di “concerto” rispetto a quella manifestata dalla Regione Lombardia.
Con un terzo motivo di ricorso viene lamentata l’assenza dei presupposti sostanziali, previsti dall’intesa, per l’attivazione del procedimento e l’adozione dell’atto di commissariamento. In particolare, secondo i ricorrenti non sussisterebbero gravi irregolarità amministrative e contabili idonee a compromettere il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
Il motivo è infondato.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l’adozione degli atti impugnati e, in particolare, il requisito delle « gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio » previsto dall’intesa come causa legittimante l’esercizio del potere di scioglimento degli organi sociali e nomina di un commissario straordinario.
In primo luogo, rileva la circostanza, affermata dagli stessi ricorrenti, secondo cui l’Associazione aveva, negli anni precedenti, subito ingenti perdite (derivanti, secondo la prospettazione di parte, anche dalla precedente gestione amministrativa dell’Ente), ciò che aveva reso necessaria un’iniezione di liquidità mediante l’erogazione di contributi dei Consorziati a saldo ovvero attingendo ai fondi del proprio patrimonio appositamente accantonati.
Sul punto, va condivisa l’argomentazione svolta nel provvedimento adottato in data 30.12.2024 dalla Regione Lombardia, secondo cui il ripetersi di azioni di ripianamento dei bilanci tramite contributi a saldo dei consorziati o tramite ricorso agli accantonamenti a patrimonio rappresenta una modalità “anomala” di gestione dell’Ente, che rende opportuna l’adozione di misure di « messa in sicurezza », anche tenuto conto degli ingenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche erogati dalla Regione in favore dell’Associazione.
Assume rilevanza, inoltre, la circostanza di fatto (non contestata) costituita dalla mancata approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2023, la quale costituisce indice dell’inidoneità degli organi sociali a perseguire efficacemente le finalità istituzionali dell’Associazione, atteso che la corretta gestione della contabilità associativa costituisce presupposto indefettibile di ogni attività dell’Ente volta al raggiungimento degli obiettivi statutari.
Non sono meritevoli di condivisione le argomentazioni dei ricorrenti volte ad imputare la mancata approvazione del bilancio relativo all’anno 2023 alla condotta dei componenti del Collegio dei revisori, i quali hanno rassegnato le dimissioni con nota del 24.6.2024 (vedi doc. 2 di parte resistente Regione Lombardia), successivamente all’instaurazione, nei loro confronti, di un’azione di responsabilità da parte dell’Associazione.
Infatti, emerge dalla documentazione di causa la circostanza per cui il Collegio dei revisori aveva, già nel gennaio 2024, rilevato carenze nella documentazione trasmessa dagli organi amministrativi della società, ciò che impediva lo svolgimento delle attività di controllo, giungendo a prospettare lo scenario dell’immediata richiesta convocazione del Consiglio di amministrazione a norma dell’art. 55, comma 5 dello statuto, secondo cui « Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente del Consorzio l’immediata convocazione del Consiglio d’Amministrazione » (vedi verbale della riunione del Collegio dei revisori del 30.1.2024, prodotto sub doc. 3 di parte resistente Regione Lombardia). Dunque, già prima della proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti dei revisori, l’Associazione aveva tenuto una condotta non collaborativa con l’organo di controllo, elemento che induce a ritenere che lo “stallo” nell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2023 fosse dovuto, quantomeno in via concorrente, anche al contegno tenuto dagli organi amministrativi dell’Associazione.
In ogni caso, ancora in relazione al profilo dell’imputabilità della mancata approvazione del bilancio, va rilevato come la riscontrata irregolarità va apprezzata oggettivamente quale fattore idoneo a compromettere il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare, mediante gli strumenti di controllo delineati nell’intesa, l’interesse pubblico sotteso all’attività dell’Associazione. In questa prospettiva, ogni più approfondita considerazione in merito ad eventuali responsabilità del Collegio dei revisori potrà essere vagliata a fini risarcitori innanzi al giudice dotato di giurisdizione sulla relativa domanda.
Quanto, in ultimo, alle argomentazioni svolte da parte ricorrente in relazione alle prospettate irregolarità nella tenuta dei verbali delle sedute del Collegio dei revisori, le stesse non sono meritevoli di condivisione in quanto generiche, atteso che i ricorrenti non formulano specifiche contestazioni in merito alle circostanze di fatto oggetto di verbalizzazione, con la conseguenza che le allegazioni di parte si rivelano irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte il ricorso va rigettato in quanto i motivi di impugnazione in esso formulati sono complessivamente infondati.
Quanto alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, sia nei confronti delle amministrazioni resistenti che nei confronti degli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di lite, determinate per ciascuna parte in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore degli intervenienti, in solido tra loro, delle spese di lite, determinate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
RE Maria Lico, Referendario, STnsore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO