Decreto cautelare 26 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 1 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00865/2026REG.PROV.COLL.
N. 06333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6333 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Lorenzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Perugia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00510/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NZ ER e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1 L’odierno appellante ha adito il Tar avverso il provvedimento con cui la Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, con conseguente ritiro della licenza per porto d’armi per difesa personale.
1.2. Il provvedimento è scaturito da una perquisizione domiciliare effettuata, in relazione a procedimento penale, nei confronti del figlio del ricorrente, in occasione della quale i Carabinieri prendevano in consegna un fucile da caccia intestato al ricorrente, che egli aveva affidato quindici anni prima al figlio e che costui teneva appoggiato al muro vicino al proprio letto.
Nei confronti del ricorrente seguiva, oltre ad una denuncia per omessa custodia delle armi, il ritiro cautelare delle armi presso la sua abitazione, che conduceva anche a rilevare la detenzione, senza denuncia, di 109 cartucce (tra cui 87 cal. 22, e 18 a palla e 4 a pallettoni cal. 12), con conseguente ulteriore denuncia per detenzione abusiva di munizioni.
1.3. In esito a tali fatti, il Questore di Perugia ha poi disposto la revoca del porto d’armi per uso venatorio rilasciato all’interessato. Anche questo provvedimento è stato impugnato dall’appellante.
2. Il Giudice di prime cure ha rigettato il gravame, affermando che:
“ …in presenza di un affidamento ad altri dell’arma, così lungamente protratto nel tempo, l’ordinaria diligenza avrebbe richiesto, ancorché si trattasse del figlio dimorante in un’abitazione prossima alla propria, quanto meno una verifica, al fine di assicurarsi della permanenza delle condizioni di legittimità della detenzione altrui. L’essersi il ricorrente disinteressato della sorte dell’arma di cui restava titolare costituisce comportamento tale da incrinare esso stesso la presunzione di affidabilità che potrebbe derivare da un percorso di vita altrimenti irreprensibile.
6.3.5. Per quanto riguarda in particolare l’omessa denuncia delle munizioni, non può trovare applicazione l’ipotesi dell’esenzione dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 26 della legge 110/1975, in quanto il caso in esame non rientra entro i limiti previsti da tale disposizione…
6.3.6. La circostanza che il procedimento penale, avviato per l'imputazione di reato di detenzione abusiva di munizioni (art. 697 c.p.), possa concludersi o si sia concluso (ma nulla è stato provato in proposito) con il pagamento da parte del contravventore di una somma di denaro a titolo di oblazione non assume alcun rilievo nel procedimento amministrativo di ritiro del titolo autorizzatorio “giacché detta oblazione, estingue sì il reato, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., ma di certo non ha conseguenze sull’esistenza in concreto del fatto illecito addebitato” (così, Cass., n. 50233/2015, cit.).
6.4. Il ricorrente contesta la logicità della valutazione di inaffidabilità svolta dalla Prefettura, invocando, alla luce della propria condotta di vita complessiva, l’applicazione del principio del “più probabile che non…
…è vero che il criterio probatorio del “più probabile che non” - secondo il quale il giudice civile, per riconoscere fondata la pretesa azionata, può accontentarsi che il presupposto su cui si basa possa essersi verificato, secondo un ragionevole criterio logico, con un grado di probabilità superiore al 50% (criterio elaborato in contrapposizione a quello della “quasi certezza assoluta”, ovvero della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, proprio del giudizio penale) - viene costantemente applicato dal giudice amministrativo nel sindacato sulle valutazioni prognostiche aventi finalità cautelare preventiva, in particolare quelle antimafia. E che quindi può trovare applicazione anche al giudizio di inaffidabilità nella detenzione ed uso delle armi e munizioni. Tuttavia, l’applicazione di detto criterio presuppone che da un elemento sintomatico, indirettamente significativo, si tragga la ragionevole probabilità logica del rischio che sussista, o si possa venire a creare, una situazione negativa (quella che la norma attributiva del potere cautelare intende evitare). Qualora invece – come nel caso in esame – vi siano condotte già di per sé direttamente integranti il presupposto di disvalore individuato dalla norma, per evitare che l’Amministrazione ne tragga le dovute conseguenze occorre dimostrare che quelle condotte sono state determinate da circostanze assolutamente episodiche, eccezionali, al punto che non è ragionevolmente ipotizzabile abbiano a ripetersi. Ciò che nel caso in esame non è stato nemmeno prospettato.
6.5. In conclusione, la specchiata condotta tenuta dal ricorrente durante una lunga esperienza professionale e ricreativa vissuta a stretto contatto con le armi, non può essere posta a compensazione di episodi recenti che, oggettivamente, denotano una grave negligenza, sotto il profilo della mancanza di attenzione per la destinazione di armi e munizioni di cui il ricorrente era responsabile. La ratio di tutela preventiva della sicurezza ed incolumità pubblica, che presiede alla disciplina di cui la Prefettura ha fatto applicazione, non consentiva di operare un simile bilanciamento tra i contrapposti interessi.
6.6. Il giudizio di inaffidabilità formulato dalla Prefettura si sottrae quindi alle censure dedotte.
6.7. Il provvedimento della Questura è evidentemente consequenziale al divieto presupposto; del resto, non sono stati dedotti avverso di esso profili di censura sostanzialmente autonomi ”.
3. Con l’atto di appello il ricorrente:
a) formula le seguenti doglianze:
- violazione e/o falsa e/o errata applicazione artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931;
- eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento e distorta ed erronea interpretazione dei fatti;
- eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa
- ingiustizia manifesta;
b) evidenzia che l’appellante ha avuto il titolo per 60 anni;
c) segnala che “ appare palese l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado laddove in sentenza sostiene che il ricorrente non abbia nemmeno prospettato, per evitare che l’Amministrazione ne tragga le dovute conseguenze, che quelle condotte erano state determinate da circostanze assolutamente episodiche ed eccezionali, al punto che non è ragionevolmente ipotizzabile abbiano a ripetersi. Basti osservare, al contrario, che l’-OMISSIS-, già con la memoria difensiva di partecipazione al procedimento amministrativo inoltrata alle Amministrazioni con PEC del 06.03.2023, esponendone le ragioni (che erano quelle poi meglio illustrate nel ricorso giurisdizionale) chiedeva, per tali motivi, la revoca del verbale di ritiro cautelare amministrativo ex art. 39 TULPS. Le Amministrazioni, tuttavia, incuranti di quanto esposto e documentato, attingevano l’-OMISSIS- con il divieto di detenzione armi e munizioni, onde con la revoca del titolo…
…L’-OMISSIS-, anche alla luce delle tradizioni di famiglia nel rapporto con le armi, con fondata ragionevole certezza presuntiva ha sempre ritenuto il figlio titolare del libretto di porto di fucile sempre in corso di validità. Altrettanto priva di offensività o, in ogni caso ridimensionata, è la contestazione sulla detenzione delle cartucce, in quanto, come illustrato già nella memoria difensiva di partecipazione al procedimento amministrativo e, successivamente, nel ricorso non vi è alcun obbligo di denuncia per le cartucce a pallini e/o a pallettoni, le cd. munizioni “spezzate” se non superiori alle 1.500 unità come stabilito dalla normativa di riferimento e, per l’effetto, nessuna violazione può essere addebitata circa il possesso delle n. 4 cartucce a pallettoni. Per quanto concerne poi le n. 87 cartucce cal. 22 L.R. da utilizzarsi solo per il tiro a segno appare non di univoca interpretazione l’obbligo di denuncia. Ed infine quanto alle n. 18 cartucce a palla unica, nel rimarcare la loro “vetustà” da collezione, si osserva, dal raffronto con la denuncia di armi e munizioni e i verbali di sequestro ex art. 39 TULPS e ex art. 697 c.p., che solo 11 rimarrebbero irregolari, visto che l’-OMISSIS- ne ha denunciate n. 30 (calcolando le 23 oggetto di sequestro amministrativo e le n. 7 oggetto di sequestro penale).
Ricondotta nella corretta dimensione fattuale la questione relativa alla contestazione sulla detenzione delle cartucce, quello che, non è stato considerato dalle amministrazioni prima e dal giudice di primo grado poi è, anche, il comportamento dell’-OMISSIS- il quale spontaneamente consegnava tutte le munizioni in suo possesso ai Carabinieri, a dimostrazione della sua correttezza. Si legge, infatti, nella nota -OMISSIS- dei Carabinieri di -OMISSIS-: “nell’ultima denuncia armi datata 24.09.2022 -OMISSIS- aveva denunciato solamente nr. 30 cartucce a palla per carabine e fucili da caccia……lo stesso consegnava le munizioni in oggetto indicate che non aveva provveduto a denunciare presso questo ufficio competente per territorio a seguito dell’acquisto”….
Orbene, emergono con evidenza i vizi di violazione di legge che affliggono la sentenza gravata da ricorso in appello, nella specie delle norme richiamate, nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, così come altrettanto evidenti sono i vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.
In particolare, come sopra evidenziato, il giudice di primo grado richiama in sentenza l’applicazione del criterio probatorio del “più probabile che non” alla fattispecie da scrutinare, ma poi giunge ad una applicazione errata di tale principio con una motivazione viziata, laddove ritiene che non sia stato dimostrato che le condotte contestate siano state determinate da circostanze assolutamente episodiche, eccezionali, al punto che non è ragionevolmente ipotizzabile abbiano a ripetersi ”;
d) chiede, in via principale l’accoglimento del gravame e, in via subordinata, il riesame da parte dell’Amministrazione.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita con formula di mero stile, depositando gli atti del primo grado.
5. Con memoria di replica l’appellante ribadisce che “ L’episodio in cui è rimasto coinvolto l’-OMISSIS- è rimasto isolato nella condotta di vita del medesimo e, pertanto, inferire che da questa sola circostanza lo stesso possa considerarsi, soggetto inaffidabile nell’uso e detenzione delle armi e, conseguentemente pericoloso per la pubblica e privata incolumità, appare una decisione irragionevole e non giustificata allo stato degli atti.
È noto che in materia di detenzione e porto d’armi l’Amministrazione e l’autorità di P.S. hanno un’amplissima discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti di affidabilità del soggetto. E’ di contro, è altrettanto noto che si è formato un solco giurisprudenziale il quale statuisce come tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi sulla scorta di una attività istruttoria adeguata, nella valorizzazione degli elementi partecipativi al procedimento amministrativo veicolati dall’interessato, e, conseguentemente, deve esplicarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo del giudizio conclusivo dato in ordine alla affidabilità o meno del soggetto, ancorando tale giudizio , in modo logico e ragionevole, agli esiti di tutti gli elementi istruttori in atti ( cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I-21/11/2014, n. 1893).
Devesi inoltre rimarcare come l’apprezzamento discrezionale sul giudizio di affidabilità implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, così da far ritenere” più probabile che non il pericolo di abuso delle armi” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7830 del 14.07.2022). Tutti principi di diritto ignorati dal Giudice di prime cure e, per l’effetto, nel richiamare i motivi di impugnazione e, alla luce, di tali rilevi la sentenza gravata è viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
1.2. In materia di armi, infatti, è costante l’orientamento della Sezione nel senso di ritenere giustificato il ritiro della licenza o il divieto di detenzione allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.
1.3. Tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (Cons. Stato, III Sez., n. 840/2023).
2.1. Nel caso in esame, è indubbio che il provvedimento prefettizio gravato in primo grado è stato emanato in esito ad una istruttoria del tutto adeguata e pienamente supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza.
2.2. In tale contesto, il Collegio non ritiene che gli elementi di valutazione offerti dal ricorrente possano, invece, incidere nel processo motivazionale del provvedimento tanto da connotarne l’agere amministrativo in termini di illogicità.
2.3. In sintesi, dall’esame degli atti di causa e proprio seguendo i principi giurisprudenziali vigenti in materia, la sentenza appellata risulta immune dai vizi denunciati e analoghe valutazioni possono esperirsi per il provvedimento impugnato, perché l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione.
2.4. Come correttamente affermato dal Giudice di prime cure il provvedimento di revoca del porto d’armi adottato dalla Questura è logica conseguenza del divieto di detenzione e, comunque, non sono stati dedotti avverso di esso profili di censura sostanzialmente autonomi.
3.1. Per quanto detto, l’appello va respinto.
3.2. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
4. Le spese possono essere compensate, stante l’assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate, peraltro non intervenute in udienza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE NO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ ER | HE NO |
IL SEGRETARIO