Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 865
TAR
Decreto cautelare 26 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
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TAR
Sentenza 1 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o errata applicazione artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931

    Il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento prefettizio sia stato emanato a seguito di un'istruttoria adeguata e supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità. La valutazione dell'Amministrazione, in materia di armi, privilegia l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto a quello del privato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e per travisamento e distorta ed erronea interpretazione dei fatti

    Il Consiglio di Stato ritiene che la sentenza appellata sia immune dai vizi denunciati e che l'Amministrazione abbia svolto un'attenta e scrupolosa istruttoria, dando conto in modo esaustivo dell'iter logico-giuridico seguito.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa

    Il Consiglio di Stato ritiene che la valutazione dell'Amministrazione non sia irragionevole, poiché fondata su elementi concreti e attuali che accreditano il giudizio di inaffidabilità.

  • Rigettato
    Ingiustizia manifesta

    Il Consiglio di Stato rigetta l'appello, ritenendo il provvedimento legittimo e fondato su adeguata istruttoria e corretta applicazione dei principi giuridici.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di revoca

    Il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento di revoca della Questura sia una logica conseguenza del divieto di detenzione presupposto e che non siano stati dedotti profili di censura sostanzialmente autonomi avverso di esso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 865
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 865
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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