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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 796/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carla Guerrini, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 99, è elettivamente domiciliato
ATTRICE contro
(C.F.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_2 P.IVA_3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Calabresi, presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata Email_1
CONVENUTA avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, per l'Avv. Carla Guerrini precisa le proprie Parte_1
conclusioni come in atto di citazione e che qui di seguito si riportano: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, dichiarare la nullità/inefficacia N. 796/2024 R.G. 2 / 7
dell'atto di precetto notificato in data 27.03.2024 alla Controparte_3
[... dalla società convenuta per le motivazioni indicate in premessa. In particolare
Voglia dichiarare la nullità dello stesso per mancata indicazione dell'avvenuta notificazione della sentenza, così come disposto dall'art. 480 comma 2 cpc. Voglia altresì dichiarare la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste e, in particolare, per aver erroneamente indicato la somma dovuta a titolo di refusione delle spese legali liquidate in sentenza omettendo, nel conteggio, di operare la statuita compensazione fra le parti nella misura di ¼, per una differenza di € 19.118,01 e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia. Il tutto con vittoria di spese
e competenze del presente Giudizio.” per , e per essa la mandataria , l'Avv. Controparte_1 CP_2
Roberto Calabresi precisa le conclusioni come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte, In via principale respingere l'opposizione avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata e salvo gravame, fermo restando quanto dovuto per capitale, compenso e spese per l'atto di precetto, nella non voluta e denegata ipotesi in cui venga accolta l'eccezione relativa al quantum in punto di spese di lite liquidate nella sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Siena, vorrà il Giudice determinare la somma effettivamente dovuta dalla alla rappresentata da e Parte_1 Controparte_1 CP_2
per l'effetto dichiarare l'efficacia del precetto limitatamente a tale importo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.4.2024, Parte_1
conveniva e per essa la mandataria dinanzi Controparte_1 CP_2
al Tribunale di Siena e proponeva opposizione agli atti esecutivi, in relazione al precetto notificato il 27.3.2024 unitamente alla sentenza n. 403/2022 del 2-
10.5.2022 con cui il Tribunale di Siena l'aveva condannata a pagare a
[...]
l'importo di € 3.206.314,27 oltre le Controparte_4 spese di lite, quantificate in € 46.988,00 oltre accessori e compensate per ¼; a N. 796/2024 R.G. 3 / 7
fondamento dell'opposizione, lamentava la nullità del precetto per omissione dell'indicazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ex art. 480 comma 2
c.p.c. e la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste, dovuto ad errore di calcolo delle spese liquidate in sentenza effettuata senza tener conto della parziale compensazione;
chiedeva di dichiarare la nullità del precetto, con vittoria di spese.
La convenuta e per essa la mandataria si Controparte_1 CP_2
costituiva il 2.7.2024 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 9.9.2024, contestava la domanda attorea e concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 15.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del
18.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in Parte_1
relazione al precetto notificato da e per essa dalla Controparte_1
mandataria il 27.3.2024 unitamente alla sentenza n. 403/2022 del 2- CP_2
10.5.2022, con cui il Tribunale di Siena l'aveva condannata a pagare a l'importo di € Controparte_4
3.206.314,27 oltre le spese di lite, quantificate in € 46.988,00 oltre accessori e compensate per ¼.
A seguito della costituzione della convenuta, l'attrice ha eccepito che nella comparsa di costituzione era riportato quale firmatario dell'atto, oltre al difensore munito di procura Avv. Roberto Calabresi, anche tale Avv. Elisa Gaboardi.
La convenuta ha tuttavia subito evidenziato che si è trattato di un refuso e che l'atto doveva intendersi firmato solo dall'Avv. Roberto Calabresi, l'unico difensore nominato e munito di procura. La circostanza è quindi priva di rilevanza. N. 796/2024 R.G. 4 / 7
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, a fondamento dell'opposizione, l'attrice lamenta anzitutto la nullità del precetto per omissione dell'indicazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480 comma 2 c.p.c..
Ora, è vero che l'art. 480 comma 2 c.p.c. richiede, a pena di nullità, l'indicazione - tra le altre -, della data di notificazione del titolo, posto a base della preannunciata azione esecutiva;
tuttavia, è pur vero che siffatta indicazione non ha altro scopo se non quello di assicurare l'osservanza dell'art. 479 c.p.c., per il quale, se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forza esecutiva e del precetto. Ne consegue che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 1992, n. 3321).
Orbene, nel precetto in esame, risulta espressamente indicato il titolo esecutivo giudiziale in base alla quale l'intimante intendeva procedere esecutivamente, completo di data di emanazione e di deposito, ovvero la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 10 maggio 2022 e pubblicata in pari data, ed è riportato anche il dispositivo di tale sentenza, contenente l'indicazione del creditore, a cui è succeduto l'intimante, e dell'ingiunto. Inoltre, la sentenza in questione è stata pacificamente notificata unitamente all'atto di precetto.
Dunque, il debitore intimato è perfettamente in grado di individuare il titolo esecutivo sulla cui base l'intimante intende procedere in via esecutiva. E pertanto, si deve escludere la nullità del precetto sotto questo profilo.
In secondo luogo, l'odierna attrice lamenta la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste, dovuto ad errore di calcolo delle spese liquidate in sentenza effettuata senza tener conto della parziale compensazione di
¼ delle spese di lite.
Ebbene, nel dispositivo della sentenza in questione si legge che il Giudice
“condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 46.988,00 per compensi, Parte_2 N. 796/2024 R.G. 5 / 7
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se per legge dichiarandole compensate nella misura di ¼”.
A fronte di tale indicazione, pur in mancanza di specifica indicazione, si deve ritenere che l'importo di € 46.988,00 contenuto nel dispositivo sia l'importo liquidato per l'intero, senza tener conto della parziale compensazione nella misura di ¼. In tal senso depone, sotto il profilo letterale, il fatto che il Giudice abbia dapprima effettuato la liquidazione del compenso e poi abbia indicato che le spese dovevano intendersi compensate per ¼, con ciò appunto sottintendendo che l'importo appena indicato doveva essere ridotto di ¼ per l'effetto della compensazione. Sotto il profilo logico, poi, si deve considerare che l'importo liquidato risulta determinato sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento - quello tra € 2.000.001,00 e 4.000.000,00 - secondo quanto previsto dal
D.M. 2 aprile 2014 n. 55, vigente al momento della liquidazione, cioè costituisce il compenso-base dal quale si deve partire nel momento in cui si deve poi tener conto della compensazione, la quale non è stata quindi applicata nel conteggio.
Sotto questo secondo profilo, l'opposizione risulta dunque fondata.
Ciò detto, si deve considerare che, per giurisprudenza pacifica, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (in tal senso, Cass. Sez.
3, 29 febbraio 2008, n. 5515; conforme, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 22 luglio 2024, n. 20238).
Dunque, la concreta quantificazione delle spese di lite dovute deve essere effettuata applicando sull'importo indicato nel dispositivo la riduzione di ¼ per la parziale compensazione disposta dal Giudice. In tal senso, l'importo dovuto a titolo di spese di lite è pari alla minor somma di € 35.241,00, somma che deve essere maggiorata per il rimborso forfettario al 15% di € 5.286,15, per CPA al 4% di € 1.621,86 e per N. 796/2024 R.G. 6 / 7
IVA al 22% sull'imponibile di € 9.272,61, ed ammonta quindi a complessivi €
51.420,84.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite, pertanto, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
deve essere condannata a rimborsare a delle
[...] Parte_3
spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo in contestazione, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi in considerazione della natura meramente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale del precetto e per l'effetto, ridetermina le somme dovute a titolo di spese legali previste in sentenza in € 35.241,00, oltre rimborso forfettario al 15% per € 5.286,15, CPA al
4% per € 1.621,86 e IVA al 22% sull'imponibile per € 9.272,61, ovvero in complessivi € 51.420,84; compensa per ½ le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
per essa la mandataria a rimborsare a ½ CP_2 Parte_1
delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero - in € 195,00 per spese ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. N. 796/2024 R.G.
Siena, 5 aprile 2025
7 / 7
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 796/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 P.IVA_1
mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carla Guerrini, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 99, è elettivamente domiciliato
ATTRICE contro
(C.F.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato CP_2 P.IVA_3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Calabresi, presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata Email_1
CONVENUTA avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.3.2025, per l'Avv. Carla Guerrini precisa le proprie Parte_1
conclusioni come in atto di citazione e che qui di seguito si riportano: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, dichiarare la nullità/inefficacia N. 796/2024 R.G. 2 / 7
dell'atto di precetto notificato in data 27.03.2024 alla Controparte_3
[... dalla società convenuta per le motivazioni indicate in premessa. In particolare
Voglia dichiarare la nullità dello stesso per mancata indicazione dell'avvenuta notificazione della sentenza, così come disposto dall'art. 480 comma 2 cpc. Voglia altresì dichiarare la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste e, in particolare, per aver erroneamente indicato la somma dovuta a titolo di refusione delle spese legali liquidate in sentenza omettendo, nel conteggio, di operare la statuita compensazione fra le parti nella misura di ¼, per una differenza di € 19.118,01 e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia. Il tutto con vittoria di spese
e competenze del presente Giudizio.” per , e per essa la mandataria , l'Avv. Controparte_1 CP_2
Roberto Calabresi precisa le conclusioni come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte, In via principale respingere l'opposizione avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata e salvo gravame, fermo restando quanto dovuto per capitale, compenso e spese per l'atto di precetto, nella non voluta e denegata ipotesi in cui venga accolta l'eccezione relativa al quantum in punto di spese di lite liquidate nella sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Siena, vorrà il Giudice determinare la somma effettivamente dovuta dalla alla rappresentata da e Parte_1 Controparte_1 CP_2
per l'effetto dichiarare l'efficacia del precetto limitatamente a tale importo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.4.2024, Parte_1
conveniva e per essa la mandataria dinanzi Controparte_1 CP_2
al Tribunale di Siena e proponeva opposizione agli atti esecutivi, in relazione al precetto notificato il 27.3.2024 unitamente alla sentenza n. 403/2022 del 2-
10.5.2022 con cui il Tribunale di Siena l'aveva condannata a pagare a
[...]
l'importo di € 3.206.314,27 oltre le Controparte_4 spese di lite, quantificate in € 46.988,00 oltre accessori e compensate per ¼; a N. 796/2024 R.G. 3 / 7
fondamento dell'opposizione, lamentava la nullità del precetto per omissione dell'indicazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ex art. 480 comma 2
c.p.c. e la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste, dovuto ad errore di calcolo delle spese liquidate in sentenza effettuata senza tener conto della parziale compensazione;
chiedeva di dichiarare la nullità del precetto, con vittoria di spese.
La convenuta e per essa la mandataria si Controparte_1 CP_2
costituiva il 2.7.2024 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 9.9.2024, contestava la domanda attorea e concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 15.10.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del
18.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in Parte_1
relazione al precetto notificato da e per essa dalla Controparte_1
mandataria il 27.3.2024 unitamente alla sentenza n. 403/2022 del 2- CP_2
10.5.2022, con cui il Tribunale di Siena l'aveva condannata a pagare a l'importo di € Controparte_4
3.206.314,27 oltre le spese di lite, quantificate in € 46.988,00 oltre accessori e compensate per ¼.
A seguito della costituzione della convenuta, l'attrice ha eccepito che nella comparsa di costituzione era riportato quale firmatario dell'atto, oltre al difensore munito di procura Avv. Roberto Calabresi, anche tale Avv. Elisa Gaboardi.
La convenuta ha tuttavia subito evidenziato che si è trattato di un refuso e che l'atto doveva intendersi firmato solo dall'Avv. Roberto Calabresi, l'unico difensore nominato e munito di procura. La circostanza è quindi priva di rilevanza. N. 796/2024 R.G. 4 / 7
Ciò chiarito e passando al merito della controversia, a fondamento dell'opposizione, l'attrice lamenta anzitutto la nullità del precetto per omissione dell'indicazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480 comma 2 c.p.c..
Ora, è vero che l'art. 480 comma 2 c.p.c. richiede, a pena di nullità, l'indicazione - tra le altre -, della data di notificazione del titolo, posto a base della preannunciata azione esecutiva;
tuttavia, è pur vero che siffatta indicazione non ha altro scopo se non quello di assicurare l'osservanza dell'art. 479 c.p.c., per il quale, se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forza esecutiva e del precetto. Ne consegue che non può pronunciarsi la nullità del precetto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto medesimo (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 1992, n. 3321).
Orbene, nel precetto in esame, risulta espressamente indicato il titolo esecutivo giudiziale in base alla quale l'intimante intendeva procedere esecutivamente, completo di data di emanazione e di deposito, ovvero la sentenza n. 403/2022 emessa dal Tribunale di Siena il 10 maggio 2022 e pubblicata in pari data, ed è riportato anche il dispositivo di tale sentenza, contenente l'indicazione del creditore, a cui è succeduto l'intimante, e dell'ingiunto. Inoltre, la sentenza in questione è stata pacificamente notificata unitamente all'atto di precetto.
Dunque, il debitore intimato è perfettamente in grado di individuare il titolo esecutivo sulla cui base l'intimante intende procedere in via esecutiva. E pertanto, si deve escludere la nullità del precetto sotto questo profilo.
In secondo luogo, l'odierna attrice lamenta la nullità del precetto per errore nell'indicazione delle somme richieste, dovuto ad errore di calcolo delle spese liquidate in sentenza effettuata senza tener conto della parziale compensazione di
¼ delle spese di lite.
Ebbene, nel dispositivo della sentenza in questione si legge che il Giudice
“condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 46.988,00 per compensi, Parte_2 N. 796/2024 R.G. 5 / 7
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se per legge dichiarandole compensate nella misura di ¼”.
A fronte di tale indicazione, pur in mancanza di specifica indicazione, si deve ritenere che l'importo di € 46.988,00 contenuto nel dispositivo sia l'importo liquidato per l'intero, senza tener conto della parziale compensazione nella misura di ¼. In tal senso depone, sotto il profilo letterale, il fatto che il Giudice abbia dapprima effettuato la liquidazione del compenso e poi abbia indicato che le spese dovevano intendersi compensate per ¼, con ciò appunto sottintendendo che l'importo appena indicato doveva essere ridotto di ¼ per l'effetto della compensazione. Sotto il profilo logico, poi, si deve considerare che l'importo liquidato risulta determinato sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento - quello tra € 2.000.001,00 e 4.000.000,00 - secondo quanto previsto dal
D.M. 2 aprile 2014 n. 55, vigente al momento della liquidazione, cioè costituisce il compenso-base dal quale si deve partire nel momento in cui si deve poi tener conto della compensazione, la quale non è stata quindi applicata nel conteggio.
Sotto questo secondo profilo, l'opposizione risulta dunque fondata.
Ciò detto, si deve considerare che, per giurisprudenza pacifica, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (in tal senso, Cass. Sez.
3, 29 febbraio 2008, n. 5515; conforme, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 22 luglio 2024, n. 20238).
Dunque, la concreta quantificazione delle spese di lite dovute deve essere effettuata applicando sull'importo indicato nel dispositivo la riduzione di ¼ per la parziale compensazione disposta dal Giudice. In tal senso, l'importo dovuto a titolo di spese di lite è pari alla minor somma di € 35.241,00, somma che deve essere maggiorata per il rimborso forfettario al 15% di € 5.286,15, per CPA al 4% di € 1.621,86 e per N. 796/2024 R.G. 6 / 7
IVA al 22% sull'imponibile di € 9.272,61, ed ammonta quindi a complessivi €
51.420,84.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'opposizione, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite, pertanto, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
deve essere condannata a rimborsare a delle
[...] Parte_3
spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile
2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto
2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo in contestazione, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi in considerazione della natura meramente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità parziale del precetto e per l'effetto, ridetermina le somme dovute a titolo di spese legali previste in sentenza in € 35.241,00, oltre rimborso forfettario al 15% per € 5.286,15, CPA al
4% per € 1.621,86 e IVA al 22% sull'imponibile per € 9.272,61, ovvero in complessivi € 51.420,84; compensa per ½ le spese di lite e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
per essa la mandataria a rimborsare a ½ CP_2 Parte_1
delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero - in € 195,00 per spese ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. N. 796/2024 R.G.
Siena, 5 aprile 2025
7 / 7
Il Giudice
Dott. Michele Moggi