CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso in appello ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 notificato il 26.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4806/2023, pubblicata il 11.06.2024 e non notificata.
TRA
, (passaporto n. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Numero_1
EL IA CC ( ) e dell'avv. Ugolini Lorenzo C.F._1
( ), elettivamente domiciliato presso LCA Studio Legali in Milano in via C.F._2 della Moscova, 18, PEC e Email_1
Email_2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ),) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via P.IVA_2
Freguglia n. 1, PEC Email_3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4806/2024 pubblicata il
11.06.2024, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 3 d.lgs.150/2011.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, totalmente riformando la sentenza n. 4806/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Valentina Boroni, a definizione del procedimento R.G. 26263/2023, non notificata, così giudicare: in via principale annullare il Decreto 23 maggio 2023, n. 448713/V e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
in ogni caso con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte adita confermare la sentenza impugnata. In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, annullare parzialmente il decreto opposto e rideterminare la sanzione nei termini di legge.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con il decreto sanzionatorio n. 448713/V del 23.5.2023 emesso dal Controparte_2 veniva ingiunto a il pagamento
[...] Parte_1 di € 45.886,00 quale somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 195/2008, ossia per aver omesso di redigere la dichiarazione di importazione al seguito di denaro contante in Dollari Usa, euro e Franchi Svizzeri per un complessivo controvalore di € 11.857,33 e di 15 assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità per € 151.030,95 il tutto per € 162.888,28 ( € 152.888,28 in più del consentito).
Il sig. ha proposto ricorso avverso il decreto sanzionatorio avanti il Tribunale di Parte_1
Milano ai fini dell'annullamento dello stesso data l'inapplicabilità del d.lgs. 195/2008 agli assegni bancari sostenendo: la non equiparabilità degli stessi al denaro contante posto che si tratterebbe di titoli non trasferibili e non qualificabili come titoli al portatore, poiché emessi in conformità con la normativa americana, la quale stabilisce che tali assegni avrebbero potuto essere incassati solo dal beneficiario dell'assegno; la destinazione filantropica degli assegni destinati ad essere devoluti alla “Make-a-Wish” Southern Nevada Foundation, destinazione che non risponderebbe alla finalità propria delle disposizioni di cui al d.lgs. 195/2008 volta invece al contrasto dell'introduzione e reimpiego dei proventi di attività illecite;
la sussistenza della pagina 2 di 10 buona fede ex art. 3 legge 689/81 per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al ricorrente il quale riteneva di portare con sé legittimamente i titoli poi sequestrati intestati alla benefica sopra menzionata. CP_3
Contr Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
In data 4.11.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza oggetto della presente impugnazione con la quale respingeva il ricorso condannando alle spese parte ricorrente.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano , con ricorso in appello Parte_1 ex art. 6 D.lgs. n.150/2011, interponeva appello censurando la decisione assunta dal Giudice di primo grado con un unico motivo di gravame rubricato: “Primo e unico motivo di appello: sull'inapplicabilità dell'art. 3 d.lgs. n. 195/2008 al caso di specie”. Contr Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva il con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione amministrativa irrogata.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano oralmente la causa all'esito del quale incombente la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur qualificando gli assegni come titoli all'ordine e non al portatore, non li ritiene ascrivibili alla categoria degli assegni muniti della clausola di non trasferibilità e, pertanto, non esclusi dal divieto di cui all'art. 3 del d.lgs. 195/2008, in virtù dell'esenzione di cui al co. 5 del citato art. 3, che esclude l'equiparazione degli assegni contenenti la clausola di non trasferibilità al denaro contante. L'appellante contesta tale ricostruzione, osservando come il Tribunale abbia applicato esclusivamente criteri desunti dall'ordinamento italiano, omettendo di considerare la disciplina statunitense, cui quegli assegni erano soggetti, trattandosi di titoli emessi intestati e destinati a soggetti statunitensi, per finalità di beneficenza, e tratti su banche statunitensi. In tale contesto, la clausola “pay to the order of”, riferita a un beneficiario specifico e unico (Make-A-Wish Southern Nevada
Foundation), implicherebbe secondo il diritto bancario statunitense e le prassi operative locali l'originaria non trasferibilità del titolo.
Il motivo non può che essere disatteso.
pagina 3 di 10 Correttamente il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto del ricorso ritenendo applicabile l'art. 3 d.lgs. 195/2008 alla fattispecie in esame data l'assenza della clausola di non trasferibilità sugli assegni oggetto del presente giudizio.
In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, prescrive che “1.
Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento (…)”.
Preliminarmente si evidenzia che la fattispecie in esame relativa all'introduzione nel territorio dello Stato di 15 assegni tratti su istituti bancari statunitensi comporta l'applicazione della normativa prevista dall'art. 59 della legge n. 218 del 1995, che disciplina il diritto internazionale privato italiano rubricato “Titoli di credito”, il quale dispone: “1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130 (5), convertito dalla legge 22 dicembre
1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077 (6), convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia, le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta”.
Pertanto, gli assegni bancari sono disciplinati dalla Convenzione di Ginevra del 1931, la quale, nel fornire norme uniformi di conflitto, indica come criterio risolutivo la legge del luogo in cui il titolo di credito è stato sottoscritto.
pagina 4 di 10 Considerando che nel caso in esame gli assegni risultano emessi presso istituti bancari statunitensi, risulta applicabile la normativa interna statunitense, rappresentata dallo Uniform
Commercial Code il quale stabilisce che:
§ 3-104. NEGOTIABLE INSTRUMENT. (a) Except as provided in subsections (c) and (d),
“negotiable instrument” means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges described in the promise or order, if it: (1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder;
(2) is payable on demand or at a definite time;
and (3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgment or realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor. (b) “Instrument” means a negotiable instrument. (c) An order that meets all of the requirements of subsection (a), except paragraph (1), and otherwise falls within the definition of “check” in subsection (f) is a negotiable instrument and a check. (d) A promise or order other than a check is not an instrument if, at the time it is issued or first comes into possession of a holder, it contains a conspicuous statement, however expressed, to the effect that the promise or order is not negotiable or is not an instrument governed by this Article. (e) An instrument is a “note” if it is a promise and is a “draft” if it is an order. If an instrument falls within the definition of both
“note” and “draft,” a person entitled to enforce the instrument may treat it as either. (f)
“Check” means (i) a draft, other than a documentary draft, payable on demand and drawn on
a bank or (ii) a cashier's check or teller's check. An instrument may be a check even though it is described on its face by another term, such as “money order.”
(g) “Cashier's check” means a draft with respect to which the drawer and drawee are the same bank or branches of the same bank. (h) “Teller's check” means a draft drawn by a bank (i) on another bank, or (ii) payable at or through a bank. (i) “Traveler's check” means an instrument that (i) is payable on demand, (ii) is drawn on or payable at or through a bank, (iii) is designated by the term “traveler's check” or by a substantially similar term, and (iv) requires, as a condition to payment, a countersignature by a person whose specimen signature appears on the instrument. (j) “Certificate of deposit” means an instrument containing an acknowledgment by a bank that a sum of money has been received by the bank and a promise by the bank to repay the sum of money. A certificate of deposit is a note of the bank.1 1 1 Titolo negoziabile. pagina 5 di 10 1 § 3-109. PAYABLE TO BEARER OR TO ORDER. (a) A promise or order is payable to bearer if it: (1) states that it is payable to bearer or to the order of bearer or otherwise indicates that the person in possession of the promise or order is entitled to payment;
(2) does not state a payee;
or (3) states that it is payable “to” or “to the order of :cash” or otherwise indicates that it is not payable to an identified person. (b) A promise or order that is not payable to bearer is payable to order if it is payable (i) to the order of an identified person or (ii) to an identified person or order. A promise or order that is payable to order is payable to the identified person.
(c) An instrument payable to bearer may become payable to an identified person if it is specially indorsed pursuant to Section 3-205(a). An instrument payable to an identified person may become payable to bearer if it is indorsed in blank pursuant to Section 3-205(b)2.
È pertanto alla normativa sopra richiamata che deve guardarsi per verificare se gli assegni oggetto del presente giudizio siano riconducibili alla definizione di denaro contante contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. C, del D.Lgs. 195/2008, che definisce “denaro contante”:- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore,
(a) Ad eccezione di quanto previsto nelle sottosezioni (c) e (d), "strumento negoziabile" indica una promessa incondizionata o un ordine di pagamento di una somma fissa di denaro, con o senza interessi o altri oneri descritti nella promessa o nell'ordine, se: (1) è pagabile al portatore o all'ordine al momento del rilascio o appena entra nel possesso di un titolare;
(2) è pagabile su richiesta o in un momento definito;
e (3) non indica alcuna altra promessa o istruzione, da parte della persona che promette o ordina il pagamento, di compiere alcun atto oltre al pagamento di denaro, ma la promessa o l'ordine può contenere (i) una promessa o un potere di fornire, mantenere o proteggere la garanzia per garantire il pagamento, (ii) un'autorizzazione o potere al possessore di confessare il giudizio o realizzare o cedere la garanzia, o (iii) una rinuncia al beneficio di qualsiasi legge intesa per il vantaggio o la protezione di un debitore. (b) "Strumento": uno strumento negoziabile. (c) Un ordine che soddisfi tutti i requisiti della sottosezione (a), ad eccezione del paragrafo (1), e che altrimenti rientra nella definizione di "assegno" nella sottosezione (f) è uno strumento negoziabile e un assegno. (d) Una promessa o un ordine diverso da un assegno non è uno strumento se, nel momento in cui viene emesso o entra per la prima volta in possesso di un detentore, contiene una dichiarazione evidente, comunque espressa, secondo cui la promessa o l'ordine è non negoziabile o non è uno strumento disciplinato dal presente articolo. (e) Uno strumento è una "note (promessa di pagamento n.d.r.)" se è una promessa ed è una "draft (ordine di pagamento, n.d.r.)" se si tratta di un ordine. Se uno strumento rientra nella definizione sia di "promessa" che di "ordine", una persona autorizzata a far valere lo strumento può considerarla come una delle due. (f) "Assegno" significa (i) un ordine di pagamento, diversa da un assegno documentario, pagabile su richiesta e tratto su una banca o (ii) un assegno circolare o bancario. Uno strumento può essere un assegno anche se è definito da un altro termine, come "ordine di pagamento". (g) "Assegno circolare", un assegno in relazione al quale l'ordinante e il beneficiario sono la stessa banca o filiali della stessa banca. (h) "Assegno bancario": un assegno tratto da una banca (i) su un'altra banca, o (ii) pagabile presso o attraverso una banca. (i) "Traveller's check" indica uno strumento che (i) è pagabile a richiesta, (ii) è tratto su o pagabile presso o attraverso una banca, (iii) è designato con il termine "traveler's check" o da un analogo termine, e (iv) richiede, come condizione per il pagamento, una controfirma di una persona la cui firma appaia sullo strumento. (j) "Certificato di deposito": uno strumento contenente una conferma da parte di una banca che una somma di denaro è stata ricevuta dalla banca e una promessa da parte della banca di rimborsare la somma di denaro. Un certificato di deposito è una nota della banca. 2 Pagamento al portatore o all'ordine (a) Una promessa o un ordine è pagabile al portatore se: (1) dichiara che è pagabile al portatore o all'ordine del portatore o altrimenti indica che la persona in possesso della promessa o dell'ordine ha diritto al pagamento;
(2) non indica un beneficiario;
o (3) dichiara che è pagabile “a” o “all'ordine di: in contanti” o altrimenti indica che non è pagabile a una persona identificata. (b) Una promessa o un ordine che non è pagabile al portatore è pagabile all'ordine se è pagabile: (i) all'ordine di una persona identificata o (ii) a una persona o un ordinante identificati. Una promessa o un ordine pagabile per l'ordine è pagabile alla persona identificata. (c) Uno strumento pagabile al portatore può diventare pagabile a una persona identificata se è girato in forma speciale ai sensi della Sezione 3-205 (a). Uno strumento pagabile a una persona identificata può diventare pagabile al portatore se è indistinto in bianco ai sensi della Sezione 3-205 (b). pagina 6 di 10 girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Nel caso di specie, la Corte rileva che i documenti allegati in copia dal ricorrente presentano i requisiti tipici degli strumenti di pagamento “all'ordine”, recando indicazione della data, dell'importo, del soggetto traente, nonché di un beneficiario nominato, accompagnata dalla formula “pay to the order of”.
Tuttavia, ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di circolazione del denaro contante, non è sufficiente accertare che si tratti di titoli pagabili all'ordine ma occorre verificare se tali titoli siano anche trasferibili.
In particolare, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 195/2008 nell'individuare le fattispecie escluse dall'applicazione del decreto in questione (quindi esentate dagli obblighi di dichiarazione dei movimenti di denaro contante in ingresso o in uscita dal territorio comunitario), richiede che gli strumenti negoziali non siano ulteriormente trasferibili (“Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”).
Nel caso concreto, gli assegni prodotti dal ricorrente – forniti in copia fotostatica limitatamente al lato anteriore – non riportano tale clausola. Inoltre, anche l'eventuale allegazione del retro
(dove viene apposta l'eventuale girata) non avrebbe modificato l'esito della valutazione, atteso che, secondo il diritto statunitense, la clausola “not negotiable” non è sufficiente a rendere l'assegno intrasferibile. In particolare, lo (§ 3-206. RESTRICTIVE Controparte_4
INDORSEMENT. (a) An indorsement limiting payment to a particular person or otherwise prohibiting further transfer or negotiation of the instrument is not effective to prevent further transfer or negotiation of the instrument. […]) stabilisce che un'indicazione restrittiva della trasferibilità, come ad esempio quella che limita il pagamento a un soggetto determinato, non impedisce di per sé ulteriori trasferimenti o negoziazioni del titolo (nello stesso senso ha così deciso il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2211-2019).
Dall'applicazione delle norme dedotte discende l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato dal sig. , dato che lo stesso: non ha dichiarato al passaggio Parte_1 della frontiera il possesso di assegni bancari statunitensi di valore pari a euro 151.030,95; tali assegni, pur contenendo uno specifico destinatario, non erano neppure muniti della clausola della non negoziabilità (che in ogni caso sarebbe inidonea a escludere il trasferimento del pagina 7 di 10 titolo); detti assegni non soddisfano i requisiti necessari all'esclusione dell'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 195/2008 previsti dal co. 5 dello stesso articolo.
Oltre all'elemento oggettivo, sussiste anche l'elemento soggettivo dell'illecito. Come correttamente rilevato dal giudice in primo grado è evidenziabile un addebito quantomeno colposo in concreto che esclude la buona fede. Il fatto di trasportare titoli di credito di valore così elevato avrebbe dovuto imporre una verifica preventiva – e non successiva – sulla liceità dell'operazione e sull'eventuale obbligo dichiarativo. Inoltre, il difetto di buona fede risulta ulteriormente confermato dall'omessa dichiarazione preventiva dell'introduzione di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista dalla legge. Tali circostanze, valutate congiuntamente, impediscono di riconoscere la sussistenza di una condotta incolpevole da parte del trasgressore.
Inoltre, per quanto riguarda le prove documentali fornite dall'appellante, tra cui la dichiarazione in affidavit è bene dire che non ha valore di atto pubblico ma ha la valenza di autenticare la firma del deponente senza certificare l'autenticità di quanto dichiarato.
Qualora, poi, l' sia prodotto in un procedimento pendente in Paese diverso da quello CP_5 di provenienza, è chiaro che sorge l'esigenza di munire il documento di Legalizzazione o
Apostille.
Attesa la reciproca fiducia intercorrente tra gli ordinamenti giuridici, è chiaro che istituti giuridici stranieri ben possono essere riconosciuti nell'ordinamento italiano sempreché essi non siano in contrasto con l'ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio) italiano.
La valenza probatoria va valutata con riferimento alla situazione concreta e nel caso specifico la finalità meramente “celebrativa” della introduzione degli assegni in Italia non assume rilevanza atteso che ciò che la norma mira a tutelare è l'interesse pubblico a conoscere il deflusso o l'afflusso da o nel paese di mezzi finanziari di rilievo: c.d. monitoraggio valutario
(cfr. FINALITA' all'art. 2 del d.lgs. 195/2008).
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado l'obbligo di cui all'art. 3 del
D.lgs 195/2008 “prescinde dalle finalità di cessione della valuta/titoli trasportata poiché la dichiarazione valutaria va effettuata al semplice passaggio della frontiera nel caso in cui si trasportino beni, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 195, di importo superiore ad euro 10.000,00.
Difatti, “L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di pagina 8 di 10 confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto;
si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.” (Cass. Civ. Sez. II^, Ord. n. 29236/2019; Cass. Civ.
Sez. V^, Sent. n. 13670/2009), come è avvenuto nella vicenda in esame. Quindi la ratio della norma è quella di assoggettare all'obbligo di dichiarazione ogni passaggio transfrontaliero di denaro, titoli o valori, al solo scopo di rilevazione globale dei movimenti di capitale ai confini”
(cfr. anche Sent Trib. Civ. Milano, Sez. I^, resa in data 18.12.2020 nel Proc. Civ. nrg 111/2020) in quanto “l'adempimento omesso non è inteso ad evitare illeciti trasferimenti di somme, ma risulta preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere” (cfr.
Cass.Civ. n. 5248/2008).”
In conclusione, alla luce delle risultanze documentali e delle norme applicabili, gli assegni oggetto del presente giudizio devono essere considerati strumenti negoziabili soggetti all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 3 del d.lgs. 195/2008 e l'omissione di tale adempimento impone il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione irrogata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione, minimi per la fase di decisione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importocorrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito all'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.4806/2024 pubblicata in data 11.06.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 5.211,00 oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 9 di 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.
[...]
13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso in appello ex art. 6 D.lgs. n. 150/2011 notificato il 26.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4806/2023, pubblicata il 11.06.2024 e non notificata.
TRA
, (passaporto n. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Numero_1
EL IA CC ( ) e dell'avv. Ugolini Lorenzo C.F._1
( ), elettivamente domiciliato presso LCA Studio Legali in Milano in via C.F._2 della Moscova, 18, PEC e Email_1
Email_2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ),) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via P.IVA_2
Freguglia n. 1, PEC Email_3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4806/2024 pubblicata il
11.06.2024, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 3 d.lgs.150/2011.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, totalmente riformando la sentenza n. 4806/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Valentina Boroni, a definizione del procedimento R.G. 26263/2023, non notificata, così giudicare: in via principale annullare il Decreto 23 maggio 2023, n. 448713/V e, per l'effetto, annullare la sanzione irrogata;
in ogni caso con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte adita confermare la sentenza impugnata. In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, annullare parzialmente il decreto opposto e rideterminare la sanzione nei termini di legge.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con il decreto sanzionatorio n. 448713/V del 23.5.2023 emesso dal Controparte_2 veniva ingiunto a il pagamento
[...] Parte_1 di € 45.886,00 quale somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 195/2008, ossia per aver omesso di redigere la dichiarazione di importazione al seguito di denaro contante in Dollari Usa, euro e Franchi Svizzeri per un complessivo controvalore di € 11.857,33 e di 15 assegni bancari privi della clausola di non trasferibilità per € 151.030,95 il tutto per € 162.888,28 ( € 152.888,28 in più del consentito).
Il sig. ha proposto ricorso avverso il decreto sanzionatorio avanti il Tribunale di Parte_1
Milano ai fini dell'annullamento dello stesso data l'inapplicabilità del d.lgs. 195/2008 agli assegni bancari sostenendo: la non equiparabilità degli stessi al denaro contante posto che si tratterebbe di titoli non trasferibili e non qualificabili come titoli al portatore, poiché emessi in conformità con la normativa americana, la quale stabilisce che tali assegni avrebbero potuto essere incassati solo dal beneficiario dell'assegno; la destinazione filantropica degli assegni destinati ad essere devoluti alla “Make-a-Wish” Southern Nevada Foundation, destinazione che non risponderebbe alla finalità propria delle disposizioni di cui al d.lgs. 195/2008 volta invece al contrasto dell'introduzione e reimpiego dei proventi di attività illecite;
la sussistenza della pagina 2 di 10 buona fede ex art. 3 legge 689/81 per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al ricorrente il quale riteneva di portare con sé legittimamente i titoli poi sequestrati intestati alla benefica sopra menzionata. CP_3
Contr Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
In data 4.11.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza oggetto della presente impugnazione con la quale respingeva il ricorso condannando alle spese parte ricorrente.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano , con ricorso in appello Parte_1 ex art. 6 D.lgs. n.150/2011, interponeva appello censurando la decisione assunta dal Giudice di primo grado con un unico motivo di gravame rubricato: “Primo e unico motivo di appello: sull'inapplicabilità dell'art. 3 d.lgs. n. 195/2008 al caso di specie”. Contr Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva il con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione amministrativa irrogata.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano oralmente la causa all'esito del quale incombente la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur qualificando gli assegni come titoli all'ordine e non al portatore, non li ritiene ascrivibili alla categoria degli assegni muniti della clausola di non trasferibilità e, pertanto, non esclusi dal divieto di cui all'art. 3 del d.lgs. 195/2008, in virtù dell'esenzione di cui al co. 5 del citato art. 3, che esclude l'equiparazione degli assegni contenenti la clausola di non trasferibilità al denaro contante. L'appellante contesta tale ricostruzione, osservando come il Tribunale abbia applicato esclusivamente criteri desunti dall'ordinamento italiano, omettendo di considerare la disciplina statunitense, cui quegli assegni erano soggetti, trattandosi di titoli emessi intestati e destinati a soggetti statunitensi, per finalità di beneficenza, e tratti su banche statunitensi. In tale contesto, la clausola “pay to the order of”, riferita a un beneficiario specifico e unico (Make-A-Wish Southern Nevada
Foundation), implicherebbe secondo il diritto bancario statunitense e le prassi operative locali l'originaria non trasferibilità del titolo.
Il motivo non può che essere disatteso.
pagina 3 di 10 Correttamente il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto del ricorso ritenendo applicabile l'art. 3 d.lgs. 195/2008 alla fattispecie in esame data l'assenza della clausola di non trasferibilità sugli assegni oggetto del presente giudizio.
In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, prescrive che “1.
Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento (…)”.
Preliminarmente si evidenzia che la fattispecie in esame relativa all'introduzione nel territorio dello Stato di 15 assegni tratti su istituti bancari statunitensi comporta l'applicazione della normativa prevista dall'art. 59 della legge n. 218 del 1995, che disciplina il diritto internazionale privato italiano rubricato “Titoli di credito”, il quale dispone: “1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130 (5), convertito dalla legge 22 dicembre
1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077 (6), convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia, le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta”.
Pertanto, gli assegni bancari sono disciplinati dalla Convenzione di Ginevra del 1931, la quale, nel fornire norme uniformi di conflitto, indica come criterio risolutivo la legge del luogo in cui il titolo di credito è stato sottoscritto.
pagina 4 di 10 Considerando che nel caso in esame gli assegni risultano emessi presso istituti bancari statunitensi, risulta applicabile la normativa interna statunitense, rappresentata dallo Uniform
Commercial Code il quale stabilisce che:
§ 3-104. NEGOTIABLE INSTRUMENT. (a) Except as provided in subsections (c) and (d),
“negotiable instrument” means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges described in the promise or order, if it: (1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder;
(2) is payable on demand or at a definite time;
and (3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgment or realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor. (b) “Instrument” means a negotiable instrument. (c) An order that meets all of the requirements of subsection (a), except paragraph (1), and otherwise falls within the definition of “check” in subsection (f) is a negotiable instrument and a check. (d) A promise or order other than a check is not an instrument if, at the time it is issued or first comes into possession of a holder, it contains a conspicuous statement, however expressed, to the effect that the promise or order is not negotiable or is not an instrument governed by this Article. (e) An instrument is a “note” if it is a promise and is a “draft” if it is an order. If an instrument falls within the definition of both
“note” and “draft,” a person entitled to enforce the instrument may treat it as either. (f)
“Check” means (i) a draft, other than a documentary draft, payable on demand and drawn on
a bank or (ii) a cashier's check or teller's check. An instrument may be a check even though it is described on its face by another term, such as “money order.”
(g) “Cashier's check” means a draft with respect to which the drawer and drawee are the same bank or branches of the same bank. (h) “Teller's check” means a draft drawn by a bank (i) on another bank, or (ii) payable at or through a bank. (i) “Traveler's check” means an instrument that (i) is payable on demand, (ii) is drawn on or payable at or through a bank, (iii) is designated by the term “traveler's check” or by a substantially similar term, and (iv) requires, as a condition to payment, a countersignature by a person whose specimen signature appears on the instrument. (j) “Certificate of deposit” means an instrument containing an acknowledgment by a bank that a sum of money has been received by the bank and a promise by the bank to repay the sum of money. A certificate of deposit is a note of the bank.1 1 1 Titolo negoziabile. pagina 5 di 10 1 § 3-109. PAYABLE TO BEARER OR TO ORDER. (a) A promise or order is payable to bearer if it: (1) states that it is payable to bearer or to the order of bearer or otherwise indicates that the person in possession of the promise or order is entitled to payment;
(2) does not state a payee;
or (3) states that it is payable “to” or “to the order of :cash” or otherwise indicates that it is not payable to an identified person. (b) A promise or order that is not payable to bearer is payable to order if it is payable (i) to the order of an identified person or (ii) to an identified person or order. A promise or order that is payable to order is payable to the identified person.
(c) An instrument payable to bearer may become payable to an identified person if it is specially indorsed pursuant to Section 3-205(a). An instrument payable to an identified person may become payable to bearer if it is indorsed in blank pursuant to Section 3-205(b)2.
È pertanto alla normativa sopra richiamata che deve guardarsi per verificare se gli assegni oggetto del presente giudizio siano riconducibili alla definizione di denaro contante contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. C, del D.Lgs. 195/2008, che definisce “denaro contante”:- le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
- gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
- gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore,
(a) Ad eccezione di quanto previsto nelle sottosezioni (c) e (d), "strumento negoziabile" indica una promessa incondizionata o un ordine di pagamento di una somma fissa di denaro, con o senza interessi o altri oneri descritti nella promessa o nell'ordine, se: (1) è pagabile al portatore o all'ordine al momento del rilascio o appena entra nel possesso di un titolare;
(2) è pagabile su richiesta o in un momento definito;
e (3) non indica alcuna altra promessa o istruzione, da parte della persona che promette o ordina il pagamento, di compiere alcun atto oltre al pagamento di denaro, ma la promessa o l'ordine può contenere (i) una promessa o un potere di fornire, mantenere o proteggere la garanzia per garantire il pagamento, (ii) un'autorizzazione o potere al possessore di confessare il giudizio o realizzare o cedere la garanzia, o (iii) una rinuncia al beneficio di qualsiasi legge intesa per il vantaggio o la protezione di un debitore. (b) "Strumento": uno strumento negoziabile. (c) Un ordine che soddisfi tutti i requisiti della sottosezione (a), ad eccezione del paragrafo (1), e che altrimenti rientra nella definizione di "assegno" nella sottosezione (f) è uno strumento negoziabile e un assegno. (d) Una promessa o un ordine diverso da un assegno non è uno strumento se, nel momento in cui viene emesso o entra per la prima volta in possesso di un detentore, contiene una dichiarazione evidente, comunque espressa, secondo cui la promessa o l'ordine è non negoziabile o non è uno strumento disciplinato dal presente articolo. (e) Uno strumento è una "note (promessa di pagamento n.d.r.)" se è una promessa ed è una "draft (ordine di pagamento, n.d.r.)" se si tratta di un ordine. Se uno strumento rientra nella definizione sia di "promessa" che di "ordine", una persona autorizzata a far valere lo strumento può considerarla come una delle due. (f) "Assegno" significa (i) un ordine di pagamento, diversa da un assegno documentario, pagabile su richiesta e tratto su una banca o (ii) un assegno circolare o bancario. Uno strumento può essere un assegno anche se è definito da un altro termine, come "ordine di pagamento". (g) "Assegno circolare", un assegno in relazione al quale l'ordinante e il beneficiario sono la stessa banca o filiali della stessa banca. (h) "Assegno bancario": un assegno tratto da una banca (i) su un'altra banca, o (ii) pagabile presso o attraverso una banca. (i) "Traveller's check" indica uno strumento che (i) è pagabile a richiesta, (ii) è tratto su o pagabile presso o attraverso una banca, (iii) è designato con il termine "traveler's check" o da un analogo termine, e (iv) richiede, come condizione per il pagamento, una controfirma di una persona la cui firma appaia sullo strumento. (j) "Certificato di deposito": uno strumento contenente una conferma da parte di una banca che una somma di denaro è stata ricevuta dalla banca e una promessa da parte della banca di rimborsare la somma di denaro. Un certificato di deposito è una nota della banca. 2 Pagamento al portatore o all'ordine (a) Una promessa o un ordine è pagabile al portatore se: (1) dichiara che è pagabile al portatore o all'ordine del portatore o altrimenti indica che la persona in possesso della promessa o dell'ordine ha diritto al pagamento;
(2) non indica un beneficiario;
o (3) dichiara che è pagabile “a” o “all'ordine di: in contanti” o altrimenti indica che non è pagabile a una persona identificata. (b) Una promessa o un ordine che non è pagabile al portatore è pagabile all'ordine se è pagabile: (i) all'ordine di una persona identificata o (ii) a una persona o un ordinante identificati. Una promessa o un ordine pagabile per l'ordine è pagabile alla persona identificata. (c) Uno strumento pagabile al portatore può diventare pagabile a una persona identificata se è girato in forma speciale ai sensi della Sezione 3-205 (a). Uno strumento pagabile a una persona identificata può diventare pagabile al portatore se è indistinto in bianco ai sensi della Sezione 3-205 (b). pagina 6 di 10 girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
- gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Nel caso di specie, la Corte rileva che i documenti allegati in copia dal ricorrente presentano i requisiti tipici degli strumenti di pagamento “all'ordine”, recando indicazione della data, dell'importo, del soggetto traente, nonché di un beneficiario nominato, accompagnata dalla formula “pay to the order of”.
Tuttavia, ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di circolazione del denaro contante, non è sufficiente accertare che si tratti di titoli pagabili all'ordine ma occorre verificare se tali titoli siano anche trasferibili.
In particolare, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 195/2008 nell'individuare le fattispecie escluse dall'applicazione del decreto in questione (quindi esentate dagli obblighi di dichiarazione dei movimenti di denaro contante in ingresso o in uscita dal territorio comunitario), richiede che gli strumenti negoziali non siano ulteriormente trasferibili (“Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”).
Nel caso concreto, gli assegni prodotti dal ricorrente – forniti in copia fotostatica limitatamente al lato anteriore – non riportano tale clausola. Inoltre, anche l'eventuale allegazione del retro
(dove viene apposta l'eventuale girata) non avrebbe modificato l'esito della valutazione, atteso che, secondo il diritto statunitense, la clausola “not negotiable” non è sufficiente a rendere l'assegno intrasferibile. In particolare, lo (§ 3-206. RESTRICTIVE Controparte_4
INDORSEMENT. (a) An indorsement limiting payment to a particular person or otherwise prohibiting further transfer or negotiation of the instrument is not effective to prevent further transfer or negotiation of the instrument. […]) stabilisce che un'indicazione restrittiva della trasferibilità, come ad esempio quella che limita il pagamento a un soggetto determinato, non impedisce di per sé ulteriori trasferimenti o negoziazioni del titolo (nello stesso senso ha così deciso il Tribunale di Firenze con sentenza n. 2211-2019).
Dall'applicazione delle norme dedotte discende l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato dal sig. , dato che lo stesso: non ha dichiarato al passaggio Parte_1 della frontiera il possesso di assegni bancari statunitensi di valore pari a euro 151.030,95; tali assegni, pur contenendo uno specifico destinatario, non erano neppure muniti della clausola della non negoziabilità (che in ogni caso sarebbe inidonea a escludere il trasferimento del pagina 7 di 10 titolo); detti assegni non soddisfano i requisiti necessari all'esclusione dell'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 195/2008 previsti dal co. 5 dello stesso articolo.
Oltre all'elemento oggettivo, sussiste anche l'elemento soggettivo dell'illecito. Come correttamente rilevato dal giudice in primo grado è evidenziabile un addebito quantomeno colposo in concreto che esclude la buona fede. Il fatto di trasportare titoli di credito di valore così elevato avrebbe dovuto imporre una verifica preventiva – e non successiva – sulla liceità dell'operazione e sull'eventuale obbligo dichiarativo. Inoltre, il difetto di buona fede risulta ulteriormente confermato dall'omessa dichiarazione preventiva dell'introduzione di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista dalla legge. Tali circostanze, valutate congiuntamente, impediscono di riconoscere la sussistenza di una condotta incolpevole da parte del trasgressore.
Inoltre, per quanto riguarda le prove documentali fornite dall'appellante, tra cui la dichiarazione in affidavit è bene dire che non ha valore di atto pubblico ma ha la valenza di autenticare la firma del deponente senza certificare l'autenticità di quanto dichiarato.
Qualora, poi, l' sia prodotto in un procedimento pendente in Paese diverso da quello CP_5 di provenienza, è chiaro che sorge l'esigenza di munire il documento di Legalizzazione o
Apostille.
Attesa la reciproca fiducia intercorrente tra gli ordinamenti giuridici, è chiaro che istituti giuridici stranieri ben possono essere riconosciuti nell'ordinamento italiano sempreché essi non siano in contrasto con l'ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio) italiano.
La valenza probatoria va valutata con riferimento alla situazione concreta e nel caso specifico la finalità meramente “celebrativa” della introduzione degli assegni in Italia non assume rilevanza atteso che ciò che la norma mira a tutelare è l'interesse pubblico a conoscere il deflusso o l'afflusso da o nel paese di mezzi finanziari di rilievo: c.d. monitoraggio valutario
(cfr. FINALITA' all'art. 2 del d.lgs. 195/2008).
Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado l'obbligo di cui all'art. 3 del
D.lgs 195/2008 “prescinde dalle finalità di cessione della valuta/titoli trasportata poiché la dichiarazione valutaria va effettuata al semplice passaggio della frontiera nel caso in cui si trasportino beni, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 195, di importo superiore ad euro 10.000,00.
Difatti, “L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di pagina 8 di 10 confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto;
si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme.” (Cass. Civ. Sez. II^, Ord. n. 29236/2019; Cass. Civ.
Sez. V^, Sent. n. 13670/2009), come è avvenuto nella vicenda in esame. Quindi la ratio della norma è quella di assoggettare all'obbligo di dichiarazione ogni passaggio transfrontaliero di denaro, titoli o valori, al solo scopo di rilevazione globale dei movimenti di capitale ai confini”
(cfr. anche Sent Trib. Civ. Milano, Sez. I^, resa in data 18.12.2020 nel Proc. Civ. nrg 111/2020) in quanto “l'adempimento omesso non è inteso ad evitare illeciti trasferimenti di somme, ma risulta preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere” (cfr.
Cass.Civ. n. 5248/2008).”
In conclusione, alla luce delle risultanze documentali e delle norme applicabili, gli assegni oggetto del presente giudizio devono essere considerati strumenti negoziabili soggetti all'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 3 del d.lgs. 195/2008 e l'omissione di tale adempimento impone il rigetto dell'appello e la conferma della sanzione irrogata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione, minimi per la fase di decisione.
Sussistono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importocorrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito all'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.4806/2024 pubblicata in data 11.06.2024 dal Tribunale di Milano così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, Parte_1 che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 5.211,00 oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 9 di 10 - Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.
[...]
13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10