Art. 2.
La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.
La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.