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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/08/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 535/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in San Donato Milanese, piazza Santa Parte_1
Barbara, n. 7, cod. fisc. , in persona del procuratore, avv. Francesca Muraca, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Ludovico Lucibello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Milano, alla via San Barnaba, n. 39; ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via CP_1
Crocinola, n. 33, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco Ceschini
e Domenico Di Donato ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, n. 21, presso lo studio del primo;
resistente
NONCHE'
, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura generale alle liti per atto pubblico del notaio d' del 14 Persona_1 Per_2
1 marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Marina Colarieti, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; intimata
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE, EX ARTT. 44 E 50 D.P.R. n. 327/2001;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “accertare e dichiarare che la stima definitiva dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei terreni di proprietà della NO (siti nel Comune di Castel San Giorgio (SA), CP_1 contraddistinti al foglio n. 11 particelle 1638, 164, 1632, 482, 281), è stata condotta e adottata a maggioranza dal Collegio Tecnico applicando criteri errati e diversi da quelli previsti dalla legge e per l'effetto, accertare e dichiarare che le indennità di asservimento e occupazione temporanea spettanti alla NO , proprietaria dei terreni di CP_1 cui sopra, è pari ad € 11.481,00 così come specificata nel piano particellare di cui al decreto di occupazione temporanea e asservimento emesso dall'autorità espropriante,
con atto dirigenziale n. 197 del 16 marzo 2022. Con vittoria di spese Controparte_2
e competenze e accessori tutti di legge del presente giudizio”; per la resistente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare il ricorso, per tutto quanto dedotto ed eccepito nella presente comparsa di costituzione, perché inammissibile e/o improcedibile, infondato in fatto e diritto e carente dei presupposti di legge sulla scorta dei motivi meglio precisati in narrativa;
- emettere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti e porre definitivamente a carico della ricorrente le spese e compensi del Collegio Tecnico;
- in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali con attribuzione ai sottoscritti procuratori”; per l'intimata (come da memoria difensiva) – “dichiarare la domanda inammissibile nei confronti della carente di legittimazione passiva;
nel merito rigettare Controparte_2 il ricorso in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 22 maggio 2023 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 d.lgs.
n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., la spiegava opposizione alla Parte_1 stima dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei fondi di proprietà di , censiti nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, CP_1
2 particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, ed interessati dai lavori di realizzazione di un metanodotto, assumendo che il collegio tecnico di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, nel liquidarla in complessivi euro 49.597,75, aveva utilizzato criteri ed espresso valutazioni del tutto svincolati dai parametri di riferimento e dai valori della zona.
Specificamente, la lamentava che il collegio peritale: 1) si era Parte_1 avvalso dei dati forniti dalle agenzie immobiliari, atteso che tali elementi riflettevano le valutazioni e le aspettative dei venditori e non i valori effettivi dei beni;
2) aveva ritenuto che l'asservimento delle aree in oggetto comportasse limitazioni alle coltivazioni, che, in realtà, non subivano alcun pregiudizio, senza considerare, inoltre, che le limitate potenzialità edificatorie dei fondi non venivano comunque penalizzate dalla realizzazione del metanodotto;
3) aveva riconosciuto alla non solo l'indennità di occupazione di CP_1 cui all'art. 50 D.P.R. n. 327/2001, ma anche il ristoro della perdita delle piantagioni e dei frutti pendenti, duplicando indebitamente tale voce di danno.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 luglio 2023, la CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione, ritenendo immune de censure la stima effettuata dal collegio tecnico nominato ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001.
Con comparsa di costituzione depositata il 30 maggio 2023, la Controparte_2 eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva in ordine al pagamento dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei fondi controversi.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione dell'indennità dovuta alla per effetto della servitù di CP_1 metanodotto costituita dalla sui fondi di sua proprietà ed in favore Controparte_2 della nonché per la loro transitoria occupazione, veniva riservata Parte_1 per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs. n.
151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in Controparte_2 ordine al difetto della propria legittimazione passiva sostanziale, atteso che la Parte_1
non ha formulato alcuna domanda nei suoi confronti, per averle notificato il
[...] ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, soltanto quale Autorità che, in data 16 marzo 2022, aveva emanato il decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, al fine di consentire la realizzazione
3 del metanodotto in oggetto, essendo l'opposizione alla stima delle indennità di cui agli artt. 44 e 50 D.P.R. n. 327/2001 stata proposta nei riguardi unicamente della id est CP_1 della parte che, come proprietaria di quei cespiti, aveva il diritto di ottenerne il pagamento.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, occorre rilevare che il consulente tecnico d'ufficio, ad evasione dell'incarico conferitogli con ordinanza istruttoria del 25/27 ottobre 2023, ha correttamente stimato l'indennità spettante alla ai sensi dell'art. CP_1
44 D.P.R. n. 327/2001 sulla base del criterio del valore complementare, determinandola, dunque, nella differenza tra il valore di mercato posseduto dai fondi controversi in data antecedente all'emanazione, da parte della del decreto di Controparte_2 asservimento ed occupazione temporanea n. 197/2022 e quello risultante all'esito dell'imposizione del vincolo limitativo del pieno esercizio del diritto dominicale.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base di procedimenti sintetico- comparativi, ha previamente quantificato in euro 34,50/mq. il valore unitario dei fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, particelle 1638,
164, 1632, 482 e 281, prima della costituzione della servitù coattiva di metanodotto alla luce non solo della possibilità di impiantarvi frutteti di alto e medio fusto, ma anche delle suscettività di trasformazione consentite dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico come aree di pertinenza “a vantaggio di negozi, uffici, abitazioni”, “verde attrezzato per il gioco e lo sport, impianti sportivi, chioschi, giardini, arredo urbano, parcheggi a raso” nell'ambito delle zone agricole omogenee “ – in ambito CP_3 perirbano produttivo” e “Std – spazi di uso pubblico a parco o per il gioco e lo sport”, nelle quali ricadono rispettivamente le particelle 1638 e 164 e le particelle 1632, 281 e
482, avvalendosi, a tal fine, di fonti indirette (osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, borsino immobiliare e listino immobiliare FIAIP), e dirette
(offerte commerciali e atti pubblici di compravendita) da cui desumere il prezzo di mercato di cespiti aventi caratteristiche similari per ubicazione territoriale e vocazione.
L'ausiliario, di seguito, ha stimato in euro 19,70/mq. il valore unitario dei fondi di proprietà della dopo la costituzione della servitù di metanodotto e, quindi, come CP_1 meri seminativi irrigui, senza alcun margine di suscettività di trasformazione, anche in tal caso utilizzando fonti indirette (valori fondiari medi unitari dell'anno 2022, ragguagliati con coefficienti di merito) e dirette (offerte commerciali e atti pubblici di compravendita) per individuare il prezzo di mercato di terreni della zona privi di plusvalenze.
Individuata in euro 14,80/mq. la differenza tra il valore unitario dei fondi in esame prima dell'imposizione del gravame (euro 34,50/mq.) e quello successivo (euro 19,70/mq.) e
4 moltiplicato tale importo per i 2.210 mq. (di cui 1.113 mq. per la particella 1638, 106 mq. per la particella 164, 413 mq. per la particella 1632, 493 mq. per la particella 482 e 85 mq. per la particella 281) della superficie interessata dalla realizzazione del metanodotto, il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto a determinare in euro 33.000,00 l'indennità di asservimento coattivo dovuta alla CP_1
Tale valutazione estimativa non risulta in alcun modo inficiata da rilievi della Parte_1
secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, da un lato, ha erroneamente
[...] sostenuto che l'asservimento delle aree di proprietà della precluderebbe l'ordinaria CP_1 coltivazione di frutteti e, dall'altro, ha omesso di valutare il preesistente vincolo ferroviario che rendeva i fondi in questione già privi delle potenzialità trasformative consentite dal piano urbanistico comunale.
Ed invero, in ordine alla prima doglianza, il consulente tecnico d'ufficio ha chiaramente precisato che i fondi della prima dell'occupazione e dell'inizio dei lavori di CP_1 realizzazione dell'opera pubblica, erano adibiti a frutteto con alberi alti fino a dieci metri,
i cui profondi apparati radicali ne precludono il reimpianto, giacché raggiungerebbero il metanodotto ed interferirebbero con esso, con la conseguenza che l'installazione di tubazioni interrate limita in maniera incontrovertibile l'attività agricola dei suoli, ledendone le potenzialità e comprimendo le facoltà insite nel diritto dominicale.
L'ausiliario, del resto, ha evidenziato che “taluni risultati sperimentali, ottenuti in contesti interattivi tra apparati radicali e condotta interrata, confermano una stretta correlazione tra integrità delle radici e stabilità delle piante”, sicché “le “alberature, le cui radici sono interessate da interazioni con condotte del gas, della luce, della telefonia, ecc., mostrerebbero una maggiore instabilità e contestuale facilità di caduta”, osservando, inoltre, che “appare estremamente improbabile che un 'imprenditore agricolo ordinario' sia disposto ad investire le proprie risorse con alberature ad alto fusto proprio in corrispondenza della condotta, essendo egli stesso pienamente consapevole degli interventi di manutenzione periodica cui la condotta andrebbe giocoforza soggetta nel tempo, e a nulla vale – in tale ragionamento imprenditoriale – il discorso dei consequenziali e previsti risarcimenti.
Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata valutazione del preesistente vincolo ferroviario ai fini della determinazione del valore di mercato dei fondi, l'ausiliario, nel replicare alle osservazioni formulate dal consulente tecnico della Parte_1
ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., ha correttamente affermato che l'art. 49
[...]
D.P.R. n. 753/1980, che prescrive il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o
5 manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di trenta metri dalla più vicina rotaia, non costituisce fattore ostativo alle suscettività di trasformazione dei suoli, atteso che le destinazioni indicate nella relazione peritale come alternative a quella prettamente agricola, “peraltro, come detto, compatibili con il piano urbanistico comunale vigente sia all'attualità che all'epoca dell'asservimento, non prevedono forzatamente la realizzazione di manufatti, ma di opere quali arredo urbano, parcheggio, impianti sportivi quali, ad esempio, un campo di bocce che comporta la non permeabilità del terreno, ma allo stesso tempo la non costruzione di manufatti o edifici. Ed anche il chiosco, citato dalla scrivente CTU, sarebbe un'opera del tutto provvisionale ed anche amovibile, e non di certo un edificio o un manufatto che si intende permanente e non amovibile”.
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio, “per citare un esempio di realtà concrete sulla linea esistente Salerno-Battipaglia”, ha riportato “immagini raffiguranti parcheggi e piazzali di stoccaggio compatibili con il vincolo ferroviario”, che, dunque, consente la realizzazione di “parcheggi asfaltati o piazzali di stoccaggio, a differenza del vincolo
di asservimento a in cui tali usi si configurano come suscettività Pt_1 Pt_1 perdute”, richiamando e riproducendo, a sostegno di tale conclusione, anche la tavola 25 del piano urbanistico del Comune di Castel San Giorgio dalla quale emerge graficamente la sussistenza di “aree compatibili con parcheggi, piazzali, giardini, arredo urbano ecc.., nonostante il vincolo ferroviario”.
Pertanto, ad onta di quanto eccepito dalla , la compromissione delle Parte_1 potenzialità di trasformazione dei fondi appartenenti alla deriva, quale CP_1 conseguenza diretta ed immediata, non dalla sussistenza del pregresso vincolo ferroviario dal quale è gravata l'area della loro ubicazione, ma dalla sopravvenuta imposizione della servitù di metanodotto, che, impedendo anche la cementificazione dei suoli, esclude ab imis la possibilità di destinarli ad utilizzazioni diverse da quella meramente agricola, a sua volta limitata alla coltivazione di piantagioni di non alto fusto, sicché non residua alcun margine di dubbio in ordine alla validità delle risultanze peritali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel determinare in euro 33.000,00 l'indennità di asservimento coattivo dovuta alla resistente.
Di contro, non risulta condivisibile, giacché privo di fondamento normativo, il metodo estimativo con il quale l'ausiliario ha calcolato l'indennità spettante alla per la CP_1 temporanea occupazione dei fondi in esame sulla base dei redditi non percepiti in tale periodo temporale e dei frutti pendenti non raccolti, dovendo trovare applicazione il criterio generale previsto dall'art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001.
6 Ne deriva che l'indennità dovuta alla per l'occupazione della superficie di 2.819 CP_1 mq. dei fondi in questione, durata, per trenta mesi, dal 23 maggio 2022 al 30 novembre
2024, deve essere liquidata, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001, che ne sancisce la debenza, per ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, in misura pari ad un dodicesimo di quella annua, in euro 20.261,56, utilizzando a tal fine il valore venale unitario di euro 34,50/mq., posseduto dai fondi prima dell'emanazione del decreto regionale n. 197/2022, vale a dire quello che sarebbe stato assunto per determinare l'ipotetica indennità spettante per l'ablazione dei beni.
In definitiva, la ha diritto di ottenere, a titolo di indennità di asservimento e di CP_1 occupazione transitoria dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 11, particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, la corresponsione della complessiva somma di euro 53.261,56, sicché le conclusioni rassegnate dalla terna dei tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 risultano sostanzialmente corrette, derivando la lieve eccedenza di tale importo rispetto a quello di euro 49.597,75 dal protrarsi, nel corso del giudizio, dello stato di indisponibilità dei suoli per un periodo maggiore dei diciotto mesi originariamente previsti dalla con il decreto n. 197/2022 Controparte_2
e considerati dal predetto collegio peritale ai fini estimativi.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla , che ha infondatamente Parte_1 censurato le risultanze dalla relazione estimativa redatta dal collegio peritale ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'ammontare dell'indennità di asservimento coattivo ed occupazione temporanea oggetto di contestazione, ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro CP_1
6.200,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Ceschini e Domenico Di Donato, quali procuratori distrattari della resistente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della Parte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in favore dell'ausiliario, con decreto
7 del 19 giugno 2025, in euro 1.797,37, di cui euro 657,84 per esborsi ed euro 1.139,53 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto percepito.
Restano irripetibili, infine, le spese processuali sostenute dalla Controparte_2 giacché, come innanzi evidenziato, la non ha formulato alcuna Parte_1 domanda nei suoi confronti, avendole notificato il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 29, comma
4, d.lgs. n. 150/2011, soltanto quale Autorità emanante il decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea dei fondi appartenenti alla CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla il 22 maggio 2023 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 Parte_1
d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. ordina alla di depositare la somma di euro 53.261,56 presso Parte_1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Salerno, previa detrazione dell'importo eventualmente già versato;
3. condanna la alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Parte_1
Ceschini e Domenico Di Donato, quali procuratori distrattari di , ex art. CP_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
6.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del 19 giugno 2025, in euro 1.797,37, di cui euro 657,84 per esborsi ed euro 1.139,53 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario;
5. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla Controparte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 535/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in San Donato Milanese, piazza Santa Parte_1
Barbara, n. 7, cod. fisc. , in persona del procuratore, avv. Francesca Muraca, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Ludovico Lucibello, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Milano, alla via San Barnaba, n. 39; ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente, alla via CP_1
Crocinola, n. 33, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco Ceschini
e Domenico Di Donato ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, n. 21, presso lo studio del primo;
resistente
NONCHE'
, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81, cod. fisc. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura generale alle liti per atto pubblico del notaio d' del 14 Persona_1 Per_2
1 marzo 2018, rep. n. 33646 – racc. n. 15752, dall'avv. Marina Colarieti, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Abella Salernitana, n. 3; intimata
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA' DI
ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE, EX ARTT. 44 E 50 D.P.R. n. 327/2001;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per la ricorrente (come da atto introduttivo del giudizio) – “accertare e dichiarare che la stima definitiva dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei terreni di proprietà della NO (siti nel Comune di Castel San Giorgio (SA), CP_1 contraddistinti al foglio n. 11 particelle 1638, 164, 1632, 482, 281), è stata condotta e adottata a maggioranza dal Collegio Tecnico applicando criteri errati e diversi da quelli previsti dalla legge e per l'effetto, accertare e dichiarare che le indennità di asservimento e occupazione temporanea spettanti alla NO , proprietaria dei terreni di CP_1 cui sopra, è pari ad € 11.481,00 così come specificata nel piano particellare di cui al decreto di occupazione temporanea e asservimento emesso dall'autorità espropriante,
con atto dirigenziale n. 197 del 16 marzo 2022. Con vittoria di spese Controparte_2
e competenze e accessori tutti di legge del presente giudizio”; per la resistente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare il ricorso, per tutto quanto dedotto ed eccepito nella presente comparsa di costituzione, perché inammissibile e/o improcedibile, infondato in fatto e diritto e carente dei presupposti di legge sulla scorta dei motivi meglio precisati in narrativa;
- emettere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti e porre definitivamente a carico della ricorrente le spese e compensi del Collegio Tecnico;
- in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali con attribuzione ai sottoscritti procuratori”; per l'intimata (come da memoria difensiva) – “dichiarare la domanda inammissibile nei confronti della carente di legittimazione passiva;
nel merito rigettare Controparte_2 il ricorso in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto il 22 maggio 2023 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 d.lgs.
n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., la spiegava opposizione alla Parte_1 stima dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei fondi di proprietà di , censiti nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, CP_1
2 particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, ed interessati dai lavori di realizzazione di un metanodotto, assumendo che il collegio tecnico di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, nel liquidarla in complessivi euro 49.597,75, aveva utilizzato criteri ed espresso valutazioni del tutto svincolati dai parametri di riferimento e dai valori della zona.
Specificamente, la lamentava che il collegio peritale: 1) si era Parte_1 avvalso dei dati forniti dalle agenzie immobiliari, atteso che tali elementi riflettevano le valutazioni e le aspettative dei venditori e non i valori effettivi dei beni;
2) aveva ritenuto che l'asservimento delle aree in oggetto comportasse limitazioni alle coltivazioni, che, in realtà, non subivano alcun pregiudizio, senza considerare, inoltre, che le limitate potenzialità edificatorie dei fondi non venivano comunque penalizzate dalla realizzazione del metanodotto;
3) aveva riconosciuto alla non solo l'indennità di occupazione di CP_1 cui all'art. 50 D.P.R. n. 327/2001, ma anche il ristoro della perdita delle piantagioni e dei frutti pendenti, duplicando indebitamente tale voce di danno.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 luglio 2023, la CP_1 contestava la fondatezza dell'opposizione, ritenendo immune de censure la stima effettuata dal collegio tecnico nominato ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001.
Con comparsa di costituzione depositata il 30 maggio 2023, la Controparte_2 eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva in ordine al pagamento dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea dei fondi controversi.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione dell'indennità dovuta alla per effetto della servitù di CP_1 metanodotto costituita dalla sui fondi di sua proprietà ed in favore Controparte_2 della nonché per la loro transitoria occupazione, veniva riservata Parte_1 per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, a norma degli artt. 3, comma 3, d.lgs. n.
151/2011 e 281 terdecies c.p.c..
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla in Controparte_2 ordine al difetto della propria legittimazione passiva sostanziale, atteso che la Parte_1
non ha formulato alcuna domanda nei suoi confronti, per averle notificato il
[...] ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, soltanto quale Autorità che, in data 16 marzo 2022, aveva emanato il decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, al fine di consentire la realizzazione
3 del metanodotto in oggetto, essendo l'opposizione alla stima delle indennità di cui agli artt. 44 e 50 D.P.R. n. 327/2001 stata proposta nei riguardi unicamente della id est CP_1 della parte che, come proprietaria di quei cespiti, aveva il diritto di ottenerne il pagamento.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, occorre rilevare che il consulente tecnico d'ufficio, ad evasione dell'incarico conferitogli con ordinanza istruttoria del 25/27 ottobre 2023, ha correttamente stimato l'indennità spettante alla ai sensi dell'art. CP_1
44 D.P.R. n. 327/2001 sulla base del criterio del valore complementare, determinandola, dunque, nella differenza tra il valore di mercato posseduto dai fondi controversi in data antecedente all'emanazione, da parte della del decreto di Controparte_2 asservimento ed occupazione temporanea n. 197/2022 e quello risultante all'esito dell'imposizione del vincolo limitativo del pieno esercizio del diritto dominicale.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base di procedimenti sintetico- comparativi, ha previamente quantificato in euro 34,50/mq. il valore unitario dei fondi riportati nel catasto terreni del Comune di Castel San Giorgio al foglio 11, particelle 1638,
164, 1632, 482 e 281, prima della costituzione della servitù coattiva di metanodotto alla luce non solo della possibilità di impiantarvi frutteti di alto e medio fusto, ma anche delle suscettività di trasformazione consentite dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico come aree di pertinenza “a vantaggio di negozi, uffici, abitazioni”, “verde attrezzato per il gioco e lo sport, impianti sportivi, chioschi, giardini, arredo urbano, parcheggi a raso” nell'ambito delle zone agricole omogenee “ – in ambito CP_3 perirbano produttivo” e “Std – spazi di uso pubblico a parco o per il gioco e lo sport”, nelle quali ricadono rispettivamente le particelle 1638 e 164 e le particelle 1632, 281 e
482, avvalendosi, a tal fine, di fonti indirette (osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, borsino immobiliare e listino immobiliare FIAIP), e dirette
(offerte commerciali e atti pubblici di compravendita) da cui desumere il prezzo di mercato di cespiti aventi caratteristiche similari per ubicazione territoriale e vocazione.
L'ausiliario, di seguito, ha stimato in euro 19,70/mq. il valore unitario dei fondi di proprietà della dopo la costituzione della servitù di metanodotto e, quindi, come CP_1 meri seminativi irrigui, senza alcun margine di suscettività di trasformazione, anche in tal caso utilizzando fonti indirette (valori fondiari medi unitari dell'anno 2022, ragguagliati con coefficienti di merito) e dirette (offerte commerciali e atti pubblici di compravendita) per individuare il prezzo di mercato di terreni della zona privi di plusvalenze.
Individuata in euro 14,80/mq. la differenza tra il valore unitario dei fondi in esame prima dell'imposizione del gravame (euro 34,50/mq.) e quello successivo (euro 19,70/mq.) e
4 moltiplicato tale importo per i 2.210 mq. (di cui 1.113 mq. per la particella 1638, 106 mq. per la particella 164, 413 mq. per la particella 1632, 493 mq. per la particella 482 e 85 mq. per la particella 281) della superficie interessata dalla realizzazione del metanodotto, il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto a determinare in euro 33.000,00 l'indennità di asservimento coattivo dovuta alla CP_1
Tale valutazione estimativa non risulta in alcun modo inficiata da rilievi della Parte_1
secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, da un lato, ha erroneamente
[...] sostenuto che l'asservimento delle aree di proprietà della precluderebbe l'ordinaria CP_1 coltivazione di frutteti e, dall'altro, ha omesso di valutare il preesistente vincolo ferroviario che rendeva i fondi in questione già privi delle potenzialità trasformative consentite dal piano urbanistico comunale.
Ed invero, in ordine alla prima doglianza, il consulente tecnico d'ufficio ha chiaramente precisato che i fondi della prima dell'occupazione e dell'inizio dei lavori di CP_1 realizzazione dell'opera pubblica, erano adibiti a frutteto con alberi alti fino a dieci metri,
i cui profondi apparati radicali ne precludono il reimpianto, giacché raggiungerebbero il metanodotto ed interferirebbero con esso, con la conseguenza che l'installazione di tubazioni interrate limita in maniera incontrovertibile l'attività agricola dei suoli, ledendone le potenzialità e comprimendo le facoltà insite nel diritto dominicale.
L'ausiliario, del resto, ha evidenziato che “taluni risultati sperimentali, ottenuti in contesti interattivi tra apparati radicali e condotta interrata, confermano una stretta correlazione tra integrità delle radici e stabilità delle piante”, sicché “le “alberature, le cui radici sono interessate da interazioni con condotte del gas, della luce, della telefonia, ecc., mostrerebbero una maggiore instabilità e contestuale facilità di caduta”, osservando, inoltre, che “appare estremamente improbabile che un 'imprenditore agricolo ordinario' sia disposto ad investire le proprie risorse con alberature ad alto fusto proprio in corrispondenza della condotta, essendo egli stesso pienamente consapevole degli interventi di manutenzione periodica cui la condotta andrebbe giocoforza soggetta nel tempo, e a nulla vale – in tale ragionamento imprenditoriale – il discorso dei consequenziali e previsti risarcimenti.
Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata valutazione del preesistente vincolo ferroviario ai fini della determinazione del valore di mercato dei fondi, l'ausiliario, nel replicare alle osservazioni formulate dal consulente tecnico della Parte_1
ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., ha correttamente affermato che l'art. 49
[...]
D.P.R. n. 753/1980, che prescrive il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o
5 manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di trenta metri dalla più vicina rotaia, non costituisce fattore ostativo alle suscettività di trasformazione dei suoli, atteso che le destinazioni indicate nella relazione peritale come alternative a quella prettamente agricola, “peraltro, come detto, compatibili con il piano urbanistico comunale vigente sia all'attualità che all'epoca dell'asservimento, non prevedono forzatamente la realizzazione di manufatti, ma di opere quali arredo urbano, parcheggio, impianti sportivi quali, ad esempio, un campo di bocce che comporta la non permeabilità del terreno, ma allo stesso tempo la non costruzione di manufatti o edifici. Ed anche il chiosco, citato dalla scrivente CTU, sarebbe un'opera del tutto provvisionale ed anche amovibile, e non di certo un edificio o un manufatto che si intende permanente e non amovibile”.
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio, “per citare un esempio di realtà concrete sulla linea esistente Salerno-Battipaglia”, ha riportato “immagini raffiguranti parcheggi e piazzali di stoccaggio compatibili con il vincolo ferroviario”, che, dunque, consente la realizzazione di “parcheggi asfaltati o piazzali di stoccaggio, a differenza del vincolo
di asservimento a in cui tali usi si configurano come suscettività Pt_1 Pt_1 perdute”, richiamando e riproducendo, a sostegno di tale conclusione, anche la tavola 25 del piano urbanistico del Comune di Castel San Giorgio dalla quale emerge graficamente la sussistenza di “aree compatibili con parcheggi, piazzali, giardini, arredo urbano ecc.., nonostante il vincolo ferroviario”.
Pertanto, ad onta di quanto eccepito dalla , la compromissione delle Parte_1 potenzialità di trasformazione dei fondi appartenenti alla deriva, quale CP_1 conseguenza diretta ed immediata, non dalla sussistenza del pregresso vincolo ferroviario dal quale è gravata l'area della loro ubicazione, ma dalla sopravvenuta imposizione della servitù di metanodotto, che, impedendo anche la cementificazione dei suoli, esclude ab imis la possibilità di destinarli ad utilizzazioni diverse da quella meramente agricola, a sua volta limitata alla coltivazione di piantagioni di non alto fusto, sicché non residua alcun margine di dubbio in ordine alla validità delle risultanze peritali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nel determinare in euro 33.000,00 l'indennità di asservimento coattivo dovuta alla resistente.
Di contro, non risulta condivisibile, giacché privo di fondamento normativo, il metodo estimativo con il quale l'ausiliario ha calcolato l'indennità spettante alla per la CP_1 temporanea occupazione dei fondi in esame sulla base dei redditi non percepiti in tale periodo temporale e dei frutti pendenti non raccolti, dovendo trovare applicazione il criterio generale previsto dall'art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001.
6 Ne deriva che l'indennità dovuta alla per l'occupazione della superficie di 2.819 CP_1 mq. dei fondi in questione, durata, per trenta mesi, dal 23 maggio 2022 al 30 novembre
2024, deve essere liquidata, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001, che ne sancisce la debenza, per ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, in misura pari ad un dodicesimo di quella annua, in euro 20.261,56, utilizzando a tal fine il valore venale unitario di euro 34,50/mq., posseduto dai fondi prima dell'emanazione del decreto regionale n. 197/2022, vale a dire quello che sarebbe stato assunto per determinare l'ipotetica indennità spettante per l'ablazione dei beni.
In definitiva, la ha diritto di ottenere, a titolo di indennità di asservimento e di CP_1 occupazione transitoria dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Castel San
Giorgio al foglio 11, particelle 1638, 164, 1632, 482 e 281, la corresponsione della complessiva somma di euro 53.261,56, sicché le conclusioni rassegnate dalla terna dei tecnici di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 risultano sostanzialmente corrette, derivando la lieve eccedenza di tale importo rispetto a quello di euro 49.597,75 dal protrarsi, nel corso del giudizio, dello stato di indisponibilità dei suoli per un periodo maggiore dei diciotto mesi originariamente previsti dalla con il decreto n. 197/2022 Controparte_2
e considerati dal predetto collegio peritale ai fini estimativi.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla , che ha infondatamente Parte_1 censurato le risultanze dalla relazione estimativa redatta dal collegio peritale ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'ammontare dell'indennità di asservimento coattivo ed occupazione temporanea oggetto di contestazione, ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dalla in complessivi euro CP_1
6.200,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore degli avv.ti Francesco Ceschini e Domenico Di Donato, quali procuratori distrattari della resistente, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della Parte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in favore dell'ausiliario, con decreto
7 del 19 giugno 2025, in euro 1.797,37, di cui euro 657,84 per esborsi ed euro 1.139,53 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto percepito.
Restano irripetibili, infine, le spese processuali sostenute dalla Controparte_2 giacché, come innanzi evidenziato, la non ha formulato alcuna Parte_1 domanda nei suoi confronti, avendole notificato il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 29, comma
4, d.lgs. n. 150/2011, soltanto quale Autorità emanante il decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea dei fondi appartenenti alla CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla il 22 maggio 2023 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 Parte_1
d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. ordina alla di depositare la somma di euro 53.261,56 presso Parte_1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Salerno, previa detrazione dell'importo eventualmente già versato;
3. condanna la alla refusione, in favore degli avv.ti Francesco Parte_1
Ceschini e Domenico Di Donato, quali procuratori distrattari di , ex art. CP_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
6.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, liquidate, con decreto del 19 giugno 2025, in euro 1.797,37, di cui euro 657,84 per esborsi ed euro 1.139,53 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto percepito dall'ausiliario;
5. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla Controparte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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