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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11220/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
ER Di AO Presidente relatore
IS TO CE
Gianluca Tarantino CE ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice Parte_1 C.F._1
CUI 06MM491, data di nascita 01/11/1992, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Pag. 1 di 12 Il processo. Con atto depositato in data 04/11/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 9/10/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della protezione internazionale.
Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione per procedere all'audizione del ricorrente, in data
18.12.2024 si è proceduto all'ascolto della parte;
è stata quindi fissata la successiva udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno 18.6.2025 per il deposito di documenti e note difensive;
all'esito il CE Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 18/4/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino camerunense;
nato nel dipartimento di Menoua, aveva vissuto a Daloa dall'età di 16 anni fino al momento della partenza dal paese;
di avere dei fratelli e delle sorelle tuttora residenti in [...], di aver lavorato come muratore;
di aver abbandonato il paese di origine a causa della sua condizione di omosessuale, condizione che faceva temere di esser ucciso in ipotesi di ritorno nel paese di origine. Con specifico riguardo a questo aspetto, ha precisato di avere scoperto la propria inclinazione sessuale all'età di 12 anni;
trasferito dopo 4 anni a ove aveva vissuto con uno zio che l'aveva Pt_2 introdotto nel mondo del lavoro come muratore, era stato sorpreso dal parente mentre in casa era con un suo amico, entrambi nudi;
lo zio si era rivolto alla polizia che aveva prelevato il ricorrente e il suo amico, li aveva condotti in carcere ove per quattro giorni erano rimasti reclusi venendo anche picchiati;
erano stati successivamente liberati. Ritornato dallo zio per altri due anni, poiché il parente non accettava la sua inclinazione sessuale, si era determinato nel 2018 a trovare una casa dove poter vivere con il suo compagno;
ha descritto il rapporto tra i due (“ero il ragazzo mentre lui era più femmina e si vestiva anche con abiti femminili”), la discriminazione subita dai vicini di casa che avevano informato della situazione il
Pag. 2 di 12 proprietario dell'abitazione, che aveva fatto collocare una telecamera per controllare cosa accadesse nell'abitazione; era capitato che una sera, nel gennaio del 2020, mentre si trovavano sul balcone, lui e il suo amico si erano scambiati dei baci;
il proprietario si era accorto di ciò e aveva chiesto l'intervento dei vicini, che avevano aggredito il ricorrente e il suo compagno picchiandoli;
il compagno aveva riportato delle ferite per cui era stato ricoverato in ospedale per tre settimane, perdendo la vita. Dopo due anni, aveva deciso di abbandonare il paese “perché avevo perso tante cose e non lavoravo più bene”.
Ha aggiunto che la condizione degli omosessuali in Camerun non consente di esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale, costringendo gli omosessuali a non manifestare pubblicamente la propria inclinazione;
per questa ragione era stato scoperto all'interno delle abitazioni ove si incontrava con il suo compagno;
ha riferito di aver frequentato dei locali di intrattenimento (una discoteca chiamata “Canne a scure” a Pt_2 nel quartiere “Deido”), dove si incontravano persone con orientamento omosessuale, pur essendo dei locali aperti a tutti, il che non esponeva direttamente il ricorrente ad essere individuato come omosessuale;
ha aggiunto che l'arresto per soli 4 giorni era stato richiesto dallo zio come una forma di “punizione” correttiva e la polizia si era prestata a questa richiesta;
ha giustificato la partenza dopo oltre due anni da quell'episodio per la volontà di proseguire il rapporto con il suo amico e per la paura ingenerata dalla morte del compagno a seguito dell'aggressione subita quando erano stati scoperti dal proprietario dell'abitazione.
Nel corso dell'audizione dinanzi al CE designato il ricorrente, nel confermare sostanzialmente le dichiarazioni già rese davanti alla commissione, ha ulteriormente precisato che la sua partenza dalla città di origine era stata determinata dal fatto che i genitori del ricorrente, accortisi dell'orientamento omosessuale del figlio quando aveva circa quindici anni, non approvavano tale orientamento sessuale (anche perché nel villaggio dove vivevano il fatto era stato appreso anche dai vicini, che offendevano i genitori del ricorrente per il fatto che fosse omosessuale) e avevano, quindi, deciso di affidare il figlio allo zio che viveva nella capitale Pt_2
In relazione al primo episodio in cui era stato scoperto dallo zio in atteggiamenti intimi con un uomo, ribadiva che lo zio aveva chiamato “un amico poliziotto per farmi dare un correttivo, in modo tale da costringermi a non farlo più”.
Pag. 3 di 12 Dopo quell' episodio, con il conseguente arresto e persecuzioni mediante violenze fisiche, aveva deciso di lasciare la casa dello zio per prendere una casa in affitto insieme al suo amico, pagando l'affitto grazie all'attività di lavoro svolta da entrambi. Aggiungeva che a causa delle discriminazioni subite in contesti aperti al pubblico, quando le persone li aggredivano per la manifestata omosessualità, con il compagno erano stati costretti a nascondersi.
Quanto alla decisione di lasciare il Camerun dopo la morte del compagno, precisava che nel periodo intercorso tra la morte del compagno e la partenza dal Camerun non aveva più lavorato, perché era conosciuto tra i vicini e gli altri soggetti frequentati il luogo ove lavorava e non gli era stato più permesso di lavorare, riuscendo a vivere in quel periodo grazie a dei risparmi;
chiariva di aver compreso che non aveva più possibilità di nascondersi, essendo stato picchiato più volte, anche dallo zio, ed insultato più volte anche dalla gente del quartiere per il suo orientamento sessuale.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il riconoscimento del quale il ricorrente agisce in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Lo status di rifugiato. Nel merito il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione come descritta dalla norma richiamata. È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso
Pag. 4 di 12 di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese1.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato2.
Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e quindi in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie, questi elementi sono ravvisabili. Dai racconti del richiedente risulta che egli è stato perseguitato, in almeno due occasioni, a causa del suo orientamento sessuale, con sottoposizione a forme di arresto con finalità dichiaratamente “correttive”, a episodi di 1 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 12 violenza fisica, anche grave per il secondo episodio (tanto da aver cagionato la morte del compagno), e con ricorrenti discriminazioni messe in atto dalla popolazione nella vita quotidiania e in ambito lavorativo.
(Segue) Sul giudizio di credibilità del ricorrente. Non può condividersi il giudizio espresso dalla in termini di non credibilità della narrazione da parte del Controparte_1 richiedente asilo;
quel giudizio, infatti, si fonda in primo luogo sulla carenza di specifiche informazioni sul “processo di scoperta personale, di percezione della diversità rispetto alla cultura predominante del Paese caratterizzata da spiccata omofobia, e di disagio personale rispetto al contesto familiare”; inoltre, la valutazione negativa sull'attendibilità è desunta, poi, dal carattere non credibile di alcune circostanze riferite dal ricorrente (la frequentazione di locali per comunità LGBTI, a fronte della criminalizzazione dell'omosessualità; la decisione, dopo l'arresto e le vessazioni subite, di continuare a frequentare il compagno e di esibirsi in atteggiamenti intimi sul balcone della propria abitazione, pur nella consapevolezza del clima di omofobia imperante;
l'arresto per soli 4 giorni con il successivo rilascio;
il mancato riscontro sulla destinazione della discoteca indicata dal ricorrente, quale luogo di incontro riservato per omosessuali, che pur esistente non è catalogato in tal modo sulle fonti reperibili sulla rete Internet).
Il primo rilievo è sicuramente eccentrico, rispetto al tema di prova che caratterizza il giudizio sulla protezione internazionale;
è stato più volte affermato e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 7438/2020), sicché “il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di aver subito atti persecutori a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto a verificare in primo luogo la credibilità della vicenda persecutoria narrata,
o dell'esposizione ad un trattamento inumano e degradante ex art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente” (Cass. Sez. 1, 21/04/2021, n. 10532, Rv. 661141 - 01).
Pag. 6 di 12 Da ciò deriva l'individuazione dell'esatto oggetto riguardante la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale: essa, si è affermato, “non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale
e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana”; con l'ulteriore precipitato che va esclusa ogni deduzione in termini di inverosimiglianza o scarsa credibilità (come invece ha fatto la Commissione) tratta dalla rilevazione delle singole scelte di vita del ricorrente, non potendosi richiedere “alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità” (Cass. Sez. 2,
09/09/2021, n. 24397, Rv. 662150 - 01).
Ebbene, il giudizio del Tribunale sulla credibilità del racconto reso dal ricorrente discende dalla precisione delle narrazioni, in termini sia temporali che di luogo;
la parte ha dettagliato, per quanto possibile nello stato in cui egli si è venuto a trovare per effetto dell'abbandono forzoso dal suo paese, le vicende che lo hanno condotto a lasciare prima la famiglia (a causa del manifestato orientamento sessuale e della vergogna sociale che indusse i genitori del ricorrente, allora ancora adolescente, ad affidarlo ad uno zio che viveva in un'altra città) e poi il paese di origine, riferendo del legame che aveva instaurato con un ragazzo conosciuto sul lavoro e con il quale aveva anche convissuto, sino al momento in cui per la reazione violenta dei vicini e del proprietario dell'abitazione i due erano stati aggrediti fisicamente, in modo così grave da condurre alla morte del compagno del ricorrente.
Il racconto è risultato costante, avendo riferito le medesime circostanze anche in sede di audizione giudiziale, aggiungendo dettagli e precisazioni che confortano la verosimiglianza delle narrazioni.
L'assenza di specifici riscontri, di natura documentale o dichiarativa, a quanto riferito dal ricorrente è superata, a giudizio del Tribunale, dalla coerenza del racconto con le informazioni generali sulla condizione degli omosessuali in Camerun.
La consultazione di fonti aggiornate e accreditate consente di apprezzare la condizione in cui gli omosessuali vivono il proprio orientamento sessuale, le disposizioni normative che
Pag. 7 di 12 criminalizzano tale orientamento, l'inesistenza di forme di protezione effettiva degli omosessuali ad opera dello Stato rispetto alle condotte di persecuzione o vessazione in loro danno.
(Segue) Le informazioni generali sulla condizione degli omossessuali in Camerun. L'omosessualità costituisce condotta penalmente rilevante in Camerun. L'art. 347-1 del codice penale vigente in Camerun sanziona con la pena detentiva, da sei mesi a cinque anni, e con quella pecuniaria fino a duecentomila franchi, chiunque abbia rapporti sessuali con una persona del suo stesso sesso. Pur dichiarando la Costituzione camerunense l'uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini e la protezione delle minoranze, di fatto non esiste in Camerun una legge che vieti esplicitamente la discriminazione contro le persone omosessuali3.
Oltre a tale previsione legislativa, già di per sé discriminatoria (ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) d. lgs. 251/2007), le ricerche svolte attestano che in gran parte dei casi persone omosessuali, o percepite come omosessuali, vengono arrestate o perseguitate in forza già solo di meri sospetti, piuttosto che per l'esistenza di prove rigorose;
inoltre, coloro che devono affrontare un processo o l'arresto in quanto ritenuti e dichiarati omosessuali, possono incontrare difficoltà nell'esser assistiti da un avvocato, mentre gli autori di violenze omofobe non subiscono le conseguenze di questi atti4.
E' documentato che le forze dell'ordine procedono di frequente ad arresti arbitrari, molestie, estorsioni e ricatti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, sia esso percepito o reale;
all'inizio dell'anno 2021 si è registrata un'impennata degli arresti e degli abusi ad essi correlati5.
Questa specifica condizione determina nelle minoranze sessuali il timore di rivolgersi alle forze di polizia, per la paura di subire abusi;
correlativamente, le forze di polizia spesso non intervengono in caso di denuncia da parte di persone omosessuali.
Anche la società civile assume da sempre atteggiamenti discriminatori nei confronti degli omosessuali;
la retorica omofoba è fortemente presente nella società camerunense, con
Pag. 8 di 12 l'effetto della soggezione delle persone omosessuali a stigmatizzazione, violenza e discriminazione da parte delle loro famiglie, della società e dello Stato6.
In questo contesto, le persone omosessuali, sospettate di essere omosessuali o percepite come tali, sono oggetto di minacce, attacchi violenti, discriminazioni e vessazioni.
Ricerche aggiornate documentano che nel corso dell'anno 2020 sono stati registrati 2.031 casi di violenza omofoba, con predominanza di casi di violenza psicologica.
La violenza è commessa da vari autori e si svolge nella cerchia familiare, nelle aree residenziali, negli ospedali e negli ambienti professionali. Diverse fonti informano che i casi di diffamazione, in particolare attraverso i social network, contro gli omosessuali sono in aumento. Le persone omosessuali sono discriminate anche nell'accesso all'istruzione, all'alloggio, all'occupazione e all'assistenza sanitaria.
Per ciò che concerne l'atteggiamento delle persone omosessuali nelle relazioni in pubblico,
è unanime l'opinione secondo la quale per le persone omosessuali è necessario vivere il loro orientamento sessuale con discrezione;
peraltro, diverse fonti citano l'esistenza del paradosso in cui vive la comunità omosessuale: da un lato c'è una significativa omofobia sociale e dall'altro le persone omosessuali hanno la possibilità di incontrarsi in luoghi dedicati. Diversi attori osservano che esiste una certa tolleranza nei confronti degli omosessuali che "non disturbano"7.
Le persone omosessuali hanno l'opportunità di incontrarsi in occasione di attività organizzate da associazioni LGBT o nei propri luoghi di svago, compresi i centri comunitari e alcuni bar o snack bar. Questi luoghi sono per il 90% riservati esclusivamente agli omosessuali, anche se alcuni eterosessuali li frequentano8.
(Segue) Il giudizio di riscontro delle dichiarazioni del ricorrente con le informazioni raccolte. Mettendo a raffronto queste conclusioni (frutto di ricerche e indagini accurate e che trovano riscontro
Pag. 9 di 12 anche in aggiornati report sulle condizioni della popolazione omosessuale Persona_1 con le dichiarazioni del ricorrente, risulta chiaro che le contraddizioni e incongruenze rilevate dalla Commissione sono frutto di pregiudizi e opinione stereotipate, mentre la lettura degli eventi e delle circostanze riferite dal ricorrente trova conferma nelle informazioni generali sulla condizione degli omosessuali, come per l'atteggiamento serbato dal ricorrente, anche dopo il primo arresto, non essendo sindacabile o da pretendere un atteggiamento di rinuncia alla espressione del proprio orientamento sessuale, pur a fronte di una violenza subita;
così come per quanto concerne le abitudini di frequentazione di locali, effettivamente esistenti 8come del resto ammesso dalla stessa Commissione territoriale), in cui non viene dichiaratamente indicata la presenza di persone omosessuali
(per lo stigma che ciò comporta ancora oggi nel contesto sociale) ma che rappresentano i luoghi di incontri privilegiati per gli appartenenti al gruppo sociale degli omosessuali.
La prova dei presupposti della protezione. La sussistenza dei requisiti per riconoscere la protezione invocata si desume in primo luogo, dalla pacifica nozione di “persecuzione”, in cui è compresa ogni forma di lotta radicale contro una minoranza (che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione); “tale situazione si concretizza allorché le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro paese e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, sì che ben si può ritenere che ciò costituisca una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini che compromette grandemente la loro libertà personale.
Tale violazione si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali, ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione (Sez.
6 - 1, n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006 - 01)” (così Cass. Sez. 1, ord. n. 7438 del 18 marzo 2020, Rv. 657482 - 01).
Attesa l'appartenenza del ricorrente al particolare gruppo sociale delle persone omosessuali,
è fondato il timore che egli manifesta di essere perseguitato ove dovesse fare ritorno nel paese di origine;
si tratta di timore che trova fondamento nelle vicende narrate (che costituiscono già dimostrazione della persecuzione messa in atto in passato e che con
Pag. 10 di 12 elevata probabilità potrebbe nuovamente realizzarsi, non risultando mutamenti decisivi in senso favorevole per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali nel Camerun).
Allo stesso modo, come ampiamente attestato dalle fonti informative consultate, la protezione degli omosessuali dalle indicate persecuzioni non è assicurata dallo Stato sia perché perdura la criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso, sia in quanto gli organi di polizia e quelli deputati alla tutela delle persone non assicurano alcuna protezione agli omosessuali, anche ove essi vengano perseguitati in ambienti sociali e di lavoro, essendo al contrario inclini ad abusare della posizione di forza per commettere atti elusivi dell'integrità fisica degli omosessuali o per conseguir illeciti vantaggi patrimoniali.
Considerando complessivamente le prove raccolte, può ritenersi dimostrato che il ricorrente, ove dovesse fare ritorno nel apese di origine, sarebbe esposto al rischio di essere perseguitato per il suo orientamento sessuale, sicché la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato va accolta.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle ulteriori domande, che devono ritenersi assorbite.
Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale,
l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato
(cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 12/11/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pag. 11 di 12 1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per asilo per rifugiati, ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.lgs. 251/2007;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente
ER Di AO
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cameroon, in https://www.ecoi.net/en/document/2048145.html. 4 Commissariat – luglio 2021, in Controparte_2 Controparte_3 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 7 ss. 5 UN : Vague d'arrestations et abus à l'encontre de personnes LGBT, in Controparte_4 https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/14/cameroun-vague-darrestations-et-abus-lencontre-de-personnes-lgbt . 6 USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cameroon, cit.; Freedom House, Cameroon, https://freedomhouse.org/country/cameroon/freedom-world/2020; The Advocates for Human Rights, Alternatives Cameroon, 22/06/2020, in https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/cameroon_lgbt_cat_loipr_tahr_ac_160620.pdf. 7 Commissariat Et CAMEROUN L'homosexualité – luglio 2021, in Controparte_2 CP_2 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 18 s. 8 Commissariat Et Aux CAMEROUN L'homosexualité – luglio 2021, in Controparte_2 CP_2 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 20 ss. 9 Human Dignity Trust, Cameroon, Last updated: 16 July 2025, in https://www.humandignitytrust.org/country- profile/cameroon/.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
ER Di AO Presidente relatore
IS TO CE
Gianluca Tarantino CE ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice Parte_1 C.F._1
CUI 06MM491, data di nascita 01/11/1992, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Pag. 1 di 12 Il processo. Con atto depositato in data 04/11/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 9/10/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della protezione internazionale.
Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione per procedere all'audizione del ricorrente, in data
18.12.2024 si è proceduto all'ascolto della parte;
è stata quindi fissata la successiva udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno 18.6.2025 per il deposito di documenti e note difensive;
all'esito il CE Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 18/4/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino camerunense;
nato nel dipartimento di Menoua, aveva vissuto a Daloa dall'età di 16 anni fino al momento della partenza dal paese;
di avere dei fratelli e delle sorelle tuttora residenti in [...], di aver lavorato come muratore;
di aver abbandonato il paese di origine a causa della sua condizione di omosessuale, condizione che faceva temere di esser ucciso in ipotesi di ritorno nel paese di origine. Con specifico riguardo a questo aspetto, ha precisato di avere scoperto la propria inclinazione sessuale all'età di 12 anni;
trasferito dopo 4 anni a ove aveva vissuto con uno zio che l'aveva Pt_2 introdotto nel mondo del lavoro come muratore, era stato sorpreso dal parente mentre in casa era con un suo amico, entrambi nudi;
lo zio si era rivolto alla polizia che aveva prelevato il ricorrente e il suo amico, li aveva condotti in carcere ove per quattro giorni erano rimasti reclusi venendo anche picchiati;
erano stati successivamente liberati. Ritornato dallo zio per altri due anni, poiché il parente non accettava la sua inclinazione sessuale, si era determinato nel 2018 a trovare una casa dove poter vivere con il suo compagno;
ha descritto il rapporto tra i due (“ero il ragazzo mentre lui era più femmina e si vestiva anche con abiti femminili”), la discriminazione subita dai vicini di casa che avevano informato della situazione il
Pag. 2 di 12 proprietario dell'abitazione, che aveva fatto collocare una telecamera per controllare cosa accadesse nell'abitazione; era capitato che una sera, nel gennaio del 2020, mentre si trovavano sul balcone, lui e il suo amico si erano scambiati dei baci;
il proprietario si era accorto di ciò e aveva chiesto l'intervento dei vicini, che avevano aggredito il ricorrente e il suo compagno picchiandoli;
il compagno aveva riportato delle ferite per cui era stato ricoverato in ospedale per tre settimane, perdendo la vita. Dopo due anni, aveva deciso di abbandonare il paese “perché avevo perso tante cose e non lavoravo più bene”.
Ha aggiunto che la condizione degli omosessuali in Camerun non consente di esprimere liberamente il proprio orientamento sessuale, costringendo gli omosessuali a non manifestare pubblicamente la propria inclinazione;
per questa ragione era stato scoperto all'interno delle abitazioni ove si incontrava con il suo compagno;
ha riferito di aver frequentato dei locali di intrattenimento (una discoteca chiamata “Canne a scure” a Pt_2 nel quartiere “Deido”), dove si incontravano persone con orientamento omosessuale, pur essendo dei locali aperti a tutti, il che non esponeva direttamente il ricorrente ad essere individuato come omosessuale;
ha aggiunto che l'arresto per soli 4 giorni era stato richiesto dallo zio come una forma di “punizione” correttiva e la polizia si era prestata a questa richiesta;
ha giustificato la partenza dopo oltre due anni da quell'episodio per la volontà di proseguire il rapporto con il suo amico e per la paura ingenerata dalla morte del compagno a seguito dell'aggressione subita quando erano stati scoperti dal proprietario dell'abitazione.
Nel corso dell'audizione dinanzi al CE designato il ricorrente, nel confermare sostanzialmente le dichiarazioni già rese davanti alla commissione, ha ulteriormente precisato che la sua partenza dalla città di origine era stata determinata dal fatto che i genitori del ricorrente, accortisi dell'orientamento omosessuale del figlio quando aveva circa quindici anni, non approvavano tale orientamento sessuale (anche perché nel villaggio dove vivevano il fatto era stato appreso anche dai vicini, che offendevano i genitori del ricorrente per il fatto che fosse omosessuale) e avevano, quindi, deciso di affidare il figlio allo zio che viveva nella capitale Pt_2
In relazione al primo episodio in cui era stato scoperto dallo zio in atteggiamenti intimi con un uomo, ribadiva che lo zio aveva chiamato “un amico poliziotto per farmi dare un correttivo, in modo tale da costringermi a non farlo più”.
Pag. 3 di 12 Dopo quell' episodio, con il conseguente arresto e persecuzioni mediante violenze fisiche, aveva deciso di lasciare la casa dello zio per prendere una casa in affitto insieme al suo amico, pagando l'affitto grazie all'attività di lavoro svolta da entrambi. Aggiungeva che a causa delle discriminazioni subite in contesti aperti al pubblico, quando le persone li aggredivano per la manifestata omosessualità, con il compagno erano stati costretti a nascondersi.
Quanto alla decisione di lasciare il Camerun dopo la morte del compagno, precisava che nel periodo intercorso tra la morte del compagno e la partenza dal Camerun non aveva più lavorato, perché era conosciuto tra i vicini e gli altri soggetti frequentati il luogo ove lavorava e non gli era stato più permesso di lavorare, riuscendo a vivere in quel periodo grazie a dei risparmi;
chiariva di aver compreso che non aveva più possibilità di nascondersi, essendo stato picchiato più volte, anche dallo zio, ed insultato più volte anche dalla gente del quartiere per il suo orientamento sessuale.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il riconoscimento del quale il ricorrente agisce in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Lo status di rifugiato. Nel merito il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione come descritta dalla norma richiamata. È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso
Pag. 4 di 12 di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese1.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato2.
Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e quindi in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie, questi elementi sono ravvisabili. Dai racconti del richiedente risulta che egli è stato perseguitato, in almeno due occasioni, a causa del suo orientamento sessuale, con sottoposizione a forme di arresto con finalità dichiaratamente “correttive”, a episodi di 1 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 12 violenza fisica, anche grave per il secondo episodio (tanto da aver cagionato la morte del compagno), e con ricorrenti discriminazioni messe in atto dalla popolazione nella vita quotidiania e in ambito lavorativo.
(Segue) Sul giudizio di credibilità del ricorrente. Non può condividersi il giudizio espresso dalla in termini di non credibilità della narrazione da parte del Controparte_1 richiedente asilo;
quel giudizio, infatti, si fonda in primo luogo sulla carenza di specifiche informazioni sul “processo di scoperta personale, di percezione della diversità rispetto alla cultura predominante del Paese caratterizzata da spiccata omofobia, e di disagio personale rispetto al contesto familiare”; inoltre, la valutazione negativa sull'attendibilità è desunta, poi, dal carattere non credibile di alcune circostanze riferite dal ricorrente (la frequentazione di locali per comunità LGBTI, a fronte della criminalizzazione dell'omosessualità; la decisione, dopo l'arresto e le vessazioni subite, di continuare a frequentare il compagno e di esibirsi in atteggiamenti intimi sul balcone della propria abitazione, pur nella consapevolezza del clima di omofobia imperante;
l'arresto per soli 4 giorni con il successivo rilascio;
il mancato riscontro sulla destinazione della discoteca indicata dal ricorrente, quale luogo di incontro riservato per omosessuali, che pur esistente non è catalogato in tal modo sulle fonti reperibili sulla rete Internet).
Il primo rilievo è sicuramente eccentrico, rispetto al tema di prova che caratterizza il giudizio sulla protezione internazionale;
è stato più volte affermato e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 7438/2020), sicché “il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di aver subito atti persecutori a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto a verificare in primo luogo la credibilità della vicenda persecutoria narrata,
o dell'esposizione ad un trattamento inumano e degradante ex art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente” (Cass. Sez. 1, 21/04/2021, n. 10532, Rv. 661141 - 01).
Pag. 6 di 12 Da ciò deriva l'individuazione dell'esatto oggetto riguardante la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale: essa, si è affermato, “non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale
e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana”; con l'ulteriore precipitato che va esclusa ogni deduzione in termini di inverosimiglianza o scarsa credibilità (come invece ha fatto la Commissione) tratta dalla rilevazione delle singole scelte di vita del ricorrente, non potendosi richiedere “alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità” (Cass. Sez. 2,
09/09/2021, n. 24397, Rv. 662150 - 01).
Ebbene, il giudizio del Tribunale sulla credibilità del racconto reso dal ricorrente discende dalla precisione delle narrazioni, in termini sia temporali che di luogo;
la parte ha dettagliato, per quanto possibile nello stato in cui egli si è venuto a trovare per effetto dell'abbandono forzoso dal suo paese, le vicende che lo hanno condotto a lasciare prima la famiglia (a causa del manifestato orientamento sessuale e della vergogna sociale che indusse i genitori del ricorrente, allora ancora adolescente, ad affidarlo ad uno zio che viveva in un'altra città) e poi il paese di origine, riferendo del legame che aveva instaurato con un ragazzo conosciuto sul lavoro e con il quale aveva anche convissuto, sino al momento in cui per la reazione violenta dei vicini e del proprietario dell'abitazione i due erano stati aggrediti fisicamente, in modo così grave da condurre alla morte del compagno del ricorrente.
Il racconto è risultato costante, avendo riferito le medesime circostanze anche in sede di audizione giudiziale, aggiungendo dettagli e precisazioni che confortano la verosimiglianza delle narrazioni.
L'assenza di specifici riscontri, di natura documentale o dichiarativa, a quanto riferito dal ricorrente è superata, a giudizio del Tribunale, dalla coerenza del racconto con le informazioni generali sulla condizione degli omosessuali in Camerun.
La consultazione di fonti aggiornate e accreditate consente di apprezzare la condizione in cui gli omosessuali vivono il proprio orientamento sessuale, le disposizioni normative che
Pag. 7 di 12 criminalizzano tale orientamento, l'inesistenza di forme di protezione effettiva degli omosessuali ad opera dello Stato rispetto alle condotte di persecuzione o vessazione in loro danno.
(Segue) Le informazioni generali sulla condizione degli omossessuali in Camerun. L'omosessualità costituisce condotta penalmente rilevante in Camerun. L'art. 347-1 del codice penale vigente in Camerun sanziona con la pena detentiva, da sei mesi a cinque anni, e con quella pecuniaria fino a duecentomila franchi, chiunque abbia rapporti sessuali con una persona del suo stesso sesso. Pur dichiarando la Costituzione camerunense l'uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini e la protezione delle minoranze, di fatto non esiste in Camerun una legge che vieti esplicitamente la discriminazione contro le persone omosessuali3.
Oltre a tale previsione legislativa, già di per sé discriminatoria (ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) d. lgs. 251/2007), le ricerche svolte attestano che in gran parte dei casi persone omosessuali, o percepite come omosessuali, vengono arrestate o perseguitate in forza già solo di meri sospetti, piuttosto che per l'esistenza di prove rigorose;
inoltre, coloro che devono affrontare un processo o l'arresto in quanto ritenuti e dichiarati omosessuali, possono incontrare difficoltà nell'esser assistiti da un avvocato, mentre gli autori di violenze omofobe non subiscono le conseguenze di questi atti4.
E' documentato che le forze dell'ordine procedono di frequente ad arresti arbitrari, molestie, estorsioni e ricatti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, sia esso percepito o reale;
all'inizio dell'anno 2021 si è registrata un'impennata degli arresti e degli abusi ad essi correlati5.
Questa specifica condizione determina nelle minoranze sessuali il timore di rivolgersi alle forze di polizia, per la paura di subire abusi;
correlativamente, le forze di polizia spesso non intervengono in caso di denuncia da parte di persone omosessuali.
Anche la società civile assume da sempre atteggiamenti discriminatori nei confronti degli omosessuali;
la retorica omofoba è fortemente presente nella società camerunense, con
Pag. 8 di 12 l'effetto della soggezione delle persone omosessuali a stigmatizzazione, violenza e discriminazione da parte delle loro famiglie, della società e dello Stato6.
In questo contesto, le persone omosessuali, sospettate di essere omosessuali o percepite come tali, sono oggetto di minacce, attacchi violenti, discriminazioni e vessazioni.
Ricerche aggiornate documentano che nel corso dell'anno 2020 sono stati registrati 2.031 casi di violenza omofoba, con predominanza di casi di violenza psicologica.
La violenza è commessa da vari autori e si svolge nella cerchia familiare, nelle aree residenziali, negli ospedali e negli ambienti professionali. Diverse fonti informano che i casi di diffamazione, in particolare attraverso i social network, contro gli omosessuali sono in aumento. Le persone omosessuali sono discriminate anche nell'accesso all'istruzione, all'alloggio, all'occupazione e all'assistenza sanitaria.
Per ciò che concerne l'atteggiamento delle persone omosessuali nelle relazioni in pubblico,
è unanime l'opinione secondo la quale per le persone omosessuali è necessario vivere il loro orientamento sessuale con discrezione;
peraltro, diverse fonti citano l'esistenza del paradosso in cui vive la comunità omosessuale: da un lato c'è una significativa omofobia sociale e dall'altro le persone omosessuali hanno la possibilità di incontrarsi in luoghi dedicati. Diversi attori osservano che esiste una certa tolleranza nei confronti degli omosessuali che "non disturbano"7.
Le persone omosessuali hanno l'opportunità di incontrarsi in occasione di attività organizzate da associazioni LGBT o nei propri luoghi di svago, compresi i centri comunitari e alcuni bar o snack bar. Questi luoghi sono per il 90% riservati esclusivamente agli omosessuali, anche se alcuni eterosessuali li frequentano8.
(Segue) Il giudizio di riscontro delle dichiarazioni del ricorrente con le informazioni raccolte. Mettendo a raffronto queste conclusioni (frutto di ricerche e indagini accurate e che trovano riscontro
Pag. 9 di 12 anche in aggiornati report sulle condizioni della popolazione omosessuale Persona_1 con le dichiarazioni del ricorrente, risulta chiaro che le contraddizioni e incongruenze rilevate dalla Commissione sono frutto di pregiudizi e opinione stereotipate, mentre la lettura degli eventi e delle circostanze riferite dal ricorrente trova conferma nelle informazioni generali sulla condizione degli omosessuali, come per l'atteggiamento serbato dal ricorrente, anche dopo il primo arresto, non essendo sindacabile o da pretendere un atteggiamento di rinuncia alla espressione del proprio orientamento sessuale, pur a fronte di una violenza subita;
così come per quanto concerne le abitudini di frequentazione di locali, effettivamente esistenti 8come del resto ammesso dalla stessa Commissione territoriale), in cui non viene dichiaratamente indicata la presenza di persone omosessuali
(per lo stigma che ciò comporta ancora oggi nel contesto sociale) ma che rappresentano i luoghi di incontri privilegiati per gli appartenenti al gruppo sociale degli omosessuali.
La prova dei presupposti della protezione. La sussistenza dei requisiti per riconoscere la protezione invocata si desume in primo luogo, dalla pacifica nozione di “persecuzione”, in cui è compresa ogni forma di lotta radicale contro una minoranza (che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione); “tale situazione si concretizza allorché le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro paese e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, sì che ben si può ritenere che ciò costituisca una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini che compromette grandemente la loro libertà personale.
Tale violazione si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali, ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione (Sez.
6 - 1, n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006 - 01)” (così Cass. Sez. 1, ord. n. 7438 del 18 marzo 2020, Rv. 657482 - 01).
Attesa l'appartenenza del ricorrente al particolare gruppo sociale delle persone omosessuali,
è fondato il timore che egli manifesta di essere perseguitato ove dovesse fare ritorno nel paese di origine;
si tratta di timore che trova fondamento nelle vicende narrate (che costituiscono già dimostrazione della persecuzione messa in atto in passato e che con
Pag. 10 di 12 elevata probabilità potrebbe nuovamente realizzarsi, non risultando mutamenti decisivi in senso favorevole per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali nel Camerun).
Allo stesso modo, come ampiamente attestato dalle fonti informative consultate, la protezione degli omosessuali dalle indicate persecuzioni non è assicurata dallo Stato sia perché perdura la criminalizzazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso, sia in quanto gli organi di polizia e quelli deputati alla tutela delle persone non assicurano alcuna protezione agli omosessuali, anche ove essi vengano perseguitati in ambienti sociali e di lavoro, essendo al contrario inclini ad abusare della posizione di forza per commettere atti elusivi dell'integrità fisica degli omosessuali o per conseguir illeciti vantaggi patrimoniali.
Considerando complessivamente le prove raccolte, può ritenersi dimostrato che il ricorrente, ove dovesse fare ritorno nel apese di origine, sarebbe esposto al rischio di essere perseguitato per il suo orientamento sessuale, sicché la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato va accolta.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle ulteriori domande, che devono ritenersi assorbite.
Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale,
l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato
(cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA in data 12/11/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pag. 11 di 12 1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per asilo per rifugiati, ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.lgs. 251/2007;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente
ER Di AO
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cameroon, in https://www.ecoi.net/en/document/2048145.html. 4 Commissariat – luglio 2021, in Controparte_2 Controparte_3 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 7 ss. 5 UN : Vague d'arrestations et abus à l'encontre de personnes LGBT, in Controparte_4 https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/14/cameroun-vague-darrestations-et-abus-lencontre-de-personnes-lgbt . 6 USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cameroon, cit.; Freedom House, Cameroon, https://freedomhouse.org/country/cameroon/freedom-world/2020; The Advocates for Human Rights, Alternatives Cameroon, 22/06/2020, in https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/cameroon_lgbt_cat_loipr_tahr_ac_160620.pdf. 7 Commissariat Et CAMEROUN L'homosexualité – luglio 2021, in Controparte_2 CP_2 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 18 s. 8 Commissariat Et Aux CAMEROUN L'homosexualité – luglio 2021, in Controparte_2 CP_2 https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._lhomosexualite_20210728.pdf, pp. 20 ss. 9 Human Dignity Trust, Cameroon, Last updated: 16 July 2025, in https://www.humandignitytrust.org/country- profile/cameroon/.