TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 17190/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Domenico Dell'Erba, 8, rappresentato e difeso, come da procura in calce su foglio separato all'atto introduttivo dall'avv. Saverio Nitti (c.f. – pec: C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
- Attore debitore opponente-
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,presso i cui uffici domicilia;
- Convenuto creditore opposto –
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- Convenuto contumace –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2019, notificato ritualmente, l'attore, Parte_1 esponeva di aver fatto parte del corpo militare presso la sede di Bari della CP_1
; di essere stato posto in congedo (con il grado di “Maresciallo Capo”) e passato in
[...]
mobilità ad altra Amministrazione;
di essere stato disposto con il d.lgs. 178/2012, il subentro alla l'Ente strumentale alla , posto in Controparte_1 Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa;
di essere stato sospeso in via precauzionale dall'impiego a seguito del procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
di essergli state corrisposte a decorrere dall'8.11.2010 “le competenze a carattere fisso e continuativo nella misura del 50% “; di avere ottenuto la revoca del provvedimento commissariale con effetto dal 15.2.2012; di essere stata pronunciata sentenza di prescrizione dei reati ascrittigli;
di essere diventato creditore di tutti gli assegni non percepiti oltre ai contributi previdenziali maturati;
di essere quindi creditore della somma di per € 23.330,45.
Rappresentava, inoltre, di avere, a sua volta, l' Controparte_1 richiesto in data 27.4.2017 il pagamento dell'importo di € 5.924,70 per via dell'esito parzialmente vittorioso di un contenzioso in ordine al recupero di somme versate indebitamente all'attore; di avere infine, in virtù di tale credito, l' NT
, notificato al sig. la cartella di pagamento n. 0142019002612082100
[...] Parte_1 richiedendo il pagamento del complessivo importo di € 6.108,32.
Quindi formulate le eccezioni di cui agli atti concludeva chiedendo di:
1) Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della nota prot.n.
11021 del 29.3.2017 e della relativa cartella di pagamento dell CP_2 NT
n. 01420190026120821000 notificata al ricorrente in data 23.10.2019;
[...]
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della notifica della cartella di pagamento dell n. 01420190026120821000 e dell'iscrizione a NT
ruolo delle relative somme, per carenza di un titolo esecutivo in capo all'Ente Strumentale alla;
Controparte_1
3) In via gradata, accertare e dichiarare l'esistenza del controcredito del sig. Parte_1 per l'importo di € 23.330,45, come già ammesso allo stato passivo dell'Ente
[...]
Strumentale alla e per l'effetto, dichiarare l'intervenuta Controparte_1
pag. 2/5 compensazione ex art. 56 L.F. tra il credito del sig. per l'importo di € Parte_1
6.108,32 (ovvero parte del maggior credito vantato dallo stesso per € 23.330,45) e il credito di pari importo vantato dall'Ente Strumentale alla in LCA Controparte_1 oggetto della cartella di pagamento n. 01420190026120821000. Il tutto dichiarando altresì che l'opponente nulla deve all in forza del titolo Controparte_1
azionato in quanto il credito è estinto per compensazione ex art. 56 LF e conseguentemente dichiarare inefficace la cartella di pagamento dell' n. Controparte_2
01420190026120821000 notificata al sig. in data 23.10.2019. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva con comparsa del 25.2.2020 l'Ente strumentale alla Controparte_1 rilevando: l'improcedibilità della domanda azionata per essere stato l'Ente Strumentale alla posto in liquidazione per cui la legittimazione processuale Controparte_1 competeva al suo Liquidatore;
l'improponibilità della domanda in quanto i crediti erano stati oggetto di valutazione da parte del Commissario liquidatore e di compensazione parziale rispetto all'importo insinuato nella procedura fallimentare. Concludeva per il rigetto delle avverse richieste e per la declaratoria di improcedibilità del giudizio con condanna delle spese processuali.
Con ordinanza del 4.3.2020 si disponeva la sospensione dell'efficacia della nota prot. n.
11021 del 29.3.2017 e della relativa cartella di pagamento. Richiesti e non ottenuti i chiarimenti sulla natura dei crediti e sull'importo delle somme da compensare, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 5.7.2024 per la precisazione delle conclusioni con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si ribadisce che la documentazione prodotta in data 15.3.2024 da parte opposta senza autorizzazione e oltre i termini perentori non può che essere ritenuta inammissibile. Inoltre si chiedeva la precisazione del credito per evitare ulteriori pendenze.
Il (contro) credito vantato dall'opponente non è stato contestato dall'opposta nella sua esistenza e, quindi, consistenza, per cui si ritiene la sussistenza dei requisiti della liquidità e certezza richiesti per la suddetta compensazione legale.
Il controcredito a compensazione nel fallimento è ammesso anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è
pag. 3/5 sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Il credito dell'opponente è stato già accertato nell'ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, tanto da essere stato ammesso nello stato passivo dell'Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. per l'importo di € 21.870,75 in via privilegiata, salva la diversa determinazione del riconoscimento al 50% e delle detrazioni.
Giova inoltre ribadire, secondo la motivazione espressa nell'ordinanza del 4.3.2020, che ai sensi dell'art.56, L. Fall., “ I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
Si osserva con la su citata ordinanza del 4.3.2020 questo giudicante ha rilevato che , in tema di fallimento e compensazione, il riconoscimento della facoltà di compensazione,
malgrado il fallimento, fa eccezione al principio della par condicio, poiché consente al creditore del fallito di soddisfarsi tramite la corrispondente liberazione del debito, anziché
adempiere il suo debito per intero ed essere ripagato in moneta fallimentare ,qualificandosi, così, la compensazione come un mezzo di autotutela del creditore in bonis.
Pertanto le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM
n.147/2022 nella misura di €.3.906,55 ( fase studio €.919,00; fase introduttiva €.777,00; fase decisionale €.1701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, e
[...] dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento emessa dall' n. 01420190026120821000, NT notificato in data 23.10.2019;
2. Dichiara l'esistenza del controcredito di per l'importo di € Parte_1
23.330,45, come già ammesso allo stato passivo dell'Ente Strumentale alla Croce
pag. 4/5 e per l'effetto, dichiara l'intervenuta compensazione ex art. 56 L.F. CP_1 tra il credito di ed il credito azionato dall' Parte_1 [...]
per l'importo di € 6.108,32; Controparte_2
3. Condanna l' al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €.3.906,55 oltre €. 264,00 per spese borsuali, nonché alle spese forfetarie al 15%, IVA e Cap come per legge.
Bari, 30.1.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 17190/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Domenico Dell'Erba, 8, rappresentato e difeso, come da procura in calce su foglio separato all'atto introduttivo dall'avv. Saverio Nitti (c.f. – pec: C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_1
Bari alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
- Attore debitore opponente-
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,presso i cui uffici domicilia;
- Convenuto creditore opposto –
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- Convenuto contumace –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 19.11.2019, notificato ritualmente, l'attore, Parte_1 esponeva di aver fatto parte del corpo militare presso la sede di Bari della CP_1
; di essere stato posto in congedo (con il grado di “Maresciallo Capo”) e passato in
[...]
mobilità ad altra Amministrazione;
di essere stato disposto con il d.lgs. 178/2012, il subentro alla l'Ente strumentale alla , posto in Controparte_1 Controparte_1
liquidazione coatta amministrativa;
di essere stato sospeso in via precauzionale dall'impiego a seguito del procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
di essergli state corrisposte a decorrere dall'8.11.2010 “le competenze a carattere fisso e continuativo nella misura del 50% “; di avere ottenuto la revoca del provvedimento commissariale con effetto dal 15.2.2012; di essere stata pronunciata sentenza di prescrizione dei reati ascrittigli;
di essere diventato creditore di tutti gli assegni non percepiti oltre ai contributi previdenziali maturati;
di essere quindi creditore della somma di per € 23.330,45.
Rappresentava, inoltre, di avere, a sua volta, l' Controparte_1 richiesto in data 27.4.2017 il pagamento dell'importo di € 5.924,70 per via dell'esito parzialmente vittorioso di un contenzioso in ordine al recupero di somme versate indebitamente all'attore; di avere infine, in virtù di tale credito, l' NT
, notificato al sig. la cartella di pagamento n. 0142019002612082100
[...] Parte_1 richiedendo il pagamento del complessivo importo di € 6.108,32.
Quindi formulate le eccezioni di cui agli atti concludeva chiedendo di:
1) Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della nota prot.n.
11021 del 29.3.2017 e della relativa cartella di pagamento dell CP_2 NT
n. 01420190026120821000 notificata al ricorrente in data 23.10.2019;
[...]
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della notifica della cartella di pagamento dell n. 01420190026120821000 e dell'iscrizione a NT
ruolo delle relative somme, per carenza di un titolo esecutivo in capo all'Ente Strumentale alla;
Controparte_1
3) In via gradata, accertare e dichiarare l'esistenza del controcredito del sig. Parte_1 per l'importo di € 23.330,45, come già ammesso allo stato passivo dell'Ente
[...]
Strumentale alla e per l'effetto, dichiarare l'intervenuta Controparte_1
pag. 2/5 compensazione ex art. 56 L.F. tra il credito del sig. per l'importo di € Parte_1
6.108,32 (ovvero parte del maggior credito vantato dallo stesso per € 23.330,45) e il credito di pari importo vantato dall'Ente Strumentale alla in LCA Controparte_1 oggetto della cartella di pagamento n. 01420190026120821000. Il tutto dichiarando altresì che l'opponente nulla deve all in forza del titolo Controparte_1
azionato in quanto il credito è estinto per compensazione ex art. 56 LF e conseguentemente dichiarare inefficace la cartella di pagamento dell' n. Controparte_2
01420190026120821000 notificata al sig. in data 23.10.2019. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva con comparsa del 25.2.2020 l'Ente strumentale alla Controparte_1 rilevando: l'improcedibilità della domanda azionata per essere stato l'Ente Strumentale alla posto in liquidazione per cui la legittimazione processuale Controparte_1 competeva al suo Liquidatore;
l'improponibilità della domanda in quanto i crediti erano stati oggetto di valutazione da parte del Commissario liquidatore e di compensazione parziale rispetto all'importo insinuato nella procedura fallimentare. Concludeva per il rigetto delle avverse richieste e per la declaratoria di improcedibilità del giudizio con condanna delle spese processuali.
Con ordinanza del 4.3.2020 si disponeva la sospensione dell'efficacia della nota prot. n.
11021 del 29.3.2017 e della relativa cartella di pagamento. Richiesti e non ottenuti i chiarimenti sulla natura dei crediti e sull'importo delle somme da compensare, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 5.7.2024 per la precisazione delle conclusioni con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si ribadisce che la documentazione prodotta in data 15.3.2024 da parte opposta senza autorizzazione e oltre i termini perentori non può che essere ritenuta inammissibile. Inoltre si chiedeva la precisazione del credito per evitare ulteriori pendenze.
Il (contro) credito vantato dall'opponente non è stato contestato dall'opposta nella sua esistenza e, quindi, consistenza, per cui si ritiene la sussistenza dei requisiti della liquidità e certezza richiesti per la suddetta compensazione legale.
Il controcredito a compensazione nel fallimento è ammesso anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è
pag. 3/5 sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Il credito dell'opponente è stato già accertato nell'ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, tanto da essere stato ammesso nello stato passivo dell'Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. per l'importo di € 21.870,75 in via privilegiata, salva la diversa determinazione del riconoscimento al 50% e delle detrazioni.
Giova inoltre ribadire, secondo la motivazione espressa nell'ordinanza del 4.3.2020, che ai sensi dell'art.56, L. Fall., “ I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”.
Si osserva con la su citata ordinanza del 4.3.2020 questo giudicante ha rilevato che , in tema di fallimento e compensazione, il riconoscimento della facoltà di compensazione,
malgrado il fallimento, fa eccezione al principio della par condicio, poiché consente al creditore del fallito di soddisfarsi tramite la corrispondente liberazione del debito, anziché
adempiere il suo debito per intero ed essere ripagato in moneta fallimentare ,qualificandosi, così, la compensazione come un mezzo di autotutela del creditore in bonis.
Pertanto le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM
n.147/2022 nella misura di €.3.906,55 ( fase studio €.919,00; fase introduttiva €.777,00; fase decisionale €.1701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, e
[...] dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento emessa dall' n. 01420190026120821000, NT notificato in data 23.10.2019;
2. Dichiara l'esistenza del controcredito di per l'importo di € Parte_1
23.330,45, come già ammesso allo stato passivo dell'Ente Strumentale alla Croce
pag. 4/5 e per l'effetto, dichiara l'intervenuta compensazione ex art. 56 L.F. CP_1 tra il credito di ed il credito azionato dall' Parte_1 [...]
per l'importo di € 6.108,32; Controparte_2
3. Condanna l' al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €.3.906,55 oltre €. 264,00 per spese borsuali, nonché alle spese forfetarie al 15%, IVA e Cap come per legge.
Bari, 30.1.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini
pag. 5/5