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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016695000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016695000 BOLLO 2018
- RUOLO n. RIF.CART.29620200099093262000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620200099093262000 BOLLO 2018 - RUOLO n. RIF.CART.29620210106578331000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2312/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Si viaggiare impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500016695/000 notificato il 04/02/2025 per un debito complessivo di € 2.857,33 (bollo auto 2017-2018). Importo complessivo richiesto:
€ 12.571,00 (inclusi interessi e spese riferito a numerose cartelle (multe, tributi, IRES); tuttavia il ricorso fa riferimento a solo due cartelle per bollo auto (2017-2018) per € 964,42 e € 1.892,91 (alcune cartelle sottese all'atto impugnato si riferiscono a violazioni al codice della strada la cui giurisdizione è devoluta al giudice di pace, cartelle nn. 29620180050119403000, 29620210112253755001, 29620220010372036001,
29620220024003614001, 29620220060670274001, 29620230033509813000, 29620240010051350000 e
29620240058087870001).
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500016695000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29620200099093262000 e n.
29620210106578331000 (tasse auto).
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
Violazione del principio di proporzionalità (art. 10 Statuto del Contribuente): fermo su veicolo di valore superiore al debito.
Debito inferiore alla soglia di € 8.000 prevista per l'espropriazione (art. 76 DPR 602/73). LO (Fiat Scudo tg. Targa_1) strumentale all'attività di impresa (noleggio), quindi non pignorabile (art. 1 D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013).
Mancanza di motivazione adeguata (art. 7 L. 212/2000).
ER con proprie controdeduzioni chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in presenza di atti antecedentemente non impugnati.
Dalla documentazione allegata agli atti, risulta che le cartelle 29620200099093262000 e n.
29620210106578331000 sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate e mai impugnate dal ricorrente.
L'eccezione di controparte, sulla presunta violazione del principio di proporzione tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene in relazione al quale deve essere applicata la misura del fermo amministrativo, è infondata.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 ha stabilito che: “In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato” Secondo la Corte il fermo amministrativo si può applicare, sempre, indipendentemente dall'importo del debito. Il fermo amministrativo non ha limiti di debito e può scattare anche in presenza di importi modesti.
Con sue brevi repliche la parte ricorrente ribadiva la strumentalità del veicolo all'attività di impresa e invoca giurisprudenza (Cass. S.U. 875/2006; Cass. 3559/2015) sulla non pignorabilità dei beni strumentali.
Regione Sicilia non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si fonda su tre aspetti: proporzionalità, soglia € 8.000, strumentalità.
Tuttavia:
1 - La soglia di € 8.000 si riferisce all'espropriazione immobiliare, non al fermo amministrativo (atto cautelare). La giurisprudenza prevalente ritiene legittimo il fermo anche per importi inferiori, purché vi sia debito certo e non estinto.
2- La strumentalità del veicolo non è automaticamente causa di nullità del fermo, ma solo di eventuale sospensione;
non è provata in modo incontrovertibile (registro beni ammortizzabili non basta se non vi è prova di uso esclusivo).
3 - Il principio di proporzionalità non è espressamente previsto per il fermo, salvo casi di evidente abuso, non dimostrato.
Orbene, il ricorso è infondato.
La soglia di € 8.000 prevista dall'art. 76 DPR 602/73 attiene all'espropriazione immobiliare e non si applica al fermo amministrativo, che è misura cautelare legittima anche per importi inferiori.
La dedotta strumentalità del veicolo non è provata in modo idoneo a escludere la legittimità del fermo, potendo al più rilevare ai fini di una sospensione cautelare, che non è oggetto della presente decisione di merito. Tra l'altro si osserva che la società possiede diversi autoveicoli (vedi registro dei cespiti ammortizzabili dalla stessa prodotto) sicchè la misura non incide in misura significativa sulla attività.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizIo a favore di ER nella misra di
€ 400,00 oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Regione Sicilia. Palermo 29.9.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016695000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016695000 BOLLO 2018
- RUOLO n. RIF.CART.29620200099093262000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620200099093262000 BOLLO 2018 - RUOLO n. RIF.CART.29620210106578331000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2312/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Si viaggiare impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500016695/000 notificato il 04/02/2025 per un debito complessivo di € 2.857,33 (bollo auto 2017-2018). Importo complessivo richiesto:
€ 12.571,00 (inclusi interessi e spese riferito a numerose cartelle (multe, tributi, IRES); tuttavia il ricorso fa riferimento a solo due cartelle per bollo auto (2017-2018) per € 964,42 e € 1.892,91 (alcune cartelle sottese all'atto impugnato si riferiscono a violazioni al codice della strada la cui giurisdizione è devoluta al giudice di pace, cartelle nn. 29620180050119403000, 29620210112253755001, 29620220010372036001,
29620220024003614001, 29620220060670274001, 29620230033509813000, 29620240010051350000 e
29620240058087870001).
Parte ricorrente chiede di dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500016695000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29620200099093262000 e n.
29620210106578331000 (tasse auto).
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
Violazione del principio di proporzionalità (art. 10 Statuto del Contribuente): fermo su veicolo di valore superiore al debito.
Debito inferiore alla soglia di € 8.000 prevista per l'espropriazione (art. 76 DPR 602/73). LO (Fiat Scudo tg. Targa_1) strumentale all'attività di impresa (noleggio), quindi non pignorabile (art. 1 D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013).
Mancanza di motivazione adeguata (art. 7 L. 212/2000).
ER con proprie controdeduzioni chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in presenza di atti antecedentemente non impugnati.
Dalla documentazione allegata agli atti, risulta che le cartelle 29620200099093262000 e n.
29620210106578331000 sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate e mai impugnate dal ricorrente.
L'eccezione di controparte, sulla presunta violazione del principio di proporzione tra il debito iscritto a ruolo e il valore del bene in relazione al quale deve essere applicata la misura del fermo amministrativo, è infondata.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 ha stabilito che: “In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l'interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato” Secondo la Corte il fermo amministrativo si può applicare, sempre, indipendentemente dall'importo del debito. Il fermo amministrativo non ha limiti di debito e può scattare anche in presenza di importi modesti.
Con sue brevi repliche la parte ricorrente ribadiva la strumentalità del veicolo all'attività di impresa e invoca giurisprudenza (Cass. S.U. 875/2006; Cass. 3559/2015) sulla non pignorabilità dei beni strumentali.
Regione Sicilia non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si fonda su tre aspetti: proporzionalità, soglia € 8.000, strumentalità.
Tuttavia:
1 - La soglia di € 8.000 si riferisce all'espropriazione immobiliare, non al fermo amministrativo (atto cautelare). La giurisprudenza prevalente ritiene legittimo il fermo anche per importi inferiori, purché vi sia debito certo e non estinto.
2- La strumentalità del veicolo non è automaticamente causa di nullità del fermo, ma solo di eventuale sospensione;
non è provata in modo incontrovertibile (registro beni ammortizzabili non basta se non vi è prova di uso esclusivo).
3 - Il principio di proporzionalità non è espressamente previsto per il fermo, salvo casi di evidente abuso, non dimostrato.
Orbene, il ricorso è infondato.
La soglia di € 8.000 prevista dall'art. 76 DPR 602/73 attiene all'espropriazione immobiliare e non si applica al fermo amministrativo, che è misura cautelare legittima anche per importi inferiori.
La dedotta strumentalità del veicolo non è provata in modo idoneo a escludere la legittimità del fermo, potendo al più rilevare ai fini di una sospensione cautelare, che non è oggetto della presente decisione di merito. Tra l'altro si osserva che la società possiede diversi autoveicoli (vedi registro dei cespiti ammortizzabili dalla stessa prodotto) sicchè la misura non incide in misura significativa sulla attività.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizIo a favore di ER nella misra di
€ 400,00 oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Regione Sicilia. Palermo 29.9.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito