Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 390
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il principio di proporzionalità non è espressamente previsto per il fermo amministrativo, salvo casi di evidente abuso, non dimostrato nel caso di specie.

  • Rigettato
    Debito inferiore alla soglia di € 8.000 per espropriazione

    La soglia di € 8.000 prevista dall'art. 76 DPR 602/73 attiene all'espropriazione immobiliare e non si applica al fermo amministrativo, che è misura cautelare legittima anche per importi inferiori.

  • Rigettato
    Strumentalità del veicolo all'attività di impresa

    La strumentalità del veicolo non è provata in modo idoneo a escludere la legittimità del fermo, potendo al più rilevare ai fini di una sospensione cautelare. Inoltre, la società possiede diversi autoveicoli, quindi la misura non incide in modo significativo sull'attività.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato sulla base dei motivi esposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 390
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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