Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria civile
Verbale di udienza del 12/02/2025 nel procedimento RG 615/2024, ore 13,31
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to CONTI GAVINO ROBERTO , il quale chiede si proceda all'assunzione della prova testimoniale.
Viene introdotto il testimone di parte attrice che dice chiamarsi , nato ad [...] Testimone_1
il 21.03.l1959, residente a [...], non parente, disinteressato , prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n.CA06447QU
A) Vero che , da oltre 20 anni, quantomeno dall'anno 2000, ha sempre posseduto e Testimone_2 tuttora continua a possedere, in modo pacifico, pubblico e continuato i terreni ed immobili posti in
Comune di Badesi e distinti in Catasto al foglio 48, particelle 431, 785, 3817 meglio indicati nella planimetria che si mostra (all.ti 1).
SI è VERO ANCHE DA OLTRE 20 ANNI, LO SO perché ABITO Lì VICINO. LAVORAVO
COL PADRE DELL'ATTORE ERO DISEGNATORE NEL SUO STUDIO DI GEOMETRA.
L'HO VISTO POTARE ALBERI E AGGIUSTARE RECINZIONI, IL TERRENO è CHIUSO DA
TRE LATI ED è APERTO SULLA STRADA. SONO ENTRATO DENTRO LA CASA
DIROCCATA QUANDO L'HO MISURATA PER CONTO DEL PADRE DEL MANNONI.
B) Vero che , da oltre vent'anni e quantomeno dall'anno 2000, ha sempre provveduto, Testimone_2
a propria cura e spese, al ripristino delle recinzioni di confine ed alla chiusura dei terreni ed immobili per cui è causa, nonché alla loro manutenzione, godimento e custodia, comportandosi come esclusivo
SI è VERO. NO HO MAI VISTO ALTRE PERSONE UTILIZZARE QUEL TERRENO, Né
PERSONE OPPORSI ALL'UTILIZZO DEL MANNONI
L'AVV.TO Conti precisa le conclusioni come in atti
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito, alle ore 16.08 decide come da sottoestesa sentenza
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 615 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CONTI GAVINO Testimone_2 C.F._1
ROBERTO
ATTORE/I contro
Fu ST IE;
Fu CP_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
IE ; Fu IE - CP_2 Controparte_3 Per_1 Per_1 [...]
; CP_4 C.F._2 Parte_1 C.F._3 Parte_2
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5 Parte_2
C.F._6 Parte_4 C.F._7 CP_5
IE per 1/5 C.F._8 Parte_5 C.F._9
Controparte_6 C.F._10 Parte_1
C.F._11 Parte_6 C.F._12 Parte_6
C.F._13 Parte_7 C.F._14 Parte_8
C.F._15 Parte_9 C.F._16 [...]
Parte_10 Parte_2 Parte_1 C.F._17 [...]
nata a [...] il [...] IE Controparte_7 C.F._18
per 1/5 comproprietaria di 1/5 20 nato a [...] il [...] Controparte_8
, nato a [...] il [...] C.F._19 Controparte_9 Parte_5
nata a [...] il [...], ; Fu Usufruttuario CP_4 Controparte_10 Parte_5
parziale 24 nato a [...] il [...], Usufruttuario parziale 25 CP_11 CP_4
Controparte_12
CONVENUTI CONTUMACI
2 CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti emerso in maniera inequivoca che l'immobile per cui è causa è stato materialmente posseduto dal sig. in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni. Testimone_2
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass. Sez. II, 28.12.2004,
n. 24033).
3 Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività
e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda è emersa con certezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali è emerso che l'odierno attore direttamente e personalmente ha esercitato sull' immobile come identificati in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione. Sulle deduzioni istruttorie sono stati sentiti i testi, delle cui attendibilità non è dato dubitare stante l'assenza di interesse e la conoscenza diretta dei luoghi e dell'attore, i quali hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte dall'attore a fondamento della domanda. In particolare, tutti i testimoni escussi, hanno confermato che il sig. è da oltre venti anni nella piena ed assoluta disponibilità degli immobili Testimone_2
nel Comune di Badesi, distinti in catasto al f. 48 particelle: 431, 3817, 785, che hanno riconosciuto nella planimetria e descritto;
hanno, poi, confermato che l'attore ha sempre eseguito sul terreno - in maniera esclusiva, ininterrotta ed indisturbata - opere di conservazione e manutenzione.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
• Accertato che ha posseduto in maniera Testimone_2 C.F._1
ultraventennale gli immobili siti in Comune di Badesi distinti nel N.C.T. di tale Comune al
4 foglio 48 particelle: 431, 3817, 785, dichiara lo stesso esclusivo proprietario per averne acquisito la proprietà per usucapione;
• Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
• Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 12/02/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
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