TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA STELLA Parte_1 P.IVA_1
AN MA IA
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte Persona_1 del fratello per i motivi e i titoli dedotti in atti e, per l'effetto, Controparte_1
- accertare e dichiarare che le unità immobiliari ubicate all'interno del Con-dominio sito in Paullo, via Milano n. 161, così identificate al NCEU del Comune di Paullo, sezione Fabbricati:
- foglio 6, part. 309, sub. 702, cat. A/2, scala 1, piano 1, via Togliatti;
- foglio 6, part. 309, sub. 701, cat. A/2, scala 1, piano 1, via Togliatti, sono di proprietà del medesimo signor quale erede universale di Controparte_1 Per_1
per i motivi e i titoli dedotti in atti e nei limiti del diritto di proprietà di cui era titolare il
[...] de cuius (ossia ½ indiviso dell'intera e piena proprietà), ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2648, 3° comma, cod. civ.;
- per l'effetto, accertato e dichiarato che il signor è obbligato, per i motivi Controparte_1
e i titoli dedotti in atti, al pagamento delle spese condominiali maturate dagli immobili di cui sopra, condannare il signor per i motivi e i titoli dedotti, a pagare al DO Controparte_1 esponente l'importo di € 45.327,48, o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, per spese condominiali scadute e non pagate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda formulata dal convenuto “in via meramente incidentale”, condannare altresì il signor per i Controparte_1 motivi e i titoli esposti in atti, a pagare al l'ulteriore somma di € 10.815,13, per spese Parte_1 condominiali scadute e non pagate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi della procedura di mediazione n. 3435/2023 RG AM OCF
– Sezione di Lodi e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA nelle Pt_1 aliquote di legge.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e riconvenzione rejetta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto
Avv. sia per essere lo stesso stato dichiarato decaduto dalla facoltà di accettare Controparte_1
l'eredità del fratello , in forza del provvedimento del Tribunale di Lodi ex adverso Persona_1 prodotto, provvedimento giammai impugnato da alcuno degli aventi diritto, sia poiché il successivo provvedimento del Tribunale di Pavia deve considerarsi tamquam non esset, in quanto assunto contra legem, non potendo quel Tribunale arrogarsi la potestà di modificare e/o revocare un provvedimento assunto da altro e diverso Tribunale, tenuto conto dell'inesistenza, in atti, di qualsivoglia significativo atto patrimoniale dispositivo da parte del convenuto in ordine ai beni ereditari e neppure risultando in alcun modo l'esercitato possesso degli stessi per tutto il tempo
2 decorrente dall'apertura della successione (26.1.2018) a tutt'oggi, quindi da oltre sette anni, potendosi qualificare l'atto compiuto contestato, di nessun pregio economico, siccome atto meramente conservativo e casomai prodromico ad una futura, ma mai manifestata, volontà di accettare l'eredità, tenuto altresì conto della intervenuta, nelle more, dichiarazione di rinuncia all'eredità, ut supra prodotta.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella sola non creduta e non ritenuta ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione preliminare sopra formulata di carenza assoluta di legittimazione passiva dell'odierno convenuto Avv. CP_1
per tutti i motivi ivi dedotti,
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE che nella presente fattispecie processuale risultano richiedibili soltanto ed esclusivamente le ultime 5 annualità di spese ed oneri condominiali, le uniche che devono ritenersi non prescritte ed estinte in base al richiamato disposto di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., nell'ammontare che sarà determinato dal Giudice sulla base della documentazione in atti.
IN VIA MERAMENTE INCIDENTALE:
ACCERTARE E DICHIARARE che la reconventio reconventionis esercitata da controparte ed avente per oggetto il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dal , Controparte_2 deve ritenersi del tutto illegittima, non accettando il sottoscritto convenuto il relativo contraddittorio processuale, in quanto domanda totalmente nuova., tenendosi altresì conto del fatto che il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da controparte, deve ritenersi divenuto totalmente e definitivamente inefficace ex art. 644 c.p.c., in quanto notificato fuori termine, senza che controparte abbia mai presentato neppure una istanza di rimessione in termini.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi al domandando che venga accertato che ha accettato tacitamente Controparte_1
l'eredità del fratello e che pertanto è proprietario delle unità immobiliari site Persona_1 all'interno del DO, identificate catastalmente al figlio 6, mappale 309, sub 701 e 702; parte attrice ha chiesto inoltre la condanna del convenuto al pagamento delle spese condominiali rimaste
3 insolute, pari ad € 43.193,83.
Nel giudizio così radicato si è costituito il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per non avere mai accettato l'eredità del fratello ed essere anzi stato dichiarato decaduto dalla facoltà di accettarla e, nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di parte del credito vantato dal DO.
2. Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa. era proprietario – unitamente a – delle unità immobiliari Persona_1 Controparte_3
(costituenti un unico appartamento) site all'interno del DO ”, identificate Parte_1 catastalmente al foglio 6, mappale 309, sub 701 e 702 (doc. 1 parte attrice).
A seguito del mancato pagamento degli oneri condominiali, il Tribunale di Lodi in data 19.12.2014 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2118/2014 con il quale ha ingiunto a e Persona_1 [...] di pagare € 10.815,13, oltre interessi e spese, a favore del DO (doc. 2 parte CP_3 attrice).
In data 26.1.2018 è deceduto (doc. 3 parte attrice). Persona_1
Il DO, poi, con ricorso depositato in data 24.6.2019 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. nei confronti dell'unico erede di Per_1
procedimento all'esito del quale il Tribunale ha dichiarato, con
[...] Controparte_1 decreto del 9.1.2020, che il chiamato ha perso il diritto di accettare l'eredità Controparte_1 del fratello, (doc. 4 parte attrice). Persona_1
Successivamente, il Tribunale di Pavia – a seguito di ricorso depositato dal – ha aperto Parte_1
l'eredità giacente di eredità giacente che è stata chiusa con decreto del 3.2.2023, Persona_1 avendo il Giudice delle successioni accertato “ai fini della presente procedura intervenuta
l'accettazione tacita della eredità di da parte di (doc. 7 Persona_1 Controparte_1 parte attrice).
Con raccomandata del 16.5.2023 il DO ha intimato a quale erede Controparte_1 di il pagamento di € 44.878,75, quali spese condominiali insolute in parte relative Persona_1 al periodo antecedente il decesso di e in parte successive (doc. 8 parte attrice). Persona_1
In data 24.10.2023 il DO ha avviato la procedura di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense;
procedura che si è conclusa al primo incontro con esito negativo “stante la mancata partecipazione della parte convocata” (doc. 9 parte attrice).
4 3. Ciò chiarito, parte attrice ha domandato anzitutto che sia accertato che Controparte_1 ha accettato tacitamente l'eredità di Persona_1
3.1 In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, tale accertamento non è precluso dal fatto che il Tribunale di Lodi, con decreto del 9.1.2020, ha dichiarato che ha perso il diritto di accettare l'eredità del fratello, Controparte_1 Per_1
[...]
Ed infatti, secondo un costante nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale “La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta
l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres"” (Cass. civ. 16/01/2024, n. 1735).
Questo è quanto accaduto nel caso in esame. Parte attrice, infatti, ha allegato che CP_1
prima di essere dichiarato decaduto dal potere di accettare l'eredità del fratello, avrebbe
[...] posto in essere una condotta integrante accettazione tacita dell'eredità, avendo incassato un rateo pensionistico maturato e non riscosso dal fratello.
3.2 Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che il legislatore prevede che l'accettazione tacita di eredità si configura “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Sono pertanto due i requisiti che devono sussistere perché possa ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al primo requisito richiesto dalla citata norma (ossia l'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), occorre evidenziare che esso deve consistere in un atto che, ad una valutazione oggettiva e per sua intrinseca natura, postuli necessariamente l'acquisto dell'eredità.
Con riferimento al secondo requisito (ossia l'atto che il chiamato non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede), è necessario accertare se il chiamato si sia mantenuto nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione dei beni ereditari, poiché si deve ritenere che solo se ha oltrepassato tali limiti, avrà compiuto atto da erede acquistandone conseguentemente il relativo status.
5 3.2.1 Nel caso in esame è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 6 parte attrice), che subito dopo la morte del fratello ha domandato all' il Controparte_1 Persona_1 CP_4 pagamento delle rate maturate e non riscosse della pensione di invalidità del fratello;
somma che l ha liquidato a favore dell'odierno convenuto in data 14.6.2018. CP_4
Tale condotta – contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta – costituisce inequivocabilmente atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., essendo la riscossione atto dispositivo del patrimonio ereditario e non mero atto conservativo.
Nessuna rilevanza, del resto, può essere riconosciuta a come in concreto il convenuto ha usato le somme incassate. Peraltro, si osserva che non sussiste alcuna prova che Controparte_1 abbia pagato le spese funerarie del fratello.
3.3 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi provato che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Per_1
divenendo conseguentemente proprietario delle unità immobiliari site all'interno del
[...]
DO attoreo (identificate catastalmente al figlio 6, mappale 309, sub 701 e 702).
L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
4. Quanto alla domanda di pagamento delle spese condominiali insolute, occorre anzitutto dare atto che parte attrice non ha formulato in tale sede alcuna richiesta relativa alle spese oggetto del decreto ingiuntivo n. 2118/2014 con il quale il Tribunale di Lodi aveva ingiunto a – e Persona_1
– di pagare € 10.815,13 a favore del Non sussistono pertanto Controparte_3 Parte_1
i presupposti per esaminare la domanda svolta, solamente in via incidentale, da parte convenuta, per il caso in cui il DO avesse inteso far valere in tale sede il richiamato titolo giudiziale.
4.1 Ciò chiarito, si osserva che il convenuto, a fronte della domanda di pagamento avanzata dal
, si è limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale delle spese condominiali e Parte_1 pertanto la non debenza delle spese condominiali maturate in data antecedente al quinquennio.
4.1.1 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità
– le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto (Cass. civ. n. 4489/2014). Viceversa, per le spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, non avendo il carattere di continuità e periodicità ma di eccezionalità, il termine di prescrizione coincide con quello ordinario decennale e decorre dalla
6 delibera di approvazione della relativa spesa.
E ancora, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che sia corretta l'approvazione dei rendiconti, in cui sia presente l'indicazione di una somma a debito del condòmino derivante da annualità precedenti. Infatti, per il principio di continuità della gestione condominiale, gli importi dovuti per pregresse gestioni rimasti insoluti, costituendo morosità, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, rappresentando esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio (Cass. civ. ordinanza 3847/2021).
Invero, secondo il c.d. “principio di cassa” che presiede la redazione del rendiconto “i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo Parte_1 all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento” (Cass. civ. 04/07/2014 n.
15401).
Pertanto, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condòmino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, per essere contestato (anche in ordine alla prescrizione) deve essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo “un nuovo fatto costitutivo del credito” stesso (Cass. civ.
n. 4489/2014).
4.1.2 Da quanto appena esposto discende che parte convenuta per far valere la prescrizione degli oneri condominiali ordinari avrebbe dovuto impugnare, ex art. 1137 c.c., da ultimo la delibera del
27.10.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto 2022-2023 e il preventivo 2023-2024.
Difatti, la questione della prescrizione di un debito condominiale va sollevata dal condòmino interessato proprio nel momento in cui viene approvato il rendiconto che riporta, a suo carico, un debito già prescritto, potendo assimilarsi tale mancata impugnazione ad una ricognizione del debito
(anche se prescritto).
Quanto alle spese straordinarie, fermi i principi appena enunciati, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Conseguentemente deve essere condannato a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
” € 45.327,48, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
7 5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Persona_1
- condanna a corrispondere al DO ” € 45.327,48, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore del ” delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si quantificano in € 545,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi oltre 15 % spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lodi il 05/11/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA STELLA Parte_1 P.IVA_1
AN MA IA
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte Persona_1 del fratello per i motivi e i titoli dedotti in atti e, per l'effetto, Controparte_1
- accertare e dichiarare che le unità immobiliari ubicate all'interno del Con-dominio sito in Paullo, via Milano n. 161, così identificate al NCEU del Comune di Paullo, sezione Fabbricati:
- foglio 6, part. 309, sub. 702, cat. A/2, scala 1, piano 1, via Togliatti;
- foglio 6, part. 309, sub. 701, cat. A/2, scala 1, piano 1, via Togliatti, sono di proprietà del medesimo signor quale erede universale di Controparte_1 Per_1
per i motivi e i titoli dedotti in atti e nei limiti del diritto di proprietà di cui era titolare il
[...] de cuius (ossia ½ indiviso dell'intera e piena proprietà), ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2648, 3° comma, cod. civ.;
- per l'effetto, accertato e dichiarato che il signor è obbligato, per i motivi Controparte_1
e i titoli dedotti in atti, al pagamento delle spese condominiali maturate dagli immobili di cui sopra, condannare il signor per i motivi e i titoli dedotti, a pagare al DO Controparte_1 esponente l'importo di € 45.327,48, o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, per spese condominiali scadute e non pagate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza della domanda formulata dal convenuto “in via meramente incidentale”, condannare altresì il signor per i Controparte_1 motivi e i titoli esposti in atti, a pagare al l'ulteriore somma di € 10.815,13, per spese Parte_1 condominiali scadute e non pagate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi della procedura di mediazione n. 3435/2023 RG AM OCF
– Sezione di Lodi e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA nelle Pt_1 aliquote di legge.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e riconvenzione rejetta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto
Avv. sia per essere lo stesso stato dichiarato decaduto dalla facoltà di accettare Controparte_1
l'eredità del fratello , in forza del provvedimento del Tribunale di Lodi ex adverso Persona_1 prodotto, provvedimento giammai impugnato da alcuno degli aventi diritto, sia poiché il successivo provvedimento del Tribunale di Pavia deve considerarsi tamquam non esset, in quanto assunto contra legem, non potendo quel Tribunale arrogarsi la potestà di modificare e/o revocare un provvedimento assunto da altro e diverso Tribunale, tenuto conto dell'inesistenza, in atti, di qualsivoglia significativo atto patrimoniale dispositivo da parte del convenuto in ordine ai beni ereditari e neppure risultando in alcun modo l'esercitato possesso degli stessi per tutto il tempo
2 decorrente dall'apertura della successione (26.1.2018) a tutt'oggi, quindi da oltre sette anni, potendosi qualificare l'atto compiuto contestato, di nessun pregio economico, siccome atto meramente conservativo e casomai prodromico ad una futura, ma mai manifestata, volontà di accettare l'eredità, tenuto altresì conto della intervenuta, nelle more, dichiarazione di rinuncia all'eredità, ut supra prodotta.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella sola non creduta e non ritenuta ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione preliminare sopra formulata di carenza assoluta di legittimazione passiva dell'odierno convenuto Avv. CP_1
per tutti i motivi ivi dedotti,
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE che nella presente fattispecie processuale risultano richiedibili soltanto ed esclusivamente le ultime 5 annualità di spese ed oneri condominiali, le uniche che devono ritenersi non prescritte ed estinte in base al richiamato disposto di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., nell'ammontare che sarà determinato dal Giudice sulla base della documentazione in atti.
IN VIA MERAMENTE INCIDENTALE:
ACCERTARE E DICHIARARE che la reconventio reconventionis esercitata da controparte ed avente per oggetto il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dal , Controparte_2 deve ritenersi del tutto illegittima, non accettando il sottoscritto convenuto il relativo contraddittorio processuale, in quanto domanda totalmente nuova., tenendosi altresì conto del fatto che il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da controparte, deve ritenersi divenuto totalmente e definitivamente inefficace ex art. 644 c.p.c., in quanto notificato fuori termine, senza che controparte abbia mai presentato neppure una istanza di rimessione in termini.
Con vittoria di spese e competenze di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi al domandando che venga accertato che ha accettato tacitamente Controparte_1
l'eredità del fratello e che pertanto è proprietario delle unità immobiliari site Persona_1 all'interno del DO, identificate catastalmente al figlio 6, mappale 309, sub 701 e 702; parte attrice ha chiesto inoltre la condanna del convenuto al pagamento delle spese condominiali rimaste
3 insolute, pari ad € 43.193,83.
Nel giudizio così radicato si è costituito il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per non avere mai accettato l'eredità del fratello ed essere anzi stato dichiarato decaduto dalla facoltà di accettarla e, nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di parte del credito vantato dal DO.
2. Preliminarmente, occorre ricostruire brevemente i fatti per cui è causa. era proprietario – unitamente a – delle unità immobiliari Persona_1 Controparte_3
(costituenti un unico appartamento) site all'interno del DO ”, identificate Parte_1 catastalmente al foglio 6, mappale 309, sub 701 e 702 (doc. 1 parte attrice).
A seguito del mancato pagamento degli oneri condominiali, il Tribunale di Lodi in data 19.12.2014 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2118/2014 con il quale ha ingiunto a e Persona_1 [...] di pagare € 10.815,13, oltre interessi e spese, a favore del DO (doc. 2 parte CP_3 attrice).
In data 26.1.2018 è deceduto (doc. 3 parte attrice). Persona_1
Il DO, poi, con ricorso depositato in data 24.6.2019 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. nei confronti dell'unico erede di Per_1
procedimento all'esito del quale il Tribunale ha dichiarato, con
[...] Controparte_1 decreto del 9.1.2020, che il chiamato ha perso il diritto di accettare l'eredità Controparte_1 del fratello, (doc. 4 parte attrice). Persona_1
Successivamente, il Tribunale di Pavia – a seguito di ricorso depositato dal – ha aperto Parte_1
l'eredità giacente di eredità giacente che è stata chiusa con decreto del 3.2.2023, Persona_1 avendo il Giudice delle successioni accertato “ai fini della presente procedura intervenuta
l'accettazione tacita della eredità di da parte di (doc. 7 Persona_1 Controparte_1 parte attrice).
Con raccomandata del 16.5.2023 il DO ha intimato a quale erede Controparte_1 di il pagamento di € 44.878,75, quali spese condominiali insolute in parte relative Persona_1 al periodo antecedente il decesso di e in parte successive (doc. 8 parte attrice). Persona_1
In data 24.10.2023 il DO ha avviato la procedura di mediazione obbligatoria innanzi all'Organismo di Conciliazione Forense;
procedura che si è conclusa al primo incontro con esito negativo “stante la mancata partecipazione della parte convocata” (doc. 9 parte attrice).
4 3. Ciò chiarito, parte attrice ha domandato anzitutto che sia accertato che Controparte_1 ha accettato tacitamente l'eredità di Persona_1
3.1 In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, tale accertamento non è precluso dal fatto che il Tribunale di Lodi, con decreto del 9.1.2020, ha dichiarato che ha perso il diritto di accettare l'eredità del fratello, Controparte_1 Per_1
[...]
Ed infatti, secondo un costante nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale “La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta
l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres"” (Cass. civ. 16/01/2024, n. 1735).
Questo è quanto accaduto nel caso in esame. Parte attrice, infatti, ha allegato che CP_1
prima di essere dichiarato decaduto dal potere di accettare l'eredità del fratello, avrebbe
[...] posto in essere una condotta integrante accettazione tacita dell'eredità, avendo incassato un rateo pensionistico maturato e non riscosso dal fratello.
3.2 Al riguardo, in punto di diritto, si osserva che il legislatore prevede che l'accettazione tacita di eredità si configura “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Sono pertanto due i requisiti che devono sussistere perché possa ritenersi integrata l'accettazione tacita dell'eredità.
Quanto al primo requisito richiesto dalla citata norma (ossia l'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), occorre evidenziare che esso deve consistere in un atto che, ad una valutazione oggettiva e per sua intrinseca natura, postuli necessariamente l'acquisto dell'eredità.
Con riferimento al secondo requisito (ossia l'atto che il chiamato non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede), è necessario accertare se il chiamato si sia mantenuto nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione dei beni ereditari, poiché si deve ritenere che solo se ha oltrepassato tali limiti, avrà compiuto atto da erede acquistandone conseguentemente il relativo status.
5 3.2.1 Nel caso in esame è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 6 parte attrice), che subito dopo la morte del fratello ha domandato all' il Controparte_1 Persona_1 CP_4 pagamento delle rate maturate e non riscosse della pensione di invalidità del fratello;
somma che l ha liquidato a favore dell'odierno convenuto in data 14.6.2018. CP_4
Tale condotta – contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta – costituisce inequivocabilmente atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., essendo la riscossione atto dispositivo del patrimonio ereditario e non mero atto conservativo.
Nessuna rilevanza, del resto, può essere riconosciuta a come in concreto il convenuto ha usato le somme incassate. Peraltro, si osserva che non sussiste alcuna prova che Controparte_1 abbia pagato le spese funerarie del fratello.
3.3 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi provato che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Per_1
divenendo conseguentemente proprietario delle unità immobiliari site all'interno del
[...]
DO attoreo (identificate catastalmente al figlio 6, mappale 309, sub 701 e 702).
L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
4. Quanto alla domanda di pagamento delle spese condominiali insolute, occorre anzitutto dare atto che parte attrice non ha formulato in tale sede alcuna richiesta relativa alle spese oggetto del decreto ingiuntivo n. 2118/2014 con il quale il Tribunale di Lodi aveva ingiunto a – e Persona_1
– di pagare € 10.815,13 a favore del Non sussistono pertanto Controparte_3 Parte_1
i presupposti per esaminare la domanda svolta, solamente in via incidentale, da parte convenuta, per il caso in cui il DO avesse inteso far valere in tale sede il richiamato titolo giudiziale.
4.1 Ciò chiarito, si osserva che il convenuto, a fronte della domanda di pagamento avanzata dal
, si è limitato ad eccepire la prescrizione quinquennale delle spese condominiali e Parte_1 pertanto la non debenza delle spese condominiali maturate in data antecedente al quinquennio.
4.1.1 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità
– le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto (Cass. civ. n. 4489/2014). Viceversa, per le spese relative ai lavori di straordinaria manutenzione, non avendo il carattere di continuità e periodicità ma di eccezionalità, il termine di prescrizione coincide con quello ordinario decennale e decorre dalla
6 delibera di approvazione della relativa spesa.
E ancora, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che sia corretta l'approvazione dei rendiconti, in cui sia presente l'indicazione di una somma a debito del condòmino derivante da annualità precedenti. Infatti, per il principio di continuità della gestione condominiale, gli importi dovuti per pregresse gestioni rimasti insoluti, costituendo morosità, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, rappresentando esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio (Cass. civ. ordinanza 3847/2021).
Invero, secondo il c.d. “principio di cassa” che presiede la redazione del rendiconto “i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo Parte_1 all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento” (Cass. civ. 04/07/2014 n.
15401).
Pertanto, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condòmino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, per essere contestato (anche in ordine alla prescrizione) deve essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo “un nuovo fatto costitutivo del credito” stesso (Cass. civ.
n. 4489/2014).
4.1.2 Da quanto appena esposto discende che parte convenuta per far valere la prescrizione degli oneri condominiali ordinari avrebbe dovuto impugnare, ex art. 1137 c.c., da ultimo la delibera del
27.10.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto 2022-2023 e il preventivo 2023-2024.
Difatti, la questione della prescrizione di un debito condominiale va sollevata dal condòmino interessato proprio nel momento in cui viene approvato il rendiconto che riporta, a suo carico, un debito già prescritto, potendo assimilarsi tale mancata impugnazione ad una ricognizione del debito
(anche se prescritto).
Quanto alle spese straordinarie, fermi i principi appena enunciati, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Conseguentemente deve essere condannato a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
” € 45.327,48, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
7 5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di Controparte_1 Persona_1
- condanna a corrispondere al DO ” € 45.327,48, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento in favore del ” delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si quantificano in € 545,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi oltre 15 % spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lodi il 05/11/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
8