Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 2004/02 Lavoro Composta dagli Ill.mi igg Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 20824/99 Cron. 29616Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. PI CUOCO Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: EL ET CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.M.I.U. AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA, in ! persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PIERO CONTI e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2002 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 1021 -1- GIANFRANCO CARADONNA, SALVATORE ORSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 872/99 del Tribunale di BARI, depositata il 19/03/99 R.G.N. 1995/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bari, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da LI PI MI nei confronti della A.M.I.U. di Bari pr l'inquadramento nel livello superiore, ovvero nel settimo livello, ritenendo che le mansioni svolte in concreto dall'appellato non erano riconducibile alla relativa declaratoria contrattuale, bensì a quella fruita. Riteneva in particolare il Tribunale che la declaratoria del settimo livello richiedeva l'esercizio di funzioni direttive integrate, in collaborazione con 8°, dalla la direzione o i preposti del livello predisposizione di programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, rilevando in contrario, in base alle allegazioni e alle prove raccolte, che il LI non aveva provato di aver svolto le suindicate mansioni. Rilevava inoltre il Tribunale che quanto alle mansioni relative al rilevamento topografico e all'analisi dell'impatto ambientale, seguendo la fase progettuale, mansioni risultanti dalle prove testimoniali, esse non erano significative rispetto all'inquadramento richiesto, trattandosi di mansioni esecutive di direttive e obiettivi aziendali realizzati dai dirigenti. Il Tribunale confermava il suo assunto richiamandosi anche 3 alla parte della declaratoria contrattuale che per il 7° livello richiede la responsabilità di settore amministrativo composto di più uffici, per tecnico considerare che l'ufficio tecnico cui il LI era addetto non era costituito da più uffici. Concludeva ilpertanto Tribunale affermando che esaminate le mansioni svolte dal LI, queste dovevano ritenersi rispondenti al livello dell'inquadramento dovuto all'atto della domanda e quindi che l'appello doveva essere accolto. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il LI censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso illustrato da memoria l'Azienda intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione delle norme di ermeneutica contrattuale oltre a vizio di motivazione, avendo il Tribunale erroneamente valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte, circa le mansioni svolte nel corso del rapporto, che avrebbero dovuto indurre lo stesso Tribunale ad accertare la differenza qualitativa tra l'attività esercitata e il livello di inquadramento goduto;
si deduce inoltre che erroneamente il Tribunale ha fondato la sua decisione sull'art. 5 del ccnl non afferente all'oggetto della controversia;
di conseguenza, altrettanto erroneamente 4 sarebbe stato posto il requisito della laurea come livello oggetto di condizione per l'inquadramento nel domanda. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in primo luogo perché le censure proposte nulla hanno a che vedere con l'individuazione di vizi nella interpretazione logica e letterale della norma contrattuale, della quale non si riporta nemmeno il testo, risolvendosi, al contrario, nella attribuzione ai dati istruttori di significati diversi da quelli, con congrua motivazione, assunti per la decisione dal giudice a quo;
in secondo luogo, perché inesattamente si afferma che l'art. 5 del ccnl è stata norma in applicazione della quale si è rigettata la domanda, là dove tale disposizione è stata richiamata dal Tribunale esclusivamente per rafforzare le diverse e precedenti ragioni (diversità qualitativa tra le mansioni svolte dal lavoratore e quelle relative al livello richiesto) in base alle quali si è ritenuto di non accogliere la domanda.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimità 5 che si liquidano in per onorari. Così deciso in Roma Il Cons. Estensore Imemul euro 20.40 oltre a 2.000 euro ' il 7 marzo 2002 Il Presidente live IL CANCELLIERE) Depositato in Cancelleria oggi, 8 A60.2002 IL CANCELLIERE Chove perselle ESENTE DA CAPOST OLO, DI REGISTRO, EJA OGNI A, TASSA OD DEI A 25377 176 73 N. 533 N AT. 10 6