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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26904/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26904/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. LONGO ALBERTO Parte_1
Per l'avv. ZAMBONI RAFFAELLA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Anna Galgano
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato e parte convenuta come da note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26904/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LONGO ALBERTO elettivamente domiciliata in VIA MOLINO DELLE ARMI, 2/A 20123 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLA elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 20013 MAGENTA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata pagina 2 di 7 ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014
n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 9526/2023 emesso il 19.05.2023 con il quale è stato ingiunto alla di pagare la somma di € 16.552,10 oltre agli interessi come da domanda e Parte_2 alle spese legali, liquidate in € 900,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come da scrittura privata sottoscritta il 17.10.2022. Questa all'art. 5 subordinava l'efficacia degli obblighi sanciti al verificarsi degli avvenimenti di cui all'art. 4 ovvero, la risoluzione dei contratti di affitto di ramo di azienda tra e le CP_1 proprietà dei locali di LL ( Gallerie Commerciali Bennet spa, e RE ( Nova Coop Società Cooperativa) con contestuale sottoscrizione dei contratti di affitto di ramo di azienda fra le stesse proprietà e la All'avveramento di detti fatti, Pt_2 CP_1
[...
rimaneva debitrice (art.1), operate le reciproche compensazioni, della somma ingiunta.
Proponeva opposizione la quale contestava la debenza della somma ingiunta Parte_2 atteso che la sua controllante, AR SPA, a sua volta vantava un credito nei confronti di società interamente partecipata da convenuta opposta e tale credito, da Controparte_2 corrispondersi prima della scadenza del 15.01.2023, sarebbe andato in compensazione con le somme dovute alla CP_1
Rilevava che la convenuta ha, in assoluta mala fede, convinto l'odierna CP_1 attrice opponente ad affidarsi alle rassicurazioni verbali indirizzatele, rinunciando così ad una esplicita e formale previsione della gestione di questa obbligazione “parallela” e, di fatto, inducendola ad accettare l'accordo così come predisposto. Evidenziava profili penali del comportamento della società opposta con conseguente querela depositata.
Concludeva: accertato che il credito azionato dalla non è Controparte_1 certo, liquido ed esigibile, dichiarando esistente e vincolante tra le parti la condizione, ancorché non contenuta nell'accordo ma che si accerterà nella sua sussistenza in corso di causa, altresì in via testimoniale, del preventivo adempimento della
[...]
società interamente partecipata da parte convenuta opposta, al pagamento CP_2 del debito vantato nei confronti di e di altra società del gruppo, Star S.p.A. Parte_2 con Socio Unico, condizione ad oggi non verificatasi;
in via istruttoria: previa, occorrendo, e senza inversione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., ammissione di prova per testimoni e per interrogatorio formale sulle circostanze in fatto, precedute dalle parole
“Vero che”; con riserva di integrare le deduzioni e produzioni istruttorie nelle forme e nei termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. In caso di ammissione di eventuali capitoli di prova ex adverso si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. E con salvezza di ogni altro diritto.”
Con comparsa di costituzione datata 16.11.2023 si costituiva ritualmente in giudizio svolgendo preliminarmente eccezione di Controparte_1 improcedibilità del giudizio di opposizione per tardiva iscrizione a ruolo. Nel merito pagina 3 di 7 rilevava l'infondatezza delle considerazioni avverse superate dalle parole contenute nell'accordo quadro “ Questo Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto”. Rilevava altresì l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'opponente richiamando i limiti all'uso della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cc. atteso che attraverso tale prova mira ad accertare la modifica del vincolo contrattuale.
Contestava l'esistenza di un collegamento fra il credito azionato monitoriamente e quello che la AR SPA, società controllante l'attrice, afferma di vantare nei confronti di altra società, la interamente partecipata da Concludeva chiedendo Controparte_2 CP_1 di: - Dichiarare, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele.- Per tutti i motivi esposti in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta, non risultando essere di pronta e facile soluzione. In via principale nel merito - rigettare in toto l'avversa opposizione, nonché le domande tutte azionate da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto Decreto ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele - condannare (C.F./P.IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
MILANO, CORSO CONCORDIA, 11, a corrispondere ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Il Giudice designato Dott. ssa Margherita Monte delegava alla definizione della causa la scrivente che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammesse le prove orali di parte attrice nei limiti dell'ordinanza 15.05.2024, interrotto il giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale della società convenuta, a seguito di riassunzione, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, escusso il teste di parte attrice, la causa viene posta in decisione ex art.281 sexies.cpc .
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Circostanze incontestate sono che le parti del presente giudizio sottoscrivevano in data 17-
18 ottobre 2022 un accordo quadro con il quale si definiva, con conseguente scioglimento pagina 4 di 7 dei contratti e gestione di tutte le pendenze debitorie, il rapporto di affiliazione che legava affiliante, e affiliata, per due punti vendita siti in Parte_2 CP_1
LL e RE, con la previsione di un acquisto d'“azienda” (in particolare soltanto delle rimanenze di magazzino e dei cespiti) da parte della società affiliante, da porre in compensazione con l'insoluto dell'affiliata, salvo maggiori crediti dovuti e l'avveramento della condizione sospensiva di cui all' art. 5 del Contratto.
Parte attrice ha proposto opposizione al credito azionato da in liquidazione CP_1 sostenendo che che fra le parti vi era un accordo non scritto assunto in sede di trattative precontrattuali, secondo il quale era stata posta come condizione che la AR SPA, società controllante creditrice di oltre € 31.000,00 nei confronti della Pt_2 [...]
interamente partecipata da avrebbe dovuto riscuotere prima del CP_2 CP_1
15.01.2023.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (CASSAZIONE CIVILE, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pacificamente la creditrice opposta ha assolto al proprio onere probatorio essendo incontestato peraltro dalla stessa debitrice opposta che questa non abbia onorato il pagamento richiesto correttamente determinato nel quantum (doc.6 monitorio) come da conteggi provenienti dalla stessa Pt_2
Viceversa la non ha provato l'assunto secondo il quale vi fosse una condizione Pt_2 vincolante fra le parti che avrebbero subordinato il pagamento azionato monitoriamente con altro, circostanza ad oggi non verificatasi, inerente il preventivo adempimento da parte della società del pagamento del debito vantato nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 di altra società del gruppo, Star S.p.A. con Socio Unico (società riconducibili a quelle del presente giudizio).
pagina 5 di 7 La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo quadro con il versamento in atti da parte dell'attrice delle copiose comunicazione intercorse con data anteriore al 17/18 ottobre 2022 sono superate dalla sottoscrizione del citato accordo che in punto “Precedenti intese” recita: “Questo Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto”.
Dal tenore letterale della clausola le Parti hanno inteso espressamente escludere che qualunque precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, le potesse vincolare ulteriormente. Sarebbe stato sufficiente non prevederla per potere prendere in considerazione ulteriori pattuizioni che, disattese, avrebbero consentito di valutare la buona fede dei contraenti ex art. 1337 cc.
La prova testimoniale non subisce le limitazioni sancite dall'art. 2722 c.c. nella misura in cui vada ad accertare la reale portata del negozio giuridico posto in essere dalle parti, andando ad accertare tutti quegli elementi di fatto che sono stati la base su cui si è fondato il consenso dei contraenti (Cass.Civ. sentenza n. 28407 del 7 novembre 2018). Al contrario, tutte le volte in cui tale mezzo di prova sia destinato ad accertare una seppur minima modifica del vincolo contrattuale - ampliando o restringendo la portata dell'accordo – come nel caso di specie- entrerà nell'alveo di operatività dell'art. 2722 c.c., portando all'inammissibilità della testimonianza (ordinanza n. 1742 del 20 gennaio 2022, la Corte di Cassazione).
Il teste di parte attrice, dipendente di privo di poteri gestori, ha riferito Tes_1 Pt_2 che le parti avessero discusso della possibilità di includere nell'accordo la società svizzera ma che non fu possibile per questioni fiscali…..è sempre stato dall'inizio alla fine una argomento vincolante al raggiungimento degli accordi…..Gli accordi erano che
[...] avrebbe pagato dopo Natale il suo debito ed alla successiva scadenza prevista CP_2 noi avremmo onorato il nostro.
Ebbene il tenore delle dichiarazioni sconta il divieto di cui all'art. 2722 cc.
Il teste poi, sentito a prova contraria, ha affermato “che la ragione per cui non si Tes_2 potè inserire il debito nell'accordo era dovuto al fatto che si trattava di Controparte_2 una società terza con amministrazione indipendente non ricordo se si parlò di motivi fiscali. In ogni caso io in qualità di amministratore di non potevo impegnarmi per CP_1 [...]
ADR: gli amministratori di Sogni italiani erano informati della trattativa ma CP_2 non vennero mai coinvolti” …. “E' vero insistette molto ma la nostra risposta era Parte_1 sempre stata quella di non potere inserire nell'accordo quei debiti”.
Conseguentemente deve essere rigettata la domanda di parte attrice e confermato il Decreto Ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 già provvisoriamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì a Parte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
4.300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26904/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. LONGO ALBERTO Parte_1
Per l'avv. ZAMBONI RAFFAELLA oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Anna Galgano
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di PC depositato e parte convenuta come da note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26904/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LONGO ALBERTO elettivamente domiciliata in VIA MOLINO DELLE ARMI, 2/A 20123 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELLA elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 20013 MAGENTA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata pagina 2 di 7 ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014
n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 9526/2023 emesso il 19.05.2023 con il quale è stato ingiunto alla di pagare la somma di € 16.552,10 oltre agli interessi come da domanda e Parte_2 alle spese legali, liquidate in € 900,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come da scrittura privata sottoscritta il 17.10.2022. Questa all'art. 5 subordinava l'efficacia degli obblighi sanciti al verificarsi degli avvenimenti di cui all'art. 4 ovvero, la risoluzione dei contratti di affitto di ramo di azienda tra e le CP_1 proprietà dei locali di LL ( Gallerie Commerciali Bennet spa, e RE ( Nova Coop Società Cooperativa) con contestuale sottoscrizione dei contratti di affitto di ramo di azienda fra le stesse proprietà e la All'avveramento di detti fatti, Pt_2 CP_1
[...
rimaneva debitrice (art.1), operate le reciproche compensazioni, della somma ingiunta.
Proponeva opposizione la quale contestava la debenza della somma ingiunta Parte_2 atteso che la sua controllante, AR SPA, a sua volta vantava un credito nei confronti di società interamente partecipata da convenuta opposta e tale credito, da Controparte_2 corrispondersi prima della scadenza del 15.01.2023, sarebbe andato in compensazione con le somme dovute alla CP_1
Rilevava che la convenuta ha, in assoluta mala fede, convinto l'odierna CP_1 attrice opponente ad affidarsi alle rassicurazioni verbali indirizzatele, rinunciando così ad una esplicita e formale previsione della gestione di questa obbligazione “parallela” e, di fatto, inducendola ad accettare l'accordo così come predisposto. Evidenziava profili penali del comportamento della società opposta con conseguente querela depositata.
Concludeva: accertato che il credito azionato dalla non è Controparte_1 certo, liquido ed esigibile, dichiarando esistente e vincolante tra le parti la condizione, ancorché non contenuta nell'accordo ma che si accerterà nella sua sussistenza in corso di causa, altresì in via testimoniale, del preventivo adempimento della
[...]
società interamente partecipata da parte convenuta opposta, al pagamento CP_2 del debito vantato nei confronti di e di altra società del gruppo, Star S.p.A. Parte_2 con Socio Unico, condizione ad oggi non verificatasi;
in via istruttoria: previa, occorrendo, e senza inversione dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., ammissione di prova per testimoni e per interrogatorio formale sulle circostanze in fatto, precedute dalle parole
“Vero che”; con riserva di integrare le deduzioni e produzioni istruttorie nelle forme e nei termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. In caso di ammissione di eventuali capitoli di prova ex adverso si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. E con salvezza di ogni altro diritto.”
Con comparsa di costituzione datata 16.11.2023 si costituiva ritualmente in giudizio svolgendo preliminarmente eccezione di Controparte_1 improcedibilità del giudizio di opposizione per tardiva iscrizione a ruolo. Nel merito pagina 3 di 7 rilevava l'infondatezza delle considerazioni avverse superate dalle parole contenute nell'accordo quadro “ Questo Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto”. Rilevava altresì l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'opponente richiamando i limiti all'uso della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cc. atteso che attraverso tale prova mira ad accertare la modifica del vincolo contrattuale.
Contestava l'esistenza di un collegamento fra il credito azionato monitoriamente e quello che la AR SPA, società controllante l'attrice, afferma di vantare nei confronti di altra società, la interamente partecipata da Concludeva chiedendo Controparte_2 CP_1 di: - Dichiarare, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e per l'effetto dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele.- Per tutti i motivi esposti in narrativa, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta, non risultando essere di pronta e facile soluzione. In via principale nel merito - rigettare in toto l'avversa opposizione, nonché le domande tutte azionate da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto Decreto ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Fedele - condannare (C.F./P.IVA Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
MILANO, CORSO CONCORDIA, 11, a corrispondere ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Il Giudice designato Dott. ssa Margherita Monte delegava alla definizione della causa la scrivente che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammesse le prove orali di parte attrice nei limiti dell'ordinanza 15.05.2024, interrotto il giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale della società convenuta, a seguito di riassunzione, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, escusso il teste di parte attrice, la causa viene posta in decisione ex art.281 sexies.cpc .
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La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Circostanze incontestate sono che le parti del presente giudizio sottoscrivevano in data 17-
18 ottobre 2022 un accordo quadro con il quale si definiva, con conseguente scioglimento pagina 4 di 7 dei contratti e gestione di tutte le pendenze debitorie, il rapporto di affiliazione che legava affiliante, e affiliata, per due punti vendita siti in Parte_2 CP_1
LL e RE, con la previsione di un acquisto d'“azienda” (in particolare soltanto delle rimanenze di magazzino e dei cespiti) da parte della società affiliante, da porre in compensazione con l'insoluto dell'affiliata, salvo maggiori crediti dovuti e l'avveramento della condizione sospensiva di cui all' art. 5 del Contratto.
Parte attrice ha proposto opposizione al credito azionato da in liquidazione CP_1 sostenendo che che fra le parti vi era un accordo non scritto assunto in sede di trattative precontrattuali, secondo il quale era stata posta come condizione che la AR SPA, società controllante creditrice di oltre € 31.000,00 nei confronti della Pt_2 [...]
interamente partecipata da avrebbe dovuto riscuotere prima del CP_2 CP_1
15.01.2023.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (CASSAZIONE CIVILE, sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pacificamente la creditrice opposta ha assolto al proprio onere probatorio essendo incontestato peraltro dalla stessa debitrice opposta che questa non abbia onorato il pagamento richiesto correttamente determinato nel quantum (doc.6 monitorio) come da conteggi provenienti dalla stessa Pt_2
Viceversa la non ha provato l'assunto secondo il quale vi fosse una condizione Pt_2 vincolante fra le parti che avrebbero subordinato il pagamento azionato monitoriamente con altro, circostanza ad oggi non verificatasi, inerente il preventivo adempimento da parte della società del pagamento del debito vantato nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 di altra società del gruppo, Star S.p.A. con Socio Unico (società riconducibili a quelle del presente giudizio).
pagina 5 di 7 La ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti in epoca antecedente alla sottoscrizione dell'accordo quadro con il versamento in atti da parte dell'attrice delle copiose comunicazione intercorse con data anteriore al 17/18 ottobre 2022 sono superate dalla sottoscrizione del citato accordo che in punto “Precedenti intese” recita: “Questo Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto”.
Dal tenore letterale della clausola le Parti hanno inteso espressamente escludere che qualunque precedente accordo, negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, le potesse vincolare ulteriormente. Sarebbe stato sufficiente non prevederla per potere prendere in considerazione ulteriori pattuizioni che, disattese, avrebbero consentito di valutare la buona fede dei contraenti ex art. 1337 cc.
La prova testimoniale non subisce le limitazioni sancite dall'art. 2722 c.c. nella misura in cui vada ad accertare la reale portata del negozio giuridico posto in essere dalle parti, andando ad accertare tutti quegli elementi di fatto che sono stati la base su cui si è fondato il consenso dei contraenti (Cass.Civ. sentenza n. 28407 del 7 novembre 2018). Al contrario, tutte le volte in cui tale mezzo di prova sia destinato ad accertare una seppur minima modifica del vincolo contrattuale - ampliando o restringendo la portata dell'accordo – come nel caso di specie- entrerà nell'alveo di operatività dell'art. 2722 c.c., portando all'inammissibilità della testimonianza (ordinanza n. 1742 del 20 gennaio 2022, la Corte di Cassazione).
Il teste di parte attrice, dipendente di privo di poteri gestori, ha riferito Tes_1 Pt_2 che le parti avessero discusso della possibilità di includere nell'accordo la società svizzera ma che non fu possibile per questioni fiscali…..è sempre stato dall'inizio alla fine una argomento vincolante al raggiungimento degli accordi…..Gli accordi erano che
[...] avrebbe pagato dopo Natale il suo debito ed alla successiva scadenza prevista CP_2 noi avremmo onorato il nostro.
Ebbene il tenore delle dichiarazioni sconta il divieto di cui all'art. 2722 cc.
Il teste poi, sentito a prova contraria, ha affermato “che la ragione per cui non si Tes_2 potè inserire il debito nell'accordo era dovuto al fatto che si trattava di Controparte_2 una società terza con amministrazione indipendente non ricordo se si parlò di motivi fiscali. In ogni caso io in qualità di amministratore di non potevo impegnarmi per CP_1 [...]
ADR: gli amministratori di Sogni italiani erano informati della trattativa ma CP_2 non vennero mai coinvolti” …. “E' vero insistette molto ma la nostra risposta era Parte_1 sempre stata quella di non potere inserire nell'accordo quei debiti”.
Conseguentemente deve essere rigettata la domanda di parte attrice e confermato il Decreto Ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 già provvisoriamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo N. 956/2023 – 14986/2023 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.05.2023 già provvisoriamente esecutivo;
B) Condanna altresì a Parte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
4.300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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