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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
n.1688/ 2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott.ssa Mario Samperi Presidente dott.ssa Serena Andaloro Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1688/2020 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Rossana Fangano,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Vera Antoci,
-parte convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento figlio naturale (250 cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa, con speciale riferimento a quanto dedotto all'udienza del 6.11.2023.
*****
Con ricorso depositato in data 19.11.2020, ha chiesto al Tribunale: autorizzare Pt_1 [...]
, con tutte le conseguenze di legge, - a riconoscere il minore nato a Pt_1 Persona_1
PA (ME) il 13.04.2020, figlio di nata a [...] il [...]. Controparte_1
Pag. 1 di 6 Costituendosi nel presente giudizio, con memoria responsiva dell'11.02.2021, ha CP_1
contestato la domanda del ricorrente, chiedendo al Tribunale -) accertare ritenere e dichiarare l'assoluta inidoneità genitoriale del richiedente e il pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore in caso di riconoscimento;
-) e, per l'effetto, rigettare la chiesta di autorizzazione avanzata dal signor , essendo il riconoscimento contrario all'interesse Parte_1
del minore;
-) imporre al di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento del piccolo un assegno di almeno € 500,00 Per_1 nonché l'integrale rimborso a semplice presentazione dei giustificativi di spesa, delle spese straordinarie. -) qualora fosse autorizzato il riconoscimento, disporre: a) l'affidamento esclusivo del minore alla madre b) che il minore mantenga il cognome della madre c) che l'eventuale diritto di visita del padre venga esercitato in modalità protetta.
In considerazione delle contestazioni svolte dalla resistente, il Collegio ha disposto mediante CTU psicologica l'accertamento dell'idoneità genitoriale del ricorrente.
Da ultimo (vedasi verbale di udienza del 6 Novembre 2023), ha dichiarato di non CP_1
opporsi ulteriormente al riconoscimento del figlio.
*****
I. Riconoscimento.
Il Tribunale osserva che, in base a quanto dedotto in atti, non è contestata la paternità biologica del ricorrente.
In particolare, la resistente ha inizialmente addotto che il riconoscimento potesse essere contrario all'interesse del minore.
Le risultanze della CTU consentono di escludere tale rischio, e invero da ultimo anche non ha insistito nel rigetto della domanda di riconoscimento. CP_1
Nel dettaglio, al CTU è stato posto il seguente quesito: verificare l'idoneità del ricorrente di relazionarsi con il minore e di consentire anche all'altro genitore di interagire serenamente con lo stesso.
La relazione, depositata il 15.05.2023, ha offerto le conclusioni, che si riportano appresso testualmente:
“Nel caso in trattazione l'indagine messa in atto ha potuto rilevare per il sig. , Parte_1
l'assenza di condizioni di disagio psicopatologico strutturatosi in senso clinico.
Si è, poi, potuto rilevare l'esistenza di: capacità di accudimento, idoneità ideativorelazionale, capacità educativa che connotano il costrutto di adulto competente e, quindi, determinano in varia misura la personalizzazione della nozione di idoneità genitoriale.
Pag. 2 di 6 • Per il sig. , da più punti di vista, sono state valutate capacità di base quali quelle Parte_1
riflessive, empatico-identificatorie, di contenimento, di stabilità affettiva, di controllo degli agiti, di integrazione sociale, di trasmissione normativa, di coerenza e costanza relazionali. Esse risultano tutte variamente rappresentate.
• L'osservazione diretta della coppia padre/bambino non ha premesso di rilevare nell'hic et nunc aspetti di pregiudizio capaci di incidere sulla qualità delle relazioni all'interno della diade suddetta. In atto la relazione padre/figlio non sembra essere condizionate da disarmonie o disfunzionalità per problematiche psicologico-psichiatriche riconducibili ai genitori.
Nonostante la distanza e la mancanza di continuità è emersa una buona qualità della relazione padre/figlio.
• quindi compatibilmente con l'età di e con la distanza del padre che sembra avere la Per_1
possibilità di trasferirsi in Sicilia a breve, è fondamentale nel superiore interesse del minore che veda garantita a ogni volta che il sig. torni in Sicilia la possibilità di incontrarlo e Per_1 Pt_1 che la relazione sia impostata gradualmente nell'ottica dell'autonomia; permettendo cioè al padre di iniziare a svolgere la funziona paterna in maniera autonoma e non sempre alla presenza di terzi, ed estendendola sempre gradualmente ad un regime ordinario di incontri, compatibilmente con la crescita di e la permanenza del sig. in Sicilia. Per_1 Pt_1
• Quello che comunque permane, e su cui si deve lavorare per permettere una continuità al minore,
è, una mancanza di confronto tra i genitori ed una diffidenza da parte della madre di Per_1
rispetto al padre di suo figlio. In tal senso è importante che venga affidata a una struttura terza, un lavoro con la coppia genitoriale e una supervisione delle relazioni familiari, in modo da dare una nuova dimensione al ruolo genitoriale, considerato il fatto che il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_1
non hanno mai avuto un tempo né per conoscersi realmente e costruirsi come coppia, né per condividere la genitorialità”.
Dunque, tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba pronunciarsi sentenza che tiene luogo del consenso della madre e autorizzare a riconoscere il minore essendo Parte_1 Per_1 pienamente rispondente all'interesse del bambino vedersi riconosciuto dal padre, anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione discendono.
Va, pertanto, accolta la domanda del ricorrente di riconoscimento della paternità del minore e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle Per_1 relative annotazioni sull'atto di nascita.
Quanto al cognome che il minore assumerà, la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo -condiviso dal Tribunale- per cui "quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
Pag. 3 di 6 al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo
e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome e, dall'altro lato, consideri che -non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale- il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il , nella trama dei suoi rapporti CP_2
personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare
l'aggiunta del patronimico" (ex multis Cass. 5 febbraio 2008, n. 2751).
In sostanza, il cognome, come parte del nome, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Considerata la tenerissima età del minore (che il prossimo 13 Aprile compirà quattro Per_1
anni), il solo cognome materno non può essere considerato come segno distintivo della sua persona nell'ambito del contesto sociale in cui vive sicché può disporsi che il medesimo aggiunga al cognome materno quello paterno, posticipandolo, con le conseguenti annotazioni di legge a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile.
Si esaminano, quindi, le ulteriori domande delle parti.
II. Affidamento.
Con riguardo alle modalità di affidamento del minore (nato nel 2020), il Collegio ritiene rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso tra entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Deve puntualizzarsi inoltre che dall'accertamento peritale non si evincono ragioni per disporre che gli incontri avvengano in modalità protetta, emergendo piuttosto nella relazione padre- figlio un approccio positivo da parte di entrambi.
Per stabilire le modalità di affidamento, deve tenersi conto, da un lato, della gradualità necessaria alla relazione padre- figlio anche in ragione della tenera età del minore;
dall'altro, della distanza tra i luoghi in cui si svolge la vita dei soggetti coinvolti (il padre ha dichiarato in sede di operazioni peritali di lavorare attualmente in Francia e tornare in Sicilia per una settimana ogni tre mesi).
Pag. 4 di 6 Compatibilmente con la sua presenza in Sicilia, il padre potrà quindi esercitare il diritto- dovere di visita del minore secondo il seguente calendario, ove non vi sia diverso accordo tra i genitori:
- due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì (ovvero, in due giorni consecutivi, se più consono alle esigenze di permanenza in loco del padre), dalle ore 15:30 sino alle 20:00 prelevando il minore presso la scuola di infanzia ove lo stesso si trovi o, in mancanza, prelevandolo dalla abitazione presso la madre e riportandolo, all'orario indicato, presso la suddetta abitazione;
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 del sabato e, dal quinto anno di età, sino alle ore 20:00 della domenica, prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
- il 24 dicembre o il 25 dicembre ad anni alterni - il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni - la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 9:30 del mattino alle ore 20:00 della sera prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
per il giorno del compleanno del bambino, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 9:30 del mattino e, in caso di impegni scolastici dalle ore 15.30 del pomeriggio, sino alle ore 21:30 della sera prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
il giorno del compleanno delle parti il bambino potrà trascorrere con loro l'intera giornata, previo rispetto degli impegni scolastici.
In considerazione della distanza, il Collegio raccomanda alle parti che padre e figlio intrattengano contatti telefonici almeno quotidiani, anche a mezzo di videochiamate.
III. Mantenimento del figlio.
Con riferimento al mantenimento, lo stesso deve essere stabilito nella misura di euro 300,00.
A carico di ciascun genitore, vanno inoltre poste nella misura del 50% le spese straordinarie di istruzione, mediche e odontoiatriche, impreviste e imprevedibili.
Deve precisarsi all'uopo che non sono stati allegati elementi idonei a supportare la domanda di contributo al mantenimento quantificata dalla resistente in euro 500,00.
Pertanto, appare congruo, sulla scorta degli elementi in atti porre a carico del ricorrente l'obbligo come sopra determinato.
IV. Spese.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo 1688/2020 vertente tra e , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, così provvede visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 737 c.p.c.:
Pag. 5 di 6 1) AUTORIZZA il ricorrente , nato a Lentini (SR), il [...], a [...] al Parte_1
riconoscimento quale proprio figlio di nato a [...] il [...], figlio Persona_1
già riconosciuto da , nata a [...] il [...], autorizzando altresì l'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;
2) DISPONE che il minore aggiunga al cognome materno quello paterno, Persona_1
posticipandolo, con le relative annotazioni di legge a cura del competente Ufficiale dello Stato
Civile;
3) DISPONE l'affidamento del minore a entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre, secondo quanto specificato in parte motiva;
4) DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento del figlio euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente Org_ secondo gli indici di svalutazione della moneta oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PA, nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Mario Samperi
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott.ssa Mario Samperi Presidente dott.ssa Serena Andaloro Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1688/2020 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Rossana Fangano,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Vera Antoci,
-parte convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento figlio naturale (250 cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa, con speciale riferimento a quanto dedotto all'udienza del 6.11.2023.
*****
Con ricorso depositato in data 19.11.2020, ha chiesto al Tribunale: autorizzare Pt_1 [...]
, con tutte le conseguenze di legge, - a riconoscere il minore nato a Pt_1 Persona_1
PA (ME) il 13.04.2020, figlio di nata a [...] il [...]. Controparte_1
Pag. 1 di 6 Costituendosi nel presente giudizio, con memoria responsiva dell'11.02.2021, ha CP_1
contestato la domanda del ricorrente, chiedendo al Tribunale -) accertare ritenere e dichiarare l'assoluta inidoneità genitoriale del richiedente e il pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore in caso di riconoscimento;
-) e, per l'effetto, rigettare la chiesta di autorizzazione avanzata dal signor , essendo il riconoscimento contrario all'interesse Parte_1
del minore;
-) imporre al di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di concorso nel mantenimento del piccolo un assegno di almeno € 500,00 Per_1 nonché l'integrale rimborso a semplice presentazione dei giustificativi di spesa, delle spese straordinarie. -) qualora fosse autorizzato il riconoscimento, disporre: a) l'affidamento esclusivo del minore alla madre b) che il minore mantenga il cognome della madre c) che l'eventuale diritto di visita del padre venga esercitato in modalità protetta.
In considerazione delle contestazioni svolte dalla resistente, il Collegio ha disposto mediante CTU psicologica l'accertamento dell'idoneità genitoriale del ricorrente.
Da ultimo (vedasi verbale di udienza del 6 Novembre 2023), ha dichiarato di non CP_1
opporsi ulteriormente al riconoscimento del figlio.
*****
I. Riconoscimento.
Il Tribunale osserva che, in base a quanto dedotto in atti, non è contestata la paternità biologica del ricorrente.
In particolare, la resistente ha inizialmente addotto che il riconoscimento potesse essere contrario all'interesse del minore.
Le risultanze della CTU consentono di escludere tale rischio, e invero da ultimo anche non ha insistito nel rigetto della domanda di riconoscimento. CP_1
Nel dettaglio, al CTU è stato posto il seguente quesito: verificare l'idoneità del ricorrente di relazionarsi con il minore e di consentire anche all'altro genitore di interagire serenamente con lo stesso.
La relazione, depositata il 15.05.2023, ha offerto le conclusioni, che si riportano appresso testualmente:
“Nel caso in trattazione l'indagine messa in atto ha potuto rilevare per il sig. , Parte_1
l'assenza di condizioni di disagio psicopatologico strutturatosi in senso clinico.
Si è, poi, potuto rilevare l'esistenza di: capacità di accudimento, idoneità ideativorelazionale, capacità educativa che connotano il costrutto di adulto competente e, quindi, determinano in varia misura la personalizzazione della nozione di idoneità genitoriale.
Pag. 2 di 6 • Per il sig. , da più punti di vista, sono state valutate capacità di base quali quelle Parte_1
riflessive, empatico-identificatorie, di contenimento, di stabilità affettiva, di controllo degli agiti, di integrazione sociale, di trasmissione normativa, di coerenza e costanza relazionali. Esse risultano tutte variamente rappresentate.
• L'osservazione diretta della coppia padre/bambino non ha premesso di rilevare nell'hic et nunc aspetti di pregiudizio capaci di incidere sulla qualità delle relazioni all'interno della diade suddetta. In atto la relazione padre/figlio non sembra essere condizionate da disarmonie o disfunzionalità per problematiche psicologico-psichiatriche riconducibili ai genitori.
Nonostante la distanza e la mancanza di continuità è emersa una buona qualità della relazione padre/figlio.
• quindi compatibilmente con l'età di e con la distanza del padre che sembra avere la Per_1
possibilità di trasferirsi in Sicilia a breve, è fondamentale nel superiore interesse del minore che veda garantita a ogni volta che il sig. torni in Sicilia la possibilità di incontrarlo e Per_1 Pt_1 che la relazione sia impostata gradualmente nell'ottica dell'autonomia; permettendo cioè al padre di iniziare a svolgere la funziona paterna in maniera autonoma e non sempre alla presenza di terzi, ed estendendola sempre gradualmente ad un regime ordinario di incontri, compatibilmente con la crescita di e la permanenza del sig. in Sicilia. Per_1 Pt_1
• Quello che comunque permane, e su cui si deve lavorare per permettere una continuità al minore,
è, una mancanza di confronto tra i genitori ed una diffidenza da parte della madre di Per_1
rispetto al padre di suo figlio. In tal senso è importante che venga affidata a una struttura terza, un lavoro con la coppia genitoriale e una supervisione delle relazioni familiari, in modo da dare una nuova dimensione al ruolo genitoriale, considerato il fatto che il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_1
non hanno mai avuto un tempo né per conoscersi realmente e costruirsi come coppia, né per condividere la genitorialità”.
Dunque, tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba pronunciarsi sentenza che tiene luogo del consenso della madre e autorizzare a riconoscere il minore essendo Parte_1 Per_1 pienamente rispondente all'interesse del bambino vedersi riconosciuto dal padre, anche in ragione di tutti i diritti che dal rapporto di filiazione discendono.
Va, pertanto, accolta la domanda del ricorrente di riconoscimento della paternità del minore e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle Per_1 relative annotazioni sull'atto di nascita.
Quanto al cognome che il minore assumerà, la Corte di Cassazione ha affermato il principio interpretativo -condiviso dal Tribunale- per cui "quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
Pag. 3 di 6 al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo
e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome e, dall'altro lato, consideri che -non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale- il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il , nella trama dei suoi rapporti CP_2
personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare
l'aggiunta del patronimico" (ex multis Cass. 5 febbraio 2008, n. 2751).
In sostanza, il cognome, come parte del nome, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Considerata la tenerissima età del minore (che il prossimo 13 Aprile compirà quattro Per_1
anni), il solo cognome materno non può essere considerato come segno distintivo della sua persona nell'ambito del contesto sociale in cui vive sicché può disporsi che il medesimo aggiunga al cognome materno quello paterno, posticipandolo, con le conseguenti annotazioni di legge a cura del competente Ufficiale dello Stato Civile.
Si esaminano, quindi, le ulteriori domande delle parti.
II. Affidamento.
Con riguardo alle modalità di affidamento del minore (nato nel 2020), il Collegio ritiene rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso tra entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Deve puntualizzarsi inoltre che dall'accertamento peritale non si evincono ragioni per disporre che gli incontri avvengano in modalità protetta, emergendo piuttosto nella relazione padre- figlio un approccio positivo da parte di entrambi.
Per stabilire le modalità di affidamento, deve tenersi conto, da un lato, della gradualità necessaria alla relazione padre- figlio anche in ragione della tenera età del minore;
dall'altro, della distanza tra i luoghi in cui si svolge la vita dei soggetti coinvolti (il padre ha dichiarato in sede di operazioni peritali di lavorare attualmente in Francia e tornare in Sicilia per una settimana ogni tre mesi).
Pag. 4 di 6 Compatibilmente con la sua presenza in Sicilia, il padre potrà quindi esercitare il diritto- dovere di visita del minore secondo il seguente calendario, ove non vi sia diverso accordo tra i genitori:
- due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì (ovvero, in due giorni consecutivi, se più consono alle esigenze di permanenza in loco del padre), dalle ore 15:30 sino alle 20:00 prelevando il minore presso la scuola di infanzia ove lo stesso si trovi o, in mancanza, prelevandolo dalla abitazione presso la madre e riportandolo, all'orario indicato, presso la suddetta abitazione;
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 del sabato e, dal quinto anno di età, sino alle ore 20:00 della domenica, prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
- il 24 dicembre o il 25 dicembre ad anni alterni - il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni - la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 9:30 del mattino alle ore 20:00 della sera prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
per il giorno del compleanno del bambino, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 9:30 del mattino e, in caso di impegni scolastici dalle ore 15.30 del pomeriggio, sino alle ore 21:30 della sera prelevandolo e riportandolo all'orario indicato presso l'abitazione della madre;
il giorno del compleanno delle parti il bambino potrà trascorrere con loro l'intera giornata, previo rispetto degli impegni scolastici.
In considerazione della distanza, il Collegio raccomanda alle parti che padre e figlio intrattengano contatti telefonici almeno quotidiani, anche a mezzo di videochiamate.
III. Mantenimento del figlio.
Con riferimento al mantenimento, lo stesso deve essere stabilito nella misura di euro 300,00.
A carico di ciascun genitore, vanno inoltre poste nella misura del 50% le spese straordinarie di istruzione, mediche e odontoiatriche, impreviste e imprevedibili.
Deve precisarsi all'uopo che non sono stati allegati elementi idonei a supportare la domanda di contributo al mantenimento quantificata dalla resistente in euro 500,00.
Pertanto, appare congruo, sulla scorta degli elementi in atti porre a carico del ricorrente l'obbligo come sopra determinato.
IV. Spese.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo 1688/2020 vertente tra e , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni altra istanza, così provvede visti gli artt. 250, comma IV, c.c., 737 c.p.c.:
Pag. 5 di 6 1) AUTORIZZA il ricorrente , nato a Lentini (SR), il [...], a [...] al Parte_1
riconoscimento quale proprio figlio di nato a [...] il [...], figlio Persona_1
già riconosciuto da , nata a [...] il [...], autorizzando altresì l'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;
2) DISPONE che il minore aggiunga al cognome materno quello paterno, Persona_1
posticipandolo, con le relative annotazioni di legge a cura del competente Ufficiale dello Stato
Civile;
3) DISPONE l'affidamento del minore a entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre, secondo quanto specificato in parte motiva;
4) DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento del figlio euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente Org_ secondo gli indici di svalutazione della moneta oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in PA, nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Mario Samperi
Pag. 6 di 6