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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di OC Unica
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 357/2024
All'udienza del 21 gennaio 2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte attrice Parte_1
(CF/PI ) in persona del Custode/Amministratore Giudiziario è presente
[...] P.IVA_1
l'Avv. Alessandra Cianflone per delega dell'Avv. Fabrizio Scotto la quale si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusive già depositate in atti, con vittoria di spese e competenze da distrarsi. per la parte convenuta, è presente l'Avv. Antonio Controparte_1
Pelle il quale si riporta a quanto riportato negli atti difensivi ed al convenuto delle note conclusive . Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese.
Nessuno è presente per il in p. l.r.p.t. Controparte_2
Il Giudice visto l'art. 281 sexiesc.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa ed il Giudice si ritira in camera di consiglio .
Locrì, lì 21.01.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 357/2024 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in persona dell'Amministratore Giudiziario Dott. Parte_1
, citava in giudizio innanzi al Tribunale di OC , l' Parte_2 Controparte_1
ed il , sostenendo l'illegittimità dell'azione
[...] Controparte_3
esecutiva intrapresa da con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis CP_4
del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98 emesso in data 21.03.2023 e notificato a mezzo pec il 21.03.2023 nei confronti del Canile per l'importo di € 482.347,55 con il quale ordinava al terzo
[...]
di pagare all'egente per la riscossione le somme dovute a detto Controparte_2
soggetto debitore, per cartelle rimaste impagate. La parte attrice poneva a fondamento della fase di merito le medesime ragioni sottoposte al Giudice dell'esecuzione in fase cautelare, ovvero l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 55 del Codice
Antimafia, atteso che società sottoposta a sequestro giudiziario da parte del Tribunale di
OC – Ufficio GIP. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando domanda di risarcimento del danno: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il pignoramento di crediti ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98 emesso in data
21.03.2023 dall' e notificato a mezzo pec il 21.03.2023 nei Controparte_5
confronti del in Amministrazione Giudiziaria è illegittimo e invalido per Parte_1
tutti i motivi esposti accertare e dichiarare inammissibile, improseguibile, inefficace, nulla
e/o annullabile l'azione esecutiva avviata con il pignoramento dei crediti verso terzi id. proc. es. n.09484202300000195001 - fasc. n. 94/2023/98 del 21.03.2023 dall' Controparte_6
[..
[...] [...]
, annullando, dichiarando nullo, inefficace, inammissibile e/o improseguibile il
[...]
pignoramento azionato e impugnato, per i motivi esposti in atti
Conseguentemente e per l'effetto - dichiarare illegittimo il pagamento effettuato dal
in violazione dell'ordine di sospensione in via Controparte_2
d'urgenza inaudita altera parte reso dal Giudice con ordinanza del 17.04.2023 e notificata il
19.04.2023, regolarmente protocollata in data 19.04.2023 alle ore 12:37
Condannare: il creditore procedente al rimborso di quanto indebitamente riscosso dal Terzo pignorato in violazione dell'ordinanza sospensiva e, quindi, condannarlo al pagamento ed all'immediata restituzione in favore del opponente dell'importo di € Pt_1
7.229,27 illegittimamente versato eseguito con bonifico del 24.04.2023; - adottare ogni provvedimento previsto dalla legge per sanzionare l'ingiusta ed arbitraria violazione del
Terzo pignorato dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva;
-condannare il
Comune Terzo pignorato al risarcimento del danno in favore del Canile opponente da liquidarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali tanto della fase cautelare quanto della successiva fase del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”. La parte attrice depositava documentazione a sostegno della domanda.
Con comparsa depositata datata 11.6.2024 si costituiva Controparte_1
, la quale impugnava e contestava l'azione ex adverso proposta e ne rilevava
[...]
l'infondatezza. Sosteneva in rito il difetto di giurisdizione del Tribunale civile;
l'inammissibilità per intempestività dell'azione proposta in relazione al processo tributario;
l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale e la correttezza dell'attività di riscossione posta in essere da CP_4
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -dichiarare, in relazione ai crediti per tributi, il difetto di giurisdizione circa la contestazione della notifica delle cartelle, la contestazione di notifica dell'intimazione e alla prescrizione eccepita;
- dichiarare
l'incompetenza per materia e territorio dell'adito Tribunale in favore del Tri-bunale di CP_ Reggio Calabria, sezione Lavoro, relativamente a TUTTI gli avvisi di addebito emessi omesso pagamento dei contributi previdenziali MOD. DM 10. Nel Merito:
3 - accertare e accertare la legittimità del pignoramento dei crediti verso terzi opposto in re-lazione ai motivi di opposizione di competenza del Tribunale, per i motivi esposti, ivi com-presa la regolarità del pagamento effettuato dal terzo a seguito dell'ordine ricevuto;
- rigettare tutte le eccezioni e i motivi di opposizione formulate dal debitore con il
Ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione, nonché legittimo ed efficace il pignoramento presso terzi op- posto e l'intera fase esecutiva;
- rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
rigettare l'intera opposizione proposta dal debitore esecutato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore costituito.”
Si costituiva anche il che chiedeva la Controparte_2
cessazione della materia del contendere formulata dal medesimo, nonché la compensazione delle spese di lite.
I difensori delle parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/10/2024, con provvedimento del 14/10/2024 rinviava la causa per la discussione e decisione , in presenza esigenze del ruolo, all'udienza del 17 dicembre 2024 , ore 10,00 ex art. 281 sexies cpc, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La causa veniva rinviata d'ufficio al 21/01/2025 per i medesimi incombenti con termine per note.
Nel merito
2.- In linea di principio
Parte attrice ha contestato l'azione esecutiva, ovvero il pignoramento azionato chiedendone la declaratoria di illegittimità, in quanto posta in essere in spregio della normativa antimafia sia in relazione alla posizione dell'Agente per la Riscossione che in ordine alla posizione del terzo pignorato che ha eseguito il pagamento , ovvero il Comune di
. CP_2
Nell'atto di opposizione , parte attrice in riassunzione ha sottoposto al giudice ordinario in sede di giudizio di merito, le medesime questioni proposte innanzi al GE che riporta il contenuto dell'opposizione proposta in sede cautelare innanzi al Giudice
4 dell'esecuzione, pertanto tutte le questioni vengono proposte nuovamente a cognizione piena.
Ciò posto, occorre evidenziare che in sede di riassunzione è stato instaurato il contraddittorio nei confronti degli stessi soggetti della precedente fase, e che, indipendentemente dalla costituzione formale in sede di merito, il giudizio è in realtà un
“unicum” atteso che innanzi al GE è stata proposta l'opposizione , finalizzata alla sospensione dell'azione esecutiva (in casu rigettata) quindi di natura cautelare, alla quale segue l'eventuale fase di merito , ove la parte interessata sottopone le questioni di rito e di merito alla cognizione non sommaria del giudice ordinario.
Sulla struttura unitaria del giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 7997/15: “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase di merito è in collegamento con la fase sommaria. Da ciò discende che la procura, rilasciata al difensore per
l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria, con conseguente validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il procuratore costituito nella fase sommaria.”; nonché la giurisprudenza di merito da ultimo il Tribunale di Termini
Imerese, sent. 06.10.2021 n.948 che ha appunto ribadito il principio secondo cui il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è caratterizzato da una struttura bifasica, che presenta netta cesura tra la prima e la seconda fase del procedimento, l'una necessaria avanti al giudice dell'esecuzione e regolata dalle norme sul procedimento camerale, l'altra meramente eventuale avanti al giudice del merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione. Ne deriva così non già un giudizio a struttura bifasica avente natura unitaria.
A conclusione del presente giudizio, quale merito , si avrà una sentenza che potrà essere di rigetto, quindi una volta passata in giudicato, sarà una sentenza di accertamento della legittimità dell'esecuzione ; o di accoglimento e passata in giudicato, avrà l'effetto di negare l'esistenza o l'efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere di iniziare o di proseguire il processo esecutivo.
5 3.- Tanto brevemente richiamato in punto di principio , occorre preliminarmente evidenziare che nelle note conclusive datate 5.1.2025, Controparte_1
ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal
[...]
sin dall'atto di costituzione, con richiesta di compensazione delle Controparte_2
spese di lite. La domanda per come formulata, non può essere accolta.
Posto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere integra una causa di estinzione del processo, , che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa , nel caso in cui è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, ma emerge la non utilità di una pronuncia nel merito.
Va detto altresì che in ipotesi di cessazione della materia del contendere il Giudice deve in ogni caso decidere sulle spese di giustizia sulla base del principio della soccombenza virtuale ( Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234; cfr Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922) e l'ipotesi della compensazione (prospettata e richiesta dalle odierne parti convenute) in applicazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 91 e 92 cpc , costituisce una eccezione al principio della soccombenza e deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass.
24/06/2004 n. 11744).
Ulteriore profilo da considerare , ribadito dalla recente giurisprudenza attiene al fatto che oltre alla sopravvenuta “mancanza di interesse alla decisione”, deve esservi un accordo fra le parti in tal senso , come ribadito di recente dalla Corte d'Appello di Potenza, sentenza 21 aprile 2023, n. 226 , che ha stabilito che in difetto di una esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del
6 diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Esaminati gli atti occorre rilevare che nessuna delibazione dei motivi di opposizione all'esecuzione è stata effettuata dal Giudice dell'esecuzione che nell'ordinanza dell'aprile 2023 che, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte del terzo , si è limitata a dichiarare il non luogo a provvedere sulla sospensiva , evidenziando la necessità di un vaglio nel merito dei motivi di opposizione.
E' dato pacifico che l'Ente ha provveduto alla restituzione delle somme corrisposte ad , tuttavia l'agente per la riscossione ha espressamente ribadito in CP_4
subordine, che in caso di mancata compensazione delle spese di lite insisteva per l'accoglimento delle conclusioni originarie (v. note conclusive); dal canto suo, la parte attrice opponente ha ribadito, anche nelle note autorizzate del 9.1.2025 , le proprie ragioni.
Alla luce di ciò, il Giudice non può procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non sussistendo alcun accordo in tal senso.
Inoltre occorre rilevare che la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, dovrebbe essere di “chiusura” del giudizio mentre in casu se la stessa può ritenersi rilevante in relazione alla domanda principale , non può comprendere in alcun modo la separata domanda di risarcimento del danno proposta dal . Pertanto la richiesta di Pt_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
3.1- Tanto considerato occorre vagliare le eccezioni preliminari sollevate nella comparsa di costituzione di : Controparte_1
a.- sull'eccezione di difetto di giurisdizione e conseguente intempestività dell'azione innanzi al giudice tributario, le eccezioni sono infondate atteso che sulla base del tenore dell'opposizione in sede esecutiva riproposta in sede di merito che, come tale definisce il petitum del giudizio , l'esecuzione di cui al pignoramento n 09484202300000195001 - fasc. n.
94/2023/98 del 21.03.2023 è stata censurata in relazione al quomodo dell'esecuzione stessa.
La parte opponente , odierna attrice non è entrata nl merito della pretesa creditoria di cui alle cartelle sottese al pignoramento, ma in radice ha rilevato l'inammissibilità ed illegittimità dell'azione esecutiva essendo in essere una misura cautelare ovvero un sequestro giudiziario, che impediva l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti del destinatario di tale provvedimento. Di talché l'opposizione e l'azione va
7 qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, tempestivamente proposta in via esecutiva atteso che il pignoramento è stato notificato via pec il 21.03.23 e l'opposizione è stata incardinata il 6.4.23.
Sulla base della disposizione normativa suddetta la competenza funzionale ed inderogabile in materia di opposizione agli atti esecutivi è del Tribunale civile, atteso che non riguarda i singoli crediti ma l'azione esecutiva in sé.
Per la medesima ragione è del tutto infondata l'eccezione di incompetenza e valore di cui al punto 3 della comparsa di costituzione di CP_4
b.- Per quel che attiene le censure di merito sollevate dall'agente della riscossione, anche sotto questo profilo la difesa non è fondata atteso che il canile rifugio è oggetto di misura interdittiva come da provvedimento in atti dell'11.05.2020, ovvero sequestro preventivo emesso dal Tribunale di OC con nomina di amministratore giudiziario (all. 1 della produzione di parte attrice). Tale provvedimento risulta , come per legge, dalla visura della Camera di Commercio con funzione di pubblicità notizia nei confronti di tutti i terzi ai fini dell'opponibilità. Da quel momento nessuna azione esecutiva poteva essere intrapresa in applicazione dell'art. 50 del codice antimafia al comma 1 che espressamente prevede : “Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.”. Da ciò discende l'illegittimità del pignoramento notificato da in data CP_4
12.3.23 successivo all'adozione della predetta misura interdittiva che inibiva ex lege ogni tipo di iniziativa sotto il profilo esecutivo.
Sotto questo profilo il creditore procedente Controparte_1
risulta soccombente anche in relazione al motivo 5 della comparsa di costituzione, relativo alla tardività del motivo di opposizione rispetto alla notifica degli atti sottesi ovvero alle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito. Anche sotto questo profilo vi è soccombenza in considerazione dell'irrilevanza in questa sede, della notifica delle cartelle esattoriali in quanto esse stesse hanno natura di “titolo esecutivo” ma non costituiscono di per sé atto di esecuzione, che inizia solo attraverso l'atto di pignoramento che è oggetto dell'opposizione.
8 La normativa richiamata prevede ex lege la sospensione di ogni attività esecutiva pertanto il pignoramento di crediti ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98, quale primo atto esecutivo non avrebbe dovuto essere notificato, indipendentemente dalle cartelle sottese.
4.- Per quel concerne la posizione del Controparte_2
considerata la non ammissibilità della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente giudizio , deve essere vagliata la posizione ed attività anche in sede esecutiva alla luce delle domande proposte da parte attrice.
Nel caso di specie, il pignoramento azionato è in conformità all'art. 72 bis e 48 bis del dpr 602/73 ; quest'ultima norma espressamente prevede: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte
a ruolo.”
Ciò posto la norma prosegue per inapplicabilità di quanto sopra in ipotesi come quella in oggetto: “ La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575,”
Ora , vale qui quanto evidenziato per l'agente per la riscossione: la misura antimafia con nomina di amministratore giudiziario risaliva al 2020 come da pubblicità in atti, di talché l'Ente non avrebbe dovuto procedere al pagamento versandosi nell'ipotesi di esclusione di tale attività.
La condotta del è altresì censurabile anche sotto altro profilo atteso che il CP_2 versamento da parte dell'Ente risulta essere successivo alla sospensione inaudita altera
9 parte disposta dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 17.4.2023 notificato il
19.4.23
Pertanto deve concludersi anche per la soccombenza dell'Ente .
5.- Per quel che riguarda la separata domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice -debitrice opponente, questa è formulata nei confronti solo nei confronti del di Marina quale terzo pignorato. La domanda è fondata e va CP_2 Controparte_2
accolta.
Sulla base degli atti risulta che il Canile Rifugio continua a svolgere la propria attività in loco , pertanto è soggetto attivo e presta il proprio servizio a favore della comunità. Parte attrice ha documentato ciò attraverso il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo emesso nei confronti del per mancato pagamento dei Controparte_2 servizi resi dall'attività , operativa ed operante sul territorio. A fronte di mancati pagamenti documentati, l'Ente ha provveduto al pagamento nei confronti di nonostante la CP_4 misura cautelare penale, per la somma di € 7.229,51 in data 24.4.23.
Accertato che la struttura, come detto, è operativa ciò ha costituito senza dubbio un problema di liquidità che si è “risolto” con la restituzione della somma nell'agosto 2024, quindi oltre un an e dopo opposizione in via giudiziale. Da ciò discende la sussistenza sia della condotta illegittima che del danno conseguente per l'attività del canile , che viene quantificata in € 2000,00 in via equitativa.
6.- Assorbite le altre questioni
7.- Le spese di lite
Con riferimento alle spese va detto che parte attrice opponente ha richiesto altresì la riforma del provvedimento della fase cautelare, nel quale è stata disposta la compensazione delle spese . Sulla base dei richiamati principi, il provvedimento conclusivo della fase cautelare non è definitivo e non è idoneo alla formazione del giudicato, pertanto questo Giudice può vagliarne nuovamente i presupposti. Alla luce di quanto esposto in motivazione e considerato che sia l'attività dell'agente della riscossione che del terzo pignorato sono connotate da illegittimità per violazione della normativa antimafia art. 50 sin dalla fase esecutiva , deve essere disposta la condanna in relazione anche alla fase cautelare, in considerazione della somma erogata. Pertanto le spese della fase cautelare, che devono essere refuse in solido tra in p.l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
10 , in p.l.r.p.t., si liquidano come segue: € 1500,00 per onorari ed € 125,00 Controparte_2
per spese vive, nonché spese gen, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto.
Per quel che riguarda le spese e competenze della presente fase di merito, queste seguono la soccombenza pertanto il Tribunale condanna in Controparte_1
p.l.r.p.t. e , in p.l.r.p.t. in solido fra loro, al pagamento Controparte_2
dele somme come di seguito liquidate (nella misura dei minimi per la semplicità delle questioni trattate ed aumento del 30 % essendo più di una parte convenuta con esclusione della fase istruttoria essendo il giudizio documentale): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00, in totale € 1.700,00 con aumento del 30 % per la pluralità di parti (€ 510,00), per un totale complessivo pari ad € 2.210,00 per onorari ed ed €
264,00 per spese vive , oltre spese gen, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a. rigetta la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da parti convenute, per le ragioni di cui alla parte motiva;
b. rigetta le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
per le ragioni di cui alla parte motiva;
[...]
c. accoglie l'azione proposta Parte_1
(CF/PI ) in persona del
[...] P.IVA_1
Custode/Amministratore Giudiziario Dott. ed accerta e dichiara Parte_2
l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi id. proc. es. n. 09484202300000195001
- fasc. n. 94/2023/98 notificato dall' , nonché del successivo Controparte_1
pagamento effettuato dal;
Controparte_2
11 d. accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti del per illegittimo pagamento in favore di Controparte_2
CP_4
e. per l'effetto condanna il in p.l.r.p.t. al Controparte_2
pagamento, in favore del Parte_1
(CF/PI ) in persona del Custode/Amministratore Giudiziario Dott.
[...] P.IVA_1
, della somma di € 2.000,00 stabilita in via equitativa, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno;
f. condanna in p.l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
, in p.l.r.p.t. in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della
[...]
fase cautelare innanzi al GE che liquida in € 1500,00 per onorari ed € 125,00 per spese vive, nonché spese gen, IVA e CPA come per legge;
nonché alle spese e competenze della presente fase di merito (sempre in solido)come di seguito liquidate (nella misura dei minimi per la semplicità delle questioni trattate ed aumento del 30 % essendo più di una parte convenuta): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale €
1.700,00 con aumento del 30 % € 510,00, totale complessivo € 2.210,00 ed € 264,00 per spese vive , oltre spese gen, IVA e CPA come per legge, entrambe le somme da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto.
OC, lì 21.01.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
12
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 357/2024
All'udienza del 21 gennaio 2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri sono presenti per la parte attrice Parte_1
(CF/PI ) in persona del Custode/Amministratore Giudiziario è presente
[...] P.IVA_1
l'Avv. Alessandra Cianflone per delega dell'Avv. Fabrizio Scotto la quale si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusive già depositate in atti, con vittoria di spese e competenze da distrarsi. per la parte convenuta, è presente l'Avv. Antonio Controparte_1
Pelle il quale si riporta a quanto riportato negli atti difensivi ed al convenuto delle note conclusive . Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese.
Nessuno è presente per il in p. l.r.p.t. Controparte_2
Il Giudice visto l'art. 281 sexiesc.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori costituiti discutono oralmente la causa ed il Giudice si ritira in camera di consiglio .
Locrì, lì 21.01.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 357/2024 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in persona dell'Amministratore Giudiziario Dott. Parte_1
, citava in giudizio innanzi al Tribunale di OC , l' Parte_2 Controparte_1
ed il , sostenendo l'illegittimità dell'azione
[...] Controparte_3
esecutiva intrapresa da con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis CP_4
del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98 emesso in data 21.03.2023 e notificato a mezzo pec il 21.03.2023 nei confronti del Canile per l'importo di € 482.347,55 con il quale ordinava al terzo
[...]
di pagare all'egente per la riscossione le somme dovute a detto Controparte_2
soggetto debitore, per cartelle rimaste impagate. La parte attrice poneva a fondamento della fase di merito le medesime ragioni sottoposte al Giudice dell'esecuzione in fase cautelare, ovvero l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 55 del Codice
Antimafia, atteso che società sottoposta a sequestro giudiziario da parte del Tribunale di
OC – Ufficio GIP. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando domanda di risarcimento del danno: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il pignoramento di crediti ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98 emesso in data
21.03.2023 dall' e notificato a mezzo pec il 21.03.2023 nei Controparte_5
confronti del in Amministrazione Giudiziaria è illegittimo e invalido per Parte_1
tutti i motivi esposti accertare e dichiarare inammissibile, improseguibile, inefficace, nulla
e/o annullabile l'azione esecutiva avviata con il pignoramento dei crediti verso terzi id. proc. es. n.09484202300000195001 - fasc. n. 94/2023/98 del 21.03.2023 dall' Controparte_6
[..
[...] [...]
, annullando, dichiarando nullo, inefficace, inammissibile e/o improseguibile il
[...]
pignoramento azionato e impugnato, per i motivi esposti in atti
Conseguentemente e per l'effetto - dichiarare illegittimo il pagamento effettuato dal
in violazione dell'ordine di sospensione in via Controparte_2
d'urgenza inaudita altera parte reso dal Giudice con ordinanza del 17.04.2023 e notificata il
19.04.2023, regolarmente protocollata in data 19.04.2023 alle ore 12:37
Condannare: il creditore procedente al rimborso di quanto indebitamente riscosso dal Terzo pignorato in violazione dell'ordinanza sospensiva e, quindi, condannarlo al pagamento ed all'immediata restituzione in favore del opponente dell'importo di € Pt_1
7.229,27 illegittimamente versato eseguito con bonifico del 24.04.2023; - adottare ogni provvedimento previsto dalla legge per sanzionare l'ingiusta ed arbitraria violazione del
Terzo pignorato dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva;
-condannare il
Comune Terzo pignorato al risarcimento del danno in favore del Canile opponente da liquidarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali tanto della fase cautelare quanto della successiva fase del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”. La parte attrice depositava documentazione a sostegno della domanda.
Con comparsa depositata datata 11.6.2024 si costituiva Controparte_1
, la quale impugnava e contestava l'azione ex adverso proposta e ne rilevava
[...]
l'infondatezza. Sosteneva in rito il difetto di giurisdizione del Tribunale civile;
l'inammissibilità per intempestività dell'azione proposta in relazione al processo tributario;
l'incompetenza per materia e valore dell'adito Tribunale e la correttezza dell'attività di riscossione posta in essere da CP_4
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ -dichiarare, in relazione ai crediti per tributi, il difetto di giurisdizione circa la contestazione della notifica delle cartelle, la contestazione di notifica dell'intimazione e alla prescrizione eccepita;
- dichiarare
l'incompetenza per materia e territorio dell'adito Tribunale in favore del Tri-bunale di CP_ Reggio Calabria, sezione Lavoro, relativamente a TUTTI gli avvisi di addebito emessi omesso pagamento dei contributi previdenziali MOD. DM 10. Nel Merito:
3 - accertare e accertare la legittimità del pignoramento dei crediti verso terzi opposto in re-lazione ai motivi di opposizione di competenza del Tribunale, per i motivi esposti, ivi com-presa la regolarità del pagamento effettuato dal terzo a seguito dell'ordine ricevuto;
- rigettare tutte le eccezioni e i motivi di opposizione formulate dal debitore con il
Ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione, nonché legittimo ed efficace il pignoramento presso terzi op- posto e l'intera fase esecutiva;
- rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
rigettare l'intera opposizione proposta dal debitore esecutato.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore costituito.”
Si costituiva anche il che chiedeva la Controparte_2
cessazione della materia del contendere formulata dal medesimo, nonché la compensazione delle spese di lite.
I difensori delle parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/10/2024, con provvedimento del 14/10/2024 rinviava la causa per la discussione e decisione , in presenza esigenze del ruolo, all'udienza del 17 dicembre 2024 , ore 10,00 ex art. 281 sexies cpc, con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La causa veniva rinviata d'ufficio al 21/01/2025 per i medesimi incombenti con termine per note.
Nel merito
2.- In linea di principio
Parte attrice ha contestato l'azione esecutiva, ovvero il pignoramento azionato chiedendone la declaratoria di illegittimità, in quanto posta in essere in spregio della normativa antimafia sia in relazione alla posizione dell'Agente per la Riscossione che in ordine alla posizione del terzo pignorato che ha eseguito il pagamento , ovvero il Comune di
. CP_2
Nell'atto di opposizione , parte attrice in riassunzione ha sottoposto al giudice ordinario in sede di giudizio di merito, le medesime questioni proposte innanzi al GE che riporta il contenuto dell'opposizione proposta in sede cautelare innanzi al Giudice
4 dell'esecuzione, pertanto tutte le questioni vengono proposte nuovamente a cognizione piena.
Ciò posto, occorre evidenziare che in sede di riassunzione è stato instaurato il contraddittorio nei confronti degli stessi soggetti della precedente fase, e che, indipendentemente dalla costituzione formale in sede di merito, il giudizio è in realtà un
“unicum” atteso che innanzi al GE è stata proposta l'opposizione , finalizzata alla sospensione dell'azione esecutiva (in casu rigettata) quindi di natura cautelare, alla quale segue l'eventuale fase di merito , ove la parte interessata sottopone le questioni di rito e di merito alla cognizione non sommaria del giudice ordinario.
Sulla struttura unitaria del giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. III
Civile, sentenza n. 7997/15: “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase di merito è in collegamento con la fase sommaria. Da ciò discende che la procura, rilasciata al difensore per
l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria, con conseguente validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il procuratore costituito nella fase sommaria.”; nonché la giurisprudenza di merito da ultimo il Tribunale di Termini
Imerese, sent. 06.10.2021 n.948 che ha appunto ribadito il principio secondo cui il giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è caratterizzato da una struttura bifasica, che presenta netta cesura tra la prima e la seconda fase del procedimento, l'una necessaria avanti al giudice dell'esecuzione e regolata dalle norme sul procedimento camerale, l'altra meramente eventuale avanti al giudice del merito e regolata dalle norme sul processo di cognizione. Ne deriva così non già un giudizio a struttura bifasica avente natura unitaria.
A conclusione del presente giudizio, quale merito , si avrà una sentenza che potrà essere di rigetto, quindi una volta passata in giudicato, sarà una sentenza di accertamento della legittimità dell'esecuzione ; o di accoglimento e passata in giudicato, avrà l'effetto di negare l'esistenza o l'efficacia attuale del titolo esecutivo o comunque dell'azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con la conseguente invalidazione degli atti compiuti e negazione radicale del potere di iniziare o di proseguire il processo esecutivo.
5 3.- Tanto brevemente richiamato in punto di principio , occorre preliminarmente evidenziare che nelle note conclusive datate 5.1.2025, Controparte_1
ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal
[...]
sin dall'atto di costituzione, con richiesta di compensazione delle Controparte_2
spese di lite. La domanda per come formulata, non può essere accolta.
Posto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere integra una causa di estinzione del processo, , che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa , nel caso in cui è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso, ma emerge la non utilità di una pronuncia nel merito.
Va detto altresì che in ipotesi di cessazione della materia del contendere il Giudice deve in ogni caso decidere sulle spese di giustizia sulla base del principio della soccombenza virtuale ( Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234; cfr Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922) e l'ipotesi della compensazione (prospettata e richiesta dalle odierne parti convenute) in applicazione dei principi di cui al combinato disposto degli artt. 91 e 92 cpc , costituisce una eccezione al principio della soccombenza e deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass.
24/06/2004 n. 11744).
Ulteriore profilo da considerare , ribadito dalla recente giurisprudenza attiene al fatto che oltre alla sopravvenuta “mancanza di interesse alla decisione”, deve esservi un accordo fra le parti in tal senso , come ribadito di recente dalla Corte d'Appello di Potenza, sentenza 21 aprile 2023, n. 226 , che ha stabilito che in difetto di una esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del
6 diritto controverso non può farsi luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Esaminati gli atti occorre rilevare che nessuna delibazione dei motivi di opposizione all'esecuzione è stata effettuata dal Giudice dell'esecuzione che nell'ordinanza dell'aprile 2023 che, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte del terzo , si è limitata a dichiarare il non luogo a provvedere sulla sospensiva , evidenziando la necessità di un vaglio nel merito dei motivi di opposizione.
E' dato pacifico che l'Ente ha provveduto alla restituzione delle somme corrisposte ad , tuttavia l'agente per la riscossione ha espressamente ribadito in CP_4
subordine, che in caso di mancata compensazione delle spese di lite insisteva per l'accoglimento delle conclusioni originarie (v. note conclusive); dal canto suo, la parte attrice opponente ha ribadito, anche nelle note autorizzate del 9.1.2025 , le proprie ragioni.
Alla luce di ciò, il Giudice non può procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non sussistendo alcun accordo in tal senso.
Inoltre occorre rilevare che la sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, dovrebbe essere di “chiusura” del giudizio mentre in casu se la stessa può ritenersi rilevante in relazione alla domanda principale , non può comprendere in alcun modo la separata domanda di risarcimento del danno proposta dal . Pertanto la richiesta di Pt_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere accolta.
3.1- Tanto considerato occorre vagliare le eccezioni preliminari sollevate nella comparsa di costituzione di : Controparte_1
a.- sull'eccezione di difetto di giurisdizione e conseguente intempestività dell'azione innanzi al giudice tributario, le eccezioni sono infondate atteso che sulla base del tenore dell'opposizione in sede esecutiva riproposta in sede di merito che, come tale definisce il petitum del giudizio , l'esecuzione di cui al pignoramento n 09484202300000195001 - fasc. n.
94/2023/98 del 21.03.2023 è stata censurata in relazione al quomodo dell'esecuzione stessa.
La parte opponente , odierna attrice non è entrata nl merito della pretesa creditoria di cui alle cartelle sottese al pignoramento, ma in radice ha rilevato l'inammissibilità ed illegittimità dell'azione esecutiva essendo in essere una misura cautelare ovvero un sequestro giudiziario, che impediva l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti del destinatario di tale provvedimento. Di talché l'opposizione e l'azione va
7 qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, tempestivamente proposta in via esecutiva atteso che il pignoramento è stato notificato via pec il 21.03.23 e l'opposizione è stata incardinata il 6.4.23.
Sulla base della disposizione normativa suddetta la competenza funzionale ed inderogabile in materia di opposizione agli atti esecutivi è del Tribunale civile, atteso che non riguarda i singoli crediti ma l'azione esecutiva in sé.
Per la medesima ragione è del tutto infondata l'eccezione di incompetenza e valore di cui al punto 3 della comparsa di costituzione di CP_4
b.- Per quel che attiene le censure di merito sollevate dall'agente della riscossione, anche sotto questo profilo la difesa non è fondata atteso che il canile rifugio è oggetto di misura interdittiva come da provvedimento in atti dell'11.05.2020, ovvero sequestro preventivo emesso dal Tribunale di OC con nomina di amministratore giudiziario (all. 1 della produzione di parte attrice). Tale provvedimento risulta , come per legge, dalla visura della Camera di Commercio con funzione di pubblicità notizia nei confronti di tutti i terzi ai fini dell'opponibilità. Da quel momento nessuna azione esecutiva poteva essere intrapresa in applicazione dell'art. 50 del codice antimafia al comma 1 che espressamente prevede : “Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.”. Da ciò discende l'illegittimità del pignoramento notificato da in data CP_4
12.3.23 successivo all'adozione della predetta misura interdittiva che inibiva ex lege ogni tipo di iniziativa sotto il profilo esecutivo.
Sotto questo profilo il creditore procedente Controparte_1
risulta soccombente anche in relazione al motivo 5 della comparsa di costituzione, relativo alla tardività del motivo di opposizione rispetto alla notifica degli atti sottesi ovvero alle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito. Anche sotto questo profilo vi è soccombenza in considerazione dell'irrilevanza in questa sede, della notifica delle cartelle esattoriali in quanto esse stesse hanno natura di “titolo esecutivo” ma non costituiscono di per sé atto di esecuzione, che inizia solo attraverso l'atto di pignoramento che è oggetto dell'opposizione.
8 La normativa richiamata prevede ex lege la sospensione di ogni attività esecutiva pertanto il pignoramento di crediti ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 identificato con codice procedura esecutiva n. 09484202300000195001 – fascicolo n. 94/2023/98, quale primo atto esecutivo non avrebbe dovuto essere notificato, indipendentemente dalle cartelle sottese.
4.- Per quel concerne la posizione del Controparte_2
considerata la non ammissibilità della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente giudizio , deve essere vagliata la posizione ed attività anche in sede esecutiva alla luce delle domande proposte da parte attrice.
Nel caso di specie, il pignoramento azionato è in conformità all'art. 72 bis e 48 bis del dpr 602/73 ; quest'ultima norma espressamente prevede: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte
a ruolo.”
Ciò posto la norma prosegue per inapplicabilità di quanto sopra in ipotesi come quella in oggetto: “ La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575,”
Ora , vale qui quanto evidenziato per l'agente per la riscossione: la misura antimafia con nomina di amministratore giudiziario risaliva al 2020 come da pubblicità in atti, di talché l'Ente non avrebbe dovuto procedere al pagamento versandosi nell'ipotesi di esclusione di tale attività.
La condotta del è altresì censurabile anche sotto altro profilo atteso che il CP_2 versamento da parte dell'Ente risulta essere successivo alla sospensione inaudita altera
9 parte disposta dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 17.4.2023 notificato il
19.4.23
Pertanto deve concludersi anche per la soccombenza dell'Ente .
5.- Per quel che riguarda la separata domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice -debitrice opponente, questa è formulata nei confronti solo nei confronti del di Marina quale terzo pignorato. La domanda è fondata e va CP_2 Controparte_2
accolta.
Sulla base degli atti risulta che il Canile Rifugio continua a svolgere la propria attività in loco , pertanto è soggetto attivo e presta il proprio servizio a favore della comunità. Parte attrice ha documentato ciò attraverso il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo emesso nei confronti del per mancato pagamento dei Controparte_2 servizi resi dall'attività , operativa ed operante sul territorio. A fronte di mancati pagamenti documentati, l'Ente ha provveduto al pagamento nei confronti di nonostante la CP_4 misura cautelare penale, per la somma di € 7.229,51 in data 24.4.23.
Accertato che la struttura, come detto, è operativa ciò ha costituito senza dubbio un problema di liquidità che si è “risolto” con la restituzione della somma nell'agosto 2024, quindi oltre un an e dopo opposizione in via giudiziale. Da ciò discende la sussistenza sia della condotta illegittima che del danno conseguente per l'attività del canile , che viene quantificata in € 2000,00 in via equitativa.
6.- Assorbite le altre questioni
7.- Le spese di lite
Con riferimento alle spese va detto che parte attrice opponente ha richiesto altresì la riforma del provvedimento della fase cautelare, nel quale è stata disposta la compensazione delle spese . Sulla base dei richiamati principi, il provvedimento conclusivo della fase cautelare non è definitivo e non è idoneo alla formazione del giudicato, pertanto questo Giudice può vagliarne nuovamente i presupposti. Alla luce di quanto esposto in motivazione e considerato che sia l'attività dell'agente della riscossione che del terzo pignorato sono connotate da illegittimità per violazione della normativa antimafia art. 50 sin dalla fase esecutiva , deve essere disposta la condanna in relazione anche alla fase cautelare, in considerazione della somma erogata. Pertanto le spese della fase cautelare, che devono essere refuse in solido tra in p.l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
10 , in p.l.r.p.t., si liquidano come segue: € 1500,00 per onorari ed € 125,00 Controparte_2
per spese vive, nonché spese gen, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto.
Per quel che riguarda le spese e competenze della presente fase di merito, queste seguono la soccombenza pertanto il Tribunale condanna in Controparte_1
p.l.r.p.t. e , in p.l.r.p.t. in solido fra loro, al pagamento Controparte_2
dele somme come di seguito liquidate (nella misura dei minimi per la semplicità delle questioni trattate ed aumento del 30 % essendo più di una parte convenuta con esclusione della fase istruttoria essendo il giudizio documentale): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00, in totale € 1.700,00 con aumento del 30 % per la pluralità di parti (€ 510,00), per un totale complessivo pari ad € 2.210,00 per onorari ed ed €
264,00 per spese vive , oltre spese gen, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a. rigetta la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata da parti convenute, per le ragioni di cui alla parte motiva;
b. rigetta le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
per le ragioni di cui alla parte motiva;
[...]
c. accoglie l'azione proposta Parte_1
(CF/PI ) in persona del
[...] P.IVA_1
Custode/Amministratore Giudiziario Dott. ed accerta e dichiara Parte_2
l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi id. proc. es. n. 09484202300000195001
- fasc. n. 94/2023/98 notificato dall' , nonché del successivo Controparte_1
pagamento effettuato dal;
Controparte_2
11 d. accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti del per illegittimo pagamento in favore di Controparte_2
CP_4
e. per l'effetto condanna il in p.l.r.p.t. al Controparte_2
pagamento, in favore del Parte_1
(CF/PI ) in persona del Custode/Amministratore Giudiziario Dott.
[...] P.IVA_1
, della somma di € 2.000,00 stabilita in via equitativa, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno;
f. condanna in p.l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2
, in p.l.r.p.t. in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della
[...]
fase cautelare innanzi al GE che liquida in € 1500,00 per onorari ed € 125,00 per spese vive, nonché spese gen, IVA e CPA come per legge;
nonché alle spese e competenze della presente fase di merito (sempre in solido)come di seguito liquidate (nella misura dei minimi per la semplicità delle questioni trattate ed aumento del 30 % essendo più di una parte convenuta): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale €
1.700,00 con aumento del 30 % € 510,00, totale complessivo € 2.210,00 ed € 264,00 per spese vive , oltre spese gen, IVA e CPA come per legge, entrambe le somme da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto.
OC, lì 21.01.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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