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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11739 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20922/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice,
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte dalle parti per l'udienza cartolare del 14.11.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 20922/2023
r.g.a.c.
1
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in via Parte_1 P.IVA_1
Chiatamone n. 6 Napoli presso lo studio dell'Avv. Patti Stefano (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce al C.F._1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to alla via Kerbaker 55 Napoli presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. Barrella Giulia (c.f.: ) e ES VA (c.f.: C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
(cf. ), Controparte_2 P.IVA_3
elett.te dom.to alla Via G. Carducci n. 19, Napoli presso lo studio dell'Avv. Ric-
cardo Ventre, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce alla com-
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
OGGETTO: obblighi di fare.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.11.205.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio i condomini di via Parte_1
Simone Martini n. 38 is. 12 e n. 36 is.11 al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a “ consegnare alla ricorrente i telecomandi e le chiavi dei cancelli identificati con i civici n.36
e n.38 di in Napoli e, quindi, dei varchi tutti che, ad oggi, si frappongono tra la stra- Controparte_1
2
da pubblica, in Napoli, ed il terreno di proprietà della ricorrente come sopra identifi- Controparte_1
cato e per l'effetto condannarle alla consegna di detti telecomandi e chiavi;
in ogni caso, adottare ogni
opportuno e necessario provvedimento utile a consentire l'accesso della ricorrente al suindicato terreno
anche al fine di poter esercitare pienamente i diritti derivanti dall'indicato titolo di proprietà; ordinare,
comunque, alle parti convenute di rimuovere ogni ostacolo che ad oggi impedisce l'accesso al terreno di
proprietà della ricorrente;
… Condannare ex art. 614 bis c.p.c. le parti convenute al pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione
del provvedimento, determinandone la decorrenza”.
Ha premesso in fatto l'attrice di aver acquistato dall' Controparte_3
con atto per Notar in Napoli del 05/10/2021 Rep. 10398, Racc. Persona_1
3320, reg.to in Napoli DPI il 05/10/2021 al n.41388 un terreno censito al C.T.
Napoli, foglio 70, particella 1171, intercluso, il cui accesso è garantito da una servitù di passaggio pedonale e carrabile, elettrodotto e acquedotto, costituita con atto in forma pubblico-amministrativa ricevuto dal Dottore , quale Persona_2
Ufficiale rogante delegato dal Direttore Centrale dell , in Controparte_3
data 15 novembre 2007, trascritta a Napoli 1 il 18 giugno 2009 ai n.ri
26694/19688 e nuovamente il 3 giugno 2021 ai n.ri 16848/12180, con il quale
"l' , d'accordo con lo di Napoli, costituisce gratuitamente a carico del terre- Controparte_3 CP_4
no, divenuto di sua proprietà con il presente atto, allibrato al C.T. del con fg. 70 Controparte_5
part.lla 369, ente urbano di mq. 6201, ed a vantaggio dei terreni allibrati al C.T. del Controparte_5
con fg. 70 p.lla 1171, (...) e con fg. 70 p.lla 1174, (...) perpetua servitù di elettrodotto, di acquedotto e di
pubblico passaggio, pedonale e carraio, con possibilità ad insindacabile giudizio della proprietà, e senza
possibilità di opposizione sia da parte dell' che dei successivi aventi causa, di aprire varchi di CP_4
accesso lungo tutti i muri perimetrali del fondo".
L'accesso al terreno, raggiungibile tramite la viabilità interna del Rione
3
Gemito, è materialmente impedito da due cancelli posti su Controparte_1
(civici 36 e 38), gestiti da due condomìni (Isolato 11 e Isolato 12) che nonostante le richieste dell'attrice non hanno consegnato né chiavi nè telecomandi per aprire i cancelli consentendo solo accessi temporanei per provvedere alla pulizia del fondo di sua proprietà.
Si è costituito il il quale ha Controparte_6
eccepito:
-l'inopponibilità del documento pubblico amministrativo del 16 novembre
2007 al convenuto e ai condomini dell'isolato 12 per avere questi CP_1
ultimi già acquistato le aree comuni insieme agli alloggi, libere da servitù, prima dell'acquisto della ricorrente e prima ancora dell'atto costitutivo della Pt_1
servitù a favore della particella 1171;
-l'illegittimità del documento pubblico amministrativo del 16 novembre
2007 costitutivo della servitù poiché all'epoca né il né l' erano CP_3 CP_4
proprietari del fondo servente, già ceduto agli assegnatari insieme agli alloggi;
-la estinzione della servitù per intervenuta prescrizione ex art. 1073 c.c.
per non avere l' mai richiesto né ricevuto le chiavi dei can- Controparte_3
celli che delimitano le proprietà e le aree di parcheggio dei condomini;
-in subordine ha formulato eccezione riconvenzionale di usucapione.
Si è costituito in condominio di Via Simone Martini n° 36 is 11 il quale ha chiesto di accertare e dichiarare:
- la piena ed incondizionata proprietà del Controparte_7
is. 11 sulle aree comuni e pertinenziali costituite nella particella catasta-
[...]
le 369, poichè sin dalla prima assegnazione ai condomini tali aree sono state di proprietà comune pro quota di tutti i proprietari degli alloggi alienati dallo CP_4
4
- la nullità e la inefficacia/inopponibilità dell'atto pubblico-
amministrativo del 15 novembre 2007 (trascritto nel 2009 e nuovamente nel
2021) nei confronti del Condominio e dei membri della comunione;
-in via subordinata ha eccepito l'intervenuta usucapione di detta area.
Rigettata dal precedente Giudicante l'istanza di chiamata in causa di e formulata Controparte_3 CP_8 Controparte_9
dall'attrice e dal convenuto Controparte_10
[..
, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.
all'odierna udienza.
Va preliminarmente evidenziato la procedibilità della domanda attorea che non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria previste dall'art. 5 D.lgs.
28/2010 avendo l'attrice chiesto unicamente la condanna dei convenuti alla con-
segna delle chiavi e telecomandi dei cancelli apposti dai convenuti. La condizio-
ne di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10 invero, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio;
l'obbligo di promuovere la mediazione riguarda so-
lo l'atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzio-
LI (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 3452 del 02.02.2024).
Ritiene questo Giudicante che la servitù gravante sul fondo insistente sulla particella 369 non sia stata validamente costituita e quindi non sia opponibile ai convenuti atteso che la proprietà della detta particella alla data dell'atto pubblico-
amministrativo del 15 novembre 2007 non era ascrivibile unicamente all'agenzia del demanio ma - come risulta dagli atti di cessione in proprietà degli alloggi co-
stituenti i condomini convenuti e dal regolamento di condominio trascritto in data del 23.05.1964 - su tale particella insistevano anche le proprietà comuni – segna-
tamente il cortile e la portineria - trasferite unitamente agli alloggi agli assegnata-
5
ri sebbene pro quota in data antecedente alla costituita servitù.
Invero requisito essenziale per la costituzione di una servitù volontaria è il relativo potere di disposizione. Solo il proprietario del fondo servente può dare il consenso alla convenzione.
La preminente e costante giurisprudenza conferma l'assoluta rilevanza del potere di disposizione del fondo servente e l'invalidità di ogni costituzione di servitù senza l'intervento del proprietario mediante atto negoziale formale e tra-
scritto. (Cass., sent. n. 9687 del 18 giugno 2003).
Alla luce di tali premesse la domanda attorea deve essere rigettata.
L'affidamento incolpevole dell'attrice alle disposizioni del contratto di acquisto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli,12/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice,
considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte dalle parti per l'udienza cartolare del 14.11.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 20922/2023
r.g.a.c.
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TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in via Parte_1 P.IVA_1
Chiatamone n. 6 Napoli presso lo studio dell'Avv. Patti Stefano (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce al C.F._1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
- ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elett.te dom.to alla via Kerbaker 55 Napoli presso lo studio P.IVA_2
dell'Avv. Barrella Giulia (c.f.: ) e ES VA (c.f.: C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
(cf. ), Controparte_2 P.IVA_3
elett.te dom.to alla Via G. Carducci n. 19, Napoli presso lo studio dell'Avv. Ric-
cardo Ventre, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce alla com-
parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
OGGETTO: obblighi di fare.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 14.11.205.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio i condomini di via Parte_1
Simone Martini n. 38 is. 12 e n. 36 is.11 al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a “ consegnare alla ricorrente i telecomandi e le chiavi dei cancelli identificati con i civici n.36
e n.38 di in Napoli e, quindi, dei varchi tutti che, ad oggi, si frappongono tra la stra- Controparte_1
2
da pubblica, in Napoli, ed il terreno di proprietà della ricorrente come sopra identifi- Controparte_1
cato e per l'effetto condannarle alla consegna di detti telecomandi e chiavi;
in ogni caso, adottare ogni
opportuno e necessario provvedimento utile a consentire l'accesso della ricorrente al suindicato terreno
anche al fine di poter esercitare pienamente i diritti derivanti dall'indicato titolo di proprietà; ordinare,
comunque, alle parti convenute di rimuovere ogni ostacolo che ad oggi impedisce l'accesso al terreno di
proprietà della ricorrente;
… Condannare ex art. 614 bis c.p.c. le parti convenute al pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione
del provvedimento, determinandone la decorrenza”.
Ha premesso in fatto l'attrice di aver acquistato dall' Controparte_3
con atto per Notar in Napoli del 05/10/2021 Rep. 10398, Racc. Persona_1
3320, reg.to in Napoli DPI il 05/10/2021 al n.41388 un terreno censito al C.T.
Napoli, foglio 70, particella 1171, intercluso, il cui accesso è garantito da una servitù di passaggio pedonale e carrabile, elettrodotto e acquedotto, costituita con atto in forma pubblico-amministrativa ricevuto dal Dottore , quale Persona_2
Ufficiale rogante delegato dal Direttore Centrale dell , in Controparte_3
data 15 novembre 2007, trascritta a Napoli 1 il 18 giugno 2009 ai n.ri
26694/19688 e nuovamente il 3 giugno 2021 ai n.ri 16848/12180, con il quale
"l' , d'accordo con lo di Napoli, costituisce gratuitamente a carico del terre- Controparte_3 CP_4
no, divenuto di sua proprietà con il presente atto, allibrato al C.T. del con fg. 70 Controparte_5
part.lla 369, ente urbano di mq. 6201, ed a vantaggio dei terreni allibrati al C.T. del Controparte_5
con fg. 70 p.lla 1171, (...) e con fg. 70 p.lla 1174, (...) perpetua servitù di elettrodotto, di acquedotto e di
pubblico passaggio, pedonale e carraio, con possibilità ad insindacabile giudizio della proprietà, e senza
possibilità di opposizione sia da parte dell' che dei successivi aventi causa, di aprire varchi di CP_4
accesso lungo tutti i muri perimetrali del fondo".
L'accesso al terreno, raggiungibile tramite la viabilità interna del Rione
3
Gemito, è materialmente impedito da due cancelli posti su Controparte_1
(civici 36 e 38), gestiti da due condomìni (Isolato 11 e Isolato 12) che nonostante le richieste dell'attrice non hanno consegnato né chiavi nè telecomandi per aprire i cancelli consentendo solo accessi temporanei per provvedere alla pulizia del fondo di sua proprietà.
Si è costituito il il quale ha Controparte_6
eccepito:
-l'inopponibilità del documento pubblico amministrativo del 16 novembre
2007 al convenuto e ai condomini dell'isolato 12 per avere questi CP_1
ultimi già acquistato le aree comuni insieme agli alloggi, libere da servitù, prima dell'acquisto della ricorrente e prima ancora dell'atto costitutivo della Pt_1
servitù a favore della particella 1171;
-l'illegittimità del documento pubblico amministrativo del 16 novembre
2007 costitutivo della servitù poiché all'epoca né il né l' erano CP_3 CP_4
proprietari del fondo servente, già ceduto agli assegnatari insieme agli alloggi;
-la estinzione della servitù per intervenuta prescrizione ex art. 1073 c.c.
per non avere l' mai richiesto né ricevuto le chiavi dei can- Controparte_3
celli che delimitano le proprietà e le aree di parcheggio dei condomini;
-in subordine ha formulato eccezione riconvenzionale di usucapione.
Si è costituito in condominio di Via Simone Martini n° 36 is 11 il quale ha chiesto di accertare e dichiarare:
- la piena ed incondizionata proprietà del Controparte_7
is. 11 sulle aree comuni e pertinenziali costituite nella particella catasta-
[...]
le 369, poichè sin dalla prima assegnazione ai condomini tali aree sono state di proprietà comune pro quota di tutti i proprietari degli alloggi alienati dallo CP_4
4
- la nullità e la inefficacia/inopponibilità dell'atto pubblico-
amministrativo del 15 novembre 2007 (trascritto nel 2009 e nuovamente nel
2021) nei confronti del Condominio e dei membri della comunione;
-in via subordinata ha eccepito l'intervenuta usucapione di detta area.
Rigettata dal precedente Giudicante l'istanza di chiamata in causa di e formulata Controparte_3 CP_8 Controparte_9
dall'attrice e dal convenuto Controparte_10
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, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.
all'odierna udienza.
Va preliminarmente evidenziato la procedibilità della domanda attorea che non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria previste dall'art. 5 D.lgs.
28/2010 avendo l'attrice chiesto unicamente la condanna dei convenuti alla con-
segna delle chiavi e telecomandi dei cancelli apposti dai convenuti. La condizio-
ne di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 28/10 invero, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio;
l'obbligo di promuovere la mediazione riguarda so-
lo l'atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzio-
LI (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 3452 del 02.02.2024).
Ritiene questo Giudicante che la servitù gravante sul fondo insistente sulla particella 369 non sia stata validamente costituita e quindi non sia opponibile ai convenuti atteso che la proprietà della detta particella alla data dell'atto pubblico-
amministrativo del 15 novembre 2007 non era ascrivibile unicamente all'agenzia del demanio ma - come risulta dagli atti di cessione in proprietà degli alloggi co-
stituenti i condomini convenuti e dal regolamento di condominio trascritto in data del 23.05.1964 - su tale particella insistevano anche le proprietà comuni – segna-
tamente il cortile e la portineria - trasferite unitamente agli alloggi agli assegnata-
5
ri sebbene pro quota in data antecedente alla costituita servitù.
Invero requisito essenziale per la costituzione di una servitù volontaria è il relativo potere di disposizione. Solo il proprietario del fondo servente può dare il consenso alla convenzione.
La preminente e costante giurisprudenza conferma l'assoluta rilevanza del potere di disposizione del fondo servente e l'invalidità di ogni costituzione di servitù senza l'intervento del proprietario mediante atto negoziale formale e tra-
scritto. (Cass., sent. n. 9687 del 18 giugno 2003).
Alla luce di tali premesse la domanda attorea deve essere rigettata.
L'affidamento incolpevole dell'attrice alle disposizioni del contratto di acquisto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli,12/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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