Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
La macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n.853/2004, integra il reato previsto dall'art. 6 comma primo, D.Lgs. 193/2007.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2013, n. 32903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32903 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/03/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 632
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 51814/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL IG N. IL 06/05/1962;
avverso la sentenza n. 440/2010 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del 22/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Gallo Michele di Altavilla Silentina. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 22 febbraio 2011, il Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di Eboli - dichiarava RL UI, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, condannandolo alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.
1.2 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per carenza della motivazione: afferma la difesa che il Tribunale è pervenuto alla statuizione di condanna solo sulla base del rinvenimento di prodotti alimentari (salumi e formaggi) e strumenti atti alla lavorazione di tali prodotti (coltelli, affettatrice, etc), senza tuttavia tenere conto degli esiti dell'attività istruttoria dibattimentale ed, in particolare, delle risultanze testimoniali. Con un secondo motivo la difesa deduce violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6); afferma la difesa che il Tribunale non ha tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2 del regolamento CE n. 853/04, secondo cui nella ipotesi di prodotti di origine animale trasformati nessun obbligo grava su esso ricorrente in merito L'osservanza del regolamento suddetto, precisando poi che, trattandosi di prodotti per esigenze domestiche proprie la norma incriminatrice non poteva trovare applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia per genericità dei motivi sia per la loro manifesta infondatezza.
1.1 Va doverosamente premesso che L'RL è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6 "perché effettuava attività di macellazione di animali, di produzione e di preparazione di carni in luogo non riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/04 e quindi impediva che i prodotti potessero essere sottoposti ad ispezione sanitaria ante e post morte e impediva la possibilità di rintracciare la provenienza degli animali".
1.2 Tanto precisato, il primo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale spiegato in modo convincente ed esente da vizi logici manifesti le ragioni per le quali andava affermata la responsabilità penale dell'imputato, basandosi su una serie di elementi inequivocabili, ritenuti sintomatici dell'attività di macellazione e preparazione di alimenti (insaccati) in luoghi non conformi alla normativa vigente: basta por mente L'accenno fatto dal Tribunale alla carta utilizzata per l'avvolgimento degli alimenti recante la scritta "macelleria -carni nostrane - servirvi bene per noi è un piacere - la qualità è la forza delle nostre vendite" ed al rinvenimento di attrezzature di vario tipo atte alla macellazione e di carni suine appese per l'essiccazione, per escludere in radice qualsiasi vuoto motivazionale da parte del Tribunale in ordine ad una attività di macellazione a fini commerciali. Senza dire che le ragioni esposte a sostegno del motivo appaiono generiche e soprattutto parziali in quanto circoscritte solo ad alcuni degli elementi presi in esame del Tribunale, con sapiente scarto di quelli che il Tribunale ha, a ragione, ritenuto decisivi ai fini della affermazione della responsabilità.
2. Parimenti infondato in modo manifesto il secondo motivo con il quale si sostiene la inapplicabilità del Regolamento CE n. 853/04 richiamato dalla disposizione incriminatrice contestata. Secondo quanto previsto al D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, comma 1 "Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, dì produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a Euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere". Detta norma è direttamente collegata - per via del richiamo testuale ivi contenuto - al regolamento CE n. 853/04, il quale contiene specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tali norme trovano applicazione per i prodotti di origine animale trasformati e non: l'inapplicabilità di tali prescrizioni è invece circoscritta - salvo diversa disposizione di legge - agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e, per quanto qui rileva, ai prodotti trasformati di origine animale, fermo restando però - per questi ultimi - l'obbligo di ottenere e manipolare tali prodotti utilizzati per la loro preparazione, in conformità ai requisiti fissati dal regolamento.
2.1 Secondo quanto previsto nel successivo comma 3, il Regolamento 853/04 non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;
d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;
e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.
3. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, è certo che anche i prodotti trasformati di origine animale (come gli insaccati) dovessero essere assoggettati L'osservanza delle generali prescrizioni contenute nel citato art. 6, comma 1; quanto al modo di ottenimento di tali prodotti ed alla loro manipolazione è altrettanto certo - per testuale disposizione normativa - che ciò dovesse effettuarsi negli appositi stabilimenti indicati nel D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 7.
4. Così come è da escludere che le limitazioni previste nell'art. 1, comma 2 (prodotti trasformati di origine animale) potessero trovare applicazione nel caso in esame, in quanto, come evidenziato dal Tribunale, era evidente che gli arnesi rinvenuti in un locale terraneo adiacente L'abitazione dell'imputato fossero di natura tale da doversi ritenere utilizzati per la macellazione (e la prova il Tribunale l'ha tratta dalle carni suine appese per l'essiccazione) e in quantità tale (si parla, in sentenza, di "banchi di macelleria", "macchine per la triturazione delle carni" e per "la confezione degli alimenti" (sotto vuoto); "affettatrice", "venti coltelli") da escludere che si trattasse di alimenti destinati al consumo domestico (avendo il Tribunale evidenziato la prova contraria attraverso l'accenno alla carta per imbustare i prodotti ivi confezionati destinati, quindi, alla vendita).
4.1 Il tenore dell'art. 1, comma 3 del Regolamento non da adito a dubbi con riferimento alle ipotesi derogatorie espressamente indicate e tra le quali non rientravano di certo i prodotti rinvenuti, posto che non sii trattava neanche di piccoli quantitativi destinati dal fornitore al consumatore finale (lett. c) del comma 3 citato). Stante, allora, la manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00, trovandosi il ricorrente in colpa per avene dato causa alla inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013