Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito "ex" art. 1992 cod. civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIPONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE CANNELLE 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO NAVARRA, difeso dall'avvocato LUCIANO BOLLE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE 3^ 75, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO MARIA BESI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1653/99 della Corte d'Appello di ROMA, sez. TERZA CIVILE emessa il 18/5/1999, depositata il 27/05/99; RG. 2634/1996,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2.1.1991 ER IE conveniva davanti al Tribunale di Roma SS ED, assumendo che il 27.1.1990, presso la ricevitoria Totip sita in Fiumicino e gestita dal ED aveva giocato varie schedine Totip;
che la schedina con bollino n. 22 - SIS 084034 era risultata vincente, ma che il detto numero non risultava sul relativo Bollettino del concorso;
che aveva presentato reclamo alla Sisal, depositando la "figlia" della schedina;
che il reclamo era stato respinto perché la ricevitoria non aveva trasmesso la matrice della schedina risultata vincente. Chiedeva pertanto che il ED fosse condannato al risarcimento del danno nella misura di L. 53 milioni, pari alla somma che avrebbe percepito con la vincita, oltre interessi e rivalutazione.
Il ED resisteva alla domanda, assumendo che la matrice non era stata consegnata alla Sisal, in quanto oggetto di furto al momento della giocata.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza depositata il 13 settembre 1995. Proponeva appello il ED e resisteva l'attore. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 27.5.1999, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda.
Riteneva la corte di merito che non aveva provato il IE di aver effettuato una giocata presso la ricevitoria, pur gravando sullo stesso l'onere della prova;
che il ED, il giorno prima del relativo concorso e cioè in data 27.1.1990, aveva denunciato ai C.C., che un uomo di colore aveva rubato la schedina distinta con il bollino SIS 084034; che nella denunzia, effettuata in epoca non sospetta, non si fa alcun riferimento al fatto che il IE avesse effettuato la giocata di quella schedina;
che il mero possesso da parte del IE della "figlia" della schedina (peraltro neppure prodotta in fotocopia), non poteva costituire prova che il predetto avesse regolarmente effettuato la giocata. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IE, che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso il ED.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per gli effetti di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che incombesse all'attore l'onere di provare di aver giocato presso la ricevitoria, essendo sufficiente il possesso della schedina vincente;
che nella fattispecie detto possesso emergeva dal reclamo al Totip Sisal e dalla precedente difesa del convenuto, che in primo grado non avrebbe contestato detto possesso. Secondo il ricorrente incombeva al convenuto fornire la prova che il IE non avesse effettuato la giocata vincente.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e che lo stesso va accolto.
Va condiviso il principio espresso da questa Corte, secondo cui la ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto di lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotata dei requisiti di letteralità e di autonomia che connotano i predetti titoli. Essa, valendo solo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione, con la conseguenza che la relativa efficacia probatoria resta neutralizzata dall'accertamento in concreto della nullità del rapporto fondamentale in base al quale è stato emesso (Cass. 2.12.1993, n. 11924). I titoli di legittimazione in senso ampio, quindi, non incorporano il diritto indicato, bensì esauriscono la loro funzione sul piano probatorio.
2.2. Secondo la dottrina classica, i documenti di legittimazione non sono destinati alla circolazione ed essi esauriscono la loro funzione probatoria nella cd. legittimazione passiva, nel senso della liberazione del debitore che paga in buona fede al possessore, e ciò ai sensi dell'art. 1189 c.c. i titoli impropri, invece, sono destinati alla circolazione, non si sottraggono alle regole della cessione, ma si limitano a semplificarne le forme, soprattutto con l'eliminazione dell'onere della notifica al debitore, legittimando come creditore il possessore del titolo, e conferirebbero anche la cosiddetta legittimazione attiva, nel senso che il debitore non potrebbe rifiutare di pagare se non provando che il possessore del titolo non è titolare del diritto.
Secondo la più recente dottrina, che questa Corte ritiene di dover condividere, non sussiste una base normativa per effettuare questa distinzione dell'efficacia probatoria tra documenti di legittimazione e titoli impropri, per cui va riconosciuta ad entrambi la funzione probatoria della cd. legittimazione attiva e passiva.
2.3. Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata non prende posizione sul punto se il IE fosse il possessore della schedina, limitandosi a dire che questa non si rinviene in atti neppure in fotocopia, per cui non fonda il rigetto della domanda su questo rilievo.
Il rigetto è invece fondato sul punto che "il mero possesso della schedina da parte del IE non può costituire sicura prova della sua giocata, in quanto in epoca non sospetta il ED aveva denunziato il furto della schedina, con la conseguenza che competeva al IE la prova che egli avesse effettuato la giocata (ovviamente di quella schedina) presso la ricevitoria del ED. Così operando la corte di merito sovverte i principi sopra esposti in tema di efficacia probatoria dei documenti di legittimazione. Infatti, non avendo la sentenza impugnata preso posizione sul punto se fosse provato che il IE fosse o meno possessore della schedina (prova che gravava certamente sul IE), ed assumendo solo in ipotesi che egli possedesse la schedina, non poteva rigettare la domanda dello stesso, sul rilievo che, a fronte della denunzia di furto della schedina da parte del ED, il IE non avrebbe provato di aver effettuato la giocata.
Una volta ammesso, per quanto in via di ipotesi, che il IE fosse il possessore della schedina, da ciò ne conseguiva - sempre in via di ipotesi - che tanto era sufficiente a provare che egli era legittimato a richiedere il pagamento della vincita e la prova dell'esistenza o meno della giocata, come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina (e per conversa la prova dell'esistenza o meno del furto, oltre che del momento in cui lo stesso fu consumato e dell'oggetto dello stesso) gravava non su quest'ultimo, ma sul debitore ED.
3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali.
Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo motivo.
L'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002