Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 351
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito "ex" art. 1992 cod. civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 351
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

    Testo completo