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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Francesco Pellecchia presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 1620/ 2025 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 15.10.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Varesano, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Corato, L.go Plebiscito n.12, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 15.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.04.2025, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
dal coniuge Controparte_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che dal mese di gennaio 2025 la resistente si è improvvisamente allontanata dalla casa coniugale sita in Corato, non facendovi più ritorno e non dando più alcuna notizia di sé; di essere pensionato, mentre la , prima del suo arrivo in Italia, aveva un'autosufficienza economica poiché lavorava in un CP_1
centro di massaggi thailandesi in qualità di massaggiatrice.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 06.05.2025 come da attestazione di Cancelleria.
All'udienza, ex art.473 bis.21 c.p.c., del 15.10.2025, è comparso il solo ricorrente, nonostante la regolarità della notifica verso la resistente. Quindi, il Giudice relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato il difensore presente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, all'esito ha trattenuto la causa in decisone al collegio ex art. 473 bis.22
ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi, nonostante Controparte_1
la regolarità della notifica.
Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni del ricorrente e la contumacia della resistente,
costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis, dunque,
ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Infine, quanto alle statuizioni di carattere accessorio, alcun provvedimento deve adottarsi in ordine al mantenimento dei coniugi, non essendo stata proposta alcuna domanda sul punto.
Le spese del presente giudizio restano interamente compensate fra le parti vista la natura del giudizio e la condotta del resistente che non ha ostacolato la rapida definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 28.04.2025, così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. (atto n.26 parte
I –anno 2010 -Comune di Corato);
- spese compensate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Corato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 21.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr. Francesco Pellecchia