CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14808 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC RT nato ad [...] il [...] CC IT nato a [...] il [...] avverso il decreto del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con decreto del 13 settembre 2020 il Tribunale di Trapani ha applicato a BA RT e a BA VI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro ciascuno, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'imposizione di cauzione. In base agli elementi contenuti nell'ordinanza custodiale emessa nei loro confronti in data 23 marzo 2016, i proposti erano considerati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, "indiziati di appartenere" all'associazione mafiosa Cosa nostra. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14808 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 2. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in parziale accogliento dell'appello proposto da BA RT e BA VI, ha ridotto ad anni tre mesi sei, ciascuno, il termine di durata della misura di prevenzione personale, previa riqualificazione della pericolosità nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011. A ragione della decisione osserva che non è possibile rileggere in senso univocamente indiziante le emergenze del processo penale definito con l'assoluzione di entrambi i proposti dal reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e con l'esclusione della finalità mafiosa dei reati di estorsione per quali avevano riportato condanna. Aggiunge che l'accertamento della consumazione di tali delitti con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, rende, tuttavia, applicabile nei loro confronti, sulla scorta degli stessi elementi indicati nella proposta, l'ipotesi di pericolosità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs., n. 159 del 2011, che riguarda i "soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.". Quanto all'attuabilità della pericolosità sociale dei prevenuti, evidenzia che le accertate condotte estorsive, per quanto risalenti all'anno 2013 e non finalizzate ad agevolare una specifica cosca mafiosa, sono state, comunque, commesse uniformandosi ad un modello organizzativo improntato alla logica mafiosa "contenente indubbi elementi predittivi di pericolosità". In ogni caso, BA RT e BA VI sono stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere fino al marzo 2016, evidentemente in assenza di elementi sufficienti a ritenere definitivamente cessata la loro pericolosità. 2. Ricorrono avverso il decreto BA RT e BA VI, con atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia avvocati Ernesto G. Leone e VI LL, sviluppando, in termini sovrapponibili, un unico motivo per violazione di legge. Lamentano l'omessa giustificazione da parte 4e1 giudice di merito di presupposto dell'attualità della pericolosità sociale. Sottolineano come gli unici argomenti spesi sono apodittici alla stregua di una motivazione inesistente o, quanto meno, apparente. La Corte di appello non ha indicato elementi di qualunque tipo sintomatici della esistenza della pericolosità; si è limitata, invece, ad evocare le condotte estorsive risalenti al 2013, ritenute, in stridente contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, sufficienti con l'impego di vere e proprie presunzioni che non possono trovare ingresso nel proceairnento di applicazione delle misure di prevenzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 111/2018 del 3/11/2017, hanno chiarito che il requisito della attualità della pericolosità del proposto costituisce generale d'applicabilità delle misure di prevenzione con riguardo a tutte le categorie criminologiche, alla stregua delle previsioni legislative e dei principi costituzionali e convenzionali in materia. Il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 26821501; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; Sez. 5, n. 2922 del 06/11/2013, Belcastro, Rv. 257938). Siffatta valutazione deve essere compiuta anche quando sussistono elementi idonei a sussumere il proposto nella fattispecie di pericolosità degli "indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso". È, tuttavia, possibile ricorrere all'applicazione della presunzione semplice, relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). A tal fine, la massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta, non potendo da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità. Nell'ipotesi in cui l' "appartenenza al gruppo", nozione più ampia di quella di partecipazione rilevante per l'integrazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia individuata in condotte che non integrano la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, la mancanza di stabilità connessa alla natura di tale cooperazione< non può legittimare l'applicazione di presunzioni semplici/ la cui valenza è radicata nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, costituisce il substrato giustificativo che l'apporto occasionale non possiede per definizione (sul punto Corte cost., n. 231 del 2010). 3 In tal caso l'accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato "a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell'apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune" (cfr. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, in motivazione). In altri termini, la necessità di validazione della massima d'esperienza che sottende l'applicazione di criteri presuntivi in punto di positiva dimostrazione di pericolosità attuale è inversamente proporzionale alla solidità e compattezza della forma di appartenenza al sodalizio, di guisa che l'onere argomentativo è tanto più rinforzato quanto più ci si discosti dalla stabile partecipazione ad associazione mafiosa verso ipotesi di concorso esterno. 2. Applicando i già indicati principi al caso in esame, si rileva come l'unico elemento indicato per attualizzare la pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159, la consumazione in epoca risalente di estorsioni commesse con metodo mafioso senza un collegamento, né stabile né occasionale, con soggetti riconducibili a Cosa nostra, sia alla struttura mandamentale di Alcamo sia alla famiglia di Castellamare, ma a meri rapporti personali con un soggetto condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. / non soddisfipò lo standard motivazionale così declinato, non evidenziando un accertamento di attualità della pericolosità rispondente ai suddetti parametri. La persistenza della pericolosità è stata desunta non da specifici elementi fattuali in qualche mondo sintomatici della collaborazione con un gruppo mafioso operativo nel territorio in modo stabile e duraturo argc-Icre 7-quindi anche in epoca assai distante da quella in cui si sono verificati i reati di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs., n. 159 del 2011, ma attraverso il richiamo alla condivisione della logica mafiosa in concreto estrinsecatasi nella consumazione, isolata e seguita da un lungo periodo di detenzione, di reati con il metodo tipico di tali organizzazioni criminali. 3. L'individuata carenza argomentativa non è stata colmata dal generico richiamo all'applicazione nei confronti di BA RT e BA VI della misura della custodia in carcere dal 2013 al 2016, ritenuta di per sé indicativa della persistenza della pericolosità sociale, Questa Corte ha precisato che in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di 4 sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054 - 01). D'altra parte, solo nel giudizio prognostico sotteso all'applicazione delle misure coercitive nei confronti di soggetti gravemente indiziati del reato di cui all'art. 416 bis cf o di altri reati aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso possono trovare applicazione le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Non essendovi spazio per un nuovo annullamento con rinvio del decreto impugnato, essendo pacifico che il "materiale" a disposizione del giudice di appello per la decisione è stato interamente esaminato, l'annullamento non può che essere senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato Così deciso, in Roma 18 gennaio 2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Con decreto del 13 settembre 2020 il Tribunale di Trapani ha applicato a BA RT e a BA VI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro ciascuno, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'imposizione di cauzione. In base agli elementi contenuti nell'ordinanza custodiale emessa nei loro confronti in data 23 marzo 2016, i proposti erano considerati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, "indiziati di appartenere" all'associazione mafiosa Cosa nostra. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14808 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/01/2023 2. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in parziale accogliento dell'appello proposto da BA RT e BA VI, ha ridotto ad anni tre mesi sei, ciascuno, il termine di durata della misura di prevenzione personale, previa riqualificazione della pericolosità nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011. A ragione della decisione osserva che non è possibile rileggere in senso univocamente indiziante le emergenze del processo penale definito con l'assoluzione di entrambi i proposti dal reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e con l'esclusione della finalità mafiosa dei reati di estorsione per quali avevano riportato condanna. Aggiunge che l'accertamento della consumazione di tali delitti con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, rende, tuttavia, applicabile nei loro confronti, sulla scorta degli stessi elementi indicati nella proposta, l'ipotesi di pericolosità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs., n. 159 del 2011, che riguarda i "soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.". Quanto all'attuabilità della pericolosità sociale dei prevenuti, evidenzia che le accertate condotte estorsive, per quanto risalenti all'anno 2013 e non finalizzate ad agevolare una specifica cosca mafiosa, sono state, comunque, commesse uniformandosi ad un modello organizzativo improntato alla logica mafiosa "contenente indubbi elementi predittivi di pericolosità". In ogni caso, BA RT e BA VI sono stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere fino al marzo 2016, evidentemente in assenza di elementi sufficienti a ritenere definitivamente cessata la loro pericolosità. 2. Ricorrono avverso il decreto BA RT e BA VI, con atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia avvocati Ernesto G. Leone e VI LL, sviluppando, in termini sovrapponibili, un unico motivo per violazione di legge. Lamentano l'omessa giustificazione da parte 4e1 giudice di merito di presupposto dell'attualità della pericolosità sociale. Sottolineano come gli unici argomenti spesi sono apodittici alla stregua di una motivazione inesistente o, quanto meno, apparente. La Corte di appello non ha indicato elementi di qualunque tipo sintomatici della esistenza della pericolosità; si è limitata, invece, ad evocare le condotte estorsive risalenti al 2013, ritenute, in stridente contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, sufficienti con l'impego di vere e proprie presunzioni che non possono trovare ingresso nel proceairnento di applicazione delle misure di prevenzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e impone l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 111/2018 del 3/11/2017, hanno chiarito che il requisito della attualità della pericolosità del proposto costituisce generale d'applicabilità delle misure di prevenzione con riguardo a tutte le categorie criminologiche, alla stregua delle previsioni legislative e dei principi costituzionali e convenzionali in materia. Il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 26821501; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; Sez. 5, n. 2922 del 06/11/2013, Belcastro, Rv. 257938). Siffatta valutazione deve essere compiuta anche quando sussistono elementi idonei a sussumere il proposto nella fattispecie di pericolosità degli "indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso". È, tuttavia, possibile ricorrere all'applicazione della presunzione semplice, relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01). A tal fine, la massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta, non potendo da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità. Nell'ipotesi in cui l' "appartenenza al gruppo", nozione più ampia di quella di partecipazione rilevante per l'integrazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia individuata in condotte che non integrano la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, la mancanza di stabilità connessa alla natura di tale cooperazione< non può legittimare l'applicazione di presunzioni semplici/ la cui valenza è radicata nelle caratteristiche del patto sociale, la cui ideale sottoscrizione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, costituisce il substrato giustificativo che l'apporto occasionale non possiede per definizione (sul punto Corte cost., n. 231 del 2010). 3 In tal caso l'accertamento di attualità dovrà logicamente essere ancorato "a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell'apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune" (cfr. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, in motivazione). In altri termini, la necessità di validazione della massima d'esperienza che sottende l'applicazione di criteri presuntivi in punto di positiva dimostrazione di pericolosità attuale è inversamente proporzionale alla solidità e compattezza della forma di appartenenza al sodalizio, di guisa che l'onere argomentativo è tanto più rinforzato quanto più ci si discosti dalla stabile partecipazione ad associazione mafiosa verso ipotesi di concorso esterno. 2. Applicando i già indicati principi al caso in esame, si rileva come l'unico elemento indicato per attualizzare la pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159, la consumazione in epoca risalente di estorsioni commesse con metodo mafioso senza un collegamento, né stabile né occasionale, con soggetti riconducibili a Cosa nostra, sia alla struttura mandamentale di Alcamo sia alla famiglia di Castellamare, ma a meri rapporti personali con un soggetto condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. / non soddisfipò lo standard motivazionale così declinato, non evidenziando un accertamento di attualità della pericolosità rispondente ai suddetti parametri. La persistenza della pericolosità è stata desunta non da specifici elementi fattuali in qualche mondo sintomatici della collaborazione con un gruppo mafioso operativo nel territorio in modo stabile e duraturo argc-Icre 7-quindi anche in epoca assai distante da quella in cui si sono verificati i reati di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs., n. 159 del 2011, ma attraverso il richiamo alla condivisione della logica mafiosa in concreto estrinsecatasi nella consumazione, isolata e seguita da un lungo periodo di detenzione, di reati con il metodo tipico di tali organizzazioni criminali. 3. L'individuata carenza argomentativa non è stata colmata dal generico richiamo all'applicazione nei confronti di BA RT e BA VI della misura della custodia in carcere dal 2013 al 2016, ritenuta di per sé indicativa della persistenza della pericolosità sociale, Questa Corte ha precisato che in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di 4 sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054 - 01). D'altra parte, solo nel giudizio prognostico sotteso all'applicazione delle misure coercitive nei confronti di soggetti gravemente indiziati del reato di cui all'art. 416 bis cf o di altri reati aggravati dalla finalità o dal metodo mafioso possono trovare applicazione le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Non essendovi spazio per un nuovo annullamento con rinvio del decreto impugnato, essendo pacifico che il "materiale" a disposizione del giudice di appello per la decisione è stato interamente esaminato, l'annullamento non può che essere senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato Così deciso, in Roma 18 gennaio 2023.