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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5142/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5142/2018 R.G., vertente TRA
- C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Luigi Fraia, domiciliata come in atti Ricorrente E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, rappresentato e difeso dalle dott.sse Cleonice Vigilanti e Rossella Scalercio, domiciliato come in atti;
Resistente
NONCHÈ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gilda Avena, domiciliato come in atti Resistente NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità in deroga. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.12.2018, parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato in data 18.01.2012 domanda di mobilità in deroga alla CP_3
, inoltrata all' per la verifica dei requisiti soggettivi;
che in data
[...] CP_2
1 19.04.2013 è stata ripresentata istanza di mobilità in deroga indicando le corrette generalità; che la Regione in data 09.03.2016 ha inviato risposta comunicando che l' ha restituito la pratica in data 02.08.2012 poiché nel file elettronico le CP_2 generalità erano errate e ha risposto negativamente poiché la domanda era stata presentata fuori termine. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi il diritto il proprio diritto al trattamento di mobilità in deroga e di condannare l' , anche in solido con la CP_2 CP_3
e il al pagamento del
[...] Controparte_1 trattamento di mobilità in deroga dalla domanda (18.02.2011), comprese le eventuali proroghe.
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione
[...] passiva. Si è tardivamente costituito in giudizio anche l' che ha contestato l'avversa CP_2 pretesa in quanto infondata in fatto e diritto. La , pur ritualmente citata, non si è costituita per cui ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con provvedimento del 09/07/2022.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa dei ricorrenti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Si osserva che, in riferimento al caso di specie, come allegato dalla ricorrente, la disciplina dell'indennità di mobilità in deroga è regolata dall'accordo istituzionale del 12 maggio 2011 per la mobilità in deroga 2011 e 2012 (cfr. allegato al ricorso) il quale a pag. 7 prevede che la domanda di mobilità in deroga per l'anno 2011 debba essere presentata entro 120 giorni dalla data del licenziamento o dalla cessazione del trattamento di sostegno al reddito e che in caso di respingimento dell'istanza per mancanza dei requisiti ovvero per carenza documentale, le domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione (in questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza). Orbene, la domanda di mobilità in deroga presentata dalla ricorrente, come sopra evidenziato, è stata protocollata presso gli uffici della in data 18.01.2012. CP_3
Pertanto, considerato che la ricorrente – come evincibile dalla documentazione dalla stessa presentata - è stata licenziata in data 31.01.2011 e ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione ordinaria fino al 17.02.2011, la stessa, avendo
2 depositato la domanda amministrativa solo in data 18.01.2012, non avrebbe comunque avuto diritto alla mobilità in deroga, in quanto la richiesta è stata presentata fuori termine.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 24/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5142/2018 R.G., vertente TRA
- C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv.to Luigi Fraia, domiciliata come in atti Ricorrente E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, rappresentato e difeso dalle dott.sse Cleonice Vigilanti e Rossella Scalercio, domiciliato come in atti;
Resistente
NONCHÈ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gilda Avena, domiciliato come in atti Resistente NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità in deroga. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.12.2018, parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato in data 18.01.2012 domanda di mobilità in deroga alla CP_3
, inoltrata all' per la verifica dei requisiti soggettivi;
che in data
[...] CP_2
1 19.04.2013 è stata ripresentata istanza di mobilità in deroga indicando le corrette generalità; che la Regione in data 09.03.2016 ha inviato risposta comunicando che l' ha restituito la pratica in data 02.08.2012 poiché nel file elettronico le CP_2 generalità erano errate e ha risposto negativamente poiché la domanda era stata presentata fuori termine. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi il diritto il proprio diritto al trattamento di mobilità in deroga e di condannare l' , anche in solido con la CP_2 CP_3
e il al pagamento del
[...] Controparte_1 trattamento di mobilità in deroga dalla domanda (18.02.2011), comprese le eventuali proroghe.
Si è tardivamente costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione
[...] passiva. Si è tardivamente costituito in giudizio anche l' che ha contestato l'avversa CP_2 pretesa in quanto infondata in fatto e diritto. La , pur ritualmente citata, non si è costituita per cui ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con provvedimento del 09/07/2022.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo dalla difesa dei ricorrenti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Si osserva che, in riferimento al caso di specie, come allegato dalla ricorrente, la disciplina dell'indennità di mobilità in deroga è regolata dall'accordo istituzionale del 12 maggio 2011 per la mobilità in deroga 2011 e 2012 (cfr. allegato al ricorso) il quale a pag. 7 prevede che la domanda di mobilità in deroga per l'anno 2011 debba essere presentata entro 120 giorni dalla data del licenziamento o dalla cessazione del trattamento di sostegno al reddito e che in caso di respingimento dell'istanza per mancanza dei requisiti ovvero per carenza documentale, le domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata l'avvenuta regolarizzazione (in questo caso i termini di presentazione sono quelli della prima istanza). Orbene, la domanda di mobilità in deroga presentata dalla ricorrente, come sopra evidenziato, è stata protocollata presso gli uffici della in data 18.01.2012. CP_3
Pertanto, considerato che la ricorrente – come evincibile dalla documentazione dalla stessa presentata - è stata licenziata in data 31.01.2011 e ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione ordinaria fino al 17.02.2011, la stessa, avendo
2 depositato la domanda amministrativa solo in data 18.01.2012, non avrebbe comunque avuto diritto alla mobilità in deroga, in quanto la richiesta è stata presentata fuori termine.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 24/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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