CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 16987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16987 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE CI CH nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: UO RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa CI ODELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;
udito il Difensore: è presente l'Avvocato SALVATORE CLAUDIO ARONNE, del Foro di SANTA RI CAPUA VETERE, in difesa di DE CI CH, il quale chiede l'accoglimento del ricorso,deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese di cui chiede la liquidazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16987 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO RI Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli il 17 dicembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal P.G. e dalla parte civile, con la quale il Tribunale di Napoli il 20 settembre 2016, all'esito del dibattimento, ha assolto, per insussistenza del fatto, RI IG dall'accusa di lesioni colpose gravissime. 2.RI IG, ostetrica in servizio presso ospedale pubblico, è stata accusata di avere, per colpa, cagionato a AC De CI, la quale, incinta alla quarantaduesima settimana di gravidanza e prossima al parto, era ricoverata presso la struttura sanitaria, lesioni gravissime consistite nella isterectomia chirurgica totale, con conseguente incapacità di procreare, isterectomia resasi necessaria per le complicanze del parte cesareo di urgenza al quale la donna era stata sottoposta, dopo la constatazione dell'assenza di battito cardiaco del bambino che portava in grembo, estratto morto;
fatti commessi tra il 9 ed il 10 luglio del 2008. Sono stati riconosciuti da parte dei Giudici di merito profili di negligenza, imprudenza ed imperizia nella condotta dell'ostetrica, per avere la stessa sottovalutato plurimi disturbi (dolori addominali, vomito, perdite di sangue) che nel corso della notte tra il 9 ed il 10 luglio 2008 erano stati segnalati al personale infermieristico ed ostetrico sia direttamente dalla signora De CI che dalle sue compagne di stanza;
tuttavia, si è ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la riconosciuta intempestiva ed inadeguata assistenza, avendo, tra l'altro, l'imputata contattato con ritardo il medico ginecologo, e l'evento-morte del bambino che la signora De CI portava in grembo, alla cui estrazione era seguita, per necessità imprescindibile, l'isterectomia: infatti sia il consulente del P.M. che il perito della Corte di appello hanno concordemente ritenuto - in difformità rispetto all'opinione espressa dal consulente della parte civile - che il riconosciuto distacco intempestivo della placenta, causativo della morte del bambino, è evento improvviso, imprevedibile e rapido, non preceduto da segni premonitori. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile AC De CI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta sostanzialmente la erroneità e la illogicità della esclusione della falsità del tracciato cardiotocografico delle ore 04.40 sulla base di un ragionamento (che si rinviene alle pp.
7-8 della sentenza impugnata) 2 che si ritiene fallace. Infatti, l'appartenere i dati stampigliati sul foglio al macchinario in effetti collocato nel reparto, l'assenza di altre pazienti che quella notte siano state sottoposte allo stesso tipo di controllo e la impossibilità di attribuire significato al silenzio del coimputato dott. Palmisano non sono elementi tali da superare la tesi della creazione ex post di un documento falso, a prescindere da chi lo abbia materialmente realizzato, poiché soltanto tale ricostruzione potrebbe spiegare il comportamento del dott. Palmisano, che, quando gli fu sottoposto dall'ostetrica IG il foglio, recuperato dal cestino, del tracciato delle ore 04.40 la rimproverò per non averlo chiamato prima, circostanza che non si spiega con la assoluta normalità emergente dal tracciato esibito. Si tratta, ad avviso della ricorrente, di persuasiva e non superata spiegazione già contenuta nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 26 marzo 2013, che si allega materialmente all'atto di impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo censura ulteriore illogicità motivazionale quanto al mancato riconoscimento da parte della ostetrica della rilevanza dei plurimi e rilevanti disturbi e fastidi che la signora De CI provò ben prima delle 04.40 (d'altronde un tracciato a quell'ora di notte si sottolinea - può spiegarsi solo con la presenza di disturbi di un qualche rilievo) e cioè dolori al ventre, bruciori, diarrea, vomito e perdite di sangue, su cui hanno deposto concordemente le due compagne di stanza della parte civile, signore ID RA ed LL Nurcato, e ciò a partire dalla mezzanotte in poi. Si tratterebbe di altra risultanza istruttoria decisiva, secondo la ricorrente, che è stata trascurata dai decidenti, in quanto l'intera notte fu caratterizzata da sintomi che vennero colpevolmente ignorati dall'ostetrica. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria pervenuta il 7 febbraio 2023 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.L'impugnzione, infatti, con la quale si censurano pretesi vizi motivazionali a fronte di doppia conforme assolutoria, è, come puntualmente osservato dal P.G., costruita in fatto, reiterativa e basata su mere prospettazioni alternative 3 rispetto alla ricostruzione effettuata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito, cui si contrappone, siccome stimata soggettivamente preferibile, l'argomentazione contenuta in un provvedimento emesso dal G.i.p. nella fase delle indagini preliminari. Il ricorso si risolve, pertanto, nella mera prospettazione di doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 1:L/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa CI ODELLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;
udito il Difensore: è presente l'Avvocato SALVATORE CLAUDIO ARONNE, del Foro di SANTA RI CAPUA VETERE, in difesa di DE CI CH, il quale chiede l'accoglimento del ricorso,deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese di cui chiede la liquidazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16987 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO RI Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli il 17 dicembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal P.G. e dalla parte civile, con la quale il Tribunale di Napoli il 20 settembre 2016, all'esito del dibattimento, ha assolto, per insussistenza del fatto, RI IG dall'accusa di lesioni colpose gravissime. 2.RI IG, ostetrica in servizio presso ospedale pubblico, è stata accusata di avere, per colpa, cagionato a AC De CI, la quale, incinta alla quarantaduesima settimana di gravidanza e prossima al parto, era ricoverata presso la struttura sanitaria, lesioni gravissime consistite nella isterectomia chirurgica totale, con conseguente incapacità di procreare, isterectomia resasi necessaria per le complicanze del parte cesareo di urgenza al quale la donna era stata sottoposta, dopo la constatazione dell'assenza di battito cardiaco del bambino che portava in grembo, estratto morto;
fatti commessi tra il 9 ed il 10 luglio del 2008. Sono stati riconosciuti da parte dei Giudici di merito profili di negligenza, imprudenza ed imperizia nella condotta dell'ostetrica, per avere la stessa sottovalutato plurimi disturbi (dolori addominali, vomito, perdite di sangue) che nel corso della notte tra il 9 ed il 10 luglio 2008 erano stati segnalati al personale infermieristico ed ostetrico sia direttamente dalla signora De CI che dalle sue compagne di stanza;
tuttavia, si è ritenuto insussistente il nesso di causalità tra la riconosciuta intempestiva ed inadeguata assistenza, avendo, tra l'altro, l'imputata contattato con ritardo il medico ginecologo, e l'evento-morte del bambino che la signora De CI portava in grembo, alla cui estrazione era seguita, per necessità imprescindibile, l'isterectomia: infatti sia il consulente del P.M. che il perito della Corte di appello hanno concordemente ritenuto - in difformità rispetto all'opinione espressa dal consulente della parte civile - che il riconosciuto distacco intempestivo della placenta, causativo della morte del bambino, è evento improvviso, imprevedibile e rapido, non preceduto da segni premonitori. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile AC De CI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta sostanzialmente la erroneità e la illogicità della esclusione della falsità del tracciato cardiotocografico delle ore 04.40 sulla base di un ragionamento (che si rinviene alle pp.
7-8 della sentenza impugnata) 2 che si ritiene fallace. Infatti, l'appartenere i dati stampigliati sul foglio al macchinario in effetti collocato nel reparto, l'assenza di altre pazienti che quella notte siano state sottoposte allo stesso tipo di controllo e la impossibilità di attribuire significato al silenzio del coimputato dott. Palmisano non sono elementi tali da superare la tesi della creazione ex post di un documento falso, a prescindere da chi lo abbia materialmente realizzato, poiché soltanto tale ricostruzione potrebbe spiegare il comportamento del dott. Palmisano, che, quando gli fu sottoposto dall'ostetrica IG il foglio, recuperato dal cestino, del tracciato delle ore 04.40 la rimproverò per non averlo chiamato prima, circostanza che non si spiega con la assoluta normalità emergente dal tracciato esibito. Si tratta, ad avviso della ricorrente, di persuasiva e non superata spiegazione già contenuta nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 26 marzo 2013, che si allega materialmente all'atto di impugnazione. 3.2. Con il secondo motivo censura ulteriore illogicità motivazionale quanto al mancato riconoscimento da parte della ostetrica della rilevanza dei plurimi e rilevanti disturbi e fastidi che la signora De CI provò ben prima delle 04.40 (d'altronde un tracciato a quell'ora di notte si sottolinea - può spiegarsi solo con la presenza di disturbi di un qualche rilievo) e cioè dolori al ventre, bruciori, diarrea, vomito e perdite di sangue, su cui hanno deposto concordemente le due compagne di stanza della parte civile, signore ID RA ed LL Nurcato, e ciò a partire dalla mezzanotte in poi. Si tratterebbe di altra risultanza istruttoria decisiva, secondo la ricorrente, che è stata trascurata dai decidenti, in quanto l'intera notte fu caratterizzata da sintomi che vennero colpevolmente ignorati dall'ostetrica. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria pervenuta il 7 febbraio 2023 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.L'impugnzione, infatti, con la quale si censurano pretesi vizi motivazionali a fronte di doppia conforme assolutoria, è, come puntualmente osservato dal P.G., costruita in fatto, reiterativa e basata su mere prospettazioni alternative 3 rispetto alla ricostruzione effettuata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito, cui si contrappone, siccome stimata soggettivamente preferibile, l'argomentazione contenuta in un provvedimento emesso dal G.i.p. nella fase delle indagini preliminari. Il ricorso si risolve, pertanto, nella mera prospettazione di doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 1:L/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2023.