CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/09/2024, n. 33373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33373 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: IQ VI (CUI 04BPVR8) nato il [...] avverso la sentenza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazipne svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
\\Q.,. \e. c.,,,N..e_I»..sk.nzki....k. Lu i o_ I Pubblico Ministero, in persona deLS32.srtuta_enacuratorgl PIETRO GAETA Ne\e,V-aLS2.- be ha concluso chiedendo \C PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. i 150 re Penale Sent. Sez. 1 Num. 33373 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Ravenna ha condannato AR RA per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 289 del 1998, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio italiano per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo. Il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato, cittadino extracomunitario, aveva consapevolmente violato il divieto di reingresso in Italia imposto con provvedimento prefettizio, in data 11 febbraio 2021, di espulsione dal territorio dello Stato per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna e deduce la violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, a norma del quale la misura dell'espulsione non può essere disposta, come sanzione sostitutiva della pena detentiva, nei casi in cui la condanna riguardi delitti, previsti dall'anzidetto Testo unico sull'immigrazione, «puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni», laddove il delitto di cui all'art. 13, comma 13, del citato decreto legislativo punisce con la reclusione da uno a quattro anni il rientro nel territorio dello Stato da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, in assenza di una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 aprile 2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena inflitta con la sanzione sostitutiva dell'espulsione. 4. Il difensore del ricorrente, avv. Domenico Di Vito, in data 8 aprile 2024 ha depositato memoria con cui si sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità della sanzione sostitutiva dell'espulsione amministrativa per i «delitti previsti dal presente testo unico puniti con pena edittale superiore, nel massimo, a due anni», per violazione degli artt 3 e 27 comma 3, Cost. La questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata. 2 Rileva preliminarmente il ricorrente come, con la c.d. riforma Cartabia, sia stata prevista la possibilità dì sostituire le pene detentive fino a un massimo di quattro anni con le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., con clausola tuttavia di salvezza di «quanto previsto da particolari disposizioni di legge», nella quale - giusta la tesi del ricorrente - rientrerebbe l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva di cui all'art. 16, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998. Osserva, inoltre, che l'art. 2, comma 1 let. u), d.lgs. n. 31 del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 545-bis, comma primo, cod. proc. pen. stabilendo - diversamente dal testo precedente che prevedeva l'avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva breve - che il Giudice «se ritiene che ne ricorrono i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive» ed ha così trasformato quella che era una semplice facoltà in un vero e proprio obbligo di sostituire la pena detentiva con quella sostitutiva. Trattandosi di disposizioni ispirate a un evidente favor per l'applicazione delle pene sostitutive, il limite di pena previsto dall'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non consentirebbe, «al pari delle condanne fino a quattro anni, la sostituzione della pena detentiva, prevista fino a due anni, dall'art. 16, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, con la pena sostitutiva dell'espulsione». In via subordinata, ha chiesto l'applicazione da parte del Collegio dell'art. 131-bis cod. pen., considerata la sussistenza dei limiti di pena per l'applicazione della indicata causa di esclusione dalla punibilità, ovverosia la condanna a pena non superiore, nel minimo, a due anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre la questione di legittimità costituzionale introdotta dall'imputato con memoria è manifestamente infondata per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Preliminarmente, osserva il Collegio che è corretto lo strumento d'impugnazione esperito dal Procuratore generale. In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, ove la stessa sia applicata fuori dai casi consentiti dalla legge, occorre impugnare la sentenza, non rientrando l'ipotesi in parola in nessuno dei casi di competenza del giudice dell'esecuzione, ovverosia né tra i casi di errori materiali che possono essere corretti attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né tra i casi di accertamento della eseguibilità del titolo previsti dall'art. 674 cod. proc. pen. 3 Si è, invero, precisato che di tratta di un «errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 20593 del 09/12/2022, dep. 2023, Jelassi Makrem, Rv. 284538; Sez. 1, n. 10312 del 02/02/2007 Bereny, Rv. 235996). 3. Nel merito, è incontestato che il Giudice abbia applicato all'imputato l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 286 del 1998. Detto articolo, per quanto qui d'interesse, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna - ove ritenga di dover irrogare allo straniero, che si trovi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 13, comma 2, la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena - possa sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Il comma 3 del citato articolo, tuttavia, prevede che l'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta, tra gli altri, nel caso di delitti previsti dallo stesso Testi unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Nel caso che ci occupa la pena è stata irrogata per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il rientro nel territorio dello Stato da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, in assenza di una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Il Tribunale, nel sostituire la pena detentiva di un anno e sei di reclusione, ha, pertanto, violato la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, sopra richiamata, il cui tenore letterale è nequivoco. 4. Detta norma, ad avviso del Collegio, anche in seguito alle modifiche che hanno interessato la materia delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi intervenute dapprima con la c.d. riforma Cartabia, quindi con il d.lgs. n. 31 del 2024 - diversamente da quanto ritenuto dall'imputato - non presenta problemi di compatibilità con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. E, invero, l'invocato "allineamento" tra il limite di pena, di due anni, previsto dall'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 per la sostituzione della pena detentiva con quella dell'espulsione e il limite, di quattro anni, previsto dall'art. 20-bis cod. pen. per la semilibertà e per la detenzione domiciliare sostitutive, non solo non trova alcun aggancio normativo, ma costituisce il frutto di una scelta di politica legislativa non irragionevole, a fronte della natura di misura sostitutiva atipica dell'espulsione dal territorio dello Stato. 4 Sotto il primo profilo, invero, proprio il chiaro tenore letterale dell'art. 20-bis cod. pen., che fa «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», è indicativo del fatto che il legislatore ha inteso dettare una disciplina generale delle pene sostitutive, contenuta nel Capo III della legge n. 698 del 1981, riservando una differente disciplina, stabilita con specifiche norme ad hoc e, tra queste, l'art. 16 d.lgs. 286 del 1998. La tesi prospettata nella memoria difensiva, in ogni caso, muove da un presupposto errato, ossia confonde l'avvenuto innalzamento, da due a quattro anni, del limite di pena da irrogare in concreto con la sentenza di condanna per l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia (art 20-bis cod. pen e 53 legge n. 689 del 1981), con le preclusioni soggettive all'applicazione delle stesse che sono differentemente disciplinate e, segnatamente, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, dall'art. 59 della stessa legge, per l'espulsione dall'art. 16, comma 3, d. Igs. n. 289 del 1998 e, tra queste, l'essere il reato punito con pena edittale (e, dunque, da verificare in astratto) superiore nel massimo a due anni. 5. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata dedotta per la prima volta nel presente giudizio e detta norma di legge era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Si tratta, pertanto, di un motivo inedito e, comunque, generico, poiché la difesa non ha argomentato la relativa richiesta con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, limitandosi a fare un generico riferimento al requisito dei limiti di pena previsti per la sua applicazione. 6. Per le considerazioni sin qui esposte, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. d), cod. proc. pen., limitatamente alla sostituzione della pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione con la sanzione sostitutiva dell'espulsione. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena della reclusione di un anno e sei mesi con la espulsione dal territorio dello Stato, sanzione sostitutiva che elimina. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore esidente
udita la relazipne svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
\\Q.,. \e. c.,,,N..e_I»..sk.nzki....k. Lu i o_ I Pubblico Ministero, in persona deLS32.srtuta_enacuratorgl PIETRO GAETA Ne\e,V-aLS2.- be ha concluso chiedendo \C PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. i 150 re Penale Sent. Sez. 1 Num. 33373 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, il Tribunale di Ravenna ha condannato AR RA per il reato di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 289 del 1998, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio italiano per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo. Il Tribunale ha ritenuto provato che l'imputato, cittadino extracomunitario, aveva consapevolmente violato il divieto di reingresso in Italia imposto con provvedimento prefettizio, in data 11 febbraio 2021, di espulsione dal territorio dello Stato per la durata di cinque anni. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna e deduce la violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, a norma del quale la misura dell'espulsione non può essere disposta, come sanzione sostitutiva della pena detentiva, nei casi in cui la condanna riguardi delitti, previsti dall'anzidetto Testo unico sull'immigrazione, «puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni», laddove il delitto di cui all'art. 13, comma 13, del citato decreto legislativo punisce con la reclusione da uno a quattro anni il rientro nel territorio dello Stato da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, in assenza di una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 aprile 2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena inflitta con la sanzione sostitutiva dell'espulsione. 4. Il difensore del ricorrente, avv. Domenico Di Vito, in data 8 aprile 2024 ha depositato memoria con cui si sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità della sanzione sostitutiva dell'espulsione amministrativa per i «delitti previsti dal presente testo unico puniti con pena edittale superiore, nel massimo, a due anni», per violazione degli artt 3 e 27 comma 3, Cost. La questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata. 2 Rileva preliminarmente il ricorrente come, con la c.d. riforma Cartabia, sia stata prevista la possibilità dì sostituire le pene detentive fino a un massimo di quattro anni con le pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., con clausola tuttavia di salvezza di «quanto previsto da particolari disposizioni di legge», nella quale - giusta la tesi del ricorrente - rientrerebbe l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva di cui all'art. 16, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998. Osserva, inoltre, che l'art. 2, comma 1 let. u), d.lgs. n. 31 del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 545-bis, comma primo, cod. proc. pen. stabilendo - diversamente dal testo precedente che prevedeva l'avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva breve - che il Giudice «se ritiene che ne ricorrono i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive» ed ha così trasformato quella che era una semplice facoltà in un vero e proprio obbligo di sostituire la pena detentiva con quella sostitutiva. Trattandosi di disposizioni ispirate a un evidente favor per l'applicazione delle pene sostitutive, il limite di pena previsto dall'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non consentirebbe, «al pari delle condanne fino a quattro anni, la sostituzione della pena detentiva, prevista fino a due anni, dall'art. 16, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, con la pena sostitutiva dell'espulsione». In via subordinata, ha chiesto l'applicazione da parte del Collegio dell'art. 131-bis cod. pen., considerata la sussistenza dei limiti di pena per l'applicazione della indicata causa di esclusione dalla punibilità, ovverosia la condanna a pena non superiore, nel minimo, a due anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre la questione di legittimità costituzionale introdotta dall'imputato con memoria è manifestamente infondata per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Preliminarmente, osserva il Collegio che è corretto lo strumento d'impugnazione esperito dal Procuratore generale. In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, ove la stessa sia applicata fuori dai casi consentiti dalla legge, occorre impugnare la sentenza, non rientrando l'ipotesi in parola in nessuno dei casi di competenza del giudice dell'esecuzione, ovverosia né tra i casi di errori materiali che possono essere corretti attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né tra i casi di accertamento della eseguibilità del titolo previsti dall'art. 674 cod. proc. pen. 3 Si è, invero, precisato che di tratta di un «errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 20593 del 09/12/2022, dep. 2023, Jelassi Makrem, Rv. 284538; Sez. 1, n. 10312 del 02/02/2007 Bereny, Rv. 235996). 3. Nel merito, è incontestato che il Giudice abbia applicato all'imputato l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 286 del 1998. Detto articolo, per quanto qui d'interesse, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna - ove ritenga di dover irrogare allo straniero, che si trovi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 13, comma 2, la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena - possa sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Il comma 3 del citato articolo, tuttavia, prevede che l'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta, tra gli altri, nel caso di delitti previsti dallo stesso Testi unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Nel caso che ci occupa la pena è stata irrogata per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il rientro nel territorio dello Stato da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, in assenza di una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Il Tribunale, nel sostituire la pena detentiva di un anno e sei di reclusione, ha, pertanto, violato la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, sopra richiamata, il cui tenore letterale è nequivoco. 4. Detta norma, ad avviso del Collegio, anche in seguito alle modifiche che hanno interessato la materia delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi intervenute dapprima con la c.d. riforma Cartabia, quindi con il d.lgs. n. 31 del 2024 - diversamente da quanto ritenuto dall'imputato - non presenta problemi di compatibilità con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. E, invero, l'invocato "allineamento" tra il limite di pena, di due anni, previsto dall'art. 16 d. Igs. n. 286 del 1998 per la sostituzione della pena detentiva con quella dell'espulsione e il limite, di quattro anni, previsto dall'art. 20-bis cod. pen. per la semilibertà e per la detenzione domiciliare sostitutive, non solo non trova alcun aggancio normativo, ma costituisce il frutto di una scelta di politica legislativa non irragionevole, a fronte della natura di misura sostitutiva atipica dell'espulsione dal territorio dello Stato. 4 Sotto il primo profilo, invero, proprio il chiaro tenore letterale dell'art. 20-bis cod. pen., che fa «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», è indicativo del fatto che il legislatore ha inteso dettare una disciplina generale delle pene sostitutive, contenuta nel Capo III della legge n. 698 del 1981, riservando una differente disciplina, stabilita con specifiche norme ad hoc e, tra queste, l'art. 16 d.lgs. 286 del 1998. La tesi prospettata nella memoria difensiva, in ogni caso, muove da un presupposto errato, ossia confonde l'avvenuto innalzamento, da due a quattro anni, del limite di pena da irrogare in concreto con la sentenza di condanna per l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia (art 20-bis cod. pen e 53 legge n. 689 del 1981), con le preclusioni soggettive all'applicazione delle stesse che sono differentemente disciplinate e, segnatamente, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, dall'art. 59 della stessa legge, per l'espulsione dall'art. 16, comma 3, d. Igs. n. 289 del 1998 e, tra queste, l'essere il reato punito con pena edittale (e, dunque, da verificare in astratto) superiore nel massimo a due anni. 5. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata dedotta per la prima volta nel presente giudizio e detta norma di legge era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Si tratta, pertanto, di un motivo inedito e, comunque, generico, poiché la difesa non ha argomentato la relativa richiesta con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, limitandosi a fare un generico riferimento al requisito dei limiti di pena previsti per la sua applicazione. 6. Per le considerazioni sin qui esposte, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. d), cod. proc. pen., limitatamente alla sostituzione della pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione con la sanzione sostitutiva dell'espulsione. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sostituzione della pena della reclusione di un anno e sei mesi con la espulsione dal territorio dello Stato, sanzione sostitutiva che elimina. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore esidente