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Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 08/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, AT
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2143/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Nocera Superiore - Corso G Matteotti 23 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120019429061000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130020698692000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140033624362000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150015774817000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006604167000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010902117 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011603748 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno, all'Agenzia Riscossione ed al Comune di Nocera
Superiore con pec del 24.4.2025, depositato in pari data nella Segreteria di questa CGT, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004263548/000, notificata l'11.4 2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 81.787,56 in forza di cinque cartelle di pagamento, tra avvisi di addebito e due avvisi di accertamento.
Il ricorrente, premesso che l'impugnativa riguarda le pretese portate dalle cinque cartelle e quella oggetto dell'avviso di accertamento TF9011603748/2013, eccepisce la intervenuta prescrizione di tali pretese, sottolineando che per quanto riguarda sanzioni, interessi e tributi locali il termine di prescrizione è quinquennale.
Con controdeduzioni 20.6.2025, l'Agenzia Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti presupposti sono stati tutti notificati al ricorrente e non impugnati.
Deduce, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la notifica dell'avviso di accertamento.
Ricorda, infine, che i termini per l'attività di riscossione sono stati prorogati per l'emergenza sanitaria VI.
Con controdeduzioni 23.6.2025, l'Agenzia delle Entrate precisa che per quanto riguarda le pretese tributarie ad essa riferibili, ( la sanzione iva oggetto della quinta cartella dell'elenco e l'avviso di accertamento ),
l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di altra intimazione in data 14.12.2023.
Precisa, inoltre, che in relazione ai carichi oggetto di intimazione il ricorrente ha presentato in data 30.4.2019, ai sensi del D.L. 119/2018, domanda di definizione agevolata
Deposita la relativa documentazione a supporto.
Con controdeduzioni 2.7.2025, il Comune di Nocera Superiore rappresenta che le cartelle aventi ad oggetto la TARSU sono state regolarmente precedute dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione n. 10020259004263548/000, deducendone l'illegittimità limitatamente alle cinque cartelle in essa elencate ed all'avviso di accertamento TF9011603748/2013, perché le pretese tributarie oggetto di tali atti si sarebbero estinte per prescrizione maturata successivamente alla loro notifica.
Il motivo è infondato, atteso che, per come provato dalle resistenti Agenzia delle Entrate ed Agenzia
Riscossione con la depositata documentazione, dopo la notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento sono intervenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Ed invero, per quanto riguarda le prime tre cartelle dell'elenco riportato nell'impugnata intimazione ( le cartelle nn. 10020120019429061000, 1002030020698692000, 10020140033624362000) le stesse hanno formato oggetto di pronuncia di questa CGT, la quale, chiamata ad accertare la loro regolare notifica, con sentenza n. 5341/2016, dichiarava correttamente notificate le cartelle e rigettava il ricorso.
Ebbene, a seguito di tale sentenza ed in forza del disposto dell'art. 2953 c.c., il termine quinquennale di prescrizione della tarsu oggetto delle predette tre cartelle si converte in quello ordinario decennale a decorrere dal momento in cui la predetta sentenza n. 5341/2016 è divenuta definitiva.
Per quanto riguarda la cartella n. 10020170006604167000 e l'avviso di accertamento TF9011603748/2013, al ricorrente è stata notificata l'intimazione n. 10020239016740849/000 con pec del 14.12.2023, di cui sono state depositate in atti le relative ricevute di accettazione e consegna.
Infine, per quanto riguarda la cartella 10020150015774817000 notificata il 18.2.2015 per il recupero della
TARSU 2012, la stessa è ricompresa tra i carichi per i quali, in data 30.4.2019, il ricorrente ha presentato la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” ( cfr in fascicolo telematico file sub 14), che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è atto del contribuente idoneo ad interrompere la prescrizione.
Per tale ultima cartella, va poi considerato che per effetto della normativa emergenziale VI ( combinato disposto art. 68 D.L. 18/2020 ed art. 12 D. Lgs. 159/2015) il termine quinquennale di prescrizione risulta prorogato di 542 giorni, per cui la notifica dell'impugnata intimazione in data 11.4.2025 risulta effettuata tempestivamente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge se dovuti per ciascuna delle parti resistenti e con distrazione a favore del procuratore dell'agenzia entrate riscossione
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, AT
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2143/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Nocera Superiore - Corso G Matteotti 23 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004263548000 TARI 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120019429061000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130020698692000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140033624362000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150015774817000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006604167000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010902117 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011603748 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Salerno, all'Agenzia Riscossione ed al Comune di Nocera
Superiore con pec del 24.4.2025, depositato in pari data nella Segreteria di questa CGT, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259004263548/000, notificata l'11.4 2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 81.787,56 in forza di cinque cartelle di pagamento, tra avvisi di addebito e due avvisi di accertamento.
Il ricorrente, premesso che l'impugnativa riguarda le pretese portate dalle cinque cartelle e quella oggetto dell'avviso di accertamento TF9011603748/2013, eccepisce la intervenuta prescrizione di tali pretese, sottolineando che per quanto riguarda sanzioni, interessi e tributi locali il termine di prescrizione è quinquennale.
Con controdeduzioni 20.6.2025, l'Agenzia Riscossione deduce l'inammissibilità del ricorso in quanto gli atti presupposti sono stati tutti notificati al ricorrente e non impugnati.
Deduce, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la notifica dell'avviso di accertamento.
Ricorda, infine, che i termini per l'attività di riscossione sono stati prorogati per l'emergenza sanitaria VI.
Con controdeduzioni 23.6.2025, l'Agenzia delle Entrate precisa che per quanto riguarda le pretese tributarie ad essa riferibili, ( la sanzione iva oggetto della quinta cartella dell'elenco e l'avviso di accertamento ),
l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di altra intimazione in data 14.12.2023.
Precisa, inoltre, che in relazione ai carichi oggetto di intimazione il ricorrente ha presentato in data 30.4.2019, ai sensi del D.L. 119/2018, domanda di definizione agevolata
Deposita la relativa documentazione a supporto.
Con controdeduzioni 2.7.2025, il Comune di Nocera Superiore rappresenta che le cartelle aventi ad oggetto la TARSU sono state regolarmente precedute dalla notifica dei relativi avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione n. 10020259004263548/000, deducendone l'illegittimità limitatamente alle cinque cartelle in essa elencate ed all'avviso di accertamento TF9011603748/2013, perché le pretese tributarie oggetto di tali atti si sarebbero estinte per prescrizione maturata successivamente alla loro notifica.
Il motivo è infondato, atteso che, per come provato dalle resistenti Agenzia delle Entrate ed Agenzia
Riscossione con la depositata documentazione, dopo la notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento sono intervenuti atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Ed invero, per quanto riguarda le prime tre cartelle dell'elenco riportato nell'impugnata intimazione ( le cartelle nn. 10020120019429061000, 1002030020698692000, 10020140033624362000) le stesse hanno formato oggetto di pronuncia di questa CGT, la quale, chiamata ad accertare la loro regolare notifica, con sentenza n. 5341/2016, dichiarava correttamente notificate le cartelle e rigettava il ricorso.
Ebbene, a seguito di tale sentenza ed in forza del disposto dell'art. 2953 c.c., il termine quinquennale di prescrizione della tarsu oggetto delle predette tre cartelle si converte in quello ordinario decennale a decorrere dal momento in cui la predetta sentenza n. 5341/2016 è divenuta definitiva.
Per quanto riguarda la cartella n. 10020170006604167000 e l'avviso di accertamento TF9011603748/2013, al ricorrente è stata notificata l'intimazione n. 10020239016740849/000 con pec del 14.12.2023, di cui sono state depositate in atti le relative ricevute di accettazione e consegna.
Infine, per quanto riguarda la cartella 10020150015774817000 notificata il 18.2.2015 per il recupero della
TARSU 2012, la stessa è ricompresa tra i carichi per i quali, in data 30.4.2019, il ricorrente ha presentato la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” ( cfr in fascicolo telematico file sub 14), che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è atto del contribuente idoneo ad interrompere la prescrizione.
Per tale ultima cartella, va poi considerato che per effetto della normativa emergenziale VI ( combinato disposto art. 68 D.L. 18/2020 ed art. 12 D. Lgs. 159/2015) il termine quinquennale di prescrizione risulta prorogato di 542 giorni, per cui la notifica dell'impugnata intimazione in data 11.4.2025 risulta effettuata tempestivamente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500,00 oltre accessori di legge se dovuti per ciascuna delle parti resistenti e con distrazione a favore del procuratore dell'agenzia entrate riscossione